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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. 1863/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Tesoriero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torre Del Greco, alla via G. Marconi n. 35;
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...];
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
FATTO
sentire:
“Dichiarare che causa unica ed esclusiva dei danni occorsi all'appartamento sito in Torre Del Greco alla via
Circumvallazione n. 162, di proprietà dell'istante Parte_1
, è la mancata e/o erronea manutenzione da parte della
[...]
convenuta sul terrazzo dell'appartamento di Controparte_1
sua proprietà;
Per l'effetto condannare ad effettuare tutte le Controparte_1
opere e gli interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà della
; Parte_1
Condannare altresì la al risarcimento dei danni CP_1
nell'appartamento per ripristinare lo status quo ante, come quantificati nella relazione tecnica del geom. , Persona_1
oltre interessi e rivalutazione in quella maggiore o minore somma che sarà accertata;
Condannare la al risarcimento dei danni dovuti alla CP_1
mancata messa a reddito dell'appartamento, stante la impossibilità attuale a concederlo in locazione, da determinare sulla base del canone di locazione a cui era concesso al precedente conduttore e fino al ripristino dello stato dei luoghi, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa”.
A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava di essere proprietaria di un appartamento sito in Torre Del Greco, al primo piano di via Circumvallazione n. 162, già concesso in locazione al sig. per un canone mensile pari ad Persona_2
€ 370,00. L'attrice deduceva che, agli inizi del mese di gennaio del 2021, il conduttore le segnalava macchie di umidità al soffitto del soppalco della stanza adibita a cucina che, verosimilmente, provenivano dall'appartamento del piano superiore. In seguito alla segnalazione, la stessa comunicava mediante raccomandata la situazione alla proprietaria Controparte_1
dell'appartamento del piano superiore. Riferiva, altresì, che l'avv. , per conto della convenuta, con Controparte_2
comunicazione del 25.01.2021, invitava le parti ad un accesso suoi luoghi, al fine di acclarare la causa delle infiltrazioni oggetto di doglianza. Deduceva che, in seguito all'accesso, veniva accertato che il fenomeno infiltrativo era dovuto alla mancanza di un intervento manutentivo sulla terrazza a livello dell'appartamento della , nonché alla mancanza di opere CP_1
di conservazione da parte della stessa. Ciononostante, la CP_1
non provvedeva ai lavori di ripristino e si opponeva ripetutamente alla richiesta da parte dell'attrice di effettuare a proprie spese i lavori, da rimborsarsi successivamente. Infine, parte attrice deduceva di aver affidato incarico a un tecnico specializzato, nella persona del geom. , il quale Persona_1
riscontrava uno stato di ampia umidità che pervadeva le pareti perimetrali ed i soffitti di diversi locali dell'immobile, oltre alla presenza di lesioni di carattere lineare derivanti dal rigonfiamento dei ferri di armatura dei travetti del solaio ed individuava le cause dei danni procurati nell'appartamento dell'attrice nel fatto che il terrazzo a livello di proprietà della presentava dei difetti di realizzazione, oltre a Controparte_1
non essere stato oggetto di adeguata manutenzione.
Il tecnico incaricato indicava gli interventi di ripristino nell'appartamento di proprietà dell'attrice, che quantificava in €. 6.300,00. Rappresentava, altresì, l'attrice, agli inizi del mese di settembre 2021, il conduttore del predetto appartamento si trasferiva presso altro alloggio, ritenendo l'immobile inidoneo ad una normale abitabilità, non versando il canone di locazione già da luglio 2021.
Deduceva, poi, che per le condizioni di inabitabilità assoluta dell'appartamento, sarebbe stato impossibile trovare un nuovo conduttore, con un ulteriore danno a suo carico.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, la convenuta rimaneva contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare di conclusioni del 13.12.2024 e, quindi, con successiva ordinanza dell'11.01.2025 veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito riportate e nei limiti indicati.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, pur regolarmente citata, come attesta la CP_1
notifica in calce all'atto introduttivo, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
In ossequio all'ordinanza emessa in data 08.09.2022, parte attrice formulava invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, regolarmente notificato, il quale pure non sortiva alcun effetto.
Nel merito, la fattispecie de qua è indubbiamente riconducibile alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in materia di “danno cagionato da cose in custodia”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità dei danni cagionati da infiltrazioni deve essere ascritta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto di custodia, il danno e il nesso causale tra il danno patito e la cosa in custodia, mentre spetta al danneggiante provare la sussistenza del caso fortuito, che erge a scriminante della responsabilità, e cioè l'esistenza di un fattore esterno da solo sufficiente a determinare l'evento. (Cass. n.
3793/2014; Cass. n. 18162/2014; Cass. n. 22528/2014).
L'art. 2051 c.c. nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (ex multis, cfr.
Cass.n.2477/2018).
Ebbene, nel caso che qui ci occupa, sussistono i presupposti idonei a fondare una tale responsabilità.
La rappresentazione fattuale ad opera di parte attrice trova pienamente riscontro nella produzione documentale presente nel fascicolo telematico.
Risulta provata la circostanza – così come si evince dal titolo di proprietà depositato agli atti - che parte attrice è proprietaria dell'appartamento sito in Torre del Greco, alla via
Circumvallazione n. 162, primo piano e che il suddetto appartamento veniva concesso in locazione al conduttore
[...]
(contratto di locazione registrato stipulato in data Persona_2
01.04.2019).
Risulta, altresì, provato che in data 08.01.2021 parte attrice, mediante raccomandata a/r, manifestava la volontà di accedere al terrazzo sovrastante l'appartamento della , al fine di CP_1
accertare le cause delle infiltrazioni. Con comunicazione del
25.01.21 l'avv. per conto della convenuta manifestava CP_2
disponibilità ad effettuare un sopralluogo e con successiva Pec del 31.05.2021 assicurava che nel giro di 15 giorni si sarebbero realizzati i necessari interventi di ripristino, riconoscendo, quindi, implicitamente, la responsabilità della propria assistita.
E' stato, inoltre, depositato un elaborato peritale redatto dal geom. , al quale, stante l'assenza di vizi logici e Persona_1
tecnici, questo Giudice ritiene di potersi riferire ai fini della decisione, il quale fornisce una descrizione minuziosa dello stato dei luoghi, supportata anche da immagini visive, in cui si individuano le cause che hanno generato il fenomeno infiltrativo oggetto della presente disamina, offrendo a pag. 5 la risoluzione delle relative problematiche.
Il perito, in sede di sopralluogo, ha posto in evidenza che, entrando all'interno dell'appartamento, appare “uno stato di amplia umidità che pervade le pareti perimetrali ed i soffitti del salone. Negli angoli alti si notano ampie zone con distacco dell'intonaco e ampie chiazze scure. L'umidità discendente arriva a raggiungere circa un metro e mezzo dal soffitto. Sempre dal soffitto ho riscontrato diverse lesioni di carattere lineare derivante dal rigonfiamento dei ferri di armatura dei travetti del solaio, tipico danno causato da infiltrazioni prolungate che hanno raggiunto i ferri di armatura presenti nel getto del solaio, avviando così l'irreparabile processo di ossidazione”. Il tecnico ha rilevato, altresì, macchie riconducibili alla presenza di muffa diffusa anche nel vano cucina ed ha riferito che il vano bagno è stato interessato “da cospicue e prolungate infiltrazioni” che hanno danneggiato irreversibilmente la controsoffittatura, privandola della sua funzione. Inoltre, ha constatato che “il solaio che sorregge l'intero vano adibito a cucina risulta essere danneggiato nell'ossatura metallica che spinge gli intonaci fino all'imminente distacco del frontalino e degli intonaci del soffitto”. Infine, ha rilevato che “sulla facciata esterna ad angolo tra il vano cucina e il vano adibito a bagno, risultano canalizzati tubi che raccolgono in parte acque piovane dei terrazzi di copertura e in parte gli scarichi fecali dell'appartamento sovrastante”.
