Sentenza 25 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2004, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NN, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori IE AL, IE MA, tutti nella qualità di eredi del Sig. IE VI, elettivamente domiciliata in ROMA via VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANCARLO CAPUANO, DAVIDE CALANDRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1398/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 24/11/00 R.G.N. 2806/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Fermo del 6/3/98 EL IO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, essendo affetto da gravi patologie. L'Amministrazione convenuta sosteneva che la legittimazione passiva spettava ai Ministero del Tesoro ed il Pretore autorizzava la integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Ministero, che veniva poi effettuata a cura del ricorrente.
Il Pretore rigettava la domanda per carenza del requisito reddituale ed il Tribunale di Ancona, investito in grado di appello su ricorso dell'EL, con sentenza del 22/9-24/11/00, confermava la decisione, sul rilievo che l'appellante non aveva assolto l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, che costituiva uno dei presupposti per l'attribuzione del trattamento invocato;
le prestazioni spettavano, infetti, solo a quegli invalidi che rientrassero nelle previsioni degli art. 2 e 12 L. n. 118 del 30/3/71 e quindi il beneficio non spettava all'invalido che superasse i limiti di reddito di cui all'art. 12 (in relazione al D.L. n. 850 del 23/12/76, conv. in L. n. 29 del 21/2/77 ed all'art. 14 septies L. n. 33 del 29/2/80).
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per Cassazione MA NN, per sè ed i figli minori EL AL e RC, tutti in qualità di eredi EL. IO, fondato su un solo motivo. I Ministeri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti propongono due censure relative ai requisito sanitario ed a quello reddituale: con la prima deducono i ricorrenti che entrambi i consulenti, di primo e secondo grado, hanno valutato erroneamente le patologie da cui era affetto il dante causa degli istanti (fra l'80 ed il 90%), mentre le stesse erano in realtà molto gravi e per di più soggette ad una rapida evoluzione negativa, tanto da causarne il decesso in breve tempo. Con la seconda censura deducono i ricorrenti che i giudici hanno erroneamente valutato il requisito reddituale, in quanto dalla documentazione prodotta ed in particolare dall'atto di notorietà del 22/1/98 risulta che a partire dalla decorrenza dell'assegno mensile di assistenza (febbraio 1994) il reddito del de cuius era pari a zero, fetta eccezione per gli anni 1996 e 1997, che potranno essere estrapolati dal calcolo dei ratei maturati e non riscossi da riconoscere in favore degli eredi.
Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di ricorso si propongono due censure: la prima relativa al requisito sanitario e la seconda a quello reddituale. La prima censura è inammissibile, perché riguarda una questione che non è stata affrontata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa solo sulla base del requisito reddituale, senza trattare i problemi relativi al requisito sanitario.
La seconda censura è invece infondata. Infatti, con una recente pronuncia (n. 6414 del 4/5/02) la Corte ha già avuto modo di chiarire quale possa essere la valenza probatoria della dichiarazione di notorietà, precisando che il requisito socioeconomico, fissato dalla legge ai fini del riconoscimento di determinati benefici di carattere assistenziale, non può essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio può essere attribuito, nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass., S.U., 14 Ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 L. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa,
nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato, come precisato nella motivazione della sentenza n. 10153/98 sopra citata. La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale;
perché riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe il riconoscimento a detta dichiarazione di una efficacia probatoria, con attribuzione;
al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità', di avvalersene o meno, in contrasto, con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni. Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro, se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori: art. 2710 c.c.) - attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni a sè favorevoli rese al di fuori del processo, assumendo di contro quelle rese nel corso del giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio (art. 2736 c.c. e 233 ss. c.p.c.), o efficacia di argomento di prova,: se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c.. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria e tutto ciò per non alterare un sistema processuale incentrato - in linea di massima ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive - sul generale rifiuto di prove che, per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di "obiettività" e di "attendibilità", capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
Dal ricorso risulta che l'unico elemento di prova per dimostrare la sussistenza del requisito reddituale per godere del beneficio richiesto è l'atto di notorietà del 22/1/98, che non è utilizzabile in sede giudiziale a fini probatori. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269 del 30/9/03, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004