Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
In materia di "casi analoghi ai conflitti" di cui all'art. 28 comma secondo cod. proc. pen., è abnorme , in quanto determina una situazione di insuperabile stallo del procedimento, il decreto con il quale il G.U.P. disponga il rinvio a giudizio dell'imputato in ordine al fatto che egli riqualifichi in termini uguali a quelli che , in precedenza, il tribunale aveva già ritenuto di dover modificare, con conseguente declaratoria della propria incompetenza per materia. (Fattispecie nella quale il tribunale, dinanzi al quale l'imputato era stato tratto, su provvedimento della Corte di appello ex art. 428 comma sesto cod. proc. pen., per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen., aveva ravvisato, nel fatto, gli estremi del delitto di cui all'art. 575 cod. pen. ed aveva dichiarato la propria incompetenza per materia disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 23 comma primo cod. proc. pen., così come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 76 dell'11 marzo 2003. Alla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio per il reato ritenuto dal Tribunale, il G.U.P. aveva fatto seguire il decreto di rinvio a giudizio per la diversa fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., ingenerando un contrasto con la pronuncia del giudice del dibattimento che la Corte di cassazione ha inquadrato tra i casi analoghi ai conflitti e risolto, dichiarando la prevalenza della decisione del tribunale e contestualmente qualificando come abnorme il provvedimento del G.U.P., annullato senza rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 46926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46926 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FABBRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 4432
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025166/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONFLITTO COMPETENZA - GE BERGAMO;
nel ricorso a carico di:
2) TRIBUNALE BERGAMO;
3) LI BE N. IL 10/05/1948;
4) US AG N. IL 15/05/1972;
avverso ORDINANZA del 23/06/2004 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per la trasmissione degli atti al G.U.P. per la ricusazione del danno di citazione davanti alla Corte di Assise di Bergamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 30-11-1999 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di RU TI, imputato del delitto di cui all'art. 575 c.p. per avere, quale agente della Polizia Stradale postosi all'inseguimento degli occupanti un'autovettura risultata rubata, esploso un colpo di pistola attingendo KA IA e cagionandone la morte.
La predetta sentenza veniva appellata dal P.M. e la Corte di Appello di Brescia il 6-2-2001 ordinava il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere del delitto di cui all'art. 589, anziché di quello di cui all'art. 575 c.p.. Il Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, in esito al dibattimento dichiarava, con sentenza del 23-5-2002, la propria incompetenza per materia in favore della Corte di Assise di Bergamo, ravvisando nel fatto il reato di cui all'art. 575 c.p. Pertanto disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, in conformità al disposto dell'art. 23 comma 1 c.p.p. come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 11 marzo 1993 n. 76. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo riformulava il capo di imputazione come delitto di omicidio volontario e chiedeva al G.U.P. di Bergamo, per tale delitto, il decreto che dispone il giudizio.
Con decreto del 26-4-2004 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo disponeva il rinvio a giudizio non per il reato di cui all'art. 575, ma per quello di cui all'art. 589 c.p., riformulando il capo di imputazione. Sosteneva in proposito, con separato provvedimento in pari data, che non era vincolato a precedenti diverse pronunce di altri giudici;
che non era configurabile conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., poiché egli non si rifiutava di prendere cognizione del fatto, ma lo valutava secondo la propria scienza;
che le conclusioni in punto di fatto alle quali era pervenuta la compiuta istruttoria apparivano di difficile ulteriore approfondimento;
che se vi fosse stata volontà omicida i colpi sarebbero stati esplosi dal piano stradale e non dalla scarpata;
che la traiettoria dello sparo, con angolazione dal basso verso l'alto, era incompatibile con un colpo mirato da un piano rialzato, mentre era compatibile con la scivolata e la caduta dell'imputato; che la caduta scendendo la scarpata con pendenza di 66 gradi non era imprevedibile e che, quindi, era imputabile a negligenza ed imprudenza il fatto di non avere posto l'arma in condizioni di sicurezza.
2. Avverso la predetta pronuncia ricorre KA EJ, parte civile nel procedimento, sostanzialmente denunciando il contrasto determinatosi tra il G.U.P. di Bergamo e il Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte.
Il ricorrente sostiene che il G.U.P. di Bergamo non poteva modificare ulteriormente l'accusa, entrando in conflitto con la decisione del Tribunale di Bergamo, ma doveva solo decidere se vi erano gli elementi per il rinvio a giudizio;
sostiene, inoltre, che il procedimento, contrariamente a quanto affermato dal G.U.P., aveva bisogno di ulteriori approfondimenti;
chiede, in conclusione, la revoca della decisione del G.U.P., perché in conflitto con quella del tribunale, e il rinvio a giudizio del RU davanti alla Corte di Assise per omicidio volontario.
3. Con provvedimento del 23-6-2004 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, vista la denuncia presentata dall'KA, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio di legalità, come regola generale al giudice è consentito sempre, e quindi anche in sede di udienza preliminare, modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale (Sez. Un., n. 16 del 19-6-1996, Di Francesco, rv. 205617). Nel caso di specie, tuttavia, la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dal G.U.P. di Bergamo viene a collidere con la definizione giuridica attribuita al medesimo fatto dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 23-5-2002, di talché, pur non verificandosi un vero e proprio conflitto tra i due giudici - perché il G.U.P. non ha rifiutato di decidere - è configurabile uno dei "casi analoghi" ai conflitti previsti dall'art. 28 comma 2 c.p.p., essendosi determinato un contrasto idoneo a creare una stasi del procedimento, in quanto il tribunale, reinvestito della cognizione del reato di cui all'art. 589 c.p.p., si è già dichiarato incompetente, ravvisando nel fatto il delitto di cui all'art. 575 c.p.. Soccorre, pertanto, il principio enunciato dall'art. 28 comma 2 c.p.p., in forza del quale quando il contrasto sorga tra il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo.
La conseguente determinazione, nel caso di specie, della competenza della corte di assise, appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in presenza di un conflitto derivante dalla qualificazione giuridica del reato il contrasto deve essere risolto con la determinazione della competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, pronunciandosi, ove occorra, anche sull'ipotesi meno grave (Sez. 1^, n. 3930 dell'8-10-1992, confl., in proc. Lombardo, rv. 192590; Sez. 1^, n. 2040 del 5-5-1993, confl., in proc. Ponticelli, rv. 195651; Sez. 1^, n. 1965 del 5/5/1992, confl., in proc. Giannattasio, rv. 190685; Sez. 1^, n. 4624 dell'11-11-1992, confl., in proc. Apicella, rv. 192592; Sez. 1^, 3174 del 2-7-1992, confl., in proc. Colombari, rv. 191587). La mera determinazione, da parte di questa Corte, della competenza della Corte di Assise di Bergamo non è sufficiente, nel caso di specie, a risolvere il contrasto tra il G.U.P. e il tribunale, perché la corte di assise deve essere investita tramite un decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'art. 575 c.p., e non per quello di cui all'art. 589 c.p.. Alla luce dei suesposti principi il decreto del G.U.P., che dispone il giudizio davanti al Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 589 c.p.p., deve essere ritenuto abnorme. Invero il predetto G.U.P. nel disporre il giudizio era vincolato dalla qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice del dibattimento - a conclusione del dibattimento stesso e quindi con una visione completa del materiale probatorio raccolto - e doveva semplicemente operare come tramite necessario per il passaggio del processo alla Corte di Assise di Bergamo per il reato di cui all'art. 575 c.p., così come formulato nella richiesta del Pubblico Ministero
a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale. Riqualificando il fatto diversamente da come disposto dal tribunale, e reinvestendo quest'ultimo del reato di cui all'art. 589 c.p., per il quale il tribunale già si era dichiarato incompetente, si è creata una situazione per la quale il procedimento potrebbe continuare indefinitamente a passare dal tribunale al G.U.P. e da questo al tribunale, senza mai approdare davanti al giudice competente, cioè la Corte di Assise di Bergamo.
Pertanto, risolvendo il contrasto deve essere dichiarata la competenza della Corte di Assise di Bergamo, ma deve essere anche annullato senza rinvio il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. di Bergamo il 26-4-2004, con conseguente trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al predetto G,UP., il quale si atterrà al principio enunciato da questa Corte, provvedendo sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo il 26-5-2003.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Assise di Bergamo. Annulla senza rinvio il decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di Bergamo emesso il 26-4-2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo, cui dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004