Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 cod. proc. pen. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONARI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 90
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 30397/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IO;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 5.3.2003;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Angelo Sibilio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Ricorre NI IO avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 5.3.2003, che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 c. 2 c.p.p. e ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La sentenza annullata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 318 c.p., ravvisato nella condotta dello Scani in luogo del reato di concussione originariamente contestato. Essa era stata impugnata, in punto di qualificazione giuridica del fatto, dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile AY TA. Vi era stato appello anche da parte dell'imputato, il quale chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto in applicazione dell'art. 129 c. 2 c.p.p.. Deduce il ricorrente inosservanza di quest'ultima norma e difetto totale di motivazione relativamente al mancato accoglimento dei motivi di appello. La questione dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. avrebbe dovuto essere affrontata e risolta dai giudici di appello pregiudizialmente alla dichiarazione di nullità, in adesione al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (28.11.2001, Cremonese); senza dire che non risulta affrontato in alcun modo il problema dell'incidenza della nullità (non eccepita in alcun modo dall'imputato in sede di appello) sulla decisione impugnata. All'odierna udienza il difensore del ricorrente non è comparso. È comparso invece ed ha presentato le sue conclusioni il difensore della parte civile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È appena il caso di osservare che non ostava alla dichiarazione di nullità il fatto che la stessa non fosse stata eccepita da alcuna delle parti in sede di atto di appello, trattandosi per espressa previsione dell'art. 525 c. 2 c.p.p. di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 179 c. 2 c.p.p.. Come poi affermato in diverse occasioni da questa
Corte (Sez. 2^, 16.12.1993, Pastorelli;
Sez. 3^, 6.11.1998, Galasso, in "Cass. Pen." 1999, 12, m. 1804, con nota indicativa di altri precedenti conformi), non è proponibile ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e contestualmente disposto la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio;
e ciò sia in forza del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, atteso che l'art. 607 c.p.p. prevede il ricorso da parte dell'imputato soltanto contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere, sia per difetto del richiesto interesse, dal momento che la sentenza dichiarativa di nullità si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà i sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione. Anche a voler ritenere, d'altronde, che non si possa escludere in via assoluta l'interesse dell'imputato all'impugnazione di una sentenza dichiarativa di nullità, un interesse del genere dovrebbe essere comunque escluso nel caso concreto, poiché la derubricazione del reato e la conseguente dichiarazione di estinzione per prescrizione sopravvenuta erano state impugnate dalle altre parti e non vi era pertanto, sul punto, alcuna decisione potenzialmente definitiva che la dichiarazione di nullità abbia travolto.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile AY TA, che si liquidano come da disposto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida nella somma di euro 1.500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004