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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4917/2019
Verbale di Udienza del giorno 11 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del giorno 11 aprile 2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte opponente che Parte_1 così conclude:” Nel riportarsi ai propri atti difensivi, la scrivente difesa chiede che la causa sia rinviata per le conclusioni.; viste le note conclusionali depositate dalla parte opposta CP_1 Parte_2
e , la quale così conclude:”si riporta a tutte le proprie difese ed alle note Parte_3 conclusionali ritualmente depositate, in data 21.03.2024, in particolare alle conclusioni ivi rassegnate che si abbiano per ripetute e trascritte. Con vittoria dei compensi del giudizio oltre spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore. la quale così conclude:” Rilevato che non può essere accolta la richiesta di parte opponente di rinvio per la precisazione delle conclusioni atteso che con ordinanza del 09/11/2023 la presente causa è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 11 aprile 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4917/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
,C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, ADS , elettivamente domiciliati come in atti P.IVA_2
OPPONENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
in proprio e quale erede della madre , Persona_1 Parte_2
nata ad [...] l'[...], C.F. e , CodiceFiscale_2 Parte_3
nata ad [...] il [...], C.F. quali eredi della madre CodiceFiscale_3
tutte rappresentate e difese, in virtù di mandato reso in calce al Persona_1
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Vittorio Sellitto (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliati come in atti
[...]
OPPOSTO
NONCHE' C.F. , in persona del legale rappresentante CO P.IVA_3
p.t.
OPPOSTO CONTUMACE
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_4
fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
12/08/2022 a fissare l'udienza del 09/11/2023 per il prosieguo del giudizio e in tale data fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 11/04/2024, nella quale la causa viene decisa.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 1338/2019, R.G. 2852/2019 emesso in data 02/10/2019 dal Tribunale di Avellino con cui veniva ingiunto il pagamento in solido con in favore di , e CO Controparte_2 Parte_3
della somma di € 7.500,00 oltre interessi e spese del monitorio Parte_2 per rimborso buoni postali.
In via preliminare l'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero soggetto emittente che non prende parte alcuna alle attività di Orga collocamento/rimborso dei ritenendo unica legittimata , in quanto CP_3
ente collocatore e unico titolare dei rapporti giuridici derivanti dalle operazioni, nonché unica controparte dei consumatori.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del diritto di credito dei ricorrenti assumendo che i buoni postali de quibus appartenevano alla serie “AA2”, con scadenza massima di 7 anni dalla data di sottoscrizione e liquidi, in linea capitale e interessi, alla scadenza del settimo anno, come da informazioni riportate nei relativi Fogli
Informativi.
Pertanto, considerata la data di sottoscrizione del 26.09.2001, pertanto alla data di scadenza del 26.09.2008 era iniziato a decorrere il periodo decennale di prescrizione maturato in data 26.09.2018, per cui alla data del decesso della Sig.ra Per_1
avvenuto il 03/04 2019 , i predetti buoni erano già prescritti.
[...]
Alla luce delle suesposte motivazioni l'opponente avanzava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e così concludeva:
“1) dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta e, per l'effetto, revocare o annullare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
2) con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano , e Controparte_2 Parte_3
assumendo di aver notificato il ricorso e il decreto ingiuntivo, Parte_2
munito della formula esecutiva oltre che all'odierna opponente anche a
[...]
all'atto di precetto in data 23.10.2019 che con assegno postale dell' Controparte_5
08.11.2019 versava l'importo di €. 1.074,02 in favore di e Controparte_2 Parte_2
relativo alle spese ed ai compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, nonchè i
[...]
compensi dell'atto di precetto . Le creditrici non proseguivano nell'esecuzione forzata per cui, divenuto inefficace il precetto, provvedevano alla sua rinnovazione atteso che non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo come da CP_3 certificazione della Cancelleria. A seguito di tale ultimo precetto CP_3
provvedeva al pagamento del complessivo importo di € 11.127,87 a mezzo spedizione di tre assegni postali vidimati emessi in data 10.07.2020, in favore delle ricorrenti, rispettivamente di €. 3.709,30 in favore di , di € 3.709,29 in favore di Controparte_2
e di €. 3.709,29 in favore di . Parte_2 Parte_3
Alla luce dell'avvenuto pagamento, avente effetto liberatorio nei confronti di
[...]
debitore solidale, , e chiedevano Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le opposte contestavano l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva ritenendo sussistere tra e un rapporto di CP_3 Parte_1
mandato per il quale le obbligazioni restitutorie al pagamento di capitale ed interessi gravano sull'ente emittente , con la conseguente Parte_1
legittimazione passiva dello stesso con riferimento alla domanda finalizzata al recupero coattivo del corrispondente credito vantato dall'intestatario dei buoni postali.
Quanto al regime delle spese evidenziavano di aver notiziato l'opponente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'inutile costituzione in giudizio , richiesta disattesa.
Le opposte pertanto così concludevano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare e nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse delle parti opposte alla naturale conclusione del presente giudizio di opposizione, essendo intervenuto il pagamento da parte di CO
degli importi di cui al decreto ingiuntivo;
[...]
applicare, alla luce dei motivi evidenziati al punto sub 3 e 4., il criterio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore al sottoscritto difensore”.
Rimaneva contumace CO
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., insisteva Parte_1
nelle sue richieste dicarenza di legittimazione passiva e di prescrizione del diritto di credito delle resistenti, opponendosi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto, essendo l'obbligazione solidale, poteva esercitare CP_3
azione di rivalsa nei confronti di All'esito del deposito delle Parte_1
memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo taluni rinvii, veniva fissata dalla scrivente, nel frattempo subentrata al precedente giudicante, l'udienza del giorno 11/04/2024 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Parte_4
la stessa è meritevole di accoglimento.
[...]
Costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che il collocamento dei buoni postali de quibus (emessi il 26 settembre 2001) sia stato curato da CO
(costituita con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, mediante trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico economico denominato Ente ). CP_3
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 – infatti - la Cassa depositi e prestiti utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni i fondi raccolti mediante l'emissione di buoni fruttiferi postali (comma 1) e si avvale di per la raccolta di CO
risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali (comma 3).
è dunque incaricata del collocamento dei buoni postali e del loro CO
rimborso, come indicato sul fronte del buono postale de quo (che reca la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale secondo quanto indicato sul retro” mentre sul retro è scritto che “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici”.
E' dunque l'ufficio di sia quello emittente sia ogni altro sito sul CO
territorio nazionale, tenuto a pagare il valore del buono postale fruttifero.
Il legislatore, infatti, riconosce al titolare del buono fruttifero postale il diritto al rimborso nei soli confronti di e questo vale sia per la previgente CO
disciplina (art. 178 d.P.R. n. 156 del 1973) che per quella attuale (art. 5 D.M. 19 dicembre 2000). Ai fini dell'emissione e del rimborso di un buono postale fruttifero si istaura un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e CO
mentre il ruolo dello Stato italiano è quello di garante nell'ipotesi in cui il soggetto tenuto ometta di provvedere al rimborso dovuto. CO
Di conseguenza va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
[...]
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha chiesto altresì dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
[...]
dei B.F.P. sottoscritti dalla parte opposta.
Dall'esame della citata documentazione e della normativa vigente in tema di buoni fruttiferi postali a termine emerge l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente che, pertanto, non può essere accolta.
Va premesso che , a seguito della notifica del precetto ha corrisposto alle CP_3
opposte il valore dei BFP e di tanto è stato notiziato l'opponente chiedendo quindi dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Parte opponente ha manifestato l'interesse alla decisione del giudizio, a veder dichiarare prescritta la pretesa sottesa al decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca o annullamento dello stesso sostenendo che il decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto solidalmente a e a il pagamento delle predette somme, per cui ai sensi dell'art. 1299 c.c. CP_3 Pt_1
– secondo il quale “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”, ha diritto di regresso nei CP_3
confronti di quale condebitore solidale. Pt_1
I titoli oggetto di causa sono stati emessi in forza del D.M. Tesoro 29 marzo 2001 che, pur genericamente richiamando il precedente DM 19.12.2000, ha con l'art. 5 istituito
“una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla AA2” e con il successivo art. 8 (“durata e interessi”) ha per questa espressamente previsto che “I buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Dall'applicazione di tale disposizione - espressamente riferita ai B.F.P. della serie “AA2” che fissa quale momento in cui può essere richiesta la liquidazione e, quindi, la loro data di scadenza, al “termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, ai buoni a termine sottoscritti il 26 settembre 2001 discende che gli stessi potevano essere riscossi solo a partire dal 31 dicembre 2008.
Ne consegue che è da tale data che ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale, che è, quindi, maturata il 31 dicembre 2018; pertanto al momento della richiesta di rimborso dell'attore - che parte opponente fa decorrere dalla data di decesso della dante causa delle opposte, avvenuta il 03 aprile 2019 risultava già maturata la prescrizione del diritto ad esigere il pagamento dei Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa.
Inoltre deve rilevarsi che i buoni sono stati emessi alle condizioni generali previste dal sopra richiamato D.M. del 19 dicembre 2000, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone all'art. 3 che, al momento del collocamento “dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo
e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
I buoni postali, nella fattispecie, risultano rilasciati in forma cartacea ed in assenza della specificazione delle condizioni essenziali di emissione, in particolare non riportavano in nessun parte: i rendimenti, la scadenza, il termine di prescrizione. Tanto meno, , rimata contumace, ha provato di aver provveduto a rilasciare CP_3
contestualmente all'emissione dei detti titoli di credito, il foglio informativo, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, contenente la descrizione delle caratteristiche economiche e temporali dell'investimento proposto .
Sui predetti buoni, depositati in copia ne giudizio monitorio si individua sul fronte la sola dicitura a termine e Organizzazione_2 Parte_1
l'indicazione dei sottoscrittori (nome, cognome, luogo e data di nascita) e nel retro sono, invece, presenti la data di emissione e il timbro dell'Ufficio postale emittente .
Risulta, pertanto, evidente che non vi è alcuna indicazione della scadenza e del termine di prescrizione.
In considerazione di quanto sopra, dell'evidenza che i buoni in atti non riportano alcuna indicazione (a timbro, stampa o penna) del termine di scadenza - costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e della circostanza che non è stata fornita in giudizio la prova dell'avvenuta consegna ai sottoscrittori del foglio informativo previsto dall'art. 3 del citato D.M. si ritiene che non vi è prova in giudizio che abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri CO
di trasparenza e di informazione imposti dalla sopra richiamata normativa e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la tipologia dei titoli, la loro data di scadenza e il termine di prescrizione.
Si è affermato nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in casi del tutto analoghi il principio (che si condivide) per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione. Deve, pertanto, ritenersi accertato che parte opposta non è stata messa nella condizione di poter esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso dei titoli per cui è causa.
Orbene, poiché l'art. 2935 cod. civile dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, deve ritenersi che l'assenza delle dette informazioni sui titoli e la mancata consegna del foglio informativo impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
E di tanto doveva essere consapevole che ha corrisposto interamente il CP_3
valore dei BFP.
Del resto essendo divenuto tale debito in ogni caso inesistente siccome estinto per effetto del pagamento del condebitore in solido i condebitori in solido non hanno alcun interesse ad agire per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito.
Pertanto nei confronti di va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_3
Giova evidenziare a riguardo che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (che nel giudizio civile non è espressamente prevista, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario) è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento - di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
Alla luce di tali considerazioni si può affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In primo luogo rileva questo Giudice che la sopravvenienza dell'atto volontario di ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire di parte opposta. In CP_3
secondo luogo, l'allegata circostanza del venir meno delle ragioni creditorie in virtù del pagamento da parte dell'obbligato, è suffragata dal deposito agli atti di documentazione comprovante l'estinzione del debito ed è risultata incontroversa tra le parti. In considerazione di quanto motivato assume particolare rilevanza la comunicazione di avvenuto pagamento da parte di del credito ingiunto, CP_3
inoltrata all'opponente da parte del difensore delle opposte, prima della loro costituzione in giudizio.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite devono essere compensate al 50% in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, mentre il residuo 50%, come in dispositivo, deve essere posto a carico di parte opponente secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,01, ad euro
26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede e con applicazione al minimo per la fase di trattazione limitata al solo deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino–Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.;
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di in CO
persona del legale rappresentante p.t.. condanna la opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che, previa compensazione al 50%, si liquidando in € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 11 aprile 2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale