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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5994/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 5996/2024 depositato il 09/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti, successivamente riuniti, la società ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso degli oneri di fidejussione;
più precisamente l'Ufficio ha rimborsato detti oneri nel limite previsto dalla legge ed ora chiede la cessata materia del contendere per la parte di oneri rimborsata ed il rigetto del ricorso per la parte di oneri eccedente.
Parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 8 dello Statuto del Contribuente che prevede il rimborso dell'intero imposto a fronte del rimborso forfetario operato dall'Ufficio; eccepisce altresì la violazione della
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritenendoli infondati li respinge per quanto di ragione.
Si osserva come corretta risulti la posizione dell'Ufficio, alla luce della nuova normativa di riferimento, che ha disposto il rimborso forfetario nella misura indicata da tale normativa.
Quanto sopra è dovuto all'entrata in vigore, proprio a decorrere dalla dichiarazione annuale iva 2017, della specifica normativa (inesistente prima), che ha stabilito tale ridotta misura del rimborso, commisurata ai comuni costi della fideiussione: “ai soggetti passivi dell'iva di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del dpr del 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'imposta prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.”
Detta normativa non contrasta con i principi generali ai quali si richiama la parte ricorrente, espressi dall'art
8 comma 4 Legge 212/2000, in quanto lo statuto del contribuente prevede che l'A.F. è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.”
Alla luce di quanto sopra il diniego opposto è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge i ricorsi riuniti e conferma il diniego opposto;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate. MILANO, 26 gennaio 2026 IL PRESIDENTE (DR.
N. DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5994/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 5996/2024 depositato il 09/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti, successivamente riuniti, la società ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso degli oneri di fidejussione;
più precisamente l'Ufficio ha rimborsato detti oneri nel limite previsto dalla legge ed ora chiede la cessata materia del contendere per la parte di oneri rimborsata ed il rigetto del ricorso per la parte di oneri eccedente.
Parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 8 dello Statuto del Contribuente che prevede il rimborso dell'intero imposto a fronte del rimborso forfetario operato dall'Ufficio; eccepisce altresì la violazione della
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritenendoli infondati li respinge per quanto di ragione.
Si osserva come corretta risulti la posizione dell'Ufficio, alla luce della nuova normativa di riferimento, che ha disposto il rimborso forfetario nella misura indicata da tale normativa.
Quanto sopra è dovuto all'entrata in vigore, proprio a decorrere dalla dichiarazione annuale iva 2017, della specifica normativa (inesistente prima), che ha stabilito tale ridotta misura del rimborso, commisurata ai comuni costi della fideiussione: “ai soggetti passivi dell'iva di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del dpr del 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'imposta prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.”
Detta normativa non contrasta con i principi generali ai quali si richiama la parte ricorrente, espressi dall'art
8 comma 4 Legge 212/2000, in quanto lo statuto del contribuente prevede che l'A.F. è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.”
Alla luce di quanto sopra il diniego opposto è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge i ricorsi riuniti e conferma il diniego opposto;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate. MILANO, 26 gennaio 2026 IL PRESIDENTE (DR.
N. DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)