Sentenza 17 gennaio 1966
Massime • 3
Le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea,di fondi in conseguenza della esecuzione o manutenzione di opere idrauliche - nella specie, per danni derivanti da sistemazione di tubi per acquedotto- sono devolute alla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, indipendentemente dalla legittimita o meno della occupazione.*
Essendo equiparata, agli effetti della tutela dei terzi, per l'art.46 cod.civ., la Sede effettiva della persona giuridica a quella legale, non puo ritenersi nulla la notificazione della citazione eseguita nel luogo della Sede effettiva dell'ente, anziche in quello ufficialmente dichiarato al pubblico registro. *
La nullita della notificazione della citazione non puo essere sanata se non dalla Costituzione della parte cui era diretta, a nulla rilevando, ai fini della sanatoria, la conoscenza di fatto che il destinatario dell'atto ne abbia eventualmente avuta. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/1966, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 1966 |
Testo completo
La nullita della notificazione della citazione non puo essere sanata se non dalla Costituzione della parte cui era diretta, a nulla rilevando, ai fini della sanatoria, la conoscenza di fatto che il destinatario dell'atto ne abbia eventualmente avuta. *