Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale.
Commentario • 1
- 1. Stalking: stato d'ansia non è smentito da foto felici (Cass. 111/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 gennaio 2022
Tra gli eventi alternativamente previsti dalla legge il cui verificarsi è indispensabile per l'integrazione della fattispecie delittuosa di "atti persecutori" si colloca sia un perdurante e grave stato di ansia, sia l'alterazione delle proprie abitudini di vita, integrata da ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore. In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2008, n. 35889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35889 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/07/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 816
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 12596/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT TR, n. Stella Cilento il 6.12.1952;
avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2008 del tribunale di Salerno Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di denuncia di MB SA la Guardia di finanza di Salerno procedeva - presso i locali della società D.M. informatica di Di MA MA & C. s.a.s. - al sequestro probatorio in via di urgenza, in data 12.11.2007, di n. 5 hard disk sui quali erano installati programmi informatici sprovvisti di licenza d'uso e n. 6 CD contenenti i codici di attivazione dei programmi;
ciò perché si configurava la fattispecie delittuosa di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 bis.
Il P.M. di Vallo della Lucania in data 16.11.2007 convalidava il sequestro.
IT TR, indagato in tale procedimento penale in concorso con DI IO MA, presentava istanza di riesame con atto depositato il 21.01.2008.
Il tribunale di Salerno con ordinanza del 4 febbraio 2008 rigettava l'istanza di riesame e confermava il provvedimento impugnato.
2. Avverso questa pronuncia l'indagato propone ricorso per cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente deduce che la denuncia del fatto-reato è del 28.9.2007, mentre il sequestro della Guardia di finanza è del 12.11.2007, ossia di 45 giorni dopo. Quindi - sostiene il ricorrente - vi è violazione dell'art. 347 c.p.p., nella parte in cui prevede l'obbligo di riferire "senza ritardo" la notizia di reato al P.M..
Il ricorrente deduce poi che non c'erano i presupposti del D.P.R. n.633 del 1972, artt. 51 e 52, per procedere al sequestro.
2. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente non ha fatto valere (o comunque non deduce di aver fatto valere) questo motivo - afferente all'asserita tardività del sequestro probatorio operato dalla Guardia di finanza - nella richiesta di riesame, motivo che riguarda le modalità concrete del compimento di atti appartenenti alla fase dell'indagine preliminare e che, appunto perché non dedotto, non è stato affatto esaminato dal tribunale per il riesame.
Pur essendo la fase del riesame aperta ad ogni possibile censura avverso il provvedimento cautelare, occorre pur sempre che una censura ci sia perché poi la parte ricorrente, il cui ricorso sia stato rigettato, possa dolersi dell'erronea valutazione della stessa ad opera del giudice del riesame.
Il motivo quindi si presenta come nuovo e pertanto non è deducibile per la prima volta nel ricorso per cassazione.
Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 - 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate;
principio questo che va ribadito anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che abbia delibato le censure mosse con ricorso per il riesame avverso un provvedimento cautelare reale.
3. Comunque non sussiste la violazione denunciata dal ricorrente. È vero che - come affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6^, 19/03/2007 - 15/05/2007, n. 18457) - ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 c.p.p., - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro.
Però deve considerarsi che convalida del P.M. ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2, ha effetto sanante dell'eventuale ritardo dell'iniziativa della polizia giudiziaria e vale ad escludere una (comunque non prevista) perenzione automatica del provvedimento cautelare.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
È sufficiente rilevare che l'accesso ai luoghi dov'era il materiale poi sequestrato era giustificato dal fatto che la Guardia di finanza era già stata investita dalla denuncia e le cose sequestrate furono "messe a disposizione" dell'ausiliario della G.d.F.. Non si pone quindi un problema di sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n.633 del 1972, art. 52, cit. che riguarda i presupposti per le verifiche fiscali.
Ma nella specie la Guardia di finanza ha agito non per procedere ad una verifica fiscale, ma come polizia giudiziaria investita di una notizia di reato e quindi ha agito nell'ambito e con i poteri previsti dall'art. 354 c.p.p.. Pertanto, sussistendone l'urgenza, ben poteva la Guardia di finanza, investita della notitia criminis, procedere al sequestro probatorio - poi ritualmente convalidato dal P.M. - oggetto dell'impugnato provvedimento.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008