Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 2027
CASS
Sentenza 18 dicembre 2002

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Il decreto di citazione - emesso dopo l'entrata in vigore della legge n.479 del 1999 e contenente l'indicazione del termine di 15 giorni dalla notificazione per la richiesta di ammissione ai riti alternativi anziché quello previsto dal nuovo testo di cui all'art.552, comma 1, lett.f) cod. proc. pen. e coincidente con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento - risolvendosi in un'insufficiente informazione circa la possibilità di orientarsi tra le diverse strategie difensive, è nullo, ex art.552, comma 2, comma 2, cod. proc. pen.; detta nullità, attinente alla citazione dell'imputato, è relativa, ed in quanto tale, deve essere dedotta con le questioni preliminari, per le quali l'art.491 cod. proc. pen. stabilisce la preclusione, se non proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.

Il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ha natura di sentenza processuale e, poiché non è altrimenti impugnabile, può essere impugnato mediante ricorso per cassazione cui sono legittimate tutte le parti che vi hanno interesse, ex art.568, comma 2, cod. proc. pen. e 111, comma VII, Cost.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 2027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2027
Data del deposito : 18 dicembre 2002

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