TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 249 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 249 /2024
TRA
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 marzo 2025 ore 10:32, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. EA Logli;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Logli insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle proprie difese.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, letta alla presenza dell'avv. Logli.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 26.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 249 / 2024 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. EA Logli;
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.mo signor Giudice: in accoglimento del ricorso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le maggiorazioni previste dai commi 3 e 10, art. 4, D. Lgs. n. 230/2021 per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1
2 - alla signora la somma pari ad € 2216,06, o quella diversa superiore od inferiore dovuta per Parte_1 legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
-al signor la somma pari ad € 1108,03, o quella diversa superiore od inferiore dovuta per legge, oltre Parte_2 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, e documentano di far parte del medesimo nucleo Parte_1 Parte_2 familiare, composto dai coniugi e da e dai loro cinque figli, Parte_1 Parte_3
EA, e . Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Questi i fatti posti alla base della presente iniziativa giudiziaria.
Alla luce dell'entrata in vigore della prestazione relativa all'assegno unico universale, tramite il D.
Lgs n.230/2021, la signora ecideva di avvalersene e, in data 23.02.2022, di farne richiesta per Pt_1 le figlie minorenni, e Nella stessa data anche il figlio EA ne faceva richiesta, Per_4 Per_3 in quanto la legge istitutiva della prestazione sociale prevede la facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'emolumento pubblico per i figli maggiorenni ma infraventunenni, requisito che lo stesso al tempo possedeva.
I ricorrenti sostengono il diritto a beneficiare di due maggiorazioni: quella per famiglie con più di due figli e quella per famiglie numerose. Tuttavia, al momento della richiesta nel portale, il sistema CP_ predisposto dall' impediva alla ricorrente di poter indicare i figli a carico maggiori di anni ventuno: detta circostanza impediva il riconoscimento delle maggiorazioni, con il risultato che alla signora eniva riconosciuto un assegno come se fosse madre solo delle due figlie minorenni, e Pt_1 al signor come se fosse figlio unico, con importi conseguentemente inferiori. Parte_2
A seguito di varie sollecitazioni, la signora non vedeva riconosciutesi le differenze Pt_1 previdenziali per l'anno 2022. Durante il 2023, decide di proporre nuovamente domanda e, trovando il form per proporre la domanda online cambiato, non riscontrava alcuna difficoltà ad inserire anche i figli più grandi come membri della famiglia. Invero, durante l'anno 2023 riceveva gli importi dell'assegno unico universale regolarmente, con le maggiorazioni relative al figlio successivo al secondo e le famiglie numerose.
3 La signora e il signor richiedono, nella presente sede, l'accertamento e la Pt_1 Parte_2 dichiarazione del loro diritto a percepire le maggiorazioni previste dai commi 3 e 10, art. 4 D.Lgs
n.230\2021 per l'anno 2022. CP_ L' pur ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata quindi istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
Il ricorso è fondato.
Il d.lgs. n. 230 del 2021, istitutivo dell'assegno unico e universale, all'art. 4 vengono stabiliti i criteri e prevista, al comma 3, una maggiorazione per i figli successivi al secondo. Parimenti, il comma 10, prevede una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad euro 100 mensili per nucleo.
Dalle allegazioni presentate risulta che lo stato di famiglia, alla data di presentazione della
CP_ domanda sul portale per l'assegno unico universale, è coerente con il preteso diritto ad ottenere
CP_ le maggiorazioni qui rivendicate. Tale circostanza non è neppure stata contestata da in sede amministrativa. Difatti, nel momento in cui la ricorrente segnalava (peraltro tempestivamente, come si avrà modo di dire in seguito) la mancata percezione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazioni,
CP_ l' riscontrava la richiesta con affermazioni di segno favorevole all'accoglimento dell'istanza (v. in
CP_ particolare, all. 6 in cui l rispondeva: “le maggiorazioni saranno elaborate centralmente con le prossime elaborazioni”). Parimenti, del tutto significativo rispetto alla spettanza in astratto delle maggiorazioni è
CP_ il fatto che la stessa ha riconosciuto, senza alcuna contestazione, per l'anno successivo quanto rivendicato anche per l'anno precedente, pur a fronte dell'assenza di un'effettiva variazione del nucleo familiare.
Oltretutto, la mancata percezione delle maggiorazioni neppure può essere attribuita ad una negligenza da parte della ricorrente al momento della domanda amministrativa. Difatti, risulta CP_ allegato il messaggio n. 1714 dell'aprile 2022 in cui l' stesso ammette l'assenza di un form specifico per i dati relativi alle maggiorazioni (all. 10 punto 2, alinee finali: “si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di
AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE;
tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico”). Tale elemento rende pertanto evidente
4 l'impossibilità per i ricorrenti di inoltrare la corretta composizione del nucleo familiare alla data della domanda. CP_ L' stesso nelle interlocuzioni con la signora iconosce tale problematica, pur allo stesso Pt_1 tempo individuando la risoluzione a partire dall'agosto 2022, elemento utilizzato per negare il beneficio quasi a addossare una negligenza nell'integrazione della domanda.
Tuttavia, l'argomento non convince. A prescindere dall'obbligo di attivazione del cd. soccorso istruttorio con riferimento ad entrambe le posizioni (di cui infra), occorre, difatti, sottolineare come in capo alla ricorrente sia stato di fatto generato un legittimo affidamento. La sig.ra ha difatti, Pt_1 dopo aver presentato la domanda nel febbraio 2022, sollecitato in varie occasioni l'istituto, ottenendo riscontri di segno positivo, senza tuttavia ottenere la somma spettante e vedendosi costretta a ricorrere in questa sede. Ancora una volta, si sottolinea la rilevanza della comunicazione (di mesi precedenti a quando la problematica informatica della compilazione del form è stata risolta) con cui CP_ l' comunicava la futura liquidazione delle maggiorazioni.
Non può quindi valorizzarsi una violazione del principio di autoresponsabilità della ricorrente, CP_ alla luce della diligenza (e della buona fede) dimostrata, elementi che dovevano indurre l' ad attivare il cd. soccorso istruttorio (come peraltro rappresentato nelle interlocuzioni).
Il soccorso istruttorio, contemplato dall'art. 6 comma 1 lett. B) della Legge n. 241 del 1990, stabilisce che tra i poteri /doveri del responsabile del procedimento vi sia quello di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, al fine di porre il privato in condizione di documentare l'esistenza di tutti i requisiti a cui la legge subordina l'accoglimento dell'istanza.
Nella giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, è stato più volte affermato il principio per cui “Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art.
71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda" (TAR
Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR
Napoli n. 1000 del 2020).
Tale istituto, espressione del principio di leale collaborazione, può essere traslato anche nella presente fattispecie, quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi, a maggior ragione, le istituzioni chiamate ad erogare prestazioni di natura sociale e
5 laddove, come nel caso di specie, le omissioni siano agevolmente desumibili dai documenti messi a disposizione e dalle segnalazioni dello stesso richiedente.
Sul punto, si condivide quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, in tema di soccorso istruttorio, lo configura come “un obbligo vieppiù cogente nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata per via telematica, in quanto lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica sono serventi rispetto all'attività amministrativa e possono esporre a errore, tenuto conto della peculiare difficoltà che a volte possono presentarsi nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione a distanza” (TAR Bari, n. 165 del 2024). CP_ Per tutti questi motivi, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con condanna di alla corresponsione delle somme in favore dei ricorrenti per come dagli stessi quantificate, non essendovi CP_ contestazione ad opera di (rimasto contumace) ed in assenza di elementi per dubitare della modalità di calcolo.
Alle somme devono essere aggiunti, per legge, interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991, dal 121esimo giorno rispetto alla domanda amministrativa, fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'istruzione mediante i documenti offerti con il ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) in accoglimento della domanda, condanna l' a corrispondere le seguenti somme:
- in favore di €. 2.216,06; Parte_1
- in favore di €. 1.108,03; Parte_2
il tutto oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991 dal centoventunesimo giorno rispetto alla domanda amministrativa al saldo;
CP_ 2) condanna l' a rifondere le spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 1.769,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 249 /2024
TRA
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 marzo 2025 ore 10:32, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. EA Logli;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Logli insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle proprie difese.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, letta alla presenza dell'avv. Logli.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 26.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 249 / 2024 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. EA Logli;
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.mo signor Giudice: in accoglimento del ricorso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le maggiorazioni previste dai commi 3 e 10, art. 4, D. Lgs. n. 230/2021 per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1
2 - alla signora la somma pari ad € 2216,06, o quella diversa superiore od inferiore dovuta per Parte_1 legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
-al signor la somma pari ad € 1108,03, o quella diversa superiore od inferiore dovuta per legge, oltre Parte_2 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, e documentano di far parte del medesimo nucleo Parte_1 Parte_2 familiare, composto dai coniugi e da e dai loro cinque figli, Parte_1 Parte_3
EA, e . Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Questi i fatti posti alla base della presente iniziativa giudiziaria.
Alla luce dell'entrata in vigore della prestazione relativa all'assegno unico universale, tramite il D.
Lgs n.230/2021, la signora ecideva di avvalersene e, in data 23.02.2022, di farne richiesta per Pt_1 le figlie minorenni, e Nella stessa data anche il figlio EA ne faceva richiesta, Per_4 Per_3 in quanto la legge istitutiva della prestazione sociale prevede la facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'emolumento pubblico per i figli maggiorenni ma infraventunenni, requisito che lo stesso al tempo possedeva.
I ricorrenti sostengono il diritto a beneficiare di due maggiorazioni: quella per famiglie con più di due figli e quella per famiglie numerose. Tuttavia, al momento della richiesta nel portale, il sistema CP_ predisposto dall' impediva alla ricorrente di poter indicare i figli a carico maggiori di anni ventuno: detta circostanza impediva il riconoscimento delle maggiorazioni, con il risultato che alla signora eniva riconosciuto un assegno come se fosse madre solo delle due figlie minorenni, e Pt_1 al signor come se fosse figlio unico, con importi conseguentemente inferiori. Parte_2
A seguito di varie sollecitazioni, la signora non vedeva riconosciutesi le differenze Pt_1 previdenziali per l'anno 2022. Durante il 2023, decide di proporre nuovamente domanda e, trovando il form per proporre la domanda online cambiato, non riscontrava alcuna difficoltà ad inserire anche i figli più grandi come membri della famiglia. Invero, durante l'anno 2023 riceveva gli importi dell'assegno unico universale regolarmente, con le maggiorazioni relative al figlio successivo al secondo e le famiglie numerose.
3 La signora e il signor richiedono, nella presente sede, l'accertamento e la Pt_1 Parte_2 dichiarazione del loro diritto a percepire le maggiorazioni previste dai commi 3 e 10, art. 4 D.Lgs
n.230\2021 per l'anno 2022. CP_ L' pur ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata quindi istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
Il ricorso è fondato.
Il d.lgs. n. 230 del 2021, istitutivo dell'assegno unico e universale, all'art. 4 vengono stabiliti i criteri e prevista, al comma 3, una maggiorazione per i figli successivi al secondo. Parimenti, il comma 10, prevede una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad euro 100 mensili per nucleo.
Dalle allegazioni presentate risulta che lo stato di famiglia, alla data di presentazione della
CP_ domanda sul portale per l'assegno unico universale, è coerente con il preteso diritto ad ottenere
CP_ le maggiorazioni qui rivendicate. Tale circostanza non è neppure stata contestata da in sede amministrativa. Difatti, nel momento in cui la ricorrente segnalava (peraltro tempestivamente, come si avrà modo di dire in seguito) la mancata percezione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazioni,
CP_ l' riscontrava la richiesta con affermazioni di segno favorevole all'accoglimento dell'istanza (v. in
CP_ particolare, all. 6 in cui l rispondeva: “le maggiorazioni saranno elaborate centralmente con le prossime elaborazioni”). Parimenti, del tutto significativo rispetto alla spettanza in astratto delle maggiorazioni è
CP_ il fatto che la stessa ha riconosciuto, senza alcuna contestazione, per l'anno successivo quanto rivendicato anche per l'anno precedente, pur a fronte dell'assenza di un'effettiva variazione del nucleo familiare.
Oltretutto, la mancata percezione delle maggiorazioni neppure può essere attribuita ad una negligenza da parte della ricorrente al momento della domanda amministrativa. Difatti, risulta CP_ allegato il messaggio n. 1714 dell'aprile 2022 in cui l' stesso ammette l'assenza di un form specifico per i dati relativi alle maggiorazioni (all. 10 punto 2, alinee finali: “si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di
AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE;
tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico”). Tale elemento rende pertanto evidente
4 l'impossibilità per i ricorrenti di inoltrare la corretta composizione del nucleo familiare alla data della domanda. CP_ L' stesso nelle interlocuzioni con la signora iconosce tale problematica, pur allo stesso Pt_1 tempo individuando la risoluzione a partire dall'agosto 2022, elemento utilizzato per negare il beneficio quasi a addossare una negligenza nell'integrazione della domanda.
Tuttavia, l'argomento non convince. A prescindere dall'obbligo di attivazione del cd. soccorso istruttorio con riferimento ad entrambe le posizioni (di cui infra), occorre, difatti, sottolineare come in capo alla ricorrente sia stato di fatto generato un legittimo affidamento. La sig.ra ha difatti, Pt_1 dopo aver presentato la domanda nel febbraio 2022, sollecitato in varie occasioni l'istituto, ottenendo riscontri di segno positivo, senza tuttavia ottenere la somma spettante e vedendosi costretta a ricorrere in questa sede. Ancora una volta, si sottolinea la rilevanza della comunicazione (di mesi precedenti a quando la problematica informatica della compilazione del form è stata risolta) con cui CP_ l' comunicava la futura liquidazione delle maggiorazioni.
Non può quindi valorizzarsi una violazione del principio di autoresponsabilità della ricorrente, CP_ alla luce della diligenza (e della buona fede) dimostrata, elementi che dovevano indurre l' ad attivare il cd. soccorso istruttorio (come peraltro rappresentato nelle interlocuzioni).
Il soccorso istruttorio, contemplato dall'art. 6 comma 1 lett. B) della Legge n. 241 del 1990, stabilisce che tra i poteri /doveri del responsabile del procedimento vi sia quello di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, al fine di porre il privato in condizione di documentare l'esistenza di tutti i requisiti a cui la legge subordina l'accoglimento dell'istanza.
Nella giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, è stato più volte affermato il principio per cui “Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art.
71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda" (TAR
Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR
Napoli n. 1000 del 2020).
Tale istituto, espressione del principio di leale collaborazione, può essere traslato anche nella presente fattispecie, quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi, a maggior ragione, le istituzioni chiamate ad erogare prestazioni di natura sociale e
5 laddove, come nel caso di specie, le omissioni siano agevolmente desumibili dai documenti messi a disposizione e dalle segnalazioni dello stesso richiedente.
Sul punto, si condivide quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, in tema di soccorso istruttorio, lo configura come “un obbligo vieppiù cogente nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata per via telematica, in quanto lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica sono serventi rispetto all'attività amministrativa e possono esporre a errore, tenuto conto della peculiare difficoltà che a volte possono presentarsi nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione a distanza” (TAR Bari, n. 165 del 2024). CP_ Per tutti questi motivi, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con condanna di alla corresponsione delle somme in favore dei ricorrenti per come dagli stessi quantificate, non essendovi CP_ contestazione ad opera di (rimasto contumace) ed in assenza di elementi per dubitare della modalità di calcolo.
Alle somme devono essere aggiunti, per legge, interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991, dal 121esimo giorno rispetto alla domanda amministrativa, fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'istruzione mediante i documenti offerti con il ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) in accoglimento della domanda, condanna l' a corrispondere le seguenti somme:
- in favore di €. 2.216,06; Parte_1
- in favore di €. 1.108,03; Parte_2
il tutto oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991 dal centoventunesimo giorno rispetto alla domanda amministrativa al saldo;
CP_ 2) condanna l' a rifondere le spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 1.769,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
7