Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5783/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 27/05/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
PALUMBO ALESSANDRA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
DI , nato a [...] il [...] e residente in [...];
- RESISTENTE-CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 27/05/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo che con sentenza Parte_1 del 13/02/2014, resa dall'intestato Tribunale, è stato pronunciato il divorzio con il sig. Parte_2
, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile previsto in suo favore.
[...]
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
3. Quanto ai provvedimenti di natura economica, la ricorrente all'udienza del 27.05.2025 ha dichiarato che il marito, attualmente in pensione, non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento, precludendole l'accesso ad altri benefici.
Orbene, tenuto conto dell'interesse della ricorrente alla revoca e del peggioramento delle condizioni reddituali del resistente, ormai in pensione, la domanda può essere accolta.
4. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla va disposto per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5783/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca l'assegno divorzile a carico del resistente;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso