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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 26.10.2023 da
(p.iva. ), di seguito solo , rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
IO D. RA (c.f. ), LE ZZ (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
IS TT (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
IS TT in EV (TV), viale XXIV Maggio, n. 13, giusta procura speciale stesa in calce all'originale dell'atto di citazione in Appello;
contro
(p.iva. , di seguito solo , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 dall'avv. Alessio Pizzo (c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._4
Montebelluna (TV), Piazza Ferrari, n. 17/2, giusta mandato generale conferito con atto del Notaio
di Vittorio Veneto il 16.06.2015, Rep. N. 8342 – Racc. n. 4720, depositato con file Persona_1 separato.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1627/2023 (pubblicata il 21.09.2023 e notificata il
26.09.2023) del Tribunale di EV, rimesso in decisione al Collegio all'udienza del 28.04.2025, una volta rassegnate le seguenti conclusioni:
1 per l'appellante
“Accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza n. 1627/2023 resa inter partes dal
Tribunale civile di EV in data del 21/09/2023 (pubblicata in pari data) notificata in data
26/09/2023 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere l'indennità d'incasso per gli incassi dalla Parte_1 stessa effettuati dal 2002 al 2015 per i tutti motivi di cui al presente atto e condannare la
[...] al pagamento in favore dell'appellante delle relative somme nella misura che risulterà di CP_1 giustizia, oltre agli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (o in subordine di legge) dal dovuto sino al saldo.
- accertare e dichiarare la fondatezza delle domande svolte dall'attrice per il pagamento de: le indennità di risoluzione del contratto di agenzia;
le provvigioni sui pezzi di ricambio;
le indennità di preavviso per le modifiche unilaterali del contratto;
le ulteriori provvigioni maturate in relazione al rapporto di agenzia seppure nella misura inferiore corrisposta dalla convenuta dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e condannare al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado;
- condannare altresì al pagamento degli interessi moratori, o in subordine nella Controparte_1 misura legale, sulle somme corrisposte da dopo l'instaurazione del giudizio di Controparte_1 primo grado, dal dovuto sino al pagamento, quantificati in 28.766,30 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”;
per l'appellata
“Nel merito, in via preliminare: voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia dichiarare
l'acquiescenza di ed il passaggio in giudicato sui capi della sentenza del Tribunale di Pt_1
EV non impugnati dall'appellante. Spese ed onorari di lite rifusi
Nel merito, in via principale: voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia confermare integralmente la sentenza n. 1627/2023 emessa dal Tribunale di EV e rigettarsi tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dall'appellante con l'atto di impugnazione della suddetta sentenza. Ci si oppone, fermamente all'ammissione al contraddittorio del documento C dimesso ex adverso, in seno all'eccezione di tardività esposta al punto 10 della comparsa di risposta.
Spese e onorari di lite integralmente rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1- Con atto di citazione notificato in data 06.12.2017, conveniva davanti al Tribunale di Pt_1
EV (già , domandandone la condanna al pagamento delle somme ritenute di CP_1 CP_2 giustizia per i seguenti titoli:
a) indennità conseguenti alla cessazione del mandato per causa e colpa della preponente;
b) indennità di maneggio denaro in relazione agli incassi operati in costanza di rapporto;
c) provvigioni sulle vendite dei pezzi di ricambio;
d) provvigioni sui clienti Parte_2
e) indennità di preavviso per le modifiche unilaterali al contratto apportate dalla preponente in costanza di rapporto e per le quali nulla era stato corrisposto nonché pagamento di differenze provvigionali;
f) risarcimento del danno per violazione di esclusiva e concorrenza sleale;
g) provvigioni maturate e non corrisposte in costanza di rapporto, oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dovuto al saldo.
A sostegno delle pretese, l'attrice deduceva di aver stipulato in data 13.02.1997 un contratto di agenzia con la convenuta, attraverso il quale era stato affidato a il mandato di agente ai fini della Pt_1 promozione dei contratti di vendita dei prodotti JI nel territorio della Sicilia orientale per il
“canale” degli installatori termoidraulici, del condizionamento e dei negozi di arredo bagno.
L'attrice chiariva che, nel corso del rapporto contrattuale, aveva promosso in via esclusiva la vendita dei prodotti della convenuta e ne aveva fortemente sviluppato la clientela nel territorio Siciliano, tanto da dover strutturare la propria Agenzia, nominando propri sub-agenti (v. doc. 3) ed assumendo personale addetto alle operazioni commerciali per la gestione di ordini, crediti, provvigioni, consegne ed incassi (v. doc. 4).
Precisava di essersi stabilmente occupata della gestione e degli incassi dei pagamenti da parte dei clienti, curandone poi la trasmissione alla preponente a sue spese.
Rilevava di essere diventata “Agenzia” con deposito funzionale ed accessorio al mandato di promozione delle vendite, su richiesta della preponente, dall'anno 2000.
Allegava di essere stato l'unico Agente della convenuta per la Sicilia a far data dal 2007, poiché le era stata affidata anche la zona della Sicilia occidentale, a dimostrazione dell'intervenuto incremento degli affari in favore della preponente.
Aggiungeva che dal 2012 le era stata affidata anche la distribuzione del marchio Fuji, con il riconoscimento di una percentuale unica del 7,8% su tutte le vendite relative alle linee di prodotto incluse nel mandato.
Osservava che, a seguito di una serie di comportamenti ostruzionistici della preponente iniziati nel
2013 e volti al progressivo svuotamento del mandato conferito a , la convenuta con n. 3 Pt_1
3 missive del 21.10.2015 (v. doc. 25 e 26) aveva modificato sensibilmente il contratto in essere;
- con sue missive del 10.11.2015 (v. doc.27) - aveva comunicato di non accettare le Pt_1 modifiche contrattuali;
in data 22.04.2016 era sopraggiunta la cessazione del rapporto per causa e colpa della mandante.
2- Con comparsa di costituzione e risposta del 09.03.2018, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo la condizione di plurimandatarietà di nel contratto d'agenzia, “riconoscendosi Pt_1 debitrice” verso l'agente per:
€ 153.717,25 a titolo di indennità suppletiva di clientela
€ 9.881,38 per provvigioni sui pezzi di ricambio
€ 1.107,03 quale indennità di mancato preavviso per le unilaterali modifiche contrattuali
€ 5.715,70 oltre accessori di legge per provvigioni maturate su vendite dell'agente a sé stessa,
[totale € 170.421,36] nonché chiedendo il rigetto di ogni ulteriore pretesa economica di . Pt_1
3- La causa veniva istruita documentalmente e tramite escussione di testimoni;
veniva altresì disposta una CTU.
4- In data 21.09.2023, veniva pubblicata la Sentenza N° 1627/2023 del Tribunale di EV che:
- riconosceva all'attrice la somma di:
€ 42.890,26 per l'indennità di risoluzione del rapporto
€ 148.186,12 per l'indennità suppletiva di clientela;
[totale € 191.076,38]
- riteneva non sussistente l'indennità meritocratica, dovuta nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione e di indennità suppletiva fosse stato inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751.3 c.c.;
- accertava l'infondatezza della pretesa relativa all'indennità di maneggio denaro (v. diritto al compenso per le riscossioni ex art. 1744 cc);
- precisava che lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituiva un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti potevano pattuire;
- rilevava che le parti avevano stabilito che per gli incassi l'agente non avrebbe avuto diritto ad alcun particolare compenso, avendone già tenuto conto nello stabilire la misura delle provvigioni (v. clausola ex art.
4.4 del contratto);
4 - reputava che la relativa clausola fosse valida e non idonea a giustificare alcuna pretesa da arricchimento indebito, dato che le parti avevano tenuto esplicitamente conto a fini “remuneratori” dell'attività ulteriore svolta dall'agente con adeguata quantificazione della provvigione;
- attribuiva l'indennità sostitutiva ex art.
2.12 A.E.C., calcolata dal CTU in € 1.094,48, dopo qualificato come agente plurimandataria;
Pt_1
- rigettava la pretesa risarcitoria poiché infondata;
- sottolineava che l'attrice non aveva neppure allegato le conseguenze economiche pregiudizievoli causalmente collegate all'asserito inadempimento avversario.
Secondo il Giudice di prime cure, le voci di credito attoree erano state soddisfatte mediante i pagamenti eseguiti dalla convenuta;
sicché non residuava alcun credito legittimamente esigibile da . Pt_1
5- Con atto di citazione notificato il 26.10.2023, ha proposto Appello avverso tale decisione Pt_1 formulando le seguenti doglianze.
I) Illogicità e contraddittorietà della Sentenza. Violazione degli artt. 1744, 1322, 1365, 1362, 1366,
2222, 2225 c.c.
Il Tribunale di EV ha errato nell'escludere l'indennità d'incasso per l'asserita mancanza di una previsione contrattuale che attribuisca all'agente un incarico di riscossione.
L'art. 1744 c.c. esclude la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente;
tuttavia, tale disposizione è derogabile dalle parti.
La dimostrazione della facoltà d'incasso attribuita all'agente può essere data con ogni mezzo ed anche per presunzioni, non essendo prescritta dal Codice alcuna forma per la relativa pattuizione.
Nel contratto stipulato il 13.02.1997, le parti hanno stabilito che sarebbe stata preponente a doversi occupare degli incassi;
nondimeno, l'accordo ha disciplinato la possibilità che all'agente venissero conferiti singoli incarichi ad incassare, attraverso la clausola contrattuale 4.4..
, solo nel corso del rapporto, ha demandato all'agente il compito di procedere in modo stabile CP_1
e continuativo agli incassi presso la clientela.
Tale circostanza, oltre ad essere provata da plurimi elementi acquisiti nel corso del giudizio di I Grado, non è stata contestata dalla convenuta.
, sin dall'introduzione della causa innanzi al Tribunale, ha eccepito la radicale nullità della Pt_1 clausola 4.4., perché l'attività d'incasso non rientra fra gli elementi essenziali e naturali del rapporto d'agenzia e - quindi - laddove venga conferito il relativo incarico l'agente ha diritto ad un compenso separato ed ulteriore rispetto a quello per l'attività di vendita.
Proprio in ragione del fatto che l'incasso non è un elemento tipico del vincolo d'agenzia, la natura negoziale di tale attività deve essere inquadrata come quella di un contratto autonomo per lo
5 svolgimento di una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., sebbene collegato funzionalmente a quello d'agenzia.
Dunque, la provvigione fissata per la conclusione degli affari non può essere teleologicamente imputata anche alla riscossione dei pagamenti.
Difatti, l'incasso - quando non è meramente occasionale e sporadico - deve essere remunerato con una spettanza diversa ed aggiuntiva rispetto alle provvigioni per la promozione degli affari, ciò al fine di evitare comportamenti elusivi della preponente, “non essendo tale disciplina derogabile da parte del contratto individuale” (v. Cass. n. 10774/2004).
Nel caso in esame, la provvigione fissata ab origine non poteva tenere conto di un'attività che contrattualmente era meramente potenziale.
Inoltre, l'art. 5 comma 1 AEC prevede che, nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico continuativo di riscuotere (com'è stato provato sia avvenuto nella situazione che ci interessa), deve essere previsto un compenso separato da quello per le vendite ed in misura non provvigionale. D'altro canto, l'art. 2225 c.c. statuisce che “il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
In ogni caso, all'agente spetterebbe un indennizzo ex art. 2041 c.c., perché ha ricevuto un CP_1 innegabile “vantaggio” dall'incasso di , la quale ha sistematicamente provveduto a curare sul Pt_1 territorio la raccolta del danaro da parte dei clienti per rilevanti importi (v. doc. 41), garantendo la puntualità ed il rispetto delle condizioni di pagamento, la diminuzione dei tempi di attesa e l'assenza di costi;
invece, ha subito un ingiustificato “depauperamento”, sia in termini di danno Pt_1 emergente che di lucro cessante.
II) Illegittimità del capo della Sentenza con cui il Giudice di prime cure ha respinto integralmente le domande attoree, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
Nel costituirsi, si è riconosciuta parzialmente debitrice, corrispondendo le somme relative a CP_1 quattro delle domande azionate da (quelle di cui ai punti a, c, e, g); i relativi importi sono Pt_1 stati corrisposti solo dopo l'introduzione del giudizio.
Il Tribunale ha affermato che l'attrice aveva diritto all'indennità di risoluzione del rapporto, all'indennità suppletiva di clientela ed anche all'indennità per le modifiche unilaterali del rapporto;
pur omettendo di pronunciarsi in modo specifico sul pagamento delle provvigioni per i pezzi di ricambio e di provvigioni maturate e non corrisposte in costanza di rapporto (di cui alla fattura n. 6/2017), ha concluso che - dal raffronto delle voci di credito attoree con i pagamenti intervenuti per i titoli relativi - non residuava alcun credito legittimamente esigibile dall'attrice.
6 In tal modo, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'attrice, pur avendo operato una quantificazione, aveva preteso la condanna avversaria al pagamento delle somme che sarebbero risultate di giustizia;
tutti i versamenti della convenuta sono avvenuti dopo l'introduzione del giudizio;
quindi, c'è stata soccombenza di;
la riduzione del quantum non può dare luogo a CP_1 soccombenza reciproca, che presuppone una pluralità di pretese contrapposte, con attribuzione di vantaggi e svantaggi a favore e a carico di entrambe le parti.
III) Illegittimità della Sentenza per omessa condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi.
ha chiesto l'accoglimento delle domande come precisate nella memoria ex art. 183 VI° Pt_1 comma c.p.c. n.1, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della delle somme che risulteranno Parte_1 di giustizia per tutti i titoli di cui all'atto di citazione ed alla memoria I° termine ex art. 183 VI° comma
c.p.c., oltre rivalutazione ed interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 (o subordine di legge) dal dovuto al saldo”.
, solo dopo l'introduzione del giudizio (in particolare con n. 4 bonifici effettuati in data CP_1
03.04.2018), ha provveduto al pagamento di:
€ 153.717,25 a titolo di indennità suppletiva di clientela
€ 10.820,11 a titolo di provvigioni su pezzi di ricambio;
€ 1.107,03 a titolo di indennità di preavviso per le riduzioni operate in costanza di mandato;
€ 6.258,69 a titolo di pagamento della fattura n. 6 del 10.07.2017 emessa da per provvigioni Pt_1 per un totale di€ 171.903,08
Alla luce delle rassegnate conclusioni, l'appellante aveva quanto meno diritto a che le venissero riconosciuti gli interessi moratori o legali su tali importi, dal dovuto al saldo (v. 03.04.2018).
Sull'applicabilità degli interessi moratori non possono esserci dubbi, in quanto non v'è mai stata contestazione sul punto.
6- si è regolarmente costituita in II Grado, domandando il rigetto del gravame perché CP_1 infondato.
7- La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 28.04.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8- Il primo motivo d'Appello è infondato.
La clausola 4.4 del contratto stipulato dalle parti il 13.02.1997 ha previsto espressamente:
7 “Gli incassi saranno effettuati direttamente dalla Tata, eventuali incarichi ad incassare che la
[...] si riserva di assegnare caso per caso, anche se ripetuti, non potranno mai essere interpretati CP_2 come tacita abrogazione di questo patto. Per tali eventuali incarichi l'Agente non avrà diritto ad alcun particolare compenso, neppure a titolo di rimborso spese, avendone tenuto conto nello stabilire la misura delle provvigioni. Le somme incassate dall'agente dovranno essere fatte pervenire prontamente alla e non potranno essere trattenute per alcun motivo, neppure per compensazione di CP_2 eventuali crediti verso la salvo che non ne venga data, di volta in volta, autorizzazione CP_2 scritta”.
Non vi sono elementi che possano condurre il Collegio a ritenere la clausola in parola come inficiata da nullità.
Deve escludersi che il disposto di cui all'art. 5 AEC (richiamato da parte appellante) possa essere considerato norma imperativa.
Secondo la Corte di legittimità (v. Cass. civ. ordinanza n. 21312/2024, che richiama l'ordinanza n.
17572/2020), se il contratto di agenzia prevede fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente; per contro, la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente fissata dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà dei contraenti di procedere ad una novazione che, fissando nuovi obblighi a carico dell'agente, abbia lasciato invariati quelli della preponente (v. Cass. n. 1269/1988; conformi n. 3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n.
22892/2008).
Per la Cassazione (v. n. 21079/2013), dal momento che lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso - per conto della preponente - dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti della preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attività in questione costituisca prestazione aggiuntiva rispetto all'originario contratto e che richieda apposita remunerazione, in base alla generale disciplina sul lavoro autonomo di cui all'art. 2225 c.c. (v. conformi n. 8110/1995; n. 3902/2001).
Tuttavia, nel caso di cui si discute, è stato l'assetto negoziale ab origine concordato fra le parti ad avere disciplinato l'attività d'incasso.
8 Conformemente all'art. 1362 c.c., nell'interpretare il contratto è necessario indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole;
a detto fine, è opportuno valutare la loro condotta complessiva anche posteriore alla conclusione del negozio.
Orbene, nell'ipotesi che ci interessa, proprio il comportamento tenuto da ambedue le contendenti dopo la conclusione dell'accordo è “confermativo” della clausola contrattuale sopra riportata.
Per stessa ammissione dell'appellante, ha provveduto ad inviare settimanalmente a i CP_1 Pt_1 tabulati via mail per procedere all'incasso (v. doc. 42 – fascicolo ); attraverso le mails (v. doc. CP_3
63) sono state altresì fornite indicazioni sui crediti da incassare.
Dunque, l'attività realizzata dall'agente per conto della preponente non si è discostata da quanto indicato nella menzionata clausola 4.4.
Gli incarichi ad incassare sono stati di volta in volta individuati dalla preponente che li ha assegnati caso per caso e ripetutamente (v. cadenza settimanale); quindi, i documenti dimostrano sì la continuità dell'incasso ad opera dell'agente, ma pur sempre su impulso della preponente.
non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare che, a fronte del maggiore impegno Pt_1 richiesto, fra i contraenti sia intervenuto un successivo e ulteriore accordo, idoneo a modificare il regolamento negoziale, prevedendo un emolumento specifico per l'attività di incasso diverso dalla provvigione.
Anzi, non si può trascurare il fatto che le parti, ogniqualvolta hanno reputato di apportare una modifica al regolamento originariamente fissato, hanno stipulato un apposito accordo redatto in forma scritta, come ammesso dalla medesima appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, la clausola contrattuale 4.4 è rimasta valida e ha regolato, fino alla risoluzione del contratto, l'attività di maneggio denaro realizzata dall'agente.
In ragione dell'efficacia di siffatta clausola, il maneggio di denaro è stato adeguatamente remunerata per l'intera durata del rapporto di agenzia attraverso l'omnicomprensiva provvigione.
Quanto esposto consente altresì di non ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 2041 c.c.
9- Anche il secondo ed il terzo motivo d'Appello non meritano accoglimento.
Sin dall'atto introduttivo del I Grado, è stato chiesto al Tribunale:
“condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della delle somme che risulteranno di giustizia per tutti i titoli di cui in citazione, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 (o subordine di legge) dal dovuto al saldo”.
La convenuta - una volta costituitasi - ha versato a : Pt_1
€ 153.717,25 a titolo di indennità suppletiva di clientela
€ 10.820,11 quale provvigione sui pezzi di ricambio
9 € 1.107,03 a titolo di indennità di preavviso per le unilaterali modifiche contrattuali
€ 5.715,70 oltre accessori di legge [v. interessi] per provvigioni maturate su prodotti venduti alla medesima (indicando - più precisamente - € 6.258,69 [inclusi interessi] a titolo di pagamento Pt_1 della fattura n. 6 del 10.07.2017 emessa da per provvigioni) Pt_1 per un totale di € 171.903,08.
All'udienza del 05.04.2018, ha dichiarato di avere ricevuto da n. 4 bonifici in data Pt_1 CP_1
03.04.2018 e di accettare tali somme “quali meri acconti sui maggiori importi dovuti, in ragione di quanto dedotto nell'atto di citazione”.
La pretese di sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, così rassegnate il Pt_1
14.02.2022:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della delle somme che risulteranno Parte_1 di giustizia per tutti i titoli di cui all'atto di citazione ed alla memoria I° termine ex art. 183 VI° comma
c.p.c., oltre rivalutazione ed interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 (o subordine di legge) dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite”.
Il Giudice di prime cure - sulla base delle risultanze documentali e della CTU - ha riconosciuto all'attrice:
€ 42.890,26 per l'indennità di risoluzione del rapporto
€ 148.186,12 per l'indennità suppletiva di clientela
€ 1.094,48 per l'indennità sostitutiva ex art.
2.12 A.E.C. per un totale di € 192.170,86.
Previo raffronto delle voci di credito attoree con i pagamenti eseguiti da controparte in corso di causa, è stato affermato che non residuasse alcun importo legittimamente esigibile da . Pt_1
Di conseguenza, è stata respinta la domanda di parte attrice per la somma eccedente rispetto a quella ricevuta.
In sede d'impugnazione, l'appellante ha censurato solo i capi della Sentenza relativi - oltre che all'indennità di maneggio denaro - al mancato riconoscimento degli interessi e delle spese del giudizio, prestando acquiescenza alle restanti statuizioni (“a seguito dell'introduzione del giudizio di primo grado hanno trovato accoglimento almeno quattro delle domande proposte dall'attrice (ossia quelle relative alle indennità di risoluzione del rapporto, quella per le provvigioni su pezzi di ricambio;
quella sulle indennità per le riduzioni operate in costanza di mandato;
quella per il pagamento della fattura n. 6 del 10.07.2017 emessa dalla per residue provvigioni). Rispetto a tali domande Parte_1
risultando di fatto vittoriosa, sebbene sia stato ingiustamente riconosciuto un quantum Parte_1
10 minore a quello richiesto, non intende proporre appello per il maggior importo inizialmente richiesto”).
In particolare, ha insistito per la corresponsione degli interessi moratori sulle somme Pt_1 spontaneamente PAGATE da nel giudizio di I Grado. CP_1
Al riguardo, a prescindere dal fatto che ha eccepito in Appello di avere comunque corrisposto CP_1
a ben più di quello che è stato calcolato (per capitale) dal CTU ed ha chiesto la Pt_1 compensazione con eventuali maggiorazioni spettanti a , occorre considerare - nel dettaglio - Pt_1 che:
- l'importo di € 153.717,25 a titolo di indennità suppletiva di clientela, deve essere già stato comprensivo degli interessi maturati sino al saldo, in quanto il “capitale” dovuto per questa voce è risultato da Sentenza di I Grado (non impugnata sul punto) pari ad € 148.186,12 [v. differenza di €
5.531,13];
- l'importo di € 10.820,11 a titolo di provvigioni su pezzi di ricambio, deve essere già stato comprensivo degli interessi maturati sino al saldo, poiché per detta voce nella comparsa CP_1 costitutiva di ha riconosciuto di essere debitrice (senza essere puntualmente smentita) per € CP_3
9.881,38 [v. “capitale”; v. differenza di € 938,73];
- l'importo € 1.107,03 a titolo di indennità di preavviso per le unilaterali modifiche contrattuali, deve essere già stato comprensivo degli interessi maturati sino al saldo, in quanto il “capitale” dovuto per questa voce è risultato da Sentenza di I Grado (non impugnata sul punto) pari ad € 1.094,48 [v.
“capitale”; v. differenza di € 12,55];
- l'importo di € 6.258,69 a titolo di pagamento della fattura n. 6 del 10.07.2017 emessa da per Pt_1 provvigioni, deve essere già stato comprensivo degli interessi maturati sino al saldo, perché CP_1 nella comparsa costitutiva di ha riconosciuto di essere debitrice (senza essere puntualmente CP_3 smentita) di € 5.715,70 oltre accessori di legge [v. interessi;
v. differenza di € 542,99].
Siffatte risultanze sono “ancorate” a dati documentali, a circostanze non contestate dall'odierna appellante, ad aspetti non impugnati della Sentenza di prime cure; di talché nulla è dovuto a a Pt_1 titolo di interessi sulle somme spontaneamente pagate da in corso di causa. CP_1
10- Non resta che confermare la pronuncia appellata.
11- Le spese del Grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto ai procedimenti di valore indeterminabile e di elevata complessità, rispetto alle fasi espletate.
P. Q. M.
11 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. NN a rifondere ad le spese del che liquida nella misura di € Pt_1 CP_1 CP_3
9.991,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15.09.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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