Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2010, n. 11866
CASS
Sentenza 4 febbraio 2010

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Massime1

La prova del dolo nei reati sessuali è desunta, in assenza di esplicite ammissioni dell'imputato, da elementi esterni, in particolare da quei dati della condotta del reo che, per l'offensività o per l'obiettivo disvalore sociale, si presentano come maggiormente idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che gli stessi devono essere controllabili sulla base sia di elementi empiricamente riscontrabili che di pertinenti massime di esperienza, rilevando soprattutto le modalità della condotta e le circostanze ad essa precedenti e susseguenti come, nella specie, i disagi causati alla vittima).

Commentario1

  • 1IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA
    Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA. Giulio La Barbiera. La disciplina del reato di violenza sessuale è contenuta nell'articolo 609-bis c.p. (mentre la fattispecie criminosa della violenza sessuale di gruppo è disciplinata all'articolo 609-0cties del medesimo codice). Tale increscioso fenomeno criminoso si manifesta, sia in modalità monosoggettiva che plurisoggettiva, attraverso sempre nuove e più sadiche condotte a danno delle vittime, ma, cionostante, va riconosciuta la tutela avanguardistica e particolarmente dettagliata, nel prevedere minuziosamente (ad opera del Parlamento) le condotte invasive della sfera …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2010, n. 11866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11866
Data del deposito : 4 febbraio 2010

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