Articolo 1705 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1704Articolo 1698
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9 ottobre 2010
Art. 1705. Esami ed esperimenti 1. I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici. 2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all'articolo 1703, e' effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni. 3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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