Nell'analizzare la causa del fenomeno infiltrativo, il consulente ha posto in rilievo che sul terrazzo sovrastante era presente un sistema di canalizzazione a pavimento che, a causa di una non corretta pendenza, non riesce ad assolvere alla fisiologica funzione di raccolta dell'acqua piovana, facendo defluire l'acqua in esubero lungo il perimetro del terrazzo. Ha, altresì, constatato che nel medesimo sistema è stato inserito anche “uno scarico proveniente dalla parete perimetrale dell'appartamento, limitando così il foro di raccolta che, già in proporzione alla superficie del terrazzo, risultava piuttosto insufficiente”. Inoltre, ha rilevato che i marmi perimetrali del terrazzo essendo “incollati ma non sigillati con la parete verticale sottostante”, provocavano una continua infiltrazione dell'acqua; infatti, l'acqua si annidava prima nell'intercapedine della parete del vano cucina, interessando tutta la facciata sottostante e la parete ad angolo del vano bagno. Infine, sulla copertura del vano bagno, durante il sopralluogo, risultava che lo scarico della pluviale era otturato da terreno e vegetazione e sul solaio vi erano carte e residui di sigarette. Sempre a causa dei passaggi d'acqua proveniente dalle coperture superiori e dal terrazzo sovrastante, alcune zone di guaina risultavano danneggiate, soprattutto in prossimità dello scarico.
In un'ottica di risoluzione delle problematiche esposte, il consulente a pag. 5 nel paragrafo “Per la risoluzione della problematica” ritiene necessario: “rimuovere i marmi superiori del terrazzo e parte della pavimentazione, assicurarsi che il massetto di appoggio sia ben impermeabilizzato, i marmi devono essere ben sporgenti con il giusto gocciolatoio. Nella parte finale del terrazzo sovrastante andrebbe montata una gronda o in alternativa si deve rimuovere l'intera pavimentazione per improntare la giusta pendenza alla pavimentazione ed evitare la discesa delle acque lungo tutte le facciate del fabbricato.
Per i danni rilevati all'interno dell'abitazione, andrebbe verificata la linea di carico e di scarico dei locali dell'unità posta al piano superiore al fine di trovare la perdita ed eliminarla.”
Orbene, da tutto quanto suesposto, può ritenersi provato il nesso eziologico tra il fenomeno infiltrativo, che ha interessato l'appartamento di proprietà di parte attrice, e la mancata opera di riedificazione e manutenzione della terrazza di proprietà di parte convenuta.
Da tanto consegue l'affermazione di responsabilità della convenuta in ordine alle cause delle Controparte_1
infiltrazioni e, quindi, la condanna della stessa alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione delle stesse, come indicate nella consulenza di parte agli atti a pag. 5 nel paragrafo
“Per la risoluzione della problematica”
Il consulente ha provveduto, poi, al computo delle opere necessarie per il ripristino dell'appartamento dell'attrice, individuandone il costo in una somma non inferiore ad euro
6.300,00, tenuto conto che la superficie complessiva oggetto di intervento è pari a mq 21 e che le ristrutturazioni hanno un costo al mq che oscilla tra i 300 e i 500 euro.
Pertanto, va condannata al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice della somma di € 6.300,00 a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni subito nel proprio appartamento.
Parte attrice ha chiesto, altresì, il danno da lucro cessante derivante dalla impossibilità di locare l'immobile, in quanto, come rappresentato nell'atto introduttivo, l'appartamento oggetto di giudizio era stato concesso in locazione per il canone di €
370,00 mensili e poi rilasciato dal conduttore per insalubrità.
Tuttavia, deve ritenersi che tale danno non possa essere riconosciuto, non avendo parte attrice adempiuto all'onere di allegazione della concreta impossibilità di sfruttamento economico del bene. Invero, parte attrice, a sostegno della propria prospettazione, si è limitata a depositare un messaggio whatsapp con il quale il conduttore comunicava in guisa del tutto informale la volontà di conchiudere il rapporto contrattuale a causa dell'invivibilità dell'immobile, ma non viene dedotto dall'attrice alcun successivo infruttuoso tentativo di locare l'appartamento. La relativa domanda deve, pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta la responsabilità della convenuta in Controparte_1
ordine alla causazione delle infiltrazioni presenti nell'appartamento di parte attrice e per l'effetto la condanna alla eliminazione delle cause delle stesse, con gli interventi indicati in parte motiva.
-Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.300,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'appartamento di quest'ultima.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_1
€ 2.800,00 per competenze professionali ed € 263,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati,
Iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, lì 21/04/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano