TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 11855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11855/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTO, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti CONSOLI FILIPPO e ZAVAGLIA Controparte_1
SALVATORE in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 15.1.2025
Per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.07.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n. 2500/2018, pubblicata in data 24.05.2018 nell'ambito della procedura r.g. 11145/2017. In particolare, in via principale, il ricorrente ha domandato, previa ammissione delle istanze istruttorie, di accertare e dichiarare il venir meno dell'obbligo contributivo a carico del IG. nei confronti del Parte_1 figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, con decorrenza retroattiva a far Per_1 data dal mese di giugno 2024; chiedeva accertarsi e, per l'effetto, revocarsi il diritto all'assegnazione dell'immobile coniugale, a favore della IG;
chiedeva accertarsi e, per l'effetto, Controparte_1 revocarsi, a far data dalla domanda, l'assegno divorzile erogato in favore della IG.ra . Controparte_1 In via subordinata, chiedeva, accertarsi il difetto di legittimazione passiva della IG e CP_1 disporsi che il contributo al mantenimento, a fronte della permanenza dei presupposti dello stesso, venisse corrisposto direttamente al figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo, a sua volta modificarsi le condizioni di divorzio. Nello specifico, previa ammissione delle istanze istruttorie, nulla opponeva alla domanda di revoca dell'assegnazione dell'ex casa familiare;
nulla, opponeva, altresì, alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del sig. in favore del figlio . Chiedeva, tuttavia, respingersi la domanda di revoca Pt_1 Per_1 dell'assegno divorzile e, per l'effetto, confermarsi quando disposto sul punto in sede di divorzio.
All'udienza del 15.1.2025, le parti comparivano personalmente con i rispettivi difensori e aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice in sede di udienza;
all'esito, il Giudice, tenuto conto anche della rinuncia alle parti ad ogni ulteriore attività istruttoria e alle memorie conclusive, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata
– e accettata dalla parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che la parte convenuta aderisce alla domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio a decorrere dal mese di giugno 2024 e alla revoca Persona_2 dell'assegnazione della casa coniugale, che la IG si impegna a rilasciare libera entro il CP_1 20.7.2025 mediante consegna delle chiavi al signor;
Pt_1
DISPONE la revoca dell'assegno divorzile a favore della IG a decorrere dal mese di CP_1 febbraio 2025;
DÀ ATTO che, in via definitiva e transattiva, il signor verserà alla IG la cifra Pt_1 CP_1 una tantum di 11.500 euro (8000 euro in data odierna mediante assegno circolare e 3.500 in data 20.7.2025 contestualmente alla consegna delle chiavi dell'ex casa coniugale), mediante assegni;
DÀ ATTO che il signor si farà carico per intero delle spese ordinarie e di riscaldamento Pt_1 relative all'ex casa coniugale già maturate e maturande ad oggi;
DÀ ATTO che più nulla le parti avranno da pretendere reciprocamente, adempiti gli accordi di cui sopra;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11855/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTO, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti CONSOLI FILIPPO e ZAVAGLIA Controparte_1
SALVATORE in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 15.1.2025
Per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.07.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n. 2500/2018, pubblicata in data 24.05.2018 nell'ambito della procedura r.g. 11145/2017. In particolare, in via principale, il ricorrente ha domandato, previa ammissione delle istanze istruttorie, di accertare e dichiarare il venir meno dell'obbligo contributivo a carico del IG. nei confronti del Parte_1 figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, con decorrenza retroattiva a far Per_1 data dal mese di giugno 2024; chiedeva accertarsi e, per l'effetto, revocarsi il diritto all'assegnazione dell'immobile coniugale, a favore della IG;
chiedeva accertarsi e, per l'effetto, Controparte_1 revocarsi, a far data dalla domanda, l'assegno divorzile erogato in favore della IG.ra . Controparte_1 In via subordinata, chiedeva, accertarsi il difetto di legittimazione passiva della IG e CP_1 disporsi che il contributo al mantenimento, a fronte della permanenza dei presupposti dello stesso, venisse corrisposto direttamente al figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo, a sua volta modificarsi le condizioni di divorzio. Nello specifico, previa ammissione delle istanze istruttorie, nulla opponeva alla domanda di revoca dell'assegnazione dell'ex casa familiare;
nulla, opponeva, altresì, alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del sig. in favore del figlio . Chiedeva, tuttavia, respingersi la domanda di revoca Pt_1 Per_1 dell'assegno divorzile e, per l'effetto, confermarsi quando disposto sul punto in sede di divorzio.
All'udienza del 15.1.2025, le parti comparivano personalmente con i rispettivi difensori e aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice in sede di udienza;
all'esito, il Giudice, tenuto conto anche della rinuncia alle parti ad ogni ulteriore attività istruttoria e alle memorie conclusive, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata
– e accettata dalla parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che la parte convenuta aderisce alla domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio a decorrere dal mese di giugno 2024 e alla revoca Persona_2 dell'assegnazione della casa coniugale, che la IG si impegna a rilasciare libera entro il CP_1 20.7.2025 mediante consegna delle chiavi al signor;
Pt_1
DISPONE la revoca dell'assegno divorzile a favore della IG a decorrere dal mese di CP_1 febbraio 2025;
DÀ ATTO che, in via definitiva e transattiva, il signor verserà alla IG la cifra Pt_1 CP_1 una tantum di 11.500 euro (8000 euro in data odierna mediante assegno circolare e 3.500 in data 20.7.2025 contestualmente alla consegna delle chiavi dell'ex casa coniugale), mediante assegni;
DÀ ATTO che il signor si farà carico per intero delle spese ordinarie e di riscaldamento Pt_1 relative all'ex casa coniugale già maturate e maturande ad oggi;
DÀ ATTO che più nulla le parti avranno da pretendere reciprocamente, adempiti gli accordi di cui sopra;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento