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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1615/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TRIESTE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIACH MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BANDIERA, 40 33170 PORDENONEpresso il difensore avv. CIACH MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La di ha proposto appello avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 193/2023 con cui il Giudice di Pace di ha Parte_1 disposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 332/2021 AB DEP Area 3.
Ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito contestato a carico della ditta appellata, sul presupposto dell'ignoranza incolpevole della stessa a fronte delle infrazioni rilevate e contestata al vettore.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, in ragione della motivazione formulata dal Giudice di Prime cure, supportata da tutta la documentazione prodotta.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 16 Maggio 2025, a seguito di discussione orale tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, benché la semplice coscienza e volontà dell'atto è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della violazione amministrativa, parte opponente è legittimata e onerata di provare l'assenza di colpa che, in quanto tendente a dimostrare l'inevitabilità dell'errore, deve riguardare la presenza di elementi positivi tali da indurre nell'agente la convinzione di operare lecitamente, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 (ex multis Cass. nn. 13610/2007, 5426/2006, 10477/2006, 11012/2006, 11253/2004, 7603/2001, 10606/1998, 4927/1998, 13011/1997, 10893/1996, 1873/1995).
Non è poi controvertibile che tali principi siano da applicare anche al caso, ricorrente nella specie e contemplato dal secondo comma della stessa norma, di errore sul fatto costituente il presupposto della violazione;
sicché la buona fede può essere utilmente invocata dall'autore come esimente, "quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità della sua condotta" e quando egli "abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso", neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 13610/2007, cit.).
Tanto premesso, non può ritenersi che il Giudice di Pace, nel caso di specie, si sia discostato da questi criteri, di talché la censura, sotto questo profilo, è infondata.
Costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che il vettore sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 46 bis della legge 298 del 1974in quanto sorpreso ad effettuare un trasporto di cabotaggio da a Palermo senza che a bordo vi fosse la Parte_1 documentazione idonea ad attestare che l'entrata sul territorio italiano fosse avvenuta dopo l'esecuzione di un trasporto internazionale intracomunitario da non più di tre giorni, oppure dopo l'ultimazione di un trasporto internazionale intracomunitario con scarico in Italia da non più di sette giorni. Parimenti costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che lo stesso vettore avesse consegnato in un primo tempo una falsa lettera di vettura.
A fronte del suddetto illecito l'odierna appellata è stata sanzionata per asserita violazione dell'art al comma 2 dell'art. 26 L. 298/74 ai sensi del quale ”Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 delle presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma …
“, e dell'art 7 comma 1 D. Lgs. 286/2005 laddove prevede che “… Le pagina 2 di 4 sanzioni di cui all'art. 26 comma 2 della L. 6 giugno 1974 n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita…”.
Ne consegue che, rispetto a tale illecito deve essere accertata la sussistenza dell'inevitabilità dell'errore dell'odierna appellata implicante, nel caso di specie, la ragionevole convinzione che il vettore operasse nel pieno rispetto dei limiti sopra prescritti.
Orbene, nel caso di specie, è stata fornita prova documentale che il servizio di trasporto è stato affidato a vettore sloveno dotato dei necessari titoli abilitativi e con mezzo avente peso inferiore a 3,5 tonnellate, tale da non richiedere titoli abilitativi ulteriori ai sensi dell'art 5 Reg. UE (doc. 6 fasc. I grado).
Inoltre la lettera di vettura internazionale in atti (doc. 4) prevedeva che il servizio di autotrasporto sarebbe stato eseguito nel pieno rispetto del limite temporale di 3 giorni consentito e previsto dalla normativa europea sul cabotaggio.
Costituisce parimenti prova documentale che il veicolo in oggetto aveva effettuato un trasporto merci in Germania, per conto della stessa ditta appellata, in data 26.10.2020 (doc. 10) e che in data 29.10.2020, ossia la data in cui doveva iniziare il trasporto, il veicolo fosse entrato nel territorio italiano vuoto (doc. 5) per essere poi sottoposto ad accertamenti dagli agenti.
Appare dunque provato che, nel pieno rispetto della normativa europea, il trasporto sarebbe avvenuto nel limite temporale di 3 giorni previsto e che lo stesso sarebbe avvenuto dopo l'effettuazione di un trasporto internazionale intracomunitario, che la stessa ditta appellata si è curata di effettuare.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non è ravvisabile un profilo di colpa a carico dell'odierna appellata che ha fornito tutta la documentazione necessaria ad attestare l'osservanza della normativa e la correttezza del proprio operato per essersi affidata a vettore dotato di regolari titoli abilitativi e astrattamente capace di effettuare il trasporto nei tre giorni previsi dalla normativa europea.
Tali elementi documentali, oltre a comprovare una condotta orientata al rispetto della normativa europea ad opera della ditta appellata, evidenziano altresì, sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza anche di una semplice negligenza omissiva, avendo comprovato di aver assunto le necessarie informazioni sull'ordinaria attività a cui il vettore era tenuto nei giorni immediatamente antecedenti l'ingresso in territorio nazionale.
pagina 3 di 4 Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 193/2023
- Condanna parte appellante rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 850,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1615/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TRIESTE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIACH MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BANDIERA, 40 33170 PORDENONEpresso il difensore avv. CIACH MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La di ha proposto appello avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 193/2023 con cui il Giudice di Pace di ha Parte_1 disposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 332/2021 AB DEP Area 3.
Ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito contestato a carico della ditta appellata, sul presupposto dell'ignoranza incolpevole della stessa a fronte delle infrazioni rilevate e contestata al vettore.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, in ragione della motivazione formulata dal Giudice di Prime cure, supportata da tutta la documentazione prodotta.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 16 Maggio 2025, a seguito di discussione orale tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, benché la semplice coscienza e volontà dell'atto è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della violazione amministrativa, parte opponente è legittimata e onerata di provare l'assenza di colpa che, in quanto tendente a dimostrare l'inevitabilità dell'errore, deve riguardare la presenza di elementi positivi tali da indurre nell'agente la convinzione di operare lecitamente, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 (ex multis Cass. nn. 13610/2007, 5426/2006, 10477/2006, 11012/2006, 11253/2004, 7603/2001, 10606/1998, 4927/1998, 13011/1997, 10893/1996, 1873/1995).
Non è poi controvertibile che tali principi siano da applicare anche al caso, ricorrente nella specie e contemplato dal secondo comma della stessa norma, di errore sul fatto costituente il presupposto della violazione;
sicché la buona fede può essere utilmente invocata dall'autore come esimente, "quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità della sua condotta" e quando egli "abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso", neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 13610/2007, cit.).
Tanto premesso, non può ritenersi che il Giudice di Pace, nel caso di specie, si sia discostato da questi criteri, di talché la censura, sotto questo profilo, è infondata.
Costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che il vettore sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 46 bis della legge 298 del 1974in quanto sorpreso ad effettuare un trasporto di cabotaggio da a Palermo senza che a bordo vi fosse la Parte_1 documentazione idonea ad attestare che l'entrata sul territorio italiano fosse avvenuta dopo l'esecuzione di un trasporto internazionale intracomunitario da non più di tre giorni, oppure dopo l'ultimazione di un trasporto internazionale intracomunitario con scarico in Italia da non più di sette giorni. Parimenti costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che lo stesso vettore avesse consegnato in un primo tempo una falsa lettera di vettura.
A fronte del suddetto illecito l'odierna appellata è stata sanzionata per asserita violazione dell'art al comma 2 dell'art. 26 L. 298/74 ai sensi del quale ”Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 delle presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma …
“, e dell'art 7 comma 1 D. Lgs. 286/2005 laddove prevede che “… Le pagina 2 di 4 sanzioni di cui all'art. 26 comma 2 della L. 6 giugno 1974 n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita…”.
Ne consegue che, rispetto a tale illecito deve essere accertata la sussistenza dell'inevitabilità dell'errore dell'odierna appellata implicante, nel caso di specie, la ragionevole convinzione che il vettore operasse nel pieno rispetto dei limiti sopra prescritti.
Orbene, nel caso di specie, è stata fornita prova documentale che il servizio di trasporto è stato affidato a vettore sloveno dotato dei necessari titoli abilitativi e con mezzo avente peso inferiore a 3,5 tonnellate, tale da non richiedere titoli abilitativi ulteriori ai sensi dell'art 5 Reg. UE (doc. 6 fasc. I grado).
Inoltre la lettera di vettura internazionale in atti (doc. 4) prevedeva che il servizio di autotrasporto sarebbe stato eseguito nel pieno rispetto del limite temporale di 3 giorni consentito e previsto dalla normativa europea sul cabotaggio.
Costituisce parimenti prova documentale che il veicolo in oggetto aveva effettuato un trasporto merci in Germania, per conto della stessa ditta appellata, in data 26.10.2020 (doc. 10) e che in data 29.10.2020, ossia la data in cui doveva iniziare il trasporto, il veicolo fosse entrato nel territorio italiano vuoto (doc. 5) per essere poi sottoposto ad accertamenti dagli agenti.
Appare dunque provato che, nel pieno rispetto della normativa europea, il trasporto sarebbe avvenuto nel limite temporale di 3 giorni previsto e che lo stesso sarebbe avvenuto dopo l'effettuazione di un trasporto internazionale intracomunitario, che la stessa ditta appellata si è curata di effettuare.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non è ravvisabile un profilo di colpa a carico dell'odierna appellata che ha fornito tutta la documentazione necessaria ad attestare l'osservanza della normativa e la correttezza del proprio operato per essersi affidata a vettore dotato di regolari titoli abilitativi e astrattamente capace di effettuare il trasporto nei tre giorni previsi dalla normativa europea.
Tali elementi documentali, oltre a comprovare una condotta orientata al rispetto della normativa europea ad opera della ditta appellata, evidenziano altresì, sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza anche di una semplice negligenza omissiva, avendo comprovato di aver assunto le necessarie informazioni sull'ordinaria attività a cui il vettore era tenuto nei giorni immediatamente antecedenti l'ingresso in territorio nazionale.
pagina 3 di 4 Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 193/2023
- Condanna parte appellante rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 850,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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