Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9744
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Massime1

Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 cod. proc. pen. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9744
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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