Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4437/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice
dott.ssa Valeria Protano Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4437 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 ad oggetto: separazione consensuale
TRA
' nato a [...] il 17 C.F. Codice Fiscale_1 Parte_1
giugno 1978, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Rosaria
Ruggiero e con ella elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cervinara (AV), alla Via
Ariella San Cosma, snc;
RICORRENTE
E
,nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F. C.F. 2
elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Leonardo Bianchi n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Paolo De Iorio, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e Controparte_1 in data 7 agosto 2006, hanno contratto Parte_1
matrimonio concordatario in MO (BN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MO (BN) dell'anno 2006, al n. 13, parte II, serie A.
All'udienza del 17.4.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la separazione personale, come da nota telematica depositata in data 14.04.25, e, pertanto, su istanza reciproca, è stata disposta la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
In particolare, le parti si sono accordate in ordine alla volontà di dare attuazione alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 02.12.2020, adottata dal Tribunale di Benevento, di seguito riportate:
Controparte_1 dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, alle procedure"1) la sig.ra esecutive presso terzi nei confronti del sig. Parte_1 iscritte rispettivamente ai N.R.G.E.
Controparte_2 allo623/22 e 716/22, autorizzando il terzo pignorato svincolo dell'importo di euro 4.745,19 pari al credito azionato relativo all'importo precettato aumentato della metà;
2) contestualmente il sig. Parte_1 dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, al giudizio di separazione giudiziale iscritto al N.R.G. 4437/2019 ed alla relativa istanza di addebito nei confronti della Controparte_1 impegnandosi all'osservanza dell'ordinanza adottata dal dott. CP_3 in data 02.12.2020 (che si allega al presente con sottoscrizione delle parti per accettazione delle condizioni riportate) ed in merito alla contribuzione economica dichiara:
2.1) di riconoscere l'assegno di mantenimento per le minori nella misura indicata nell'ordinanza presidenziale del dr. CP_3 del 01.12.2020 pari a complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per Per_1 ed euro 250,00 per Per_2 );
2.2) di impegnarsi, altresì, a farsi carico delle spese per il mutuo dell'abitazione familiare;
2.3) di corrispondere, contestualmente al deposito, nei fascicoli telematici R.G.n. 623/2022 e
716/2022, dell'atto di rinuncia da parte della sig.ra Pt_2 agli atti ed alle azioni esecutive presso terzi nei confronti del sig. Parte_1 un "bonus transattivo" in favore della
CP_1 di euro 800,00 (ottocento/00) da versarsi mediante accredito bancario/postale sulle seguenti coordinate [...]; 3) resta ben inteso tra le parti che la mancata corresponsione del Parte_1 del "bonus transattivo" di euro 800,00 in favore della CP_1 entro il 16/1/2025 legittimerà quest'ultima alla prosecuzione dei giudizi di esecuzione mobiliari presso terzi iscritti rispettivamente al N.R.G. 623/22 e 716/22 aventi ad oggetto il recupero degli assegni di mantenimento in favore delle minori non corrisposti per il periodo da febbraio 2021 a gennaio
2022.
Sottoscrivono la presente scrittura, per autentica delle firme ed ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex L.P., gli avv.ti Paolo De Iorio e Sara Maione".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Le spese di giudizio, come da accordo tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile, come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 (n. a Caserta il
17 giugno 1978) e Controparte_1 (n. a Zurigo il 14 agosto 1980), uniti in matrimonio in data 7 agosto 2006, in MO (BN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MO (BN) dell'anno 2006, al n. 13, parte II, serie A e dispone che detta separazione sia regolata secondo le modalità concordate tra le parti e recepite in parte motiva;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D)
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile di MO (BN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio dell'8.05.25.
IL GIUDICE EST.
dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano