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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8670/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8670/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GILBERTO MERCURI, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 29.576,12, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento rimasto inadempiuto. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1930/2019 del 25.9.2019), , debitore ingiunto, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'insussistenza della prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c., anche perché la documentazione versata in sede monitoria dall'opposta è stata prodotta in copia;
2) la mancata comunicazione della cessione del credito da a e il difetto di legittimazione ad agire Parte_2 Controparte_2 dell'opposta; 3) la prescrizione del credito e degli interessi;
4) l'inesattezza del pagina 1 di 5 quantum. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata Controparte_1 in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 25.2.2021), in assenza di istanze istruttorie è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata solo dall'opposta. Dunque la causa è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 3649/2012). Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente in data 18.3.2008, contenente le condizioni economiche pattuite.
Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non potendosi certamente ritenere, in assenza di espresso e specifico disconoscimento (vuoi della sua conformità all'originale, vuoi della sottoscrizione), che l'efficacia probatoria del pagina 2 di 5 fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria dell'opposta sia inficiata dalla produzione in copia del documento. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta e dell'allegato (e incontestato) inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto osservato che alcun rilievo assume l'eccezione con cui l'opponente si duole della omessa notifica della cessione intermedia intercorsa tra e Parte_2 Controparte_2
Invero, pur difettando la prova della sua notifica, mette conto osservare che la notifica e l'accettazione ex art. 1264 c.c. della cessione del credito (che non sono né elementi costitutivi, né requisiti di efficacia della cessione) hanno in astratto un duplice rilievo che, tuttavia, è da escludere sia sussistente nella presente fattispecie.
Invero, tali incombenti sono requisiti di opponibilità della cessione medesima al debitore ceduto al fine di impedire, in senso assoluto, l'efficacia liberatoria del pagamento che, in un momento successivo, questi faccia al creditore originario.
Inoltre, la notifica e l'accettazione ex art. 1264 c.c. della cessione del credito hanno rilevanza in caso di pluricessione del credito ai sensi dell'art. 1265 c.c. e quindi per la risoluzione di conflitti tra più aventi causa, nel qual caso prevale la cessione che sia stata accettata per prima o di cui per prima sia stata effettuata la notifica.
I menzionati principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 5997/2006; 2747/2007) secondo cui la notifica e l'accettazione di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c. non rilevano ai fini dell'efficacia della circolazione del credito che si produce con il mero consenso tra cedente e cessionario, bensì ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al vecchio creditore.
Ciò, evidentemente, non assume alcun rilievo nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ove non si fa in alcun modo questione di efficacia liberatoria di un eventuale pregresso adempimento eseguito dall'odierno opponente nei confronti di Pt_2
o di
[...] Controparte_2 Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni” (cfr. Cass. n.
17944/2023).
Sotto il diverso profilo dell'eccepito difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo all'opposta, mette conto osservare che non vi è idonea prova documentale della fusione per incorporazione tra CP_3 pagina 3 di 5 (originaria contraente) e Compass Banca S.p.A., né è documentata la cessione del credito da Compass Banca S.p.A. a e la fusione tra quest'ultima e CP_2
. CP_4
Senonché, deve ritenersi che l'opposta abbia comunque fornito la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto, essendo dimostrata la cessione tra e CP_4 Banca Ifis S.p.A e quella avvenuta tra quest'ultima e come risulta dai Controparte_1 contratti in atti (cfr. doc. 5 – 7 fasc. monitorio) e dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 14 del 2.2.2019 ove si dà atto della intervenuta cessione di crediti pro soluto avente a oggetto, tra gli altri, i “(vi) crediti indicati nella lista depositata in data 16/01/2019 presso il notaio , con studio in Persona_1 Firenze, via Masaccio n. 187, rep. 50.642, rac. 25.203”; lista da cui risulta anche il nominativo dell'odierno opponente (cfr. doc. 15). Il che non solo dimostra la titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, ma consente anche di ritenere provate, quantomeno presuntivamente, le cessioni intermedie del credito.
Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il negozio in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante n. 84 rate mensili a quote costanti.
Considerato che il contratto è stato concluso il 18.3.2008, l'ultima rata pertanto veniva a scadenza il 18.3.2014. Da tanto consegue che la data del 18.3.2014 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal 18.3.2014 e che all'opponente è stata notificata l'ingiunzione di pagamento il
28.10.2019, il credito non è prescritto (sulla idoneità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo a interrompere la prescrizione, cfr. da ultimo Cass. n. 4676/2023). Infine, va rigettata l'eccezione di inesattezza del credito oggetto di ingiunzione, siccome del tutto generica e sfornita di prova.
pagina 4 di 5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1930/2019 del 25.9.2019;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 14.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8670/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GILBERTO MERCURI, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 29.576,12, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento rimasto inadempiuto. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1930/2019 del 25.9.2019), , debitore ingiunto, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'insussistenza della prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c., anche perché la documentazione versata in sede monitoria dall'opposta è stata prodotta in copia;
2) la mancata comunicazione della cessione del credito da a e il difetto di legittimazione ad agire Parte_2 Controparte_2 dell'opposta; 3) la prescrizione del credito e degli interessi;
4) l'inesattezza del pagina 1 di 5 quantum. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata Controparte_1 in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 25.2.2021), in assenza di istanze istruttorie è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata solo dall'opposta. Dunque la causa è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 3649/2012). Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente in data 18.3.2008, contenente le condizioni economiche pattuite.
Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non potendosi certamente ritenere, in assenza di espresso e specifico disconoscimento (vuoi della sua conformità all'originale, vuoi della sottoscrizione), che l'efficacia probatoria del pagina 2 di 5 fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria dell'opposta sia inficiata dalla produzione in copia del documento. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta e dell'allegato (e incontestato) inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto osservato che alcun rilievo assume l'eccezione con cui l'opponente si duole della omessa notifica della cessione intermedia intercorsa tra e Parte_2 Controparte_2
Invero, pur difettando la prova della sua notifica, mette conto osservare che la notifica e l'accettazione ex art. 1264 c.c. della cessione del credito (che non sono né elementi costitutivi, né requisiti di efficacia della cessione) hanno in astratto un duplice rilievo che, tuttavia, è da escludere sia sussistente nella presente fattispecie.
Invero, tali incombenti sono requisiti di opponibilità della cessione medesima al debitore ceduto al fine di impedire, in senso assoluto, l'efficacia liberatoria del pagamento che, in un momento successivo, questi faccia al creditore originario.
Inoltre, la notifica e l'accettazione ex art. 1264 c.c. della cessione del credito hanno rilevanza in caso di pluricessione del credito ai sensi dell'art. 1265 c.c. e quindi per la risoluzione di conflitti tra più aventi causa, nel qual caso prevale la cessione che sia stata accettata per prima o di cui per prima sia stata effettuata la notifica.
I menzionati principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 5997/2006; 2747/2007) secondo cui la notifica e l'accettazione di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c. non rilevano ai fini dell'efficacia della circolazione del credito che si produce con il mero consenso tra cedente e cessionario, bensì ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al vecchio creditore.
Ciò, evidentemente, non assume alcun rilievo nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ove non si fa in alcun modo questione di efficacia liberatoria di un eventuale pregresso adempimento eseguito dall'odierno opponente nei confronti di Pt_2
o di
[...] Controparte_2 Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni” (cfr. Cass. n.
17944/2023).
Sotto il diverso profilo dell'eccepito difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo all'opposta, mette conto osservare che non vi è idonea prova documentale della fusione per incorporazione tra CP_3 pagina 3 di 5 (originaria contraente) e Compass Banca S.p.A., né è documentata la cessione del credito da Compass Banca S.p.A. a e la fusione tra quest'ultima e CP_2
. CP_4
Senonché, deve ritenersi che l'opposta abbia comunque fornito la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto, essendo dimostrata la cessione tra e CP_4 Banca Ifis S.p.A e quella avvenuta tra quest'ultima e come risulta dai Controparte_1 contratti in atti (cfr. doc. 5 – 7 fasc. monitorio) e dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 14 del 2.2.2019 ove si dà atto della intervenuta cessione di crediti pro soluto avente a oggetto, tra gli altri, i “(vi) crediti indicati nella lista depositata in data 16/01/2019 presso il notaio , con studio in Persona_1 Firenze, via Masaccio n. 187, rep. 50.642, rac. 25.203”; lista da cui risulta anche il nominativo dell'odierno opponente (cfr. doc. 15). Il che non solo dimostra la titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, ma consente anche di ritenere provate, quantomeno presuntivamente, le cessioni intermedie del credito.
Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il negozio in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante n. 84 rate mensili a quote costanti.
Considerato che il contratto è stato concluso il 18.3.2008, l'ultima rata pertanto veniva a scadenza il 18.3.2014. Da tanto consegue che la data del 18.3.2014 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal 18.3.2014 e che all'opponente è stata notificata l'ingiunzione di pagamento il
28.10.2019, il credito non è prescritto (sulla idoneità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo a interrompere la prescrizione, cfr. da ultimo Cass. n. 4676/2023). Infine, va rigettata l'eccezione di inesattezza del credito oggetto di ingiunzione, siccome del tutto generica e sfornita di prova.
pagina 4 di 5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1930/2019 del 25.9.2019;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 14.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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