Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
L'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la Corte di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, trova applicazione a condizione che trattisi di questioni di solo diritto, sorte a cagione dello jus superveniens o per circostanze sopravvenute, rimanendo quindi esclusa la sua operatività quando la decisione implicherebbe valutazioni di fatto, quali quelle aventi ad oggetto l'unicità del disegno criminoso, ai fini della riconoscibilità della continuazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse dedursi come motivo di ricorso per cassazione la mancata applicazione della continuazione tra il fatto ancora sub judice ed altro fatto per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la celebrazione del giudizio d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2004, n. 48308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48308 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 15/10/2004
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1396
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 23033/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 16.12.2003;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
Sentite le conclusioni del P.G., Dott. GIALANELLA A. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. Desiderio Vincenzo che ha concluso per dei motivi.
OSSERVA
Il difensore di GI CA ricorre avverso la sentenza resa in data 16 Dicembre 2003 dalla Corte di appello di Bologna, con cui l'imputato è stato ritenuto colpevole del solo delitto di ricettazione (con declaratoria di non procedibilità dell'azione penale per il reato di truffa per intervenuta prescrizione). Egli deduce quattro motivi.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETTERA C) C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 178 LETTERA C) E 179 C.P.P.. ASSENZA DEL DIFENSORE ALL'UDIENZA DEL 21 NOVEMBRE 1995 AVANTI AL PRETORE DI BOLOGNA. Lo scrivente lamenta che all'udienza dibattimentale tenutasi il 21 Novembre 1995 avanti al Pretore di Bologna egli non era presente, ma, pur avendo tempestivamente presentato istanza scritta in cancelleria attestante il concomitante impedimento professionale avanti alla Corte di Assise di Milano, il Pretore aveva erroneamente rigettato la richiesta di rinvio;
sostiene che si tratterebbe di una nullità che travolge la sentenza di primo grado e tutti gli atti successivi e correlati, ex art. 179 c.p.p.. 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETTERA B) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 648 C.P.. MANCATA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 648 CAPOVERSO C.P..
Si sostiene che al FI è stata erroneamente negata l'attenuante speciale in parola, pur essendo stato ritenuto colpevole della ricettazione di titoli di credito sottratti in bianco e successivamente riempiti al fine di commettere la truffa in danno di altri istituti di credito.
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETTERA E) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 648 CAPOVERSO C.P. E DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE.
Come detto al punto precedente, si sostiene che sussistevano tutte le ragioni logico-giuridiche per procedere ad una diversa valutazione del fatto quoad poenam, e per concedere le circostanze attenuanti generiche a soggetto, che, seppur non formalmente incensurato, non ha ulteriori pendenze penali dal 1990 ad oggi.
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETTERA B) C.P.P. IN RELAZIONE ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE.
Si fa presente che il fatto oggi sub iudice è strettamente connesso, ex art. 81 comma 2 c.p., ad altro già giudicato con sentenza, in data 27 Febbraio 2003, nel procedimento penale n. 10640/91 sentenza della Corte di appello n. 688/03, relativa al reato di ricettazione di assegno circolare (fatto avvenuto in Minerfoio in epoca anteriore e prossima al Maggio 1990).
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per la presenza di questioni non dedotte con i motivi di appello. 1) Quanto al primo motivo, si deve osservare che il pretore espose correttamente le ragioni del negato rinvio;
alla successiva udienza dell'11.12.1996 il difensore intervenuto nulla eccepì; la questione non fu dedotta in sede di gravame. Questa Corte di legittimità non può, quindi, prendere cognizione - giusta l'art. 606, comma 3, c.p.p. - di un'asserita violazione di legge, comportante per altro anche valutazioni di merito, non portata prima a conoscenza del giudice di secondo grado;
ne' può ritenersi configurata, in astratto, una nullità assoluta ed insanabile.
2) Neppure il secondo motivo risulta dedotto in sede di appello;
per altro la stessa Corte di merito, nel riportarsi alla sentenza pretorile, ha sottolineato che fu esclusa l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., poiché il fatto non può essere valutato solo alla luce del valore cartaceo dei titoli ricettati, ma deve essere apprezzato in una visione globale di gravità. Si tratta di argomentazione del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità, laddove la lieve entità economica del mero valore cartaceo del titolo in bianco avrebbe potuto avere rilievo in relazione all'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., della quale, però, non si discute in questa sede.
Per concludere su questo motivo, si deve osservare che esso non mette in discussione la ritenuta colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione, sulla quale, per altro, argomentano ampiamente e coerentemente le sentenze di merito.
3) Per queste doglianze è sufficiente rilevare che della mancata concessione delle attenuanti generiche (per altro solidamente motivata dal primo giudice) non ci si dolse in appello e che è stato applicato il minimo della pena edittale per la ricettazione. 4) Quanto al quarto motivo, lo stesso ricorrente ammette che la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stata fatta per la prima volta in questa sede, ma sostiene che, a mente dell'art. 609 comma 2 c.p.p., la Corte di Cassazione è chiamata a decidere anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre con l'atto di appello, come nel caso in esame, in cui la definitività della sentenza n. 688/03 risale ad epoca successiva a quella in cui il giudizio di secondo grado è stato celebrato. La menzionata nomi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., però, si riferisce a questioni di solo diritto che sorgano per ius superveniens ovvero per circostanze sopravvenute;
ma deve sempre trattarsi di questione di solo diritto e non, come nel caso di specie, di questione che implicherebbe valutazioni di fatto, quali l'unicità del disegno criminoso ad i necessari apprezzamenti in ordine alla struttura dal reato continuato.
L'imputato, tuttavia, potrà proporre la questione - se del caso ed ove lo ritenga - al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non essendovi pronuncia di merito sul punto.
Da ultimo deve essere osservato che con motivi nuovi il difensore ha illustrato le sue tesi, alle quali si è testè data risposta;
ma ha avanzato anche una doglianza riguardante la ritenuta colpevolezza, che - per quanto detto al punto 2) - configura un varo a proprio novum rispetto alle doglianze originariamente enunciata e tocca, quindi, un punto intangibile par assoluta tardività del motivo. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 600,00 euro. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004