Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, previsto dal'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, sono indici rivelatori del fatto che l'agente operi nell'esercizio dell'attività richiesta dalla disposizione incriminatrice, e non, invece, come privato cittadino, l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 47662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47662 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2732
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 45811/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EM N. IL 30/03/1950;
avverso la sentenza n. 705/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 28/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 28.6.2012 la Corte di Appello di Brescia, sull'appello proposto dall'imputato, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brescia in data 24.6.2011 aveva condannato ZZ EM alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3000 di ammenda, con pena sospesa, perché, in qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Lonato, via Brodena n. 52 ed esecutrice delle opere di demolizione di una preesistente tettoia, si rendeva colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 cod. pen., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3 perché, esercitando un'attività di demolizione edile, effettuava un'illecita gestione dei rifiuti, abbandonando ed interrando materiali di varia natura, quali ruote di autocarro, serramenti in legno e vetro dismessi, ramaglie, reti metalliche e tondini di ferro, scarti di demolizione in cemento, scarti di legname, lamiere, pezzi di lastre in fibrocemento ed altri rifiuti in quantitativo totale stimato di 10 m3 provenienti dalla demolizione di una tettoia preesistente sita sull'area di proprietà della moglie DE AN EN (...) e successivamente omettendo di rimuovere detti rifiuti, come disposto con ordinanza del Comune di Lonato n. 2908 del 7 luglio 2008 (notificata in data 14 luglio 2008) ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3. Accertato in Lonato in data 26 giugno 2008 e tuttora permanente.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il PE, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 256 e 157 cod. pen.. Ciò alla stregua di un apparato motivazionale contraddittorio ed illogico ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente lamenta una non corretta applicazione da parte della Corte d'appello di Brescia della norma penale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 sulla scorta di un apparato motivazionale che assume essere contraddittorio ed illogico. Infatti, il collegio giudicante, diversamente da quanto propugnato dalla difesa dell'istante tanto in sede di giudizio di primo grado che di secondo, riteneva che il ricorrente non avesse operato in veste di privato cittadino, bensì di titolare di impresa, e quindi di imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni. E poneva a sostegno di questa conclusione due differenti ordini di motivazioni: la prima riguardava il fatto che oggetto della presunta attività illecita di interramento di rifiuti erano materiali di varia natura e destinazione, la seconda, invece, la circostanza che lo scrivente stava compiendo l'attività appena descritta utilizzando dei beni aziendali e la collaborazione di dipendenti.
Secondo il ricorrente la norma penale cui demanda il comma 3 dell'art. citato richiede un'analisi specifica ed approfondita dell'attività commessa dal presunto soggetto passivo della contravvenzione qui esaminata, facendo poi discendere la qualifica di "titolare di impresa" dalle caratteristiche di tale attività che, in modo inequivocabile portano ad identificare quest'ultimo come un imprenditore nell'esercizio delle due funzioni.
Segnatamente - secondo il ricorrente - per distinguere un'attività imprenditoriale da una compiuta da un privato è necessario prendere in esame tutte le circostanze che in diritto la rendono tale, come l'agire in presenza di un preciso contratto che regoli la prestazione d'opera, oppure il rinvenimento di un'autorizzazione a compiere determinati lavori.
Qualsiasi altra riflessione circa aspetti diversi dell'attività, come valutare il tipo di strumenti impiegati, oppure i soggetti coinvolti, appare secondo la tesi sostenuta in ricorso del tutto irrilevante ed inadatta a fungere da criterio discriminante tra l'agire in veste di imprenditore o di privato, dato che gli imprenditori possono utilizzare mezzi di privati nell'esercizio delle loro funzioni e i privati impiegare mezzi aziendali per scopi prettamente personali.
Dunque, nel caso specifico, la motivazione addotta dal collegio giudicante si baserebbe soltanto su aspetti non dimostranti in diritto l'esistenza di un'attività di impresa e, conseguentemente, di un imprenditore intento a dirimere quest'ultima, bensì su circostanze superficiali, verosimilmente comuni tanto ai soggetti qualificati di cui all'art. 256 quanto ai privati.
b. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255 per avere ritenuto istantaneo un reato permanente. Ciò alla stregua di un apparato motivazionale contraddittorio ed illogico ex art. 606 c.p.p., comma, lett. e).
Si richiama la sentenza numero 24477/2007 di questa terza sezione per affermarsi che si trattava di reato istantaneo realizzato il 26 giugno 2008 che risulterebbe prescritto il 26 giugno 2013. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, quanto ai motivi sopra indicati sub a., non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolon non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Peraltro, la Corte bresciana, dopo avere ricordato che già il primo giudice aveva confutato la tesi difensiva della movimentazione dei rifiuti di provenienza "domestica", considerato che il luogo era destinato a piazzale aziendale e che i rifiuti eccedevano la piccola costruzione in corso di demolizione, rispondeva al motivo nuovamente sottopostole, secondo cui i rifiuti interrati e che si stavano interrogando erano il portato della demolizione di una tettoia di proprietà della moglie dell'imputato, sicché lo stesso avrebbe agito come marito e persona fisica e non come titolare di ditta individuale, nuovamente evidenziando: 1) che i rifiuti rinvenuti non erano relativi solo alla demolizione della tettoia del pollaio, ma costituivano il residuo anche di altre attività, come dimostrava eloquentemente il rinvenimento, tra l'altro, di ruote di autocarro, di serramenti in legno, di reti metalliche, etc;
2) che il PE aveva effettuato le demolizione gli interni in questione servendosi dei mezzi aziendali (e in particolare di un escavatore), nonché di due dipendenti (a proposito dei quali, pur non essendo la questione particolarmente rilevante non è certo credibile che lavorassero a titolo di gratuito favore, visto che tra l'altro si trattava di un giorno feriale, e segnatamente di un giovedì). Con una motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale, dunque, evidenziava che l'uso dei beni aziendali e la collaborazione dei dipendenti rendeva evidente che nel caso in esame l'attività di illecito interro dei rifiuti era avvenuta nell'ambito di un'attività imprenditoriale. E rilevava, anche, come, nel caso in esame, l'odierno ricorrente stava ponendo in essere una condotta particolarmente insidiosa, finalizzata all'interno (in parte già attuato) di rifiuti anche pericolosi, come le lastre di amianto, ed una tale insidiosità gli era consentita proprio dall'utilizzo di mezzi aziendali e dei dipendenti, non essendo evidentemente fattibile la stessa condotta prescindendo dagli uni e dagli altri. Per tale motivo nel provvedimento impugnato si perveniva alla logica conclusione di escludere che l'imputato avesse nel caso in esame agito privatamente come marito della DE AN, come sostenuto dalla difesa, dovendosi ritenere, per tutto quanto esposto (ivi compresa l'esorbitanza dei rifiuti interrati rispetto al manufatto dichiaratamente demolito) che egli avesse agito nell'ambito dell'attività imprenditoriale, sicché correttamente era stata ritenuta a suo carico l'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2. 3. Va ricordato in proposito che il D.Lgs. n. 152 del 2006 all'art. 256, comma 2 stabilisce che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa.
La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.
Di tale assunto aveva già dato atto questa Corte di legittimità, con riferimento alla previgente disciplina, osservando che la norma è finalizzata ad "impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico" (vedasi sul punto questa sez. 3 sent. 95442004 e 423772003).
Sul punto specifico dei criteri di individuazione del soggetto attivo del reato e del discrimen tra privato e imprenditore, che ha costituito il continuum della linea difensiva anche in questo processo, questa Corte Suprema ha una giurisprudenza costantemente incentrata su un dato prettamente sostanzialistico. Si è, perciò chiarito, in più occasioni, che destinatari della sanzione penale non sono esclusivamente coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), essendo la norma rivolta ad ogni impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ. o ente, con personalità giuridica o operante di fatto.
Tale affermazione traeva origine dal confronto tra il testo originario del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, allora vigente, e quello antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 426 del 1998, ed era fondata sulla considerazione che, laddove erano originariamente indicate imprese ed enti "che effettuano attività di gestione dei rifiuti", dopo la novella legislativa tale espressione era stata soppressa, così ampliando l'ambito di operatività della norma (così la citata sez. 3 n. 9544/2004). Il principio è stato ribadito, anche con riferimento alla disciplina oggi vigente da questa sez. 3 n. 22035 del 10 giugno 2010. Tale caratteristica della fattispecie - come è stato ricordato dalla recente sez. 3 n. 38364 del 27.6.2013, Beltipo, rv. 256387 - ha portato ad affermare che il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dall'art. 256, comma 2 (già D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51) riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva (sez. 3 n. 35710 del 22.6.2004, Carbone, rv. 229562). Si è inoltre escluso che, nella individuazione del titolare d'impresa o del responsabile dell'ente, debba farsi riferimento alla formale investitura, assumendo rilievo, invece, la funzione in concreto svolta (sez. 3 n. 19207 del 27.3.2008, Scalzo, rv. 239875; conf. sez. 3 n. 35945 del 7.10.2010; sez. 3 n. 24466 del 21 giugno 2007, entrambe non massimate) tanto che, in due occasioni, il reato è stato ritenuto configurabile anche con riferimento ad attività di tiro al piattello esercitata da associazione sportiva (v. Sez. 3 n. 4733, 30 gennaio 2008). Tali condivisibili affermazioni sono state, infine, ribadite riaffermando il principio secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il "titolare di impresa o responsabile di ente" menzionato dalla norma e, in applicazione dello stesso, ritenendo soggetto attivo del reato anche l'imprenditore agricolo (così la citata sez. 3 n. 38364 del 27.6.2013, Beltipo, rv. 256387). Va ulteriormente precisato, ad avviso del Collegio, che l'individuazione in concreto dell'attività imprenditoriale di fatto è valutazione di merito che compete al giudice della cognizione che, a tal fine, potrà e dovrà tener conto, com'è avvenuto nel caso di specie, di elementi rivelatori della stessa quali: a) l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato;
b) la natura e la provenienza dei materiali;
c) la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.
4. Inammissibile è, infine, il profilo di doglianza sopra illustrato sub b., attinente la natura permanente (come contestata) ovvero istantanea del reato in contestazione.
Come si evince dall'atto di appello datato 20 ottobre 2011 a firma del medesimo avvocato Gianluca Savoldi odierno ricorrente, infatti, tale circostanza non è stata oggetto di censura in secondo grado e la doglianza pertanto non poteva essere posta in questa sede, ostandovi il combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2. Sul punto questa Corte di legittimità ha più volte rilevato come in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2, - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (così sez. 4, n. 10611 del 4.12.2012 dep. il 7.3.2013, Bonaffini, rv. S56631, in cui la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa;
conf. questa sez. 3 n. 35889 del 1.7.2008, Itri, rv. 241271; conf. sez. 2, n. 48308 del 15.10.2004, Ficarra, rv. 230425. Sulla natura istantanea o permanente del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 vi è giurisprudenza contrastante di questa terza sezione.
Numerose pronunce, anche risalenti nel tempo, optano per la tesi del reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, poiché esso si consumerebbe al momento dell'abbandono, senza che abbia rilievo la successiva omessa rimozione (così, ex plurimis, n. 42343 del 9.7.2013, Pinto Vraca, rv. 258313; conf. n. 40850 del 21.10.2010, Gramegna ed altro, rv. 248706; n. 3430 del 29.1.1993, PM in proc. Scricciolo, rv. 194113; n. 2695 del 14.2.1992, Pistillo, rv. 189642). È stata, tuttavia, affermata di recente anche la tesi opposta del reato permanente sul presupposto che, integrando la condotta prevista dalla norma una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdurerebbe sino allo smaltimento o al recupero (così n. 48849 del 13.11.2013, Fumuso, rv. 258519; conf. n. 25216 del 26.5.2011, Caggiano, rv. 250969).
Ininfluente, tuttavia, ai fini del caso in esame, è prendere posizione a favore dell'una o dell'altra tesi.
Ed invero, anche a voler accedere alla tesi proposta dalla ricorrente, cioè quella del reato istantaneo ad effetti permanenti, dovrebbe ancorarsi la commissione del reato alla data dell'accertamento, cioè al 26 giugno 2008, con la conseguenza che il reato, di natura contravvenzionali, si sarebbe prescritto il 28 giugno 2013.
Allorquando è intervenuta, in data 28 giugno 2012, la pronuncia della Corte d'appello il reato, dunque, non era in alcun caso prescritto.
Peraltro appare verosimile che, evincendosi dalla sentenza di primo grado che i rifiuti furono rimossi soltanto, con grande ritardo, nel corso dell'anno 2010, la contestata permanenza del reato fosse stata contestata in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3 e all'inottemperanza all'ordinanza 29/08 del Comune
di Lonato, ancora in essere all'atto dell'esercizio dell'azione penale.
Nè può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014