Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2152 del 2025, proposto da RO RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conegliano, non costituito in giudizio ;
nei confronti
Condominio Galleria Centro Affari, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento n. prot. 39209 del 28 luglio 2025 a firma del dirigente del IV Settore Polizia Locale Servizi Demografici e Protezione Civile del Comune di Conegliano avente ad oggetto “ Autorizzazione per passo carrabile del 04/08/2017 prot. 40930. Revoca ”,
nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa LE RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2025 e depositato in data 11 novembre 2025 il signor RO RA ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il dirigente del IV Settore Polizia Locale Servizi Demografici e Protezione Civile del Comune di Conegliano ha revocato l’autorizzazione per regolarizzazione di passo carrabile n. 668 di data 4 agosto 2017, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
In data 26 novembre 2025 il ricorrente ha comunicato che il Comune nella medesima data ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato; egli ha chiesto pertanto conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso a verbale, sussistendo i presupposti per una sua definizione con sentenza in forma semplificata a termini dell’art. 60 del codice di rito.
In considerazione di quanto dichiarato dal ricorrente e dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
L’esito del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LE RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RI | ZI FL |
IL SEGRETARIO