Sentenza 19 settembre 2003
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ove effettuato dai titolari di imprese o da responsabili di enti configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, stante la previsione di salvezza delle disposizioni di cui al citato art. 51 contenuta nell'art. 50 dello stesso decreto, che in via generale punisce con sanzione amministrativa l'abbandono di rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2003, n. 42377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42377 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Umberto Papadia - Presidente -
Dott. Aldo Rizzo - Consigliere -
Dott. Amedeo Postiglione - Consigliere -
Dott. Vittorio Vangelista - Consigliere -
Dott. Alfredo AR Lombardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;
avverso la sentenza in data 31.1.2003 del Tribunale di Macerata, con la quale:
PI AR DI, n. a S. Severino Marche il 12.4.1935 res. in Tolentino via Col di Lana n. 10;
venne assolta dal reato di cui all'art. 51, co. 1°, del D. L.vo n.22/97 perché il fatto, diversamente qualificato quale violazione di cui all'art. 50 del medesimo Decreto Legislativo, non è previsto dalla legge come reato;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo AR Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Enrico Falcolini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha assolto FR AR DI dal reato di cui all'art. 51, co. 1°, del D. L.vo n. 22/97 perché il fatto, diversamente qualificato quale violazione di cui all'art. 50 del medesimo Decreto Legislativo, non è previsto dalla legge come reato. L'ipotesi criminosa formulata nel capo di imputazione era stata contestata all'imputata per avere, quale legale rappresentante della Ditta Prefabbricati Lapredil di Borgiani C.A. & C. S.n.c., effettuato lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in polistirolo, mediante deposito nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
La sentenza, pur avendo ravvisato la illiceità del fatto ascritto alla FR, ha affermato che lo stesso integra l'ipotesi di abbandono di rifiuti di cui all'art. 50 del D. L.vo n. 22/97, punito con sanzione amministrativa, quale conseguenza dell'accertamento che l'abbandono di rifiuti di cui alla contestazione ha avuto natura occasionale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione la pubblica accusa ricorrente osserva che il giudice di merito, dopo aver escluso che il fatto ascritto alla FR integri la fattispecie dello smaltimento di rifiuti contestato nel capo di imputazione, lo ha erroneamente ricondotto all'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art.50, co. 1°, del D. L.vo n. 22/97.
Si deduce, in contrario, che la violazione amministrativa di cui alla disposizione citata può essere commessa solo dai privati, mentre nella diversa ipotesi, in cui l'abbandono incontrollato dei rifiuti sia commesso da titolari di imprese o da responsabili di enti, il fatto integra la fattispecie criminosa di cui al secondo comma dell'art. 51 del D. L.vo n. 22/97, la cui applicabilità è
espressamente fatta salva dall'art. 50 del medesimo Decreto Legislativo.
Il ricorso è fondato.
L'abbandono incontrollato di rifiuti, anche se occasionale, da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 51, 2° co., del D. L.vo n.22/97 la cui applicabilità, come rilevato dalla pubblica accusa ricorrente, è espressamente fatta salva dall'art. 50, 1° co., del medesimo decreto legislativo.
Infatti l'elemento distintivo tra l'illecito amministrativo e la fattispecie contravvenzionale previsti dalle disposizioni citate è sostanzialmente costituito dalla qualità del soggetto cui il fatto viene ascritto, quale conseguenza evidente della previsione dei più rigorosi obblighi imposti dall'art. 10, 2° co., del D. L.vo n. 22/97 a carico dei produttori di rifiuti speciali, da identificarsi con gli esercenti un'attività imprenditoriale, per la quale è connaturale la produzione di rifiuti.
Nel resto vi è sostanziale identità di previsione nella descrizione del fatto illecito contenuto in entrambe le disposizioni normative, di talché la occasionalità o non abitualità del fatto commesso dal titolare di impresa o dal responsabile di ente non si palesa quale elemento qualificante della ritenuta - nella impugnata sentenza - deroga all'applicabilità della disposizione incriminatrice di cui all'art. 51, secondo comma del citato D. L.vo n. 22/97. Orbene, il giudice di merito avendo sostanzialmente ravvisato in punto di fatto la irregolarità della operazione di abbandono di sacchi e scatoloni contenenti polistirolo nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte della impresa, della quale è legale rappresentante l'imputata, in considerazione della natura e del quantitativo dei predetti materiali, ha erroneamente inquadrato 2 3 tale condotta, in considerazione della sua occasionalità, nella fattispecie di cui all'art. 50, 1° co, del D. L.vo n. 22/97, costituente illecito amministrativo, anziché in quella penalmente rilevante di cui all'art. 51, 2° co., del medesimo testo normativo.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio alla competente Corte di Appello di Ancona, che si adeguerà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 NOVEMBRE 2003.