Sentenza 12 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2018, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso. 25635-2016 proposto da: AN ZI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI
46, presso lo studio dell'avvocato SANDRO BRAVI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GUASTAMACCHIA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON IM, ON EN, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROMINA AXO giusta procura in calce al controricorso;
GI RO IA, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE GIORGIO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 04/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GUASTAMACCHIA;
udito l'Avvocato ROMINA AXO;
N 13 25635/2016
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con sentenza n.338/2016 pubblicata il 4 luglio 2016, notificata per via telematica in data 28 luglio 2016, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di accoglimento di primo grado, rigettava la domanda formulata da UN NT GI innanzi al tribunale di Taranto (in data 8 marzo 2007) per ottenere il rimborso di oneri fiscali anticipati in data 28 aprile 1999 (INVIM e tasse di successione ereditaria) e versati in contanti al notaio rogante dal mandatario (UN NT GI) per la vendita di un immobile per conto e nell'interesse di TE RI LO (mandante), negando valore probatorio alla dichiarazione proveniente dal terzo, il Notaio rogante, sulla ricezione di tali somme. Il giudizio di appello, formulato dalla mandante, ineriva al contestato valore probatorio di una scrittura proveniente da un terzo (il Notaio) e priva di data certa, e alla mancata ammissione delle prove per testi ex art. 2726 cod. civ., in quanto prova vertente sul pagamento di un debito contrattuale. In data 27 ottobre 2016 il Sig. GI notificava ricorso per cassazione per via telematica, munito di attestazione di ricevuta della notifica della sentenza, e affidato a cinque motivi. Resistevano con controricorso due dei tre eredi di RI TE LO, deceduta in corso di causa, i nipoti EL HI e IR HI e la figlia IA RO RI. EL HI e IN HI depositavano memorie a mezzo posta. Il Pubblico Ministero concludeva per la infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La Corte, riunitasi in camera di consiglio dopo la discussione del ricorso in pubblica udienza, ha deciso di redigere la motivazione in forma semplificata.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che nella relata di notifica della sentenza oggetto di impugnazione manca l'attestazione, sottoscritta dal legale del ricorrente, di avvenuta ricezione della notifica per via telematica. Tale documento non risulta presente negli atti pervenuti e visionati da questo Collegio. La notificazione telematica degli atti è disciplinata: dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11; dall'art. 16-septies del d.l. 179/12 conv. I. n. 221/12; dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).
4. Sul punto si richiama, da ultimo, il precedente reso da Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017 che ha sancito il seguente principio di diritto « in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico». Il mancato riscontro di tale attività da parte del difensore, abilitato a sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario in tali funzioni di certificazione, impedisce pertanto alla Corte di procedere nell'esame del ricorso, non essendo una nullità sanabile per acquiescenza della parte (v. Cass., Sez.VI, ordinanza n. 30765 del 22/12/2017) .
5. La mancanza di tale attestazione rende pertanto improcedibile il ricorso per cassazione, non sanabile con produzioni tardive.
6. Le spese di lite vengono liquidate per sole due voci, tenendo conto del fatto che la memoria di parte controricorrente è stata irritualmente depositata mediante invio per posta, senza seguire le forme ex art. 370 cod. proc. civ. (Cass20314/16, 7704/16,19988/17).
P.Q.M.
I. Dichiara improcedibile il ricorso;
II. Condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in C 3000„ oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e oneri di legge;
III. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. r5: Così deciso in Roma il 6 marzo 2018 Il Presidente Franco