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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 26 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28 maggio 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127.ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 5 marzo 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281 sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127-ter cpc del 26 maggio 2025, la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.346 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 4 promosso da
(CF , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Serafino Ferraro, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione attrice contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.2.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che il Tribunale, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, voglia: (A)(1) accertare e dichiarare abusiva ed illegittima a decorrere dal gennaio 2020 l'occupazione del terreno con sovrastante fabbricato in Carloforte, loc. Valacca sn, censito al NCEU al foglio 30 mappale 261, da parte del - ovvero, in via di subordine, accertare l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto di quest'ultimo a detenere il suddetto immobile - e, per l'effetto, (2) condannare il convenuto al rilascio in favore dell'attrice del predetto immobile libero da persone e cose;
(3) in ogni caso, condannare all'integrale risarcimento in favore dell'attrice del danno da illegittima Controparte_1 occupazione e, pertanto, al pagamento in favore di dell'equivalente somma mensile di € Parte_1
400,00, con decorrenza dal gennaio 2020, o di quella diversa somma che anche in via equitativa sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria delle predette somme dalla data del dovuto al saldo e interessi, calcolati al tasso di legge con decorrenza dai medesimi periodi fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;
(4) vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento delle suddette domande la a dedotto che: Pt_1
l'esponente è proprietaria esclusiva dell'immobile sopra indicato al capo (A)(1) per averlo ricevuto dai coniugi ed con atto di donazione del 9.5.2014 di cui al rogito CP_2 Controparte_3 notaio rep.34701 (doc.1); Persona_1 dal gennaio 2020 la predetta unità immobiliare è occupata dal , che in difetto di qualsivoglia CP_1 valido titolo giustificativo vi dimora, omettendo il pagamento di qualsivoglia indennità di occupazione; sono rimasti privi di riscontro i numerosi tentativi bonari di rilascio del suddetto immobile, nonché il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n.28/2010, al quale il convenuto non ha aderito (verbale
15.11.2022: doc.2); l'attrice è stata quindi costretta ad intraprendere il presente giudizio onde sentirsi riconosciuto il diritto al rilascio del predetto bene, previo accertamento del proprio diritto di proprietà e, comunque, dell'insussistenza del diritto di terzi a detenerlo; la ha inoltre interesse a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente Pt_1 all'abusiva occupazione da parte del dell'immobile descritto, non avendo potuto goderne né CP_1 concederlo in locazione a terzi dal gennaio 2020; il suddetto danno dovrà esser quantificato anche avendo riguardo al cosiddetto “danno figurativo” ed indi al valore locativo dell'immobile, il cui importo dovrà quantificarsi quantomeno nella somma mensile di € 400,00 con decorrenza dal gennaio 2020 sino all'effettivo rilascio; a tale somma capitale, da sottoporsi a rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, dovrà sommarsi il danno da ritardato adempimento - da determinarsi facendo ricorso ad elementi presuntivi -, con decorrenza dalla data di ciascuna mensilità al saldo. Il convenuto, non costituito nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione, è stato dichiarato contumace.
La causa - istruita con documenti, testi e mancate risposte del convenuto all'interrogatorio formale - è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo l'attrice confermato le proprie conclusioni con le note sostitutive del verbale).
pagina 2 di 4 *** La domanda di rilascio formulata dall'attrice è fondata per le medesime ragioni dalla medesima addotte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con la normativa sostanziale e processuale in materia di proprietà e relativa tutela giuridica (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento. Sinteticamente concordando con la può in particolare rilevarsi: che la proprietà esclusiva in Pt_1 capo alla stessa dell'immobile per cui è domanda risulta documentata dall'atto di donazione richiamato e prodotto come doc.1; che è stato altresì provato che detto immobile dal gennaio 2020 è stato ininterrottamente occupato dal convenuto - che ha ivi regolarmente ricevuto a mani proprie anche le notifiche dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale -, ciò che risulta concordemente confermato dai testi escussi (pienamente attendibili perché disinteressati ed abituali frequentatori dei luoghi) ed è ulteriormente supportato dalle mancate risposte del al CP_1 suo interrogatorio (ciò che ai sensi delll'art.232 cpc, ed alla luce degli altri elementi istruttori citati, può ritenersi come ammissione dei fatti dedotti dalla;
che a fronte di quanto esposto sarebbe stato Pt_1 eventualmente onere del convenuto (ai sensi del secondo comma del citato art.2697) allegare e provare l'esistenza di titoli, astrattamente opponibili alla proprietaria, che lo legittimerebbero (o lo avrebbero legittimato in passato) a permanere nella detenzione dell'immobile e che giustificherebbero il suo rifiuto di rilasciarlo nell'esclusiva disponibilità dell'attrice. Per quanto premesso risultano pienamente provati l'allegata proprietà dell'immobile in capo a
[...]
la contestata occupazione senza titolo dello stesso immobile da parte del convenuto ed il Pt_1 correlativo obbligo di quest'ultimo di procedere all'immediata restituzione del bene alla legittima proprietaria, che glielo ha formalmente richiesto.
È altresì fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono, la domanda di risarcimento del danno. Appare incontestabile che l'occupazione senza titolo di un immobile, privando il proprietario della possibilità di utilizzarlo, costituisca per quest'ultimo la fonte diretta del danno patrimoniale consistente nella perdita del corrispondente valore di godimento e/o locatizio: danno che l'occupante abusivo deve essere quindi chiamato a risarcire, ex art.2043 cc, avendo posto in essere la condotta illecita consistente nella mancata restituzione del bene altrui. Ciò premesso sull'an, per la concreta determinazione di tale danno può farsi riferimento ad una somma pari al canone locatizio complessivo che si sarebbe potuto ricavare per l'intero periodo dall'affitto dell'immobile e che può equitativamente determinarsi nell'importo mensile di € 300.00 (che tiene conto delle documentate caratteristiche dell'immobile ed include cumulativamente capitale ed interessi decorrenti dalle singole scadenze).
Applicando gli indicati parametri il deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attrice, a titolo risarcitorio, della somma capitale di € 19.500 (€ 300,00 per le 65 mensilità da gennaio 2020 a maggio 2025), alla quale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo. Il convenuto, visto l'art.91 cpc e la sua integrale soccombenza, deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase processuale importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che dal gennaio 2020 occupa senza titolo il terreno con sovrastante Controparte_1 fabbricato in Carloforte, località Valacca, sn, censito al NCEU al foglio 30 mappale 261, di proprietà di pagina 3 di 4 e per l'effetto lo condanna all'immediato rilascio di detto immobile, libero da persone Parte_1 e cose, in favore dell'attrice; condanna a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'occupazione illegittima del suddetto immobile nel periodo dal gennaio 2020 al maggio 2025, la somma di € 19.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere all'attrice le spese del procedimento, che si liquidano in € Controparte_1 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 963,52 per rimborso spese di notifica e contributo unificato.
Cagliari, 28 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 26 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28 maggio 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127.ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 5 marzo 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281 sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127-ter cpc del 26 maggio 2025, la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.346 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 4 promosso da
(CF , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Serafino Ferraro, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione attrice contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.2.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che il Tribunale, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, voglia: (A)(1) accertare e dichiarare abusiva ed illegittima a decorrere dal gennaio 2020 l'occupazione del terreno con sovrastante fabbricato in Carloforte, loc. Valacca sn, censito al NCEU al foglio 30 mappale 261, da parte del - ovvero, in via di subordine, accertare l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto di quest'ultimo a detenere il suddetto immobile - e, per l'effetto, (2) condannare il convenuto al rilascio in favore dell'attrice del predetto immobile libero da persone e cose;
(3) in ogni caso, condannare all'integrale risarcimento in favore dell'attrice del danno da illegittima Controparte_1 occupazione e, pertanto, al pagamento in favore di dell'equivalente somma mensile di € Parte_1
400,00, con decorrenza dal gennaio 2020, o di quella diversa somma che anche in via equitativa sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria delle predette somme dalla data del dovuto al saldo e interessi, calcolati al tasso di legge con decorrenza dai medesimi periodi fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;
(4) vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento delle suddette domande la a dedotto che: Pt_1
l'esponente è proprietaria esclusiva dell'immobile sopra indicato al capo (A)(1) per averlo ricevuto dai coniugi ed con atto di donazione del 9.5.2014 di cui al rogito CP_2 Controparte_3 notaio rep.34701 (doc.1); Persona_1 dal gennaio 2020 la predetta unità immobiliare è occupata dal , che in difetto di qualsivoglia CP_1 valido titolo giustificativo vi dimora, omettendo il pagamento di qualsivoglia indennità di occupazione; sono rimasti privi di riscontro i numerosi tentativi bonari di rilascio del suddetto immobile, nonché il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n.28/2010, al quale il convenuto non ha aderito (verbale
15.11.2022: doc.2); l'attrice è stata quindi costretta ad intraprendere il presente giudizio onde sentirsi riconosciuto il diritto al rilascio del predetto bene, previo accertamento del proprio diritto di proprietà e, comunque, dell'insussistenza del diritto di terzi a detenerlo; la ha inoltre interesse a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente Pt_1 all'abusiva occupazione da parte del dell'immobile descritto, non avendo potuto goderne né CP_1 concederlo in locazione a terzi dal gennaio 2020; il suddetto danno dovrà esser quantificato anche avendo riguardo al cosiddetto “danno figurativo” ed indi al valore locativo dell'immobile, il cui importo dovrà quantificarsi quantomeno nella somma mensile di € 400,00 con decorrenza dal gennaio 2020 sino all'effettivo rilascio; a tale somma capitale, da sottoporsi a rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, dovrà sommarsi il danno da ritardato adempimento - da determinarsi facendo ricorso ad elementi presuntivi -, con decorrenza dalla data di ciascuna mensilità al saldo. Il convenuto, non costituito nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione, è stato dichiarato contumace.
