Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/1966, n. 232
CASS
Sentenza 17 gennaio 1966

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea,di fondi in conseguenza della esecuzione o manutenzione di opere idrauliche - nella specie, per danni derivanti da sistemazione di tubi per acquedotto- sono devolute alla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, indipendentemente dalla legittimita o meno della occupazione.*

Essendo equiparata, agli effetti della tutela dei terzi, per l'art.46 cod.civ., la Sede effettiva della persona giuridica a quella legale, non puo ritenersi nulla la notificazione della citazione eseguita nel luogo della Sede effettiva dell'ente, anziche in quello ufficialmente dichiarato al pubblico registro. *

La nullita della notificazione della citazione non puo essere sanata se non dalla Costituzione della parte cui era diretta, a nulla rilevando, ai fini della sanatoria, la conoscenza di fatto che il destinatario dell'atto ne abbia eventualmente avuta. *

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/1966, n. 232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 232
    Data del deposito : 17 gennaio 1966

    Testo completo