Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, quale previsto dall'art. 51, comma secondo, del D.L.vo 2 febbraio 1997 n. 22, non è richiesto che trattisi di materiali provenienti da attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, la cui abusiva effettuazione costituisce l'autonomo e diverso reato previsto dal comma primo del citato art. 51, collegato a quello di cui al comma secondo solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e non anche per la parte precettiva.
Commentario • 1
- 1. Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo eCarlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 35710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35710 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 22/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1382
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 40486/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RB NO, n. l'11/2/1949 ad Asti, ivi res. rapp. e dif. dall'avv. Marcello Ferraris, del foro di Asti;
avverso la sentenza del Tribunale di Asti, in data 24/1/2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
NO AR, imputato della contravvenzione di cui all'art. 51 co. 2 D. Lgs. 22/97 (per abbandono di rifiuti speciali in poliuretano, derivanti dalla propria attività industriale, acc. il 18/2/2000), ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di euro 3.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. L'impugnazione è affidata a due motivi.
Nel primo si deduce manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione, che tralasciando gli "indizi di innocenza" e le argomentazioni difensive, avrebbe, per converso, basato il giudizio di colpevolezza su elementi accusatori labili, carenti e contraddittori, valorizzando indebitamente la mera similitudine tra i materiali di scarto giacenti sul luogo dell'abbandono ed altri rinvenuti presso l'azienda gestita dall'imputato. Nel secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione e, comunque, l'erronea applicazione dell'art. 51 co. 2 DLg. 22/97 invece dell'art. 50 co. 1 del medesimo D.Lgs..
Il primo motivo si risolve in una serie di censure in fatto, avverso argomentazioni di merito che, senza incorrere in vizi logici, hanno dato esauriente conto, sulla base delle acquisite testimonianze confermative dei rilievi di p.g., della sussistenza di gravi, precisi e convergenti indizi addotti dall'accusa a carico dell'imputato. Gli elementi accusatori, di cui l'impugnazione propone una inammissibile valutazione atomistica e parcellizzata, non consistono solo nella similitudine tra i materiali di risulta (polveri di scarto, derivante dallo specifico tipo di lavorazione eseguita presso l'azienda dell'imputato) ed i relativi involucri, trovati abbandonati sul greto di un fiume, non lontano dall'azienda, rispetto a quelli rinvenuti in quest'ultima, ma anche e soprattutto in una scheda identificativa della ditta ARria contrassegnante materiali, di provenienza di altra ditta altrove ubicata, a quella indirizzata e, con tutta evidenza, usati presso la relativa azienda. Il secondo motivo è infondato, considerato che il deposito o l'abbandono incontrollato di rifiuti, ove posti in essere a titolari d'imprese e responsabili di enti, integrano la contravvenzione di cui all'art. 51 co. 2 in rel. 1 D. Lgs. 22/97, indipendentemente dalla circostanza che i materiali provengano dalla circostanza dell'esercizio di attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, da parte dei soggetti attivi. L'esercizio di dette attività connota in termini di "reato proprio" solo le ipotesi contravvenzionali, di esercizio abusivo di attività, previste nel primo comma dell'articolo citato, mentre i soggetti attivi delle distinte ipotesi configurate nel secondo comma sono tutti, indistintamente, i titolari di impresa o responsabili di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, non solo di propria produzione (come previsto nell'originaria formulazione della disposizione), ma anche di diversa provenienza. Il collegamento tra le fattispecie previste dai due diversi commi riguarda il solo trattamento sanzionatorio, e non anche la parte precettiva, che solo nel primo è indirizzata agli esercenti (abusivi) di specifiche attività; l'inclusione, d'altra parte, tra i soggetti attivi della contravvenzione di cui al secondo comma, dei responsabili di enti, evidenzia anche l'implausibiltà della tesi proposta, non essendo ipotizzabili da parte degli stessi attività imprenditoriali correlate alla raccolta, smaltimento di rifiuti et similia.
La ratio dell'assoggettamento a trattamento penale delle condotte previste dal comma secondo, ove commessa da titolari di impresa o responsabili di enti, è evidente e risiede nella maggior gravità e pericolosità ambientale dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti provenienti dall'esercizio di attività produttive, di qualsiasi genere, organizzate o comunque ricollegabili alla gestione di enti collettivi, rispetto alle analoghe condotte riferibili a singoli soggetti privati, operanti uti cives, i cui comportamenti il legislatore, sulla considerazione del minor disvalore sociale e del presumibile limitato impatto ambientale di siffatte episodiche condotte, ha ritenuto di dover sanzionare solo in termini di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 22/97. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2004