Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la previsione di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 63 del 2001 che ha introdotto nell'art. 273 del codice di rito il comma primo bis - per il quale "nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi terzo e quarto, 195, comma settimo, 203 e 271, comma primo" - esige che l'accertamento del giudice sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de libertate si inscrive nonché le finalità cui risulta preordinato, i quali condizionano il carattere dell'individualizzazione del riscontro, nel senso che essa deve essere piena e totale nella fase dibattimentale, coerentemente con il concetto di prova, indispensabile per l'affermazione della responsabilità, ma non può che essere parziale, in coerenza con il concetto di indizio, ancorché grave, necessario e sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, nella fase delle indagini in cui l'accertamento è, per definizione, sommario e incompleto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2005, n. 10114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2005
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 280
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 26360/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LU;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 21 maggio 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Enrico DELEHAYE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. PELLEGRINO Stefano.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di LU SC, emessa dal G.i.p. del Tribunale della città il 27 aprile 2004 limitatamente ai capi 26 e 27, rispettivamente concernenti i reati di tentata estorsione ai danni di AN RR, e di detenzione abusiva di materiale esplosivo, aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991, in concorso con altri. Alla base dell'ordinanza erano poste le dichiarazioni del collaborante IA ET, il quale ha coinvolto nel delitto di tentata estorsione lo SC, riferendo che quest'ultimo non aveva partecipato alla apposizione del candelotto di dinamite a scopo intimidatorio della vittima, ma che aveva fatto la telefonata intimidatoria. Tale dichiarazione doveva ritenersi sufficientemente riscontrata dalle dichiarazioni della vittima AN RR, che aveva confermato di avere ricevuto una richiesta estorsiva e continue telefonate intimidatorie.
Sulle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che esse dovevano ritenersi presunte, ex art. 275, terzo comma, c.p.p. e che, comunque, sussisteva l'esigenza di evitare che l'indagato fosse messo in libertà: situazione in cui avrebbe potuto ulteriormente strumentalizzare i poteri di intimidazione e di inquinamento probatorio dell'associazione criminale "di cui è indiziato di aver fatto parte", anche tentando di sottrarsi alla sanzione. Escludeva la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari, per il pericolo di reiterazione, e di applicare l'art. 163 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione l'indagato che sostanzialmente ritiene non sufficiente il tipo di riscontro indicato, alla luce della nuova formulazione dell'art. 273 c.p.p., che richiederebbe riscontri individualizzanti della chiamata in correità anche nella fase delle indagini, ai fini della emissione di un provvedimento cautelare.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte è perfettamente a conoscenza del quadro giurisprudenziale che si è venuto a formare dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma primo, della l. n. 63/2001, il quale ha inserito nell'art. 273 c.p.p. il comma 1 bis, che recita: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7,203 e 271, comma 1". Accanto a sentenze che si sono pronunciate secondo l'orientamento in forza del quale i riscontri della chiamata in correità devono avere carattere individualizzante, nel senso che devono riferirsi al fatto oggetto della imputazione in relazione alla persona del chiamato (Cass., sez. 1, 18 aprile 2002 - dep. 25 luglio 2002, n. 28703, D'Emanuele; Cass., sez. 1, 20 settembre 2002 - dep. 15 ottobre 2002, n. 34578, Carvelli;
Cass., sez. 1, 26 febbraio 2003 - dep. 27 marzo 2003, n. 14426, Grusovin), altra serie, altrettanto cospicua, di decisioni si è attestata su diversa linea ermenutica, escludente la necessità di riscontri individualizzanti (Cass., sez. 2^, 16 ottobre 2003 - dep. 12 novembre 2003, n. 43419, Di Fresco;
Cass., sez. 1^, 24 aprile 2003 - dep. 11 luglio 2003, n. 29404, Esposito;
Cass., sez. 5^, 18 aprile 2002 - dep. 29 maggio 2002, n. 21088, Battaglia). Ora, è certo che la riforma legislativa - la cui materiale scrittura parrebbe esprimere la volontà di omologare i riscontri richiesti per l'adozione della misura cautelare personale ai riscontri richiesti per la dichiarazione di responsabilità - rappresenta un superamento delle conclusioni cui era pervenuta Cass., sez. un., 21 aprile 1995 - dep. 1 agosto 1995, n. 11, Costantino, onde l'accertamento del giudice non può più limitarsi alla esistenza di un quadro indiziario circoscritto agli elementi di conferma del fatto, ma dovrà tendere a una verifica che sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato, peraltro, il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de liberiate si inscrive, momento caratterizzato, da un lato, dalla fluidità della imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica, quella, cioè, non di tendere al risultato della certezza della colpevolezza (cui deve giungersi nel giudizio di cognizione ai fini della affermazione della responsabilità), ma di palesare un consistente grado di probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Ciò significa, in altri termini, che il tema della
"individualizzazione" del "riscontro" resta condizionato dal momento in cui si svolge l'accertamento e dalle finalità del medesimo:
l'individualizzazione del "riscontro" (recte, dell'"elemento di prova che conferma l'attendibilità delle dichiarazioni") dovrà essere piena e totale nella fase dibattimentale, in coerenza col concetto di "prova" indispensabile per l'affermazione di responsabilità, ma non potrà essere che "parziale" o "tendenziale" - compatibile cioè con il concetto di "indizio", sia pur "grave", che è necessario ma sufficiente per l'adozione del provvedimento cautelare - in una fase del procedimento in cui l'accertamento è, per definizione, sommario e incompleto.
Resta perciò chiaro che "gli altri elementi di prova", che devono confermare l'attendibilità della chiamata, vanno intesi nella loro consistenza indiziaria - pure se maggiormente qualificata per la "vocazione" individualizzante che, dopo la riforma, li deve contraddistinguere - e che il quadro completo del contesto indiziario può essere formato, in tutto o in parte, dalla convergenza di plurime dichiarazioni accusatorie (su tutti tali concetti, v. amplius Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001 - dep. 29 settembre 2001, n. 34354, Tramonte).
Nel caso di specie, appartiene sicuramente alla categoria dei riscontri individualizzanti, nel senso precisato, quello delineato nella presente fattispecie, in cui il collaborante ha dichiarato di avere dato disposizioni a SC di fare la telefonata estorsiva e la vittima RR ha dichiarato di avere ricevuto una richiesta estorsiva e varie telefonate intimidatorie.
Il ricorso va, quindi, rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005