Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 46926
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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In materia di "casi analoghi ai conflitti" di cui all'art. 28 comma secondo cod. proc. pen., è abnorme , in quanto determina una situazione di insuperabile stallo del procedimento, il decreto con il quale il G.U.P. disponga il rinvio a giudizio dell'imputato in ordine al fatto che egli riqualifichi in termini uguali a quelli che , in precedenza, il tribunale aveva già ritenuto di dover modificare, con conseguente declaratoria della propria incompetenza per materia. (Fattispecie nella quale il tribunale, dinanzi al quale l'imputato era stato tratto, su provvedimento della Corte di appello ex art. 428 comma sesto cod. proc. pen., per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen., aveva ravvisato, nel fatto, gli estremi del delitto di cui all'art. 575 cod. pen. ed aveva dichiarato la propria incompetenza per materia disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 23 comma primo cod. proc. pen., così come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 76 dell'11 marzo 2003. Alla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio per il reato ritenuto dal Tribunale, il G.U.P. aveva fatto seguire il decreto di rinvio a giudizio per la diversa fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., ingenerando un contrasto con la pronuncia del giudice del dibattimento che la Corte di cassazione ha inquadrato tra i casi analoghi ai conflitti e risolto, dichiarando la prevalenza della decisione del tribunale e contestualmente qualificando come abnorme il provvedimento del G.U.P., annullato senza rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 46926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46926
    Data del deposito : 11 novembre 2004

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