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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 391/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in C.so Francia nr. 30,
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente In Amantea IN C.so Francia nr. 30, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAURO PIZZUTO (c.f.: ), giusta C.F._3 procura in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio presso il numeri di telefono e fax 0982.48275, l'e-mail: e la PEC e Email_1 Email_2 presso il cui studio, sito in Campora S. G. - Amantea (CS), alla Via Azalea, 24, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 2.04.2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto, in regime di separazione dei beni, in Amantea (Cs) in data 2.06.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte II Serie A, anno 1996, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figli e precisamente: , nato il [...] a [...] e Persona_1
, nato il [...] a [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che la dimora coniugale è stata fissata a Amantea (CS) in C.so Francia nr. 30;
- che la convivenza è giunta al punto di rottura per sopravvenute incomprensioni che di fatto rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la crisi coniugale è in atto da diverso tempo e che i concludenti coniugi, dopo avere reciprocamente preso atto che la comunione spirituale e materiale, necessaria per la prosecuzione del matrimonio, è cessata da diverso tempo, sono arrivati, di comune accordo, alla volontà di addivenire alla separazione stabilendo condizioni volte a definire i rapporti personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione ed al divorzio.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e fissare liberamente la propria dimora o residenza, concedendosi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
2) I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente con espressa rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o divorzile.
2 3) I ricorrenti danno atto che il figlio abita stabilmente a Monterotondo ed è Persona_1 autosufficiente economicamente mentre il figlio abita stabilmente in Amantea Persona_2 (CS) con il padre ed è autosufficiente economicamente.
4) L'abitazione coniugale sita in Amantea (CS) in C.so Francia nr. 30, di proprietà esclusiva del sig. con i relativi arredi e suppellettili rimarrà allo stesso che la abiterà Parte_1 unitamente al figlio maggiorenne , dandosi atto che si trasferirà Persona_2 Parte_2 presso altro immobile di sua disponibilità portando con sé i propri effetti personali e dove trasferirà la propria residenza.
5) Le spese di straordinaria ed ordinaria amministrazione della casa coniugale saranno a carico di , Parte_1
6) I coniugi con le presenti pattuizioni danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere personale e patrimoniale derivante dalla separazione personale degli stessi e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e chiedono che il presente accordo venga integralmente recepito mediante emananda sentenza che dichiari, altresì, la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Amantea (CS) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 391/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio concordatario tra loro contratto, in regime di separazione dei beni, in Amantea (CS) in data 2.06.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte II Serie A, anno 1996;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 391/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in C.so Francia nr. 30,
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente In Amantea IN C.so Francia nr. 30, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAURO PIZZUTO (c.f.: ), giusta C.F._3 procura in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio presso il numeri di telefono e fax 0982.48275, l'e-mail: e la PEC e Email_1 Email_2 presso il cui studio, sito in Campora S. G. - Amantea (CS), alla Via Azalea, 24, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 2.04.2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto, in regime di separazione dei beni, in Amantea (Cs) in data 2.06.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte II Serie A, anno 1996, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figli e precisamente: , nato il [...] a [...] e Persona_1
, nato il [...] a [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che la dimora coniugale è stata fissata a Amantea (CS) in C.so Francia nr. 30;
- che la convivenza è giunta al punto di rottura per sopravvenute incomprensioni che di fatto rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la crisi coniugale è in atto da diverso tempo e che i concludenti coniugi, dopo avere reciprocamente preso atto che la comunione spirituale e materiale, necessaria per la prosecuzione del matrimonio, è cessata da diverso tempo, sono arrivati, di comune accordo, alla volontà di addivenire alla separazione stabilendo condizioni volte a definire i rapporti personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione ed al divorzio.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e fissare liberamente la propria dimora o residenza, concedendosi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
2) I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente con espressa rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o divorzile.
2 3) I ricorrenti danno atto che il figlio abita stabilmente a Monterotondo ed è Persona_1 autosufficiente economicamente mentre il figlio abita stabilmente in Amantea Persona_2 (CS) con il padre ed è autosufficiente economicamente.
4) L'abitazione coniugale sita in Amantea (CS) in C.so Francia nr. 30, di proprietà esclusiva del sig. con i relativi arredi e suppellettili rimarrà allo stesso che la abiterà Parte_1 unitamente al figlio maggiorenne , dandosi atto che si trasferirà Persona_2 Parte_2 presso altro immobile di sua disponibilità portando con sé i propri effetti personali e dove trasferirà la propria residenza.
5) Le spese di straordinaria ed ordinaria amministrazione della casa coniugale saranno a carico di , Parte_1
6) I coniugi con le presenti pattuizioni danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere personale e patrimoniale derivante dalla separazione personale degli stessi e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e chiedono che il presente accordo venga integralmente recepito mediante emananda sentenza che dichiari, altresì, la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Amantea (CS) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 391/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio concordatario tra loro contratto, in regime di separazione dei beni, in Amantea (CS) in data 2.06.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte II Serie A, anno 1996;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
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