Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2005, n. 10114
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Sentenza 17 febbraio 2005

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In tema di misure cautelari, la previsione di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 63 del 2001 che ha introdotto nell'art. 273 del codice di rito il comma primo bis - per il quale "nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi terzo e quarto, 195, comma settimo, 203 e 271, comma primo" - esige che l'accertamento del giudice sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de libertate si inscrive nonché le finalità cui risulta preordinato, i quali condizionano il carattere dell'individualizzazione del riscontro, nel senso che essa deve essere piena e totale nella fase dibattimentale, coerentemente con il concetto di prova, indispensabile per l'affermazione della responsabilità, ma non può che essere parziale, in coerenza con il concetto di indizio, ancorché grave, necessario e sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, nella fase delle indagini in cui l'accertamento è, per definizione, sommario e incompleto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2005, n. 10114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10114
    Data del deposito : 17 febbraio 2005

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