Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 35710
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, quale previsto dall'art. 51, comma secondo, del D.L.vo 2 febbraio 1997 n. 22, non è richiesto che trattisi di materiali provenienti da attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, la cui abusiva effettuazione costituisce l'autonomo e diverso reato previsto dal comma primo del citato art. 51, collegato a quello di cui al comma secondo solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e non anche per la parte precettiva.

Commentario1

  • 1Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e
    Carlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 35710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35710
Data del deposito : 22 giugno 2004

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