Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
Non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio. Da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro il fatto che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/1998, n. 13367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13367 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 6.11.1998
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N. 3353
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 19667/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SO AE, n. a Torre Annunziata (NA), il 5-1-1942
avverso la sentenza 24-2-1998 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine DI ZENZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato contestato al capo c), poiché estinto per prescrizione. Rigetto del ricorso nel reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.10.1997 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 21.6.1996 del Pretore di Torre Annunziata, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di LA AE in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n.47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico, un ballatoio in calcestruzzo, delle dimensioni di mt. 1 x 8, di accesso ad un fabbricato preesistente, con trasformazione di alcune porte in finestre e viceversa - acc. in Trecase, fino al 23.3.1995);
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985;
- agli artt. 1, 2 e 20 legge n.64/1974 e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva - condizionalmente sospesa - in giorni ventuno di arresto e lire 20.500.000 di ammenda, confermando l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Assolveva l'imputato, per insussistenza dei fatti, dalle ulteriori imputazioni di cui alla legge n. 1086/1971 ed all'art. 734 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il LA, il quale ha eccepito:
-- in relazione alla imputazione di cui alla legge n. 64/1974, la prescrizione del reato, nonché l'omesso doveroso accertamento della "violazione delle prescritte norme tecniche lesive della pubblica incolumità";
-- la erronea mancata qualificazione dell'intervento edilizio in concreto effettuato alla stregua della nozione della "manutenzione straordinaria", non avendo esso prodotto incremento di volumetria ne' delle superfici interne delle unità abitative.
Il ricorrente ha prodotto altresì certificazione dell'intervenuta presentazione di domanda di condono edilizio, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, "per cambio di destinazione d'uso e chiusura del piccolo vano d'ingresso oltre a un ballatoio scoperto", ed ha chiesto la sospensione del procedimento fino alla conclusione dell'istruttoria del relativo procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui alla legge n.64/1974 (capo C della rubrica), poiché estinto per prescrizione.
Trattasi, invero, di fattispecie contravvenzionale punita con sola ammenda, accertata fino al 23.3.1995, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni tre, ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.) si è definitivamente compiuto il 23.3.1998.
Deve essere conseguentemente eliminata la pena di lire 250.000 di ammenda, inflitta per tale reato ex art. 81 cpv. cod. pen. Copia della presente sentenza, inoltre, deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Campania, a norma degli artt. 25 e 26 della legge n.64/1974, per quanto di competenza. Non sussistono le condizioni per una più favorevole pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ed in particolare, essendo stato contestato all'imputato l'omesso deposito del progetto anteriormente all'inizio dei lavori, cioè una violazione soltanto formale della normativa antisismica, non si poneva (contrariamente a quanto asserito in ricorso) la necessità di accertare alcuna violazione di "norme tecniche lesive della pubblica incolumità".
2. Anche l'ulteriore doglianza, riferita alle violazioni delle normative edilizia e di tutela paesaggistica, è infondata. Gli interventi di manutenzione straordinaria - previsti dall'art. 31, lett. b), della legge 5.8.1978, n. 457 - sono caratterizzati, infatti, da un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione.
Nella fattispecie in esame, invece, risulta accertato in punto di fatto che - attraverso la creazione ex novo di un ballatoio - è stata mutata la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali;
è stata incrementata la superficie edificata utilizzabile;
è stato alterato il rapporto dell'edificio con l'ambiente circostante.
Non si è proceduto, in sostanza, ad un intervento di rinnovazione e/o sostituzione, ne' al ripristino di una situazione preesistente;
bensì è stata modificata