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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RAL 1552/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
17/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
1552/2024 vertente
tra
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvana Parte_1
Marella, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Corso Della Repubblica n.21, a Frosinone
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Luciano
[...]
Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1 lavorato con mansioni di operaio meccanico, specializzato nella riparazione di mezzi pesanti;
2) l'espletamento di tali mansioni aveva sempre comportato l'assunzione di posture incongrue, dovendo rimanere di solito accovacciato o inginocchiato, facendo leva su braccia e gambe;
3) era altresì costretto a sollevare parti meccaniche da riparare o sostituire quali marmitte, pistoni, cilindri, testate, con peso superiore ai 20 kg, ovvero grossi penumatici, di peso compreso tra i 40 e gli 80 kg;
4) dall'esposizione predetta era derivata la malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare;
5) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la CP_1 liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 10%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto sulla base della documentazione esaminata, non è possibile dimostrare in maniera netta, un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e l'attività lavorativa svolta. In particolare, il CTU ha evidenziato la mancanza di documentazione oggettiva che permetta di valutare l'entità del rischio di movimentazione dei carichi, la frequenza dei movimenti di sollevamento di carichi superiori a 25 Kg, senza ausili efficaci, nonché di una documentazione medica che dimostri la precocità dell'insorgenza di malattia. Difatti, nel caso di specie, come rilevato dal consulente, il primo accertamento strumentale relativo alla diagnosi di protrusioni discali lombosacrali è risalente al marzo 2023 e mostra un quadro compatibile per un soggetto di pari sesso ed età. Il CTU ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni, replicando puntualmente alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente e confermando le valutazioni medico- legali già espresse.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, stante l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono poste a carico della parte ricorrente.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 in €. 750,00;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 17/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
17/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
1552/2024 vertente
tra
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvana Parte_1
Marella, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Corso Della Repubblica n.21, a Frosinone
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Luciano
[...]
Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1 lavorato con mansioni di operaio meccanico, specializzato nella riparazione di mezzi pesanti;
2) l'espletamento di tali mansioni aveva sempre comportato l'assunzione di posture incongrue, dovendo rimanere di solito accovacciato o inginocchiato, facendo leva su braccia e gambe;
3) era altresì costretto a sollevare parti meccaniche da riparare o sostituire quali marmitte, pistoni, cilindri, testate, con peso superiore ai 20 kg, ovvero grossi penumatici, di peso compreso tra i 40 e gli 80 kg;
4) dall'esposizione predetta era derivata la malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare;
5) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la CP_1 liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 10%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto sulla base della documentazione esaminata, non è possibile dimostrare in maniera netta, un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e l'attività lavorativa svolta. In particolare, il CTU ha evidenziato la mancanza di documentazione oggettiva che permetta di valutare l'entità del rischio di movimentazione dei carichi, la frequenza dei movimenti di sollevamento di carichi superiori a 25 Kg, senza ausili efficaci, nonché di una documentazione medica che dimostri la precocità dell'insorgenza di malattia. Difatti, nel caso di specie, come rilevato dal consulente, il primo accertamento strumentale relativo alla diagnosi di protrusioni discali lombosacrali è risalente al marzo 2023 e mostra un quadro compatibile per un soggetto di pari sesso ed età. Il CTU ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni, replicando puntualmente alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente e confermando le valutazioni medico- legali già espresse.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, stante l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono poste a carico della parte ricorrente.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 in €. 750,00;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 17/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi