Sentenza 18 dicembre 2002
Massime • 2
Il decreto di citazione - emesso dopo l'entrata in vigore della legge n.479 del 1999 e contenente l'indicazione del termine di 15 giorni dalla notificazione per la richiesta di ammissione ai riti alternativi anziché quello previsto dal nuovo testo di cui all'art.552, comma 1, lett.f) cod. proc. pen. e coincidente con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento - risolvendosi in un'insufficiente informazione circa la possibilità di orientarsi tra le diverse strategie difensive, è nullo, ex art.552, comma 2, comma 2, cod. proc. pen.; detta nullità, attinente alla citazione dell'imputato, è relativa, ed in quanto tale, deve essere dedotta con le questioni preliminari, per le quali l'art.491 cod. proc. pen. stabilisce la preclusione, se non proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.
Il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ha natura di sentenza processuale e, poiché non è altrimenti impugnabile, può essere impugnato mediante ricorso per cassazione cui sono legittimate tutte le parti che vi hanno interesse, ex art.568, comma 2, cod. proc. pen. e 111, comma VII, Cost.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
Dott. COGNETTI CARLO CONSIGLIERE
Dott. SICA GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE
Dott. FUMO MAURIZIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale e D'LO GI, nato [...];
nel proc. a carico di:
NS LE, nato il [...];
avverso la SENTENZA del 16/07/2002 della CORTE d'APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
sentito il P.G. nella persona del sost. proc. gen. Dr. Giuseppe Febbraro,che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore di P.C., avv. Sossio Manzo, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Felice Lentini, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o infondati i ricorsi o, in subordine, dichiararsi prescritto il reato.
OSSERVA
quanto segue.
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ed ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio del PM. Ha rilevato il giudice di secondo grado che nel decreto di citazione innanzi al Tribunale di Salerno sez. dist. di Amalfi era contenuto l'avviso che, ricorrendone i presupposti, all'imputato era consentito, entro 15 giorni dalla notifica del decreto stesso, proporre richiesta di oblazione, ovvero chiedere il rito abbreviato o le applicazione di pena. Ciò, nonostante il fatto che, essendo entrata ormai in vigore la legge 479/99, detto termine era stato ampliato e fatto coincidere con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento. Rilevava la Corte territoriale che la questione, pur posta al giudice di primo grado, era stata rigettata in quanto ritenuta tardiva, atteso che il Tribunale aveva giudicato che essa fosse stata sollevata dopo l'apertura del dibattimento. Tale decisione, secondo i giudici di secondo grado, era erronea in quanto, in realtà, la eccezione doveva ritenersi tempestiva atteso che: a) all'udienza del 24.9.2001, il giudice, nominato un difensore di ufficio, concesse termine a difesa, b) all'udienza del 10.12.2001, poiché il PM risultò essere sprovvisto del fascicolo, il Tribunale operò un mero rinvio, c) all'udienza del 14.1.2002 fu sollevata l'eccezione in argomento (violazione dell'art. 552 comma I lett. f). Trattandosi di mere udienze di rinvio, ed essendo stato il rinvio disposto sempre in via preliminare, era evidente, per la Corte di merito, che solo il 14.1.2002 fu compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, con la conseguenza che la nullità ben poteva essere dedotta in detta occasione.
Avverso la sentenza della Corte salernitana, propongono ricorso il competente PG ed il difensore della PC.
Ricorso del PG.
Deduce violazione degli artt. 181, 491, 552 lett. f), 555 comma II, 604 comma V cpp, argomentando che, quando si verifica nullità assoluta o a regime intermedio, il giudice di appello, dichiarandola con sentenza, trasmette gli atti al giudice che procedeva al momento in cui la nullità si è verificata. La nullità che si sarebbe verificata nel caso in esame, tuttavia, per stessa ammissione della Corte di appello, è relativa. Doveva dunque esser disposta la rinnovazione dell'atto nullo, ovvero, dichiarata la nullità, il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito, qualora avesse ritenuto che l'atto non forniva elementi necessari per il giudizio. A ben vedere, tuttavia, non di nullità, ma di mera irregolarità deve parlarsi, atteso che il "nuovo" art 552, alla lettera f), ha solo ampliato la facoltà dell'imputato di accesso ai riti alternativi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ne consegue che l'imputato che non ha manifestato tale volontà entro i termini previsti dalla previgente normativa (gg. 15 dalla notifica del decreto) non decade certamente da tale facoltà, che può, in ogni caso, esercitare sino alla apertura del dibattimento. A tutto concedere poi, se anche la nullità sussistesse, essa sarebbe sanata. Emerge dagli atti, invero, che alla udienza del 24.9.2001, avvenne la costituzione delle parti, con nomina di difensore di ufficio all'imputato, NS LE , di cui veniva dichiarata la contumacia. Veniva concesso poi - pur in difetto dei presupposti ex art 108 cpp - termine a difesa con conseguente rinvio ad altra udienza. Consegue che la difesa era ormai decaduta dalla facoltà di proporre l'eccezione, con conseguente sanatoria della nullità.
Ricorso difensore PC.
Deduce violazione degli artt 181, 182, 184, 484, 491, 492, 552 cpp. Osserva: 1) il comma II dell'art 552 stabilisce che il decreto è nullo se manca o è insufficiente uno dei requisiti ex lettera f) del comma I. Orbene, il termine entro il quale le richieste di rito alternativo possono essere proposte non costituisce elemento la cui erronea indicazione possa comportare nullità. La legge 479/99 ha ampliato e non ristretto detto termine e di ciò il difensore, che rappresenta l'imputato contumace, ha (deve avere) conoscenza. Nè la nullità ex art 181 cpp poteva essere eccepita, non avendo avuto il NS alcun interesse alla osservanza della disposizione errata, in quanto mai ha formulato riserva di presentare richiesta di rito alternativo;
2) la Corte salernitana ha erroneamente fissato il termine di apertura del dibattimento al 14.1.2002; viceversa, una volta accertata la regolare costituzione delle parti e dichiarata la contumacia (alle udienze precedenti), la eccezione di nullità non poteva essere più proposta, indipendentemente dalla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dunque è corretta la decisione del Tribunale di ritenere intempestiva la eccezione. Il termine a difesa concesso, a tal punto, non poteva che riguardare la richiesta di prove. Esso è stato concesso prima dell'apertura del dibattimento, ma dopo la costituzione delle parti. Il difensore del NS, d'altronde, ha fatto precedere alla eccezione di nullità, la richiesta di sentenza di proscioglimento per prescrizione dei reati, il che, ancora una volta, dimostra che la costituzione delle parti era stata ritualmente verificata e dichiarata.
Tanto premesso, occorre innanzitutto accertare se il PG, da un lato, e la PC, dall'altro, erano legittimati ad impugnare la sentenza della Corte salernitana. Il difensore dell'imputato ha, sul punto, espresso dubbi, stante il dettato degli artt. 608 e 576 cpp. Ritiene tuttavia il Collegio che la ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze (dunque anche di quelle processuali) ad opera di tutte le parti aventi interesse (dunque, nel caso in esame, anche il PG e la PC) trovi fondamento nel principio espresso dal comma II dell'art. 568 del codice di rito (oltre che nel comma VII dell'art.111 Cost.). Trattandosi di sentenza non altrimenti impugnabile e non relativa alla competenza, deve ritenersi, per tanto, che essa possa essere impugnata mediante ricorso per cassazione (sul punto vedasi anche S.U. n. 2477 del 1992, ric. Paglini, RV 189397, che ha riconosciuto la ricorribilità per cassazione della sentenza di appello - di natura, senza dubbio, meramente processuale - con la quale il giudice di secondo grado aveva accertato che la regiudicanda era diversa da quella dedotta in accusa). Passando al merito della questione, deve osservarsi che il II comma dell'art. 552 cpp (come novellato dalla legge 479/99) prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio se, tra l'altro, "manca o è insufficiente la indicazione di uno dei requisiti previsti", tra l'altro, dalla lettera f) del comma I dello stesso articolo:
dunque il decreto è nullo se manca o è insufficiente l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato o al patteggiamento (ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la richiesta di oblazione). Nel caso in scrutinio, come premesso, detto indicazione sussiste, ma è erronea. Esclusa dunque la ipotesi della "mancanza", devesi accertare se ricorra quella della "insufficienza". La risposta deve necessariamente essere positiva, atteso che una errata (per difetto) indicazione dei tempi in cui esercitare la facoltà di scelta dei riti alternativi comporta una insufficiente informazione relativa alla possibilità di orientarsi tra diverse strategie difensive. Trattandosi, tuttavia, di nullità relativa attinente alla citazione dell'imputato, essa deve essere dedotta con le cc.dd. questioni preliminari, per le quali l'art. 491 cpp stabilisce la preclusione, se esse non sono proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti. Orbene, dall'esame degli atti (doveroso in ragione della natura delle censure formulate), si evince che l'eccezione fu sollevata dalla difesa dell'imputato solo nella udienza del 14.1.2002. Detta udienza era stata preceduta da altre, nel corso delle quali (vedersi quella del 24.9.2001) la costituzione delle parti era stata effettuata, tanto che la trattazione era stata rinviata ad udienza successiva, senza alcuna necessità di emissione di nuovo decreto di citazione (cfr. ASN 199506065 - RV 201345). Non è di ostacolo a tale lettura degli atti il fatto che il giudice abbia concesso (fondatamente o meno, in questa sede non rileva) termine a difesa, in quanto detto termine veniva concesso al nominato avvocato di ufficio e dunque dopo la costituzione delle parti. Ad abundantiam va segnalato che neanche alla udienza successiva la questione fu sollevata. La circostanza che il PM aveva fatto presente di non essere in possesso del proprio fascicolo è certamente irrilevante, atteso che il decreto di citazione "difettoso" era comunque stato notificato all'imputato e doveva essere, per di più, presente nel fascicolo del dibattimento. Consegue che la nullità in questione deve ritenersi sanata. Non è possibile verificare, come subordinatamente richiesto dalla difesa dell'imputato, l'eventuale maturarsi della prescrizione c.d. intermedia, per essere decorsi più di cinque anni tra gli atti interruttivi, in quanto questa Corte non è in possesso dell'intero fascicolo.
Si impone dunque l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 Dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003 .