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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2021 promossa da:
( ) nata in [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_2
21.05.2003;
(c.f. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
03.08.1995;
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(c.f. ), nata in [...] il [...], Parte_5 C.F._5
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Pierantozzi
-ATTORI-
CONTRO
, (C.F. P.I. ), in persona dei liquidatori Controparte_1 P.VA_1
p.t in carica, sig.ri e rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_2 Controparte_3
Falace;
- CONVENUTA-
E
- P.VA , in persona del suo procuratore ad negotia dr. Controparte_4 P.VA_2 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.Fabrizio Travaglini
pagina 1 di 34 -TERZA CHIAMATA-
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza in data 12.7.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, in qualità di eredi di , Persona_1
deceduto il 5.9.2018 per infortunio sul lavoro, convenivano in giudizio la Controparte_1
al fine di vedersi risarcire tutti, iure proprio, i danni non patrimoniali da perdita del
[...]
rapporto parentale e i soli – moglie – e e – figli – anche CP_6 Parte_3 Parte_2
il danno patrimoniale a titolo di mancata contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo familiare.
Deducevano, in sintesi, e per quanto di interesse che:
- sono rispettivamente la moglie ( ), i figli ( e (all. n.1 – Parte_1 Parte_2 Pt_3
certificato stato di famiglia), i genitori ( e ) ed il fratello ( Parte_4 Parte_5 Pt_6
) del sig. , nato a [...] il [...], deceduto a
[...] Persona_1
Ripatransone (AP) il 05.09.2018 a seguito di infortunio sul lavoro;
- Nella mattinata del 05/09/2018, , dipendente/lavoratore della ditta Persona_1
nell'eseguire le direttive del datore di lavoro, si trovava sul tetto di un CP_1
capannone sito a Ripatransone di cui doveva riparare la copertura che ingenerava infiltrazioni di acqua piovana, ammalorando l'interno dell'edificio;
- mentre , privo di dispositivi di sicurezza, si trovava sul tetto per ripararne le Persona_1 lastre di copertura in eternit, quest'ultime cedevano, provocando la caduta al suolo dell'operaio da un'altezza di mt 8,00 circa, con conseguente decesso dell'uomo;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo apriva il fascicolo n. 2744/18 RGNR
Mod. 21 a carico del sig. quale amministratore unico della CP_7 Controparte_1
oggi in liquidazione, procedimento che, in assenza di costituzione di parte civile, si concludeva con la sentenza di assoluzione resa dal GUP di Fermo, divenuta irrevocabile;
- Con PEC del 10.10.2018 e del 05.05.2021 gli attori avanzavano richiesta risarcitoria nei confronti della società e della compagnia assicurativa CP_1 [...]
contenente costituzione in mora;
CP_8
- La compagnia assicurativa, aperto il sinistro n.1-8108-2018-0722387, non ha mai provveduto ad avanzare alcuna offerta risarcitoria;
pagina 2 di 34 Gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, adversiis reiectis, accertata la responsabilità della convenuta società oggi in liquidazione nella CP_1
causazione del decesso del sig. , condannare la convenuta al risarcimento in favore Persona_1
degli attori come da seguente specifica: DANNO NON PATRIMONIALE: Euro 331.920,00, per la moglie;
Euro 331.920,00, per la figlia;
Euro 331.920,00, per il figlio Parte_1 Parte_3
Euro 331.920,00, per la madre;
Euro 331.920,00, per il padre Parte_2 Parte_5 Pt_4
; Euro 144.130,00, per il fratello;
DANNO PATRIMONIALE: per i soli
[...] Parte_6 Pt_1
(moglie), e (figli), tutti conviventi con l'infortunato deceduto,
[...] Parte_3 Parte_2
quale risarcimento a titolo di mancata contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo familiare, la somma che ci si riserva di quantificare e documentare, in sede di memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., o quelle maggiori o minori che risulteranno di Giustizia, oltre il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da accertare in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso e per la convenuta, condannare al pagamento di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio la , in persona dei liquidatori p.t in carica, Controparte_1
sig.ri e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di terzo e CP_2 Controparte_3
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Magistratura adita, contrariis reiectis: 1) Dichiarare che la chiamata in causa , è tenuta a manlevare la , in virtù del Controparte_9 Controparte_1
contratto assicurativo n. 146826528, da ogni pretesa degli attori e condannarla nei limiti del massimale , fissato in contratto, cui si rinvia , in €1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) al netto della franchigia fissata in € 500,00 per ogni sinistro, a tenere indenne la deducente , sua convenzionata per la RCT, da qualsiasi esborso in favore degli attori, sia per sorte capitale, che per interessi , spese e competenze del giudizio, nei limiti del danno accertato e nei limiti della eventuale sua responsabilità, che, peraltro, la dinamica dell'evento esclude;
1) condannare la
[...]
per le condizioni contrattuali e per il rifiuto di gestire la lite, pur richiesta e Controparte_10
non ostacolata da divergenti posizioni, invece del tutto eguali, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta per la sua difesa , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze;
nel merito 2) respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, come provano le relazioni offerte degli inquirenti, le produzioni documentali e la prova orale espletata;
3) condannare gli attori, in solido tra loro e/o, in caso di immotivata opposizione del terzo alla richiesta di manleva della sua convenzionata,
pagina 3 di 34 e per il rifiuto di assumerne la sua difesa in giudizio, come fissato dalla convenzione contrattuale , questi , in solido con gli attori, alla refusione delle spese di lite , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze”.
All'udienza del 1.4.22 il giudice ammetteva la chiamata di terzo e si costituiva in giudizio CP_11
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Piaccia al Tribunale sulla richiesta di garanzia avanzata della CP_1
concederla unicamente alle condizioni di polizza e dopo dimostrazione - da parte dell'assicurato - della ricorrenza di tutti i presupposti contrattuali, ai quali espressamente si fa riferimento e che si invocano come condizione essenziale di validità del rapporto, da verificare anche all'esito della dimostrazione delle circostanze di fatto, per cui si fa espressa riserva, senza inversione di oneri probatori, che restano a carico di chi chiede. Nello specifico - e sin da ora - si oppone che la franchigia di polizza, occorrendo, e fermo il massimale, non sarebbe di € 500,00, ma di € 2500,00; nel merito della domanda attrice, respingerla perché del tutto infondata, per an e quantum. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il procedimento, dopo la trattazione, l'espletamento dell'istruttoria orale, ordine di esibizione in giudizio alla società convenuta ed all'Asur e l'espletamento di CTU volta ad accertare il CP_12
rispetto della normativa in materia di sicurezza e la dinamica dell'infortunio mortale, giungeva all'udienza del 12.7.2024, celebrata mediante trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa, con provvedimento del 16.7.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Va innanzitutto premesso che la presente controversia è stata promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per sinistro occorso in costanza di lavoro, tipologia di controversia che deve essere ricondotta, come la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire, all'azione aquiliana ed è, quindi, devoluta al giudice ordinario e non a quello del lavoro. Invero, "esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "iure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì
"iure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. 17761/2014; Cass. 3650/2006 Cass. 20355/2005).
A ciò si aggiunga che il danno da lesione del rapporto parentale non è più considerabile quale mero
"danno riflesso", essendosene affermata la natura di "danno diretto", come da regola generale di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 7748/2020 ove si legge “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, pagina 4 di 34 ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie”). Resta fermo, in ogni caso, che i congiunti che agiscono iure proprio, sebbene il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo dal quale scaturiscono le conseguenze dannose sia riferibile all'ambito lavorativo, non possono avvantaggiarsi del più favorevole regime della responsabilità contrattuale.
In altri termini, "la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c." (cfr. Cass. Civ. 2/2020; Cass. Civ. 10578/2018).
Logico corollario di quanto affermato è che, allorquando, come nel caso di specie, parte attrice agisce per ottenere il ristoro dei danni iure proprio, individuando i profili di colpa proprio nella violazione dell'art. 2087 c.c. nei confronti del proprio parente, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087
c.c., non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione debba comunque seguire il proprio ambito.
Occorre, quindi, verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti - il fatto, inteso quale la condotta tenuta dal presunto autore del danno, il dolo o la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno subito dai congiunti - per ritenere sussistente tale responsabilità extracontrattuale.
È evidente che la ricostruzione del sinistro e l'accertamento della responsabilità non possono essere affidate alla sentenza resa in sede penale poiché l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. Nella specie, la sentenza assolutoria non può spiegare alcuna efficacia di giudicato nel presente distinto giudizio civile risarcitorio sullo stesso episodio, né può fare stato nei confronti degli odierni attori che non si costituivano parte civile nel giudizio penale (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879 (cfr. allegati n.21 e n.22 parte attrice) ed instauravano il presente giudizio prima della conclusione del pagina 5 di 34 procedimento penale – la sentenza di primo grado interveniva nell'ottobre 2022 - così evitando di incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione.
Tanto chiarito, in corso di giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico peritale al dr. Ing. , consulenza a cui il Tribunale intende conformarsi Persona_2 nell'apprezzamento del metodo utilizzato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte. A tal riguardo, va precisato che il giudice non è tenuto, neppure a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto
(cfr. Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801), in ogni caso, deve affermarsi la non necessità di procedere al rinnovo e/o all'integrazione della già espletata ctu di procedere tenuto conto della logicità delle conclusioni raggiunte dal perito e della chiarezza e congruità delle risposte fornite dal dr.
alle osservazioni avanzate dai CCTTPP di parte convenuta e parte terza chiamata. Per_2
Orbene, è provato- poiché pacifico e non contestato - che era socio lavoratore Persona_1 [...]
. Non v'è alcun dubbio che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro i soci Controparte_1
lavoratori siano equiparati ai lavoratori subordinati e che, pertanto, la mera qualità di socio giammai è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – in questo caso da individuarsi nella società a responsabilità limitata - in punto di antinfortunistica.
Parimenti accertato è che il si trovava presso il cantiere poiché alla erano stati Per_1 CP_1
affidati in appalto dei lavori da svolgere da svolgere presso il deposito adiacente allo show-room della ditta D&D Arredamenti S.r.l. (cfr. dichiarazioni udienza del 23.1.23). Testimone_1
Ciò premesso, occorre affrontare la questione degli interventi edili concretamente eseguiti dalla presso il cantiere ove l'infortunato lavorava nel giorno del decesso, ricostruzione CP_1
determinante ai fini della individuazione delle mansioni del de cuius e delle misure di prevenzione e sicurezza che la società, quale datore di lavoro, doveva predisporre.
Parte convenuta e terza chiamata affermavano che le lavorazioni eseguite erano esclusivamente quelle di “pulizia delle gronde e dei relativi pluviali di scarico e fornitura e posa in opera di tubi in PVC” cui al preventivo dell'impresa del 26/06/2018 presente in atti, sottoscritto per accettazione CP_1
dal curatore fallimentare Avv. Di converso, la difesa attorea affermava che il lavoratore Tes_1
doveva intervenire anche sulla copertura della struttura, nella zona centrale della stessa, poiché le opere appaltate erano finalizzate alla rimozione delle infiltrazioni di acqua all'interno del capannone.
Il CTU - con valutazione che si condivide, nell'apprezzamento della chiarezza espositiva e della logicità delle conclusioni raggiunge - chiariva che “per quanto riguarda l'intervento di pulizia delle pagina 6 di 34 gronde e dei pluviali, il lavoratore ha dichiarato nel verbale SIT del 05/09/2018 Parte_7 che i lavori previsti per quel giorno consistevano nella “manutenzione della gronda ovvero il posizionamento dei rivetti sui giunti di raccordo dei vari canali, pulizia della gronda e sigillatura con silicone [dei giunti di raccordo fra i canali, NdA]”, e che tali lavori riguardavano la gronda presente alla base del compluvio delle due coperture […]il teste ha descritto lavori di manutenzione della gronda comprendenti la rivettatura e la sigillatura dei giunti, che non possono in alcun modo essere assimilati ad un intervento di mera pulizia. Rispetto ai lavori previsti nel preventivo del 26/06/2018, quindi, quelli realmente eseguiti hanno comportato la sigillatura delle sovrapposizioni dei vari segmenti di gronda
(dei lavori di pulizia non vi sono evidenze); tali interventi sono stati effettivamente osservati in occasione delle operazioni peritali del 9 gennaio 2024, […] nelle foto […] scattate dagli UPG nell'immediatezza dell'infortunio, si nota la presenza, sul bordo dell'apertura creatasi per lo sfondamento della lastra di un tubo di sigillante e, poco lontano, di un secchio a strisce rosse. Le immagini seguenti mostrano la visione d'insieme della zona circostante il punto di caduta”
pagina 7 di 34 Aggiungeva il consulente che “riguardo alla seconda operazione relativa all'installazione dei nuovi pluviali per lo scarico delle acque meteoriche a terra, […] alla luce dei rapporti delle presenze i tubi in
PVC utilizzati per realizzare i nuovi pluviali non possono che essere stati posati in opera il giorno precedente a quell'infortunio, ossia martedì 4 settembre 2018” (cfr. pagg.14-15 CTU).
Pertanto, deve concludersi, in accordo con il CTU, che l'intervento relativo ai pluviali realizzati per lo scarico al suolo delle acque meteoriche raccolte dal tetto della palazzina corrisponde ai lavori descritti nel preventivo, mentre gli interventi effettuati sul canale di gronda differiscono da quelli preventivati, in quanto hanno comportato anche la rivettatura e la sigillatura delle sovrapposizioni delle lamiere del canale di gronda, nonché un probabile intervento minore di riparazione in due punti della copertura vicini al punto di caduta (cfr. pag. 31 CTU del 28.6.24).
Dall'altro canto, anche dall'istruttoria orale espletata è emerso che la committente aveva lamentato infiltrazioni nel capannone che, quindi, imponevano la realizzazione di lavorazioni proprio sulla copertura. Basti, a tal riguardo, far riferimento alle dichiarazioni rese da , legale rappr.te Tes_2
p.t. della ditta D&D arredamenti srl, all'udienza del 23/01/2023, il quale ha riferito “noi avevamo delle infiltrazioni sia nella esposizione dei mobili sia nel magazzino del deposito dove abbiamo la merce da consegnare e lo abbiamo rappresentato al curatore avv. in quanto la mia azienda D&D Tes_1
arredamenti Srl aveva in affitto dalla curatela la parte d'immobile dell'esposizione fronte strada e una parte dietro del magazzino;
” ed a quelle del testimone , dipendente della ditta D&D Tes_3
arredamenti srl, che, all'udienza del 23/01/2023,sentito sui capitoli della seconda memoria istruttoria di parte attrice ha riferito“sono dipendente della D&D Arredamenti srl con mansioni amministrative e abbiamo fatto presente al curatore che sia all'interno del corpo di fabbrica dell'esposizione che in quello del magazzino le infiltrazioni erano così abbondanti che ci pioveva, tanto che dovevamo mettere delle bacinelle per raccogliere l'acqua ed eravamo costretti a spostare i mobili per evitare danneggiamenti …”
Particolarmente rilevanti, poi, al fine della ricostruzione delle effettive lavorazioni che, il giorno dell'infortunio, si stavano svolgendo nel cantiere, sono le dichiarazioni rese nel presente giudizio dall'unico testimone oculare presente ai fatti dipendente della che Testimone_4 CP_1
ha riferito di essere dapprima salito con il de cuius nel cestello e poi di essere sceso per mettere in ordine gli attrezzi, precisando che il è risalito da solo dicendo che andava a Persona_1
raccogliere i tubetti vuoti del silicone;
che i lavori interessavano la gronda centrale fra due arcate che percorrono in lunghezza il capannone;
che il posizionamento del tubo in PVC di colore arancione o rosso era già stato eseguito da nei giorni precedenti al 5.9.18; che il camion su cui era CP_7
pagina 8 di 34 agganciata la piattaforma veniva spostato da che scendeva a terra con la Persona_1
piattaforma, spostava il camion a seconda delle esigenze e poi risaliva in quota sempre con la piattaforma perché nell'esecuzione dei lavori, non arrivavano dappertutto.
Dall'altro canto, la circostanza che gli interventi effettuati sul canale di gronda differiscono da quelli preventivati è, altresì, compatibile con il punto di caduta individuato, il rinvenimento sulla copertura di un secchio, un tubo di sigillante nero e di tracce di riparazioni in sigillante nero (cfr. sul punto immagine che si riporta, estrapolata dalla CTU).
Pacifico poiché incontestato è che il , socio lavoratore della il Persona_1 Controparte_1
5.9.2018, decedeva a seguito di precipitazione da un'altezza di circa 8 metri. La circostanza de qua trova conferma nei seguenti elementi:
- Il teste oculare come detto, confermava, all'udienza del 9.3.23, che Testimone_4
saliva in quota “dicendo che andava a raccogliere i tubetti vuoti di silicone” Persona_1
e che, mentre era intento a sistemare il materiale, udiva un tonfo ed un gemito;
- dirigente del Servizio Unità Operativa sicurezza cantieri dell'allora Asur Area Testimone_5
Vasta 5, intervenuto sulla scena, riferiva, all'udienza del 15.6.23, di aver “personalmente constatato che la caduta era avvenuta da un lucernaio sfondato che stava in corrispondenza di circa la metà del manto di copertura dello stabile” e che sul punto di sfondamento era situata la postazione di lavoro del Per_1
pagina 9 di 34 - Gli allegati 20bis e 20ter che ritraggono il corpo del in terra in un punto a cui – in Per_1
proiezione - corrisponde, sulla copertura del capannone, uno squarcio;
Orbene, deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio occorso al fatto Per_1
costitutivo della propria domanda. Dalla consulenza tecnica d'ufficio in atti emerge, infatti, che la ricostruzione della dinamica del sinistro, riportata nelle relazioni a conclusione delle indagini degli
UPG dello SPSAL ASUR AV 5 di San Benedetto del Tronto, appare congrua con le evidenze raccolte, laddove individua nel mancato uso dell'imbracatura di sicurezza la causa determinante della caduta di
, ma non sembra avere correttamente considerato che: Persona_1
1) nel verbale del 5 settembre 2018, ha riferito che “probabilmente è sceso Parte_7 Per_1 dalla piattaforma per raccogliere del materiale, che sicuramente dava impiccio all'interno del cestello durante il lavoro” e che “di fatto la pulsantiera della piattaforma era all'interno del cestello”. La circostanza che la pulsantiera della PLE fosse all'interno della navicella è da considerare come un dato accertato, in quanto nelle navicelle concepite come PLE i comandi sono fissati alla navicella stessa e non sono asportabili;
2) nel verbale SIT del 18/02/2020, ha dichiarato che era ritornato sulla PLE Parte_7 Per_1 dopo avere tolto l'imbracatura di sicurezza per raccogliere del materiale dimenticato sulla copertura e che ha indossato sempre la cintura di sicurezza eccetto nell'ultima salita perché aveva terminato il lavoro, non essendo previsto che dovesse risalire. La presenza e l'ubicazione dei materiali in copertura avvalorano le dichiarazioni dell'operaio, ma inducono anche a ritenere che quel giorno il non si fosse limitato a sistemare il canale di gronda, ma che Per_1
avesse anche effettuato altri interventi direttamente nella zona interessata dalla presenza dei materiali, piuttosto distante dalla gronda;
non si comprenderebbe altrimenti la presenza dei materiali -tubo di sigillante, secchio- in punti della copertura così distanti dalla gronda. Il motivo che aveva indotto il a ritornare sulla copertura dopo che aveva tolto di dosso Per_1
l'imbracatura, può, quindi, risiedere nel fatto che avesse realmente dimenticato proprio quei materiali sulla copertura.
Pertanto, in accordo con il CTU, appare inverosimile che la caduta del sia avvenuta perché il Per_1 si era “sporto dal cestello verso l'esterno perdendo l'equilibrio”. Ciò per plurime ragioni tra Per_1
cui quella che, dovendo recuperare i materiali posti in basso rispetto alla posizione della navicella, non doveva sporgersi oltre il parapetto della navicella ma, più semplicemente, chinarsi e allungare il braccio attraverso lo spazio fra la fascia fermapiede ed il corrente intermedio e che la necessità di recuperare i pagina 10 di 34 materiali dimenticati sulla copertura, fra loro posti a breve distanza, lo ha più probabilmente indotto a scendere dalla navicella per prelevarli. A ciò si aggiunga che la presenza del tubo di sigillante sul bordo della lastra di vetroresina sfondata impone di ritenere che il non percependo il pericolo insito Per_1
nella sua fragilità a causa del suo aspetto simile a quello delle lastre in fibro-cemento, fosse sceso dalla navicella proprio sulla suddetta lastra per prelevarlo, cosa che gli è stata impedita dal repentino cedimento della lastra stessa (cfr. pagg. 15-16-17 CTU del 28.6.24).
Pertanto, la dinamica dell'infortunio, in accordo con le conclusioni cui è giunto il CTU deve essere così ricostruita: il precipitava per lo sfondamento della lastra di vetroresina causato dal peso Per_1
applicato dalla vittima che vi stava camminando – ovvero sostando – per recuperare dei materiali privo dell'imbragatura di sicurezza e nell'inconsapevolezza della sua fragilità (cfr. pag, 31 CTU del 28.6.24).
Non può essere accolta la prospettazione fornita sul punto dalla terza chiamata che riteneva che la caduta del è occorsa mentre lo stesso si sporgeva dalla navicella e che il lavoratore, nel Per_1
tentativo di recuperare la pistola dispenser del silicone che gli era scivolata dalle mani compiva un movimento che lo sbilanciava fino a farlo cadere sulla copertura e, di lì, al suolo. Invero, come indicato dal CTU, tale ipotesi è contraddetta dalla presenza di una goccia pendente dall'ugello e dalla posizione della pistola quasi in bilico sul bordo della lastra sfondata dal Per_1
Ciò posto in fatto, deve evidenziarsi, sotto il profilo del fatto fonte di responsabilità che l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. 07/06/2013 n.14468, Cass. 17/02/2009 n.
3788, Cass. 21/02/2004 n. 3498) ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
In via generale, va, altresì, rimarcato come la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente. Nel caso di specie, è da ritenersi provato il fatto omissivo, costitutivo dell'illecito de quo, rappresentato dalla mancanza di un comportamento che il datore di lavoro aveva l'obbligo giuridico di tenere, nelle circostanze nelle quali si è verificato l'evento sopra ricostruito.
pagina 11 di 34 Invero, dalla CTU emerge - tenuto conto delle operazioni lavorative e delle caratteristiche ambientali presenti nei punti del canale di gronda oggetto degli interventi del che le lavorazioni sul Per_1
canale di gronda avrebbero necessitato di accertare preventivamente che la gronda possedesse adeguate caratteristiche di resistenza per sostenere il peso complessivo della vittima, dei materiali e delle attrezzature impiegati e, in caso di esito positivo, di installare un sistema di ancoraggio lineare, quale una linea vita temporanea. Inoltre, per tutte le lavorazioni sulla copertura l'impresa avrebbe dovuto disporre il divieto di salire sulle lastre di fibro-cemento e di vetroresina, notoriamente fragili (cfr. pag.
31 CTU del 28.6.24).
Nel contempo, si osserva come l'analisi del POS dell'impresa ha evidenziato molte carenze rispetto ai contenuti minimi prescritti nel punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali l'assenza, fra le lavorazioni previste, di tutte quelle effettivamente eseguite sul canale di gronda e sulla copertura.
La valutazione dei rischi è apparsa generica e omissiva, laddove i rischi effettivamente presenti nelle lavorazioni sono stati del tutto ignorati. Più precisamente, riguardo al POS dell'impresa, l'atto è stato valutato dal CTU come assolutamente generico ed inadeguato, poiché mancante della valutazione dei rischi, dalla quale sarebbe dovuta scaturire l'indicazione dell'attrezzatura di lavoro o dell'opera provvisionale più adeguata per effettuare le singole lavorazioni nelle migliori condizioni di sicurezza in relazione ai vincoli esistenti nei luoghi di lavoro. A dimostrazione di ciò, il CTU evidenziava, che tre delle quattro soluzioni indicate come “opere provvisionali” da utilizzare nella pulizia della gronda consistevano nella scala, nel trabattello e nel ponteggio fisso (tutte di fatto inutilizzabili), così come l'impiego di due delle tre “opere provvisionali” da utilizzare nella posa in opera dei tubi in PVC
(trabattello, scala) era di fatto impossibile. Inoltre, il POS non contemplava i lavori di sigillatura del canale di gronda che hanno natura completamente diversa dalla mera pulizia della gronda e che richiedono operazioni ben più articolate e complesse della semplice pulizia nonché una specifica valutazione dei rischi presenti, inclusa la resistenza del canale di gronda in caso di necessità di operare direttamente su di esso, e le specifiche misure di protezione dai rischi di caduta, sia nel caso di lavoro eseguito direttamente dalla navicella (ove possibile) che in caso di lavori da eseguire al di fuori della navicella, il tutto nel rispetto delle regole stabilite dal costruttore della piattaforma di lavoro elevabile
(cfr. pag. 25 CTU).
A ciò si aggiunga che le misure di prevenzione e protezione poste in essere dall'impresa in cantiere sono consistite nella previsione di realizzare tutte le lavorazioni operando solo dall'interno della navicella della PLE e con uso, da parte dell'operatore, dell'imbracatura di sicurezza e degli altri DPI necessari. Purtuttavia, per i lavori eseguiti sul canale di gronda e sulla copertura, tal previsione si è pagina 12 di 34 rivelata applicabile solo alla posa in opera dei tubi di scarico, mentre per i lavori sul canale di gronda essa è apparsa non adeguata alle lavorazioni da eseguire e ai rischi presenti (cfr. pag. 32 CTU).
Ne consegue la indubitabile violazione da parte convenuta, oltre che dell'art. 2087 c.c., delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che, nel sancire un generale dovere di sicurezza, comprendono un onere di valutazione dei rischi relativi all'ambiente complessivo e l'adozione in concreto di misure organizzative idonee, nonché la l'adozione di congrue misure di prevenzione idonee a far fronte ai rischi specifici dell'attività e all'uso delle attrezzature di lavoro.
Non coglie nel segno, dunque, l'affermazione, evidentemente finalizzata ad escludere un comportamento omissivo dell'azienda, che le lavorazioni erano tutte effettuabili operando esclusivamente dall'interno della navicella della PLE in quanto, come rilevato dal CTU, la conformazione della gola fra le due volte a botte della copertura, in fondo alla quale vi è il canale di gronda in lamiera piegata a “V”, complica non poco l'esecuzione delle operazioni direttamente dalla navicella, a causa sia dell'ingombro della stessa navicella che non consente di avvicinarla al canale, che della profondità dello stesso canale, la cui base si trova ben più in basso rispetto al bordo inferiore delle lastre di copertura, che ancora della conformazione del canale di gronda i cui bordi superiori sono coperti dalle lastre di cemento-amianto. Pertanto, “difficilmente l'esecuzione della rivettatura e della sigillatura del canale di gronda si sarebbe potuta eseguire esclusivamente dall'interno della navicella della PLE e, stante il divieto del costruttore della PLE di operare all'esterno di essa e di utilizzare la navicella come punto di ancoraggio dell'imbragatura restandone all'esterno, non erano state né previste né adottate misure alternative di protezione dal rischio di caduta” (cfr. pag. 26 CTU del 28.6.24).
Per tutte le ragioni sopra esposte, è da ritenersi altresì provato, in forza delle suddette violazioni,
l'elemento soggettivo sotteso alle condotte omissive sopra evidenziate.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che "se in materia di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore provare, per il risarcimento del danno, la colpa di colui che l'ha cagionato, tuttavia ciò non comporta che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva" (cfr. Cass. 5795/1980).
Orbene, in tema di infortuni sul lavoro, costituisce affermazione giurisprudenziale costante che l'imprenditore abbia l'obbligo di adottare non soltanto le misure di prevenzione specificamente previste dalle norme in materia antinfortunistica, ma, altresì, di osservare i precetti generali, che impongono di pagina 13 di 34 esplicare l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ad altri, nonché di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass, Civ., Sez. 4^,
14.4.2010, n. 18628; Sez. 4^, 4.7.2006, n. 32286; Sez. 3^, 26.1.2005. Cfr. altresì Cass, Civ. Sez. 4^,
6.3.2008, n. 16466; Sez. 4^, 11.12.2007, n. 6281; Sez. 4^, 29.1.2007, n. 16422; Sez. 4^, 4.7.2006, n.
32286). Nel caso di specie, ribadito che veniva omessa una idonea valutazione dei rischi, che alcuni dei rischi effettivamente presenti nelle lavorazioni sono stati del tutto ignorati, che le misure di prevenzione e protezione poste in essere dall'impresa in cantiere sono risultate inadeguate per i lavori sul canale di gronda, appare evidente che l'inosservanza delle cautele prescritte dalle specifiche disposizioni, consente di ritenere presuntivamente provato anche l'elemento soggettivo della negligenza sotteso alla condotta omissiva.
Deve ritenersi, altresì, provato il nesso di causalità materiale tra il danno-evento e la condotta astrattamente colposa del datore di lavoro sopra evidenziata.
Si rammenta, infatti, che l'allegazione e prova della condotta astrattamente colposa del responsabile e il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, di talché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la produzione del danno.
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi:
- il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell'autore del fatto) astrattamente considerato e l'evento;
- nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa;
- il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
Sul piano probatorio, occorre, pertanto, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del "più probabile che non".
pagina 14 di 34 Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato (in particolare il presunto comportamento colposo del danneggiato) che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico di parte attrice, essendo stata data dimostrazione che l'esecuzione del rapporto di lavoro, connotata dai plurimi comportamenti omissivi sopra analizzati, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra le cautele omesse e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore. Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno consentito di ritenere accertato che la causa del decesso era un trauma cranio-encefalico e che la morte del de cuius sia in relazione causale diretta con le lesioni riportate in data 5.9.2018 (cfr. pag. 12 relazione dr.ssa – allegato 5 alla Per_3
citazione).
Per vero, nel caso di specie, non è contestato che il decesso del sia intervenuto a seguito della Per_1
caduta e l'individuazione delle suddette cause di decesso consentono, pertanto, di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro e, in particolare, la inesatta esecuzione delle prestazioni strumentali proprio a mettere in sicurezza il lavoratore dai rischi connessi alla lavorazione in quota, si sono inserite nella serie causale che ha portato alla morte secondo il Persona_1
criterio del "più probabile che non".
Merita precisazione il fatto che non può essere condivisa l'affermazione che l'evento si sia realizzato al di fuori dell'esecuzione dei lavori poiché il lavoratore era risalito in quota per il ritiro delle attrezzature.
Tale operazione si pone in stretta conseguenzialità necessaria con la prestazione lavorativa e non risulta che vi fossero altri soggetti diversi preposti al recupero degli oggetti di lavoro. Sul punto, "l'occasione di lavoro di cui all'art.2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, pagina 15 di 34 anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore" (cfr. Cass. 2 giugno 1999 n. 5419,
v. anche Cass, 13 luglio 2001 n. 9556, 14 febbraio 2001 n. 2117). Da ciò discende che la tutela del lavoratore deve essere estesa a tutte quelle mansioni ovvero operazioni che si ricollegano per esservi finalizzate tra le quali sono sicuramente ricomprese tutte le attività di recupero, controllo e cura dei beni aziendali e di montaggio e smontaggio del cantiere.
Resta a questo punto da esaminare l'eventuale dimostrazione dell'inserimento nella serie causale di eventuali fatti idonei ad elidere in maniera esclusiva o concorrente ogni rilievo causale dello svolgimento del rapporto di lavoro e ad assumere rilievo determinante sotto lo specifico profilo della causalità in senso giuridico. Sul punto, ritenevano la convenuta e la terza chiamata che la circostanza che il non abbia usato la cintura di sicurezza, DPI di cui era provvisto, era idonea ad elidere il Per_1
nesso causale.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità civile dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche e specifiche che, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro, siano idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso di dolo di quest'ultimo o nel caso di rischio elettivo, generato da un comportamento abnorme, anomalo, non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso ed assolutamente imprevedibile, cosicché l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza od imperizia, non elimina quella del datore di lavoro e non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, spettando al datore di lavoro provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. ex multis Cass. 2 marzo 1984 n. 1478, 29 luglio 1986 n. 4860, 7 marzo 1987 n. 2417, 6 luglio 1990 n.
7101, 17 novembre 1993 n. 11351, 15 aprile 1996 n. 3510, 13 ottobre 2000 n. 13690, 12 gennaio 2002
n. 326). Il rischio elettivo si ha soltanto ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così Cassazione civile sez. III, 20/09/2024, (ud. 08/07/2024, dep.
20/09/2024), n.25313, Cass. n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 - 01; ed ancora Cass. n. 5419 del
25/02/2019, secondo cui "l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non pagina 16 di 34 essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso”).
Nel caso di specie, non ricorre siffatta situazione, posto che, sebbene sia indubitabile che il Per_1
abbia tenuto una condotta imprudente, questa non può essere qualificata alla stregua di comportamento
'abnorme' che si configura, si ribadisce, solo allorquando il lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed inevitabile per il datore di lavoro (cfr. sul punto Cassazione penale sez.
IV, 25/09/2014, n.46437 che escludeva l'abnormità della condotta del lavoratore che nello smontare, sporgendosi, degli elementi di un ponteggio, privo della cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta, era precipitato da un'altezza di circa 14 metri).
Non pare neppure ravvisabile un concorso di colpa del lavoratore. Invero, dalla CTU è emerso che
“tenuto conto delle operazioni lavorative e delle caratteristiche ambientali presenti nei punti del canale di gronda oggetto degli interventi del le lavorazioni sul canale di gronda avrebbero Per_1
necessitato di accertare preventivamente che la gronda possedesse adeguate caratteristiche di resistenza per sostenere il peso complessivo della vittima, dei materiali e delle attrezzature impiegati e, in caso di esito positivo, di installare un sistema di ancoraggio lineare, quale una linea vita temporanea. Inoltre, per tutte le lavorazioni sulla copertura l'impresa avrebbe dovuto disporre il divieto di salire sulle lastre di fibro-cemento e di vetroresina, notoriamente fragili”. Sul punto, la giurisprudenza giuslavoristica di merito è oltremodo rigorosa, giungendo all'affermazione che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando non vigili affinché queste siano effettivamente e concretamente osservate. Di conseguenza, in tutte le ipotesi di inadempimento rispetto all'adozione di cautele idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del lavoratore non ha alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (cfr. Tribunale Gorizia sez. lav., 31/05/2023, (ud. 31/05/2023, dep. 31/05/2023),
n.152; Tribunale Venezia sez. lav., 19/01/2023, n.28; Tribunale Venezia sez. lav., 24/05/2022, n.354).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne pagina 17 di 34 consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass.Civ. n. 25597/2021). In particolare, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., n. 30679/2019).
Pertanto, l'assenza di accertamento preventivo sulla resistenza della gronda, la mancanza di un sistema di ancoraggio lineare, in uno con l'assenza di divieto di salire sulle lastre di fibrocemento e vetroresina, impongono di escludere la responsabilità del lavoratore - anche solo a titolo di concorso di colpa - nella causazione dell'infortunio, con conseguente responsabilità esclusiva di parte convenuta per l'infortunio di cui è causa. Sul punto deve, altresì, considerarsi che il concorso di colpa secondo le allegazioni delle parti dovrebbe fondarsi sul mancato utilizzo della cintura di sicurezza ma, dalle risultanze della CTU, è emerso che difficilmente l'esecuzione della rivettatura e della sigillatura del canale di gronda si sarebbe potuta eseguire esclusivamente dall'interno della navicella della PLE.
Logicamente da ciò discende che le operazioni sul canale di gronda erano eseguite in quota all'esterno della navicella e, quindi, senza l'ausilio della cintura di sicurezza. Ciò ben può aver dato al lavoratore la falsa convinzione che fosse sicuro muoversi sul luogo dell'infortunio.
Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi che la condotta, pur negligente, del lavoratore possa ingenerare un concorso di colpa poiché è onere del datore di lavoro impedire l'insorgenza di situazioni pericolose avrebbe attuando tutte le misure di prevenzione specificamente previste dal D.Lgs. 81/2008,
e quelle esigibili in base alle comuni regole di prudenza, perizia e diligenza, essendo tenuto "a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione (ex multis Cass. 16026/2018;
Cass. 798/2017; Cass. 27127/2013; Cass. 4075/2004), soprattutto allorquando la negligenza del lavoratore si concreti in un comportamento così facile da porre in essere di talché estremamente prevedibile ex ante. Né possono le mere raccomandazioni orali formulate dal – il teste CP_7
confermava che il aveva raccomandato di lavorare dalla piattaforma - Tes_4 CP_7
sopperire alle gravi carenze riscontrate in punto di misure di prevenzione, poiché, diversamente pagina 18 di 34 opinando, la materia antinfortunistica sarebbe ridotta a mere esortazioni ed inviti piegate ai tempi ed alle esigenze del datore di lavoro ovvero de preposto alla sicurezza e ciò tradirebbe la “ratio” della normativa antinfortunistica che è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.
Pertanto, accertata la responsabilità esclusiva della convenuta ex art 2043 cc deve procedersi alla verifica della sussistenza sia in punto di an sia di quantum del danno.
Gli attori chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, solo la moglie ed i figli del de cuius e , del danno patrimoniale sofferto. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare nonché la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza"
- è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare pagina 19 di 34 assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (cfr: Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20287). In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve, altresì, escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale sia il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr: Cassazione civile sez. III, 26/03/2021,
n.8622).
In altri termini, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr: Cass. 16 marzo
2012, n. 4253; Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767).
Da ciò discende che la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (cfr: Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124;
Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria, atteso che la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché, nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale, incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi, prova che non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di pagina 20 di 34 convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.
Il logico corollario di quanto sopra è che il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale deve quantificarsi necessariamente in via equitativa e con l'esplicita indicazione dei criteri tabellari
(giurisprudenziali o normativi) di base adottati e delle variazioni (in aumento o in diminuzione) applicate in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, così da rendere evidente il percorso logico-giuridico seguito nella sua determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed integralità del risarcimento, sussiste ove venga provata l'effettività e la consistenza della relazione tra i congiunti ed, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, a nulla rilevando l'assenza di convivenza né lo stato di invalidità pregresso del de cuius (cfr: Cassazione civile sez. III, 25/06/2021, n.18284).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, allora, si deve ritenere, anche ragionando per presunzioni, che nel caso in esame, tenuto conto dello strettissimo rapporto che legava gli attori al trovandoci Per_1
al cospetto di due giovani figli, della coniuge, dei genitori e del fratello, sussiste un danno da perdita del rapporto parentale come sopra definito, essendo evidente che la perdita del congiunto abbia cagionato, oltre una forte sofferenza interiore duratura, anche uno stravolgimento in senso negativo delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione (così, Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, (ud. 04/04/2024, dep. 28/08/2024), n.23300 ;
Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492).
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2021, n.33005; Cass., Sez.
pagina 21 di 34 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). A tale fine, proprio per assicurare uniformità di trattamento, sono state predisposte le tabelle milanesi, che costituiscono un criterio guida idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (cfr: Cass. 11719/21, Cass. civ., 22 gennaio 2019, n. 1553) e che, come tali, sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (cfr: Cass. 09/06/2020, n.
10924). Prima della emanazione delle Tabelle Milano edizione 2022, la tecnica di liquidazione del danno prescelta (utilizzo delle Tabelle Milano: ndr) veniva censurata da dalla Corte di Cassazione
(sentenza 10579/21e 26300/21) che auspicava, al fine di perseguire le esigenze di uniformità sottese alla valutazione equitativa, la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (cfr: Cass. n. 10579/2021).
Nella specie, due erano i principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso "si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista, nell'edizione 2021 delle tabelle, un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)" (cfr: Cass. n.
10579/2021); dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
In motivazione la Corte: "Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione" (cfr: Cass. n. 10579/2021).
pagina 22 di 34 Successivamente, sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall' Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti -
Edizione 2022”. Invero, dopo la sentenza 10579 del 2021 della Corte di Cassazione, il decideva di elaborare nuove tabelle integrate a punti Parte_8
sulla perdita del rapporto parentale. Non si è ritenuto di applicare la tabella romana atteso che questa non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli e consentiva, con il semplice certificato anagrafico, di ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria. Pertanto, è stata individuata una tabella a punti in cui il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado ovvero coniuge ed “assimilati” il valore-punto, considerando le Tabelle aggiornate al è pari ad € 3.911,00 e per la perdita del parente di secondo grado (nipote ovvero fratello) il valore punto
è pari ad € 1.698,00.
In tal modo il giudice potrà valutare tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale (cfr: Cass. Civ.
11689/2022). I parametri rilevanti nell'elaborazione delle tabelle sono 5: i primi quattro (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
il quinto (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa e spetta al giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non pagina 23 di 34 patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate
(anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altro (cfr: Tribunale Milano sez. X,
11/07/2022, (ud. 11/07/2022, dep. 11/07/2022), n.6059).
Stante tutto quanto sopra esposto, ritiene la scrivente che le nuove tabelle integrate a punti elaborate nell'anno 2022 dall'Osservatorio di Milano – per come aggiornate nel 2024 - siano utilizzabili dal giudicante la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, atteso che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr: Cass. Civ. 28994/19 e Cass., ord. n. 13269/2020).
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti 2024” si devono riconoscere a
, coniuge del i seguenti punti: Parte_1 Persona_1
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del decesso del coniuge (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che la ricorrente conviveva con il marito;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della Tabella);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
per un totale, quindi, di punti 69, ed un risarcimento pari ad euro € 269.859,00 (69 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, nonostante la ricorrente nulla abbia allegato in tal senso, debbano comunque riconoscersi 5 punti, atteso che la donna perdeva il marito con pagina 24 di 34 cui aveva una relazione più che ventennale – considerando l'età della prima figlia- e che palese è
l'immane stravolgimento che viveva restando vedova così giovane con due figli, tra cui uno minorenne.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, figlio del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 15 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che convivesse con il padre;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della
Tabella);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 77, pari ad € 301,147,00 (77 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, sebbene non sia stata fornita alcuna prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e il figlio, la minore età del giovane consenta di riconoscere 5 punti per la voce di cui alla Lettera E della Tabella. Invero, è evidente che , appena adolescente, abbia dovuto affrontare un determinante periodo di Parte_2
crescita senza poter beneficiare della presenza paterna, circostanza che non può non aver determinato un vulnus rilevante nella serenità del suo sviluppo.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a figlia del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 23 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che convivesse con il padre;
pagina 25 di 34 - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della
Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 70, pari ad € 273.770,00 (70 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di allegazione di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e la figlia, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un padre, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui i la giovane era già ultraventenni, di talché, si presume, in una condizione di autonomia patrimoniale, personale ed affettiva.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, padre del de cuius, i seguenti punti: Parte_4
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 56 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 82 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (foglie e altro figlio: ndr) (lett. “D” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 38, pari ad € 148.618,00 (38 punti x valore del punto pari ad €
3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e il figlio, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un figlio, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui il padre era già ultrasettantenne ed il figlio già autonomo ed indipendente.
pagina 26 di 34 Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, madre del de cuius, i seguenti punti: Parte_5
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 56 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 82 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (marito e altro figlio: ndr) (lett. “D” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 42, pari ad € 164.262,00 (42 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra la madre e il figlio, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un figlio, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui la madre era già ultrasettantenne ed il figlio era già autonomo ed indipendente.
Ancora, in applicazione della Tabella Milanese integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del Fratello/Nipote si devono riconoscere ad fratello del de Parte_6
cuius, i seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (madre e padre: ndr) (lett. “D” della Tabella);
pagina 27 di 34 - punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 38, pari ad € 64.524,00 (38 punti x valore del punto pari ad € 1.698,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra i due fratelli, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un fratello, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui entrambi avevano circa cinquant'anni e, quindi, autonomi nuclei familiari.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente patito dagli attori è pari ad € 1.222,180. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 1.5% dal giorno del decesso
(05.09.2018) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Riguardo alla domanda del risarcimento del danno patrimoniale questa non può essere accolta poiché formulata in maniera oltremodo generica. A ciò si aggiunga che la convenuta eccepiva che tale voce di danno era già stata ristorata con la liquidazione della RE . Sul punto, se le prestazioni CP_13 pagina 28 di 34 ai superstiti (RE e assegno una tantum) non possono essere detratte dal risarcimento CP_13
del danno non patrimoniale agli stessi dovuto , tale ristoro ha quale scopo quello solidaristico di sollevare i superstiti dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla famiglia.
Nel caso di specie, la domanda andrà rigettata, tenuto conto della genericità della sua formulazione – non è neppure determinato il quantum debeatur- del fatto che parte attrice su cui gravava l'onus probandi non ha fornito sul punto neppure un principio di prova – non è neppure prodotta in atti una busta paga ovvero documentazione idonea a ricostruire il reddito - e della circostanza che gli attori nulla adducevano riguardo al fatto che il pregiudizio era già stato ristorato dalla RE per un CP_13
importo di oltre 400.000,00.
Passando ad analizzare, da ultimo, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione, questa deve essere accolta.
Invero, parte convenuta ha dimostrato di essere contraente della polizza n. 146826528 conclusa con e che tale polizza impegna l'assicurazione terza chiamata a tenere indenne Controparte_14
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori d'opera da lui dipendenti, compresi altresì dirigenti e dei danni cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata la morte. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 2.500,00 per persona infortunata. Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta, avendo l'assicurato provato mediante produzione della polizza che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi.
Le spese di lite in favore degli attori seguono la soccombenza della e si liquidano come CP_1
da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Ciò posto va osservato che, nei processi litisconsortili come noto, sono previste variazioni del compenso liquidabile dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio c.d. "del compenso unico": vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti "aventi la stessa posizione processuale" va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14).
pagina 29 di 34 La seconda delle suddette previsioni (art. 4, comma 4, d.m. 55/14) prevede un temperamento alla regola per cui il "compenso unico" va maggiorato in proporzione al numero delle parti assistite.
Stabilisce, infatti, che il compenso "altrimenti liquidabile" all'avvocato che ha assistito più parti debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto".
Orbene, nel caso in esame è pacifico che gli attori hanno la medesima posizione processuale, dovendosi allora evidenziare che l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n.
147.
Ciò posto, dovendosi al proposito richiamare la più recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024),
n.10367), deve concludersi che:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi pagina 30 di 34 maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Ciò premesso, il presente giudizio ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore della causa non va determinato sommando le varie domande, ex art. 10, secondo comma, c.p.c., ma corrisponde alla condanna di più elevato importo.
Inoltre, è palese che nell'ipotesi di vittime del medesimo fatto illecito che domandino il ristoro di danni,
e che possono differenziarsi solo nel quantum, l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4.
Nel caso di specie, la condanna più elevata è quella di € 301,147,00 in favore del figlio minore del de cuius, di talchè il compenso medio liquidabile per lo scaglione di riferimento (da 260.001 a 520.000) è di euro 22.457,00, con la conseguenza che, tenuto conto dell'aumento del 150%, l'importo da liquidare a titolo di compenso agli attori ammonta a complessivi 56.142,50 euro.
Riguardo alle spese del convenuto, va precisato che l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e, perciò, l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
pagina 31 di 34 Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese, perciò, possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3, sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. n. 2525/1998; Cass. n. 4786/2021Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, (ud. 11/05/2023, dep. 15/09/2023), n.26683).
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e
92 c.p.c..
Nel caso di specie, la terza chiamata dovrà rifondere all'assicurato le spese di soccombenza ("tutte le somme poste a suo carico ed a favore dell'attrice, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio") ma non anche quelle di resistenza non risultando prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta dal convenuto nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in suo favore nel giudizio, nonché le spese di chiamata in causa, che si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza solidale del convenuto e della terza chiamata in solido.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio 2218/21, ogni altra questione assorbita e/o disattesa:
ACCERTA la responsabilità esclusiva ex art 2043 cc di nell'infortunio Controparte_1
mortale occorso a per le ragioni di cui in parte motiva;
Persona_1
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 269.859,00; Parte_1
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 301.147,00; Parte_2
pagina 32 di 34 ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 273.770,00; Parte_3
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 148.618,00; Parte_4
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 164.262,00; Parte_5
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 64.524,00; Parte_6
e per l'effetto
CONDANNA la società al risarcimento del danno in favore di per € CP_1 Parte_1
269.859,00, di per €301.147,00, di per € 273.770,00, di Parte_2 Parte_3 Parte_4 per € 148.618,00, di per € 164.262,00 e di per € 64.524,00, oltre interessi Parte_5 Parte_6
compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 1.5% dal giorno del decesso
(05.09.2018) ad oggi, e interessi legali somme così determinate dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, spese che si CP_1 quantificano in € 56.142,50 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, VA e CPA come per legge;
ACCOGLIE la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_15
E per l'effetto
CONDANNA a tenere indenne di quanto dovrà corrispondere Controparte_8 CP_1
agli attori in forza della presente sentenza.
pagina 33 di 34 CONDANNA al pagamento delle spese processuali di chiamata in causa sostenute da CP_4
che liquida in € 22.457,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % per CP_1
compensi oltre VA e CPA come per legge
PONE le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto a carico, solidalmente, del convenuto e della terza chiamata
Ascoli Piceno, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2021 promossa da:
( ) nata in [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_2
21.05.2003;
(c.f. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
03.08.1995;
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(c.f. ), nata in [...] il [...], Parte_5 C.F._5
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Pierantozzi
-ATTORI-
CONTRO
, (C.F. P.I. ), in persona dei liquidatori Controparte_1 P.VA_1
p.t in carica, sig.ri e rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_2 Controparte_3
Falace;
- CONVENUTA-
E
- P.VA , in persona del suo procuratore ad negotia dr. Controparte_4 P.VA_2 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.Fabrizio Travaglini
pagina 1 di 34 -TERZA CHIAMATA-
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza in data 12.7.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, in qualità di eredi di , Persona_1
deceduto il 5.9.2018 per infortunio sul lavoro, convenivano in giudizio la Controparte_1
al fine di vedersi risarcire tutti, iure proprio, i danni non patrimoniali da perdita del
[...]
rapporto parentale e i soli – moglie – e e – figli – anche CP_6 Parte_3 Parte_2
il danno patrimoniale a titolo di mancata contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo familiare.
Deducevano, in sintesi, e per quanto di interesse che:
- sono rispettivamente la moglie ( ), i figli ( e (all. n.1 – Parte_1 Parte_2 Pt_3
certificato stato di famiglia), i genitori ( e ) ed il fratello ( Parte_4 Parte_5 Pt_6
) del sig. , nato a [...] il [...], deceduto a
[...] Persona_1
Ripatransone (AP) il 05.09.2018 a seguito di infortunio sul lavoro;
- Nella mattinata del 05/09/2018, , dipendente/lavoratore della ditta Persona_1
nell'eseguire le direttive del datore di lavoro, si trovava sul tetto di un CP_1
capannone sito a Ripatransone di cui doveva riparare la copertura che ingenerava infiltrazioni di acqua piovana, ammalorando l'interno dell'edificio;
- mentre , privo di dispositivi di sicurezza, si trovava sul tetto per ripararne le Persona_1 lastre di copertura in eternit, quest'ultime cedevano, provocando la caduta al suolo dell'operaio da un'altezza di mt 8,00 circa, con conseguente decesso dell'uomo;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo apriva il fascicolo n. 2744/18 RGNR
Mod. 21 a carico del sig. quale amministratore unico della CP_7 Controparte_1
oggi in liquidazione, procedimento che, in assenza di costituzione di parte civile, si concludeva con la sentenza di assoluzione resa dal GUP di Fermo, divenuta irrevocabile;
- Con PEC del 10.10.2018 e del 05.05.2021 gli attori avanzavano richiesta risarcitoria nei confronti della società e della compagnia assicurativa CP_1 [...]
contenente costituzione in mora;
CP_8
- La compagnia assicurativa, aperto il sinistro n.1-8108-2018-0722387, non ha mai provveduto ad avanzare alcuna offerta risarcitoria;
pagina 2 di 34 Gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, adversiis reiectis, accertata la responsabilità della convenuta società oggi in liquidazione nella CP_1
causazione del decesso del sig. , condannare la convenuta al risarcimento in favore Persona_1
degli attori come da seguente specifica: DANNO NON PATRIMONIALE: Euro 331.920,00, per la moglie;
Euro 331.920,00, per la figlia;
Euro 331.920,00, per il figlio Parte_1 Parte_3
Euro 331.920,00, per la madre;
Euro 331.920,00, per il padre Parte_2 Parte_5 Pt_4
; Euro 144.130,00, per il fratello;
DANNO PATRIMONIALE: per i soli
[...] Parte_6 Pt_1
(moglie), e (figli), tutti conviventi con l'infortunato deceduto,
[...] Parte_3 Parte_2
quale risarcimento a titolo di mancata contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo familiare, la somma che ci si riserva di quantificare e documentare, in sede di memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., o quelle maggiori o minori che risulteranno di Giustizia, oltre il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da accertare in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso e per la convenuta, condannare al pagamento di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio la , in persona dei liquidatori p.t in carica, Controparte_1
sig.ri e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di terzo e CP_2 Controparte_3
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Magistratura adita, contrariis reiectis: 1) Dichiarare che la chiamata in causa , è tenuta a manlevare la , in virtù del Controparte_9 Controparte_1
contratto assicurativo n. 146826528, da ogni pretesa degli attori e condannarla nei limiti del massimale , fissato in contratto, cui si rinvia , in €1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) al netto della franchigia fissata in € 500,00 per ogni sinistro, a tenere indenne la deducente , sua convenzionata per la RCT, da qualsiasi esborso in favore degli attori, sia per sorte capitale, che per interessi , spese e competenze del giudizio, nei limiti del danno accertato e nei limiti della eventuale sua responsabilità, che, peraltro, la dinamica dell'evento esclude;
1) condannare la
[...]
per le condizioni contrattuali e per il rifiuto di gestire la lite, pur richiesta e Controparte_10
non ostacolata da divergenti posizioni, invece del tutto eguali, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta per la sua difesa , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze;
nel merito 2) respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, come provano le relazioni offerte degli inquirenti, le produzioni documentali e la prova orale espletata;
3) condannare gli attori, in solido tra loro e/o, in caso di immotivata opposizione del terzo alla richiesta di manleva della sua convenzionata,
pagina 3 di 34 e per il rifiuto di assumerne la sua difesa in giudizio, come fissato dalla convenzione contrattuale , questi , in solido con gli attori, alla refusione delle spese di lite , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze”.
All'udienza del 1.4.22 il giudice ammetteva la chiamata di terzo e si costituiva in giudizio CP_11
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Piaccia al Tribunale sulla richiesta di garanzia avanzata della CP_1
concederla unicamente alle condizioni di polizza e dopo dimostrazione - da parte dell'assicurato - della ricorrenza di tutti i presupposti contrattuali, ai quali espressamente si fa riferimento e che si invocano come condizione essenziale di validità del rapporto, da verificare anche all'esito della dimostrazione delle circostanze di fatto, per cui si fa espressa riserva, senza inversione di oneri probatori, che restano a carico di chi chiede. Nello specifico - e sin da ora - si oppone che la franchigia di polizza, occorrendo, e fermo il massimale, non sarebbe di € 500,00, ma di € 2500,00; nel merito della domanda attrice, respingerla perché del tutto infondata, per an e quantum. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il procedimento, dopo la trattazione, l'espletamento dell'istruttoria orale, ordine di esibizione in giudizio alla società convenuta ed all'Asur e l'espletamento di CTU volta ad accertare il CP_12
rispetto della normativa in materia di sicurezza e la dinamica dell'infortunio mortale, giungeva all'udienza del 12.7.2024, celebrata mediante trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa, con provvedimento del 16.7.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Va innanzitutto premesso che la presente controversia è stata promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per sinistro occorso in costanza di lavoro, tipologia di controversia che deve essere ricondotta, come la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire, all'azione aquiliana ed è, quindi, devoluta al giudice ordinario e non a quello del lavoro. Invero, "esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "iure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì
"iure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. 17761/2014; Cass. 3650/2006 Cass. 20355/2005).
A ciò si aggiunga che il danno da lesione del rapporto parentale non è più considerabile quale mero
"danno riflesso", essendosene affermata la natura di "danno diretto", come da regola generale di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 7748/2020 ove si legge “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, pagina 4 di 34 ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie”). Resta fermo, in ogni caso, che i congiunti che agiscono iure proprio, sebbene il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo dal quale scaturiscono le conseguenze dannose sia riferibile all'ambito lavorativo, non possono avvantaggiarsi del più favorevole regime della responsabilità contrattuale.
In altri termini, "la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c." (cfr. Cass. Civ. 2/2020; Cass. Civ. 10578/2018).
Logico corollario di quanto affermato è che, allorquando, come nel caso di specie, parte attrice agisce per ottenere il ristoro dei danni iure proprio, individuando i profili di colpa proprio nella violazione dell'art. 2087 c.c. nei confronti del proprio parente, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087
c.c., non esclude che la regola dell'onere probatorio inerente all'azione debba comunque seguire il proprio ambito.
Occorre, quindi, verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti - il fatto, inteso quale la condotta tenuta dal presunto autore del danno, il dolo o la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno subito dai congiunti - per ritenere sussistente tale responsabilità extracontrattuale.
È evidente che la ricostruzione del sinistro e l'accertamento della responsabilità non possono essere affidate alla sentenza resa in sede penale poiché l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. Nella specie, la sentenza assolutoria non può spiegare alcuna efficacia di giudicato nel presente distinto giudizio civile risarcitorio sullo stesso episodio, né può fare stato nei confronti degli odierni attori che non si costituivano parte civile nel giudizio penale (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879 (cfr. allegati n.21 e n.22 parte attrice) ed instauravano il presente giudizio prima della conclusione del pagina 5 di 34 procedimento penale – la sentenza di primo grado interveniva nell'ottobre 2022 - così evitando di incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione.
Tanto chiarito, in corso di giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico peritale al dr. Ing. , consulenza a cui il Tribunale intende conformarsi Persona_2 nell'apprezzamento del metodo utilizzato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte. A tal riguardo, va precisato che il giudice non è tenuto, neppure a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto
(cfr. Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801), in ogni caso, deve affermarsi la non necessità di procedere al rinnovo e/o all'integrazione della già espletata ctu di procedere tenuto conto della logicità delle conclusioni raggiunte dal perito e della chiarezza e congruità delle risposte fornite dal dr.
alle osservazioni avanzate dai CCTTPP di parte convenuta e parte terza chiamata. Per_2
Orbene, è provato- poiché pacifico e non contestato - che era socio lavoratore Persona_1 [...]
. Non v'è alcun dubbio che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro i soci Controparte_1
lavoratori siano equiparati ai lavoratori subordinati e che, pertanto, la mera qualità di socio giammai è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – in questo caso da individuarsi nella società a responsabilità limitata - in punto di antinfortunistica.
Parimenti accertato è che il si trovava presso il cantiere poiché alla erano stati Per_1 CP_1
affidati in appalto dei lavori da svolgere da svolgere presso il deposito adiacente allo show-room della ditta D&D Arredamenti S.r.l. (cfr. dichiarazioni udienza del 23.1.23). Testimone_1
Ciò premesso, occorre affrontare la questione degli interventi edili concretamente eseguiti dalla presso il cantiere ove l'infortunato lavorava nel giorno del decesso, ricostruzione CP_1
determinante ai fini della individuazione delle mansioni del de cuius e delle misure di prevenzione e sicurezza che la società, quale datore di lavoro, doveva predisporre.
Parte convenuta e terza chiamata affermavano che le lavorazioni eseguite erano esclusivamente quelle di “pulizia delle gronde e dei relativi pluviali di scarico e fornitura e posa in opera di tubi in PVC” cui al preventivo dell'impresa del 26/06/2018 presente in atti, sottoscritto per accettazione CP_1
dal curatore fallimentare Avv. Di converso, la difesa attorea affermava che il lavoratore Tes_1
doveva intervenire anche sulla copertura della struttura, nella zona centrale della stessa, poiché le opere appaltate erano finalizzate alla rimozione delle infiltrazioni di acqua all'interno del capannone.
Il CTU - con valutazione che si condivide, nell'apprezzamento della chiarezza espositiva e della logicità delle conclusioni raggiunge - chiariva che “per quanto riguarda l'intervento di pulizia delle pagina 6 di 34 gronde e dei pluviali, il lavoratore ha dichiarato nel verbale SIT del 05/09/2018 Parte_7 che i lavori previsti per quel giorno consistevano nella “manutenzione della gronda ovvero il posizionamento dei rivetti sui giunti di raccordo dei vari canali, pulizia della gronda e sigillatura con silicone [dei giunti di raccordo fra i canali, NdA]”, e che tali lavori riguardavano la gronda presente alla base del compluvio delle due coperture […]il teste ha descritto lavori di manutenzione della gronda comprendenti la rivettatura e la sigillatura dei giunti, che non possono in alcun modo essere assimilati ad un intervento di mera pulizia. Rispetto ai lavori previsti nel preventivo del 26/06/2018, quindi, quelli realmente eseguiti hanno comportato la sigillatura delle sovrapposizioni dei vari segmenti di gronda
(dei lavori di pulizia non vi sono evidenze); tali interventi sono stati effettivamente osservati in occasione delle operazioni peritali del 9 gennaio 2024, […] nelle foto […] scattate dagli UPG nell'immediatezza dell'infortunio, si nota la presenza, sul bordo dell'apertura creatasi per lo sfondamento della lastra di un tubo di sigillante e, poco lontano, di un secchio a strisce rosse. Le immagini seguenti mostrano la visione d'insieme della zona circostante il punto di caduta”
pagina 7 di 34 Aggiungeva il consulente che “riguardo alla seconda operazione relativa all'installazione dei nuovi pluviali per lo scarico delle acque meteoriche a terra, […] alla luce dei rapporti delle presenze i tubi in
PVC utilizzati per realizzare i nuovi pluviali non possono che essere stati posati in opera il giorno precedente a quell'infortunio, ossia martedì 4 settembre 2018” (cfr. pagg.14-15 CTU).
Pertanto, deve concludersi, in accordo con il CTU, che l'intervento relativo ai pluviali realizzati per lo scarico al suolo delle acque meteoriche raccolte dal tetto della palazzina corrisponde ai lavori descritti nel preventivo, mentre gli interventi effettuati sul canale di gronda differiscono da quelli preventivati, in quanto hanno comportato anche la rivettatura e la sigillatura delle sovrapposizioni delle lamiere del canale di gronda, nonché un probabile intervento minore di riparazione in due punti della copertura vicini al punto di caduta (cfr. pag. 31 CTU del 28.6.24).
Dall'altro canto, anche dall'istruttoria orale espletata è emerso che la committente aveva lamentato infiltrazioni nel capannone che, quindi, imponevano la realizzazione di lavorazioni proprio sulla copertura. Basti, a tal riguardo, far riferimento alle dichiarazioni rese da , legale rappr.te Tes_2
p.t. della ditta D&D arredamenti srl, all'udienza del 23/01/2023, il quale ha riferito “noi avevamo delle infiltrazioni sia nella esposizione dei mobili sia nel magazzino del deposito dove abbiamo la merce da consegnare e lo abbiamo rappresentato al curatore avv. in quanto la mia azienda D&D Tes_1
arredamenti Srl aveva in affitto dalla curatela la parte d'immobile dell'esposizione fronte strada e una parte dietro del magazzino;
” ed a quelle del testimone , dipendente della ditta D&D Tes_3
arredamenti srl, che, all'udienza del 23/01/2023,sentito sui capitoli della seconda memoria istruttoria di parte attrice ha riferito“sono dipendente della D&D Arredamenti srl con mansioni amministrative e abbiamo fatto presente al curatore che sia all'interno del corpo di fabbrica dell'esposizione che in quello del magazzino le infiltrazioni erano così abbondanti che ci pioveva, tanto che dovevamo mettere delle bacinelle per raccogliere l'acqua ed eravamo costretti a spostare i mobili per evitare danneggiamenti …”
Particolarmente rilevanti, poi, al fine della ricostruzione delle effettive lavorazioni che, il giorno dell'infortunio, si stavano svolgendo nel cantiere, sono le dichiarazioni rese nel presente giudizio dall'unico testimone oculare presente ai fatti dipendente della che Testimone_4 CP_1
ha riferito di essere dapprima salito con il de cuius nel cestello e poi di essere sceso per mettere in ordine gli attrezzi, precisando che il è risalito da solo dicendo che andava a Persona_1
raccogliere i tubetti vuoti del silicone;
che i lavori interessavano la gronda centrale fra due arcate che percorrono in lunghezza il capannone;
che il posizionamento del tubo in PVC di colore arancione o rosso era già stato eseguito da nei giorni precedenti al 5.9.18; che il camion su cui era CP_7
pagina 8 di 34 agganciata la piattaforma veniva spostato da che scendeva a terra con la Persona_1
piattaforma, spostava il camion a seconda delle esigenze e poi risaliva in quota sempre con la piattaforma perché nell'esecuzione dei lavori, non arrivavano dappertutto.
Dall'altro canto, la circostanza che gli interventi effettuati sul canale di gronda differiscono da quelli preventivati è, altresì, compatibile con il punto di caduta individuato, il rinvenimento sulla copertura di un secchio, un tubo di sigillante nero e di tracce di riparazioni in sigillante nero (cfr. sul punto immagine che si riporta, estrapolata dalla CTU).
Pacifico poiché incontestato è che il , socio lavoratore della il Persona_1 Controparte_1
5.9.2018, decedeva a seguito di precipitazione da un'altezza di circa 8 metri. La circostanza de qua trova conferma nei seguenti elementi:
- Il teste oculare come detto, confermava, all'udienza del 9.3.23, che Testimone_4
saliva in quota “dicendo che andava a raccogliere i tubetti vuoti di silicone” Persona_1
e che, mentre era intento a sistemare il materiale, udiva un tonfo ed un gemito;
- dirigente del Servizio Unità Operativa sicurezza cantieri dell'allora Asur Area Testimone_5
Vasta 5, intervenuto sulla scena, riferiva, all'udienza del 15.6.23, di aver “personalmente constatato che la caduta era avvenuta da un lucernaio sfondato che stava in corrispondenza di circa la metà del manto di copertura dello stabile” e che sul punto di sfondamento era situata la postazione di lavoro del Per_1
pagina 9 di 34 - Gli allegati 20bis e 20ter che ritraggono il corpo del in terra in un punto a cui – in Per_1
proiezione - corrisponde, sulla copertura del capannone, uno squarcio;
Orbene, deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio occorso al fatto Per_1
costitutivo della propria domanda. Dalla consulenza tecnica d'ufficio in atti emerge, infatti, che la ricostruzione della dinamica del sinistro, riportata nelle relazioni a conclusione delle indagini degli
UPG dello SPSAL ASUR AV 5 di San Benedetto del Tronto, appare congrua con le evidenze raccolte, laddove individua nel mancato uso dell'imbracatura di sicurezza la causa determinante della caduta di
, ma non sembra avere correttamente considerato che: Persona_1
1) nel verbale del 5 settembre 2018, ha riferito che “probabilmente è sceso Parte_7 Per_1 dalla piattaforma per raccogliere del materiale, che sicuramente dava impiccio all'interno del cestello durante il lavoro” e che “di fatto la pulsantiera della piattaforma era all'interno del cestello”. La circostanza che la pulsantiera della PLE fosse all'interno della navicella è da considerare come un dato accertato, in quanto nelle navicelle concepite come PLE i comandi sono fissati alla navicella stessa e non sono asportabili;
2) nel verbale SIT del 18/02/2020, ha dichiarato che era ritornato sulla PLE Parte_7 Per_1 dopo avere tolto l'imbracatura di sicurezza per raccogliere del materiale dimenticato sulla copertura e che ha indossato sempre la cintura di sicurezza eccetto nell'ultima salita perché aveva terminato il lavoro, non essendo previsto che dovesse risalire. La presenza e l'ubicazione dei materiali in copertura avvalorano le dichiarazioni dell'operaio, ma inducono anche a ritenere che quel giorno il non si fosse limitato a sistemare il canale di gronda, ma che Per_1
avesse anche effettuato altri interventi direttamente nella zona interessata dalla presenza dei materiali, piuttosto distante dalla gronda;
non si comprenderebbe altrimenti la presenza dei materiali -tubo di sigillante, secchio- in punti della copertura così distanti dalla gronda. Il motivo che aveva indotto il a ritornare sulla copertura dopo che aveva tolto di dosso Per_1
l'imbracatura, può, quindi, risiedere nel fatto che avesse realmente dimenticato proprio quei materiali sulla copertura.
Pertanto, in accordo con il CTU, appare inverosimile che la caduta del sia avvenuta perché il Per_1 si era “sporto dal cestello verso l'esterno perdendo l'equilibrio”. Ciò per plurime ragioni tra Per_1
cui quella che, dovendo recuperare i materiali posti in basso rispetto alla posizione della navicella, non doveva sporgersi oltre il parapetto della navicella ma, più semplicemente, chinarsi e allungare il braccio attraverso lo spazio fra la fascia fermapiede ed il corrente intermedio e che la necessità di recuperare i pagina 10 di 34 materiali dimenticati sulla copertura, fra loro posti a breve distanza, lo ha più probabilmente indotto a scendere dalla navicella per prelevarli. A ciò si aggiunga che la presenza del tubo di sigillante sul bordo della lastra di vetroresina sfondata impone di ritenere che il non percependo il pericolo insito Per_1
nella sua fragilità a causa del suo aspetto simile a quello delle lastre in fibro-cemento, fosse sceso dalla navicella proprio sulla suddetta lastra per prelevarlo, cosa che gli è stata impedita dal repentino cedimento della lastra stessa (cfr. pagg. 15-16-17 CTU del 28.6.24).
Pertanto, la dinamica dell'infortunio, in accordo con le conclusioni cui è giunto il CTU deve essere così ricostruita: il precipitava per lo sfondamento della lastra di vetroresina causato dal peso Per_1
applicato dalla vittima che vi stava camminando – ovvero sostando – per recuperare dei materiali privo dell'imbragatura di sicurezza e nell'inconsapevolezza della sua fragilità (cfr. pag, 31 CTU del 28.6.24).
Non può essere accolta la prospettazione fornita sul punto dalla terza chiamata che riteneva che la caduta del è occorsa mentre lo stesso si sporgeva dalla navicella e che il lavoratore, nel Per_1
tentativo di recuperare la pistola dispenser del silicone che gli era scivolata dalle mani compiva un movimento che lo sbilanciava fino a farlo cadere sulla copertura e, di lì, al suolo. Invero, come indicato dal CTU, tale ipotesi è contraddetta dalla presenza di una goccia pendente dall'ugello e dalla posizione della pistola quasi in bilico sul bordo della lastra sfondata dal Per_1
Ciò posto in fatto, deve evidenziarsi, sotto il profilo del fatto fonte di responsabilità che l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. 07/06/2013 n.14468, Cass. 17/02/2009 n.
3788, Cass. 21/02/2004 n. 3498) ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
In via generale, va, altresì, rimarcato come la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente. Nel caso di specie, è da ritenersi provato il fatto omissivo, costitutivo dell'illecito de quo, rappresentato dalla mancanza di un comportamento che il datore di lavoro aveva l'obbligo giuridico di tenere, nelle circostanze nelle quali si è verificato l'evento sopra ricostruito.
pagina 11 di 34 Invero, dalla CTU emerge - tenuto conto delle operazioni lavorative e delle caratteristiche ambientali presenti nei punti del canale di gronda oggetto degli interventi del che le lavorazioni sul Per_1
canale di gronda avrebbero necessitato di accertare preventivamente che la gronda possedesse adeguate caratteristiche di resistenza per sostenere il peso complessivo della vittima, dei materiali e delle attrezzature impiegati e, in caso di esito positivo, di installare un sistema di ancoraggio lineare, quale una linea vita temporanea. Inoltre, per tutte le lavorazioni sulla copertura l'impresa avrebbe dovuto disporre il divieto di salire sulle lastre di fibro-cemento e di vetroresina, notoriamente fragili (cfr. pag.
31 CTU del 28.6.24).
Nel contempo, si osserva come l'analisi del POS dell'impresa ha evidenziato molte carenze rispetto ai contenuti minimi prescritti nel punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali l'assenza, fra le lavorazioni previste, di tutte quelle effettivamente eseguite sul canale di gronda e sulla copertura.
La valutazione dei rischi è apparsa generica e omissiva, laddove i rischi effettivamente presenti nelle lavorazioni sono stati del tutto ignorati. Più precisamente, riguardo al POS dell'impresa, l'atto è stato valutato dal CTU come assolutamente generico ed inadeguato, poiché mancante della valutazione dei rischi, dalla quale sarebbe dovuta scaturire l'indicazione dell'attrezzatura di lavoro o dell'opera provvisionale più adeguata per effettuare le singole lavorazioni nelle migliori condizioni di sicurezza in relazione ai vincoli esistenti nei luoghi di lavoro. A dimostrazione di ciò, il CTU evidenziava, che tre delle quattro soluzioni indicate come “opere provvisionali” da utilizzare nella pulizia della gronda consistevano nella scala, nel trabattello e nel ponteggio fisso (tutte di fatto inutilizzabili), così come l'impiego di due delle tre “opere provvisionali” da utilizzare nella posa in opera dei tubi in PVC
(trabattello, scala) era di fatto impossibile. Inoltre, il POS non contemplava i lavori di sigillatura del canale di gronda che hanno natura completamente diversa dalla mera pulizia della gronda e che richiedono operazioni ben più articolate e complesse della semplice pulizia nonché una specifica valutazione dei rischi presenti, inclusa la resistenza del canale di gronda in caso di necessità di operare direttamente su di esso, e le specifiche misure di protezione dai rischi di caduta, sia nel caso di lavoro eseguito direttamente dalla navicella (ove possibile) che in caso di lavori da eseguire al di fuori della navicella, il tutto nel rispetto delle regole stabilite dal costruttore della piattaforma di lavoro elevabile
(cfr. pag. 25 CTU).
A ciò si aggiunga che le misure di prevenzione e protezione poste in essere dall'impresa in cantiere sono consistite nella previsione di realizzare tutte le lavorazioni operando solo dall'interno della navicella della PLE e con uso, da parte dell'operatore, dell'imbracatura di sicurezza e degli altri DPI necessari. Purtuttavia, per i lavori eseguiti sul canale di gronda e sulla copertura, tal previsione si è pagina 12 di 34 rivelata applicabile solo alla posa in opera dei tubi di scarico, mentre per i lavori sul canale di gronda essa è apparsa non adeguata alle lavorazioni da eseguire e ai rischi presenti (cfr. pag. 32 CTU).
Ne consegue la indubitabile violazione da parte convenuta, oltre che dell'art. 2087 c.c., delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che, nel sancire un generale dovere di sicurezza, comprendono un onere di valutazione dei rischi relativi all'ambiente complessivo e l'adozione in concreto di misure organizzative idonee, nonché la l'adozione di congrue misure di prevenzione idonee a far fronte ai rischi specifici dell'attività e all'uso delle attrezzature di lavoro.
Non coglie nel segno, dunque, l'affermazione, evidentemente finalizzata ad escludere un comportamento omissivo dell'azienda, che le lavorazioni erano tutte effettuabili operando esclusivamente dall'interno della navicella della PLE in quanto, come rilevato dal CTU, la conformazione della gola fra le due volte a botte della copertura, in fondo alla quale vi è il canale di gronda in lamiera piegata a “V”, complica non poco l'esecuzione delle operazioni direttamente dalla navicella, a causa sia dell'ingombro della stessa navicella che non consente di avvicinarla al canale, che della profondità dello stesso canale, la cui base si trova ben più in basso rispetto al bordo inferiore delle lastre di copertura, che ancora della conformazione del canale di gronda i cui bordi superiori sono coperti dalle lastre di cemento-amianto. Pertanto, “difficilmente l'esecuzione della rivettatura e della sigillatura del canale di gronda si sarebbe potuta eseguire esclusivamente dall'interno della navicella della PLE e, stante il divieto del costruttore della PLE di operare all'esterno di essa e di utilizzare la navicella come punto di ancoraggio dell'imbragatura restandone all'esterno, non erano state né previste né adottate misure alternative di protezione dal rischio di caduta” (cfr. pag. 26 CTU del 28.6.24).
Per tutte le ragioni sopra esposte, è da ritenersi altresì provato, in forza delle suddette violazioni,
l'elemento soggettivo sotteso alle condotte omissive sopra evidenziate.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che "se in materia di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore provare, per il risarcimento del danno, la colpa di colui che l'ha cagionato, tuttavia ciò non comporta che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva" (cfr. Cass. 5795/1980).
Orbene, in tema di infortuni sul lavoro, costituisce affermazione giurisprudenziale costante che l'imprenditore abbia l'obbligo di adottare non soltanto le misure di prevenzione specificamente previste dalle norme in materia antinfortunistica, ma, altresì, di osservare i precetti generali, che impongono di pagina 13 di 34 esplicare l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ad altri, nonché di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass, Civ., Sez. 4^,
14.4.2010, n. 18628; Sez. 4^, 4.7.2006, n. 32286; Sez. 3^, 26.1.2005. Cfr. altresì Cass, Civ. Sez. 4^,
6.3.2008, n. 16466; Sez. 4^, 11.12.2007, n. 6281; Sez. 4^, 29.1.2007, n. 16422; Sez. 4^, 4.7.2006, n.
32286). Nel caso di specie, ribadito che veniva omessa una idonea valutazione dei rischi, che alcuni dei rischi effettivamente presenti nelle lavorazioni sono stati del tutto ignorati, che le misure di prevenzione e protezione poste in essere dall'impresa in cantiere sono risultate inadeguate per i lavori sul canale di gronda, appare evidente che l'inosservanza delle cautele prescritte dalle specifiche disposizioni, consente di ritenere presuntivamente provato anche l'elemento soggettivo della negligenza sotteso alla condotta omissiva.
Deve ritenersi, altresì, provato il nesso di causalità materiale tra il danno-evento e la condotta astrattamente colposa del datore di lavoro sopra evidenziata.
Si rammenta, infatti, che l'allegazione e prova della condotta astrattamente colposa del responsabile e il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, di talché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la produzione del danno.
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi:
- il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell'autore del fatto) astrattamente considerato e l'evento;
- nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa;
- il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
Sul piano probatorio, occorre, pertanto, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del "più probabile che non".
pagina 14 di 34 Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato (in particolare il presunto comportamento colposo del danneggiato) che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico di parte attrice, essendo stata data dimostrazione che l'esecuzione del rapporto di lavoro, connotata dai plurimi comportamenti omissivi sopra analizzati, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra le cautele omesse e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore. Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno consentito di ritenere accertato che la causa del decesso era un trauma cranio-encefalico e che la morte del de cuius sia in relazione causale diretta con le lesioni riportate in data 5.9.2018 (cfr. pag. 12 relazione dr.ssa – allegato 5 alla Per_3
citazione).
Per vero, nel caso di specie, non è contestato che il decesso del sia intervenuto a seguito della Per_1
caduta e l'individuazione delle suddette cause di decesso consentono, pertanto, di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro e, in particolare, la inesatta esecuzione delle prestazioni strumentali proprio a mettere in sicurezza il lavoratore dai rischi connessi alla lavorazione in quota, si sono inserite nella serie causale che ha portato alla morte secondo il Persona_1
criterio del "più probabile che non".
Merita precisazione il fatto che non può essere condivisa l'affermazione che l'evento si sia realizzato al di fuori dell'esecuzione dei lavori poiché il lavoratore era risalito in quota per il ritiro delle attrezzature.
Tale operazione si pone in stretta conseguenzialità necessaria con la prestazione lavorativa e non risulta che vi fossero altri soggetti diversi preposti al recupero degli oggetti di lavoro. Sul punto, "l'occasione di lavoro di cui all'art.2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, pagina 15 di 34 anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore" (cfr. Cass. 2 giugno 1999 n. 5419,
v. anche Cass, 13 luglio 2001 n. 9556, 14 febbraio 2001 n. 2117). Da ciò discende che la tutela del lavoratore deve essere estesa a tutte quelle mansioni ovvero operazioni che si ricollegano per esservi finalizzate tra le quali sono sicuramente ricomprese tutte le attività di recupero, controllo e cura dei beni aziendali e di montaggio e smontaggio del cantiere.
Resta a questo punto da esaminare l'eventuale dimostrazione dell'inserimento nella serie causale di eventuali fatti idonei ad elidere in maniera esclusiva o concorrente ogni rilievo causale dello svolgimento del rapporto di lavoro e ad assumere rilievo determinante sotto lo specifico profilo della causalità in senso giuridico. Sul punto, ritenevano la convenuta e la terza chiamata che la circostanza che il non abbia usato la cintura di sicurezza, DPI di cui era provvisto, era idonea ad elidere il Per_1
nesso causale.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità civile dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche e specifiche che, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro, siano idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso di dolo di quest'ultimo o nel caso di rischio elettivo, generato da un comportamento abnorme, anomalo, non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso ed assolutamente imprevedibile, cosicché l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza od imperizia, non elimina quella del datore di lavoro e non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, spettando al datore di lavoro provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. ex multis Cass. 2 marzo 1984 n. 1478, 29 luglio 1986 n. 4860, 7 marzo 1987 n. 2417, 6 luglio 1990 n.
7101, 17 novembre 1993 n. 11351, 15 aprile 1996 n. 3510, 13 ottobre 2000 n. 13690, 12 gennaio 2002
n. 326). Il rischio elettivo si ha soltanto ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così Cassazione civile sez. III, 20/09/2024, (ud. 08/07/2024, dep.
20/09/2024), n.25313, Cass. n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 - 01; ed ancora Cass. n. 5419 del
25/02/2019, secondo cui "l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non pagina 16 di 34 essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso”).
Nel caso di specie, non ricorre siffatta situazione, posto che, sebbene sia indubitabile che il Per_1
abbia tenuto una condotta imprudente, questa non può essere qualificata alla stregua di comportamento
'abnorme' che si configura, si ribadisce, solo allorquando il lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed inevitabile per il datore di lavoro (cfr. sul punto Cassazione penale sez.
IV, 25/09/2014, n.46437 che escludeva l'abnormità della condotta del lavoratore che nello smontare, sporgendosi, degli elementi di un ponteggio, privo della cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta, era precipitato da un'altezza di circa 14 metri).
Non pare neppure ravvisabile un concorso di colpa del lavoratore. Invero, dalla CTU è emerso che
“tenuto conto delle operazioni lavorative e delle caratteristiche ambientali presenti nei punti del canale di gronda oggetto degli interventi del le lavorazioni sul canale di gronda avrebbero Per_1
necessitato di accertare preventivamente che la gronda possedesse adeguate caratteristiche di resistenza per sostenere il peso complessivo della vittima, dei materiali e delle attrezzature impiegati e, in caso di esito positivo, di installare un sistema di ancoraggio lineare, quale una linea vita temporanea. Inoltre, per tutte le lavorazioni sulla copertura l'impresa avrebbe dovuto disporre il divieto di salire sulle lastre di fibro-cemento e di vetroresina, notoriamente fragili”. Sul punto, la giurisprudenza giuslavoristica di merito è oltremodo rigorosa, giungendo all'affermazione che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando non vigili affinché queste siano effettivamente e concretamente osservate. Di conseguenza, in tutte le ipotesi di inadempimento rispetto all'adozione di cautele idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del lavoratore non ha alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (cfr. Tribunale Gorizia sez. lav., 31/05/2023, (ud. 31/05/2023, dep. 31/05/2023),
n.152; Tribunale Venezia sez. lav., 19/01/2023, n.28; Tribunale Venezia sez. lav., 24/05/2022, n.354).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne pagina 17 di 34 consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass.Civ. n. 25597/2021). In particolare, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., n. 30679/2019).
Pertanto, l'assenza di accertamento preventivo sulla resistenza della gronda, la mancanza di un sistema di ancoraggio lineare, in uno con l'assenza di divieto di salire sulle lastre di fibrocemento e vetroresina, impongono di escludere la responsabilità del lavoratore - anche solo a titolo di concorso di colpa - nella causazione dell'infortunio, con conseguente responsabilità esclusiva di parte convenuta per l'infortunio di cui è causa. Sul punto deve, altresì, considerarsi che il concorso di colpa secondo le allegazioni delle parti dovrebbe fondarsi sul mancato utilizzo della cintura di sicurezza ma, dalle risultanze della CTU, è emerso che difficilmente l'esecuzione della rivettatura e della sigillatura del canale di gronda si sarebbe potuta eseguire esclusivamente dall'interno della navicella della PLE.
Logicamente da ciò discende che le operazioni sul canale di gronda erano eseguite in quota all'esterno della navicella e, quindi, senza l'ausilio della cintura di sicurezza. Ciò ben può aver dato al lavoratore la falsa convinzione che fosse sicuro muoversi sul luogo dell'infortunio.
Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi che la condotta, pur negligente, del lavoratore possa ingenerare un concorso di colpa poiché è onere del datore di lavoro impedire l'insorgenza di situazioni pericolose avrebbe attuando tutte le misure di prevenzione specificamente previste dal D.Lgs. 81/2008,
e quelle esigibili in base alle comuni regole di prudenza, perizia e diligenza, essendo tenuto "a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione (ex multis Cass. 16026/2018;
Cass. 798/2017; Cass. 27127/2013; Cass. 4075/2004), soprattutto allorquando la negligenza del lavoratore si concreti in un comportamento così facile da porre in essere di talché estremamente prevedibile ex ante. Né possono le mere raccomandazioni orali formulate dal – il teste CP_7
confermava che il aveva raccomandato di lavorare dalla piattaforma - Tes_4 CP_7
sopperire alle gravi carenze riscontrate in punto di misure di prevenzione, poiché, diversamente pagina 18 di 34 opinando, la materia antinfortunistica sarebbe ridotta a mere esortazioni ed inviti piegate ai tempi ed alle esigenze del datore di lavoro ovvero de preposto alla sicurezza e ciò tradirebbe la “ratio” della normativa antinfortunistica che è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.
Pertanto, accertata la responsabilità esclusiva della convenuta ex art 2043 cc deve procedersi alla verifica della sussistenza sia in punto di an sia di quantum del danno.
Gli attori chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, solo la moglie ed i figli del de cuius e , del danno patrimoniale sofferto. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare nonché la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza"
- è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare pagina 19 di 34 assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (cfr: Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20287). In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve, altresì, escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale sia il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr: Cassazione civile sez. III, 26/03/2021,
n.8622).
In altri termini, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr: Cass. 16 marzo
2012, n. 4253; Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767).
Da ciò discende che la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (cfr: Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124;
Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria, atteso che la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché, nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale, incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi, prova che non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di pagina 20 di 34 convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.
Il logico corollario di quanto sopra è che il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale deve quantificarsi necessariamente in via equitativa e con l'esplicita indicazione dei criteri tabellari
(giurisprudenziali o normativi) di base adottati e delle variazioni (in aumento o in diminuzione) applicate in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, così da rendere evidente il percorso logico-giuridico seguito nella sua determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed integralità del risarcimento, sussiste ove venga provata l'effettività e la consistenza della relazione tra i congiunti ed, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, a nulla rilevando l'assenza di convivenza né lo stato di invalidità pregresso del de cuius (cfr: Cassazione civile sez. III, 25/06/2021, n.18284).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, allora, si deve ritenere, anche ragionando per presunzioni, che nel caso in esame, tenuto conto dello strettissimo rapporto che legava gli attori al trovandoci Per_1
al cospetto di due giovani figli, della coniuge, dei genitori e del fratello, sussiste un danno da perdita del rapporto parentale come sopra definito, essendo evidente che la perdita del congiunto abbia cagionato, oltre una forte sofferenza interiore duratura, anche uno stravolgimento in senso negativo delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione (così, Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, (ud. 04/04/2024, dep. 28/08/2024), n.23300 ;
Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492).
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2021, n.33005; Cass., Sez.
pagina 21 di 34 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). A tale fine, proprio per assicurare uniformità di trattamento, sono state predisposte le tabelle milanesi, che costituiscono un criterio guida idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (cfr: Cass. 11719/21, Cass. civ., 22 gennaio 2019, n. 1553) e che, come tali, sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (cfr: Cass. 09/06/2020, n.
10924). Prima della emanazione delle Tabelle Milano edizione 2022, la tecnica di liquidazione del danno prescelta (utilizzo delle Tabelle Milano: ndr) veniva censurata da dalla Corte di Cassazione
(sentenza 10579/21e 26300/21) che auspicava, al fine di perseguire le esigenze di uniformità sottese alla valutazione equitativa, la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (cfr: Cass. n. 10579/2021).
Nella specie, due erano i principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso "si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista, nell'edizione 2021 delle tabelle, un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)" (cfr: Cass. n.
10579/2021); dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
In motivazione la Corte: "Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione" (cfr: Cass. n. 10579/2021).
pagina 22 di 34 Successivamente, sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall' Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti -
Edizione 2022”. Invero, dopo la sentenza 10579 del 2021 della Corte di Cassazione, il decideva di elaborare nuove tabelle integrate a punti Parte_8
sulla perdita del rapporto parentale. Non si è ritenuto di applicare la tabella romana atteso che questa non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli e consentiva, con il semplice certificato anagrafico, di ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria. Pertanto, è stata individuata una tabella a punti in cui il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado ovvero coniuge ed “assimilati” il valore-punto, considerando le Tabelle aggiornate al è pari ad € 3.911,00 e per la perdita del parente di secondo grado (nipote ovvero fratello) il valore punto
è pari ad € 1.698,00.
In tal modo il giudice potrà valutare tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale (cfr: Cass. Civ.
11689/2022). I parametri rilevanti nell'elaborazione delle tabelle sono 5: i primi quattro (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
il quinto (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa e spetta al giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non pagina 23 di 34 patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate
(anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altro (cfr: Tribunale Milano sez. X,
11/07/2022, (ud. 11/07/2022, dep. 11/07/2022), n.6059).
Stante tutto quanto sopra esposto, ritiene la scrivente che le nuove tabelle integrate a punti elaborate nell'anno 2022 dall'Osservatorio di Milano – per come aggiornate nel 2024 - siano utilizzabili dal giudicante la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, atteso che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr: Cass. Civ. 28994/19 e Cass., ord. n. 13269/2020).
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti 2024” si devono riconoscere a
, coniuge del i seguenti punti: Parte_1 Persona_1
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del decesso del coniuge (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che la ricorrente conviveva con il marito;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della Tabella);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
per un totale, quindi, di punti 69, ed un risarcimento pari ad euro € 269.859,00 (69 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, nonostante la ricorrente nulla abbia allegato in tal senso, debbano comunque riconoscersi 5 punti, atteso che la donna perdeva il marito con pagina 24 di 34 cui aveva una relazione più che ventennale – considerando l'età della prima figlia- e che palese è
l'immane stravolgimento che viveva restando vedova così giovane con due figli, tra cui uno minorenne.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, figlio del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 15 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che convivesse con il padre;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della
Tabella);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 77, pari ad € 301,147,00 (77 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, sebbene non sia stata fornita alcuna prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e il figlio, la minore età del giovane consenta di riconoscere 5 punti per la voce di cui alla Lettera E della Tabella. Invero, è evidente che , appena adolescente, abbia dovuto affrontare un determinante periodo di Parte_2
crescita senza poter beneficiare della presenza paterna, circostanza che non può non aver determinato un vulnus rilevante nella serenità del suo sviluppo.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a figlia del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 23 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 16 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che convivesse con il padre;
pagina 25 di 34 - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (lett. “D” della
Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 70, pari ad € 273.770,00 (70 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di allegazione di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e la figlia, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un padre, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui i la giovane era già ultraventenni, di talché, si presume, in una condizione di autonomia patrimoniale, personale ed affettiva.
Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, padre del de cuius, i seguenti punti: Parte_4
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 56 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 82 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (foglie e altro figlio: ndr) (lett. “D” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 38, pari ad € 148.618,00 (38 punti x valore del punto pari ad €
3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra il padre e il figlio, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un figlio, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui il padre era già ultrasettantenne ed il figlio già autonomo ed indipendente.
pagina 26 di 34 Ancora, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a
, madre del de cuius, i seguenti punti: Parte_5
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 56 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 82 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (marito e altro figlio: ndr) (lett. “D” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 42, pari ad € 164.262,00 (42 punti x valore del punto pari ad € 3.911,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra la madre e il figlio, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un figlio, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui la madre era già ultrasettantenne ed il figlio era già autonomo ed indipendente.
Ancora, in applicazione della Tabella Milanese integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del Fratello/Nipote si devono riconoscere ad fratello del de Parte_6
cuius, i seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni alla data del decesso del padre
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 riguardo alla lett. “C” della Tabella perché non risulta convivenza;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti nel nucleo familiare (madre e padre: ndr) (lett. “D” della Tabella);
pagina 27 di 34 - punti 0 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 38, pari ad € 64.524,00 (38 punti x valore del punto pari ad € 1.698,00).
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Tribunale che, in assenza di alcun tipo di prova di particolare intensità ovvero qualità della relazione affettiva tra i due fratelli, non possa essere assegnato alcun punto per la voce E della tabella, atteso che la perdita di un fratello, evento indubbiamente tragico, avveniva, nel caso di specie, in un periodo in cui entrambi avevano circa cinquant'anni e, quindi, autonomi nuclei familiari.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente patito dagli attori è pari ad € 1.222,180. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 1.5% dal giorno del decesso
(05.09.2018) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Riguardo alla domanda del risarcimento del danno patrimoniale questa non può essere accolta poiché formulata in maniera oltremodo generica. A ciò si aggiunga che la convenuta eccepiva che tale voce di danno era già stata ristorata con la liquidazione della RE . Sul punto, se le prestazioni CP_13 pagina 28 di 34 ai superstiti (RE e assegno una tantum) non possono essere detratte dal risarcimento CP_13
del danno non patrimoniale agli stessi dovuto , tale ristoro ha quale scopo quello solidaristico di sollevare i superstiti dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla famiglia.
Nel caso di specie, la domanda andrà rigettata, tenuto conto della genericità della sua formulazione – non è neppure determinato il quantum debeatur- del fatto che parte attrice su cui gravava l'onus probandi non ha fornito sul punto neppure un principio di prova – non è neppure prodotta in atti una busta paga ovvero documentazione idonea a ricostruire il reddito - e della circostanza che gli attori nulla adducevano riguardo al fatto che il pregiudizio era già stato ristorato dalla RE per un CP_13
importo di oltre 400.000,00.
Passando ad analizzare, da ultimo, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione, questa deve essere accolta.
Invero, parte convenuta ha dimostrato di essere contraente della polizza n. 146826528 conclusa con e che tale polizza impegna l'assicurazione terza chiamata a tenere indenne Controparte_14
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori d'opera da lui dipendenti, compresi altresì dirigenti e dei danni cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata la morte. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 2.500,00 per persona infortunata. Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta, avendo l'assicurato provato mediante produzione della polizza che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi.
Le spese di lite in favore degli attori seguono la soccombenza della e si liquidano come CP_1
da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Ciò posto va osservato che, nei processi litisconsortili come noto, sono previste variazioni del compenso liquidabile dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio c.d. "del compenso unico": vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti "aventi la stessa posizione processuale" va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14).
pagina 29 di 34 La seconda delle suddette previsioni (art. 4, comma 4, d.m. 55/14) prevede un temperamento alla regola per cui il "compenso unico" va maggiorato in proporzione al numero delle parti assistite.
Stabilisce, infatti, che il compenso "altrimenti liquidabile" all'avvocato che ha assistito più parti debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto".
Orbene, nel caso in esame è pacifico che gli attori hanno la medesima posizione processuale, dovendosi allora evidenziare che l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n.
147.
Ciò posto, dovendosi al proposito richiamare la più recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024),
n.10367), deve concludersi che:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi pagina 30 di 34 maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Ciò premesso, il presente giudizio ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore della causa non va determinato sommando le varie domande, ex art. 10, secondo comma, c.p.c., ma corrisponde alla condanna di più elevato importo.
Inoltre, è palese che nell'ipotesi di vittime del medesimo fatto illecito che domandino il ristoro di danni,
e che possono differenziarsi solo nel quantum, l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4.
Nel caso di specie, la condanna più elevata è quella di € 301,147,00 in favore del figlio minore del de cuius, di talchè il compenso medio liquidabile per lo scaglione di riferimento (da 260.001 a 520.000) è di euro 22.457,00, con la conseguenza che, tenuto conto dell'aumento del 150%, l'importo da liquidare a titolo di compenso agli attori ammonta a complessivi 56.142,50 euro.
Riguardo alle spese del convenuto, va precisato che l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e, perciò, l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
pagina 31 di 34 Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese, perciò, possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3, sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. n. 2525/1998; Cass. n. 4786/2021Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, (ud. 11/05/2023, dep. 15/09/2023), n.26683).
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e
92 c.p.c..
Nel caso di specie, la terza chiamata dovrà rifondere all'assicurato le spese di soccombenza ("tutte le somme poste a suo carico ed a favore dell'attrice, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio") ma non anche quelle di resistenza non risultando prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta dal convenuto nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in suo favore nel giudizio, nonché le spese di chiamata in causa, che si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza solidale del convenuto e della terza chiamata in solido.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio 2218/21, ogni altra questione assorbita e/o disattesa:
ACCERTA la responsabilità esclusiva ex art 2043 cc di nell'infortunio Controparte_1
mortale occorso a per le ragioni di cui in parte motiva;
Persona_1
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 269.859,00; Parte_1
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 301.147,00; Parte_2
pagina 32 di 34 ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 273.770,00; Parte_3
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 148.618,00; Parte_4
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 164.262,00; Parte_5
ACCERTA che il danno patito, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da ammonta ad € 64.524,00; Parte_6
e per l'effetto
CONDANNA la società al risarcimento del danno in favore di per € CP_1 Parte_1
269.859,00, di per €301.147,00, di per € 273.770,00, di Parte_2 Parte_3 Parte_4 per € 148.618,00, di per € 164.262,00 e di per € 64.524,00, oltre interessi Parte_5 Parte_6
compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 1.5% dal giorno del decesso
(05.09.2018) ad oggi, e interessi legali somme così determinate dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, spese che si CP_1 quantificano in € 56.142,50 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, VA e CPA come per legge;
ACCOGLIE la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_15
E per l'effetto
CONDANNA a tenere indenne di quanto dovrà corrispondere Controparte_8 CP_1
agli attori in forza della presente sentenza.
pagina 33 di 34 CONDANNA al pagamento delle spese processuali di chiamata in causa sostenute da CP_4
che liquida in € 22.457,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % per CP_1
compensi oltre VA e CPA come per legge
PONE le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto a carico, solidalmente, del convenuto e della terza chiamata
Ascoli Piceno, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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