La causa - istruita con documenti, testi e mancate risposte del convenuto all'interrogatorio formale - è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo l'attrice confermato le proprie conclusioni con le note sostitutive del verbale).
pagina 2 di 4 *** La domanda di rilascio formulata dall'attrice è fondata per le medesime ragioni dalla medesima addotte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con la normativa sostanziale e processuale in materia di proprietà e relativa tutela giuridica (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento. Sinteticamente concordando con la può in particolare rilevarsi: che la proprietà esclusiva in Pt_1 capo alla stessa dell'immobile per cui è domanda risulta documentata dall'atto di donazione richiamato e prodotto come doc.1; che è stato altresì provato che detto immobile dal gennaio 2020 è stato ininterrottamente occupato dal convenuto - che ha ivi regolarmente ricevuto a mani proprie anche le notifiche dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale -, ciò che risulta concordemente confermato dai testi escussi (pienamente attendibili perché disinteressati ed abituali frequentatori dei luoghi) ed è ulteriormente supportato dalle mancate risposte del al CP_1 suo interrogatorio (ciò che ai sensi delll'art.232 cpc, ed alla luce degli altri elementi istruttori citati, può ritenersi come ammissione dei fatti dedotti dalla;
che a fronte di quanto esposto sarebbe stato Pt_1 eventualmente onere del convenuto (ai sensi del secondo comma del citato art.2697) allegare e provare l'esistenza di titoli, astrattamente opponibili alla proprietaria, che lo legittimerebbero (o lo avrebbero legittimato in passato) a permanere nella detenzione dell'immobile e che giustificherebbero il suo rifiuto di rilasciarlo nell'esclusiva disponibilità dell'attrice. Per quanto premesso risultano pienamente provati l'allegata proprietà dell'immobile in capo a
[...]
la contestata occupazione senza titolo dello stesso immobile da parte del convenuto ed il Pt_1 correlativo obbligo di quest'ultimo di procedere all'immediata restituzione del bene alla legittima proprietaria, che glielo ha formalmente richiesto.
È altresì fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono, la domanda di risarcimento del danno. Appare incontestabile che l'occupazione senza titolo di un immobile, privando il proprietario della possibilità di utilizzarlo, costituisca per quest'ultimo la fonte diretta del danno patrimoniale consistente nella perdita del corrispondente valore di godimento e/o locatizio: danno che l'occupante abusivo deve essere quindi chiamato a risarcire, ex art.2043 cc, avendo posto in essere la condotta illecita consistente nella mancata restituzione del bene altrui. Ciò premesso sull'an, per la concreta determinazione di tale danno può farsi riferimento ad una somma pari al canone locatizio complessivo che si sarebbe potuto ricavare per l'intero periodo dall'affitto dell'immobile e che può equitativamente determinarsi nell'importo mensile di € 300.00 (che tiene conto delle documentate caratteristiche dell'immobile ed include cumulativamente capitale ed interessi decorrenti dalle singole scadenze).
Applicando gli indicati parametri il deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attrice, a titolo risarcitorio, della somma capitale di € 19.500 (€ 300,00 per le 65 mensilità da gennaio 2020 a maggio 2025), alla quale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo. Il convenuto, visto l'art.91 cpc e la sua integrale soccombenza, deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase processuale importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che dal gennaio 2020 occupa senza titolo il terreno con sovrastante Controparte_1 fabbricato in Carloforte, località Valacca, sn, censito al NCEU al foglio 30 mappale 261, di proprietà di pagina 3 di 4 e per l'effetto lo condanna all'immediato rilascio di detto immobile, libero da persone Parte_1 e cose, in favore dell'attrice; condanna a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'occupazione illegittima del suddetto immobile nel periodo dal gennaio 2020 al maggio 2025, la somma di € 19.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere all'attrice le spese del procedimento, che si liquidano in € Controparte_1 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 963,52 per rimborso spese di notifica e contributo unificato.
Cagliari, 28 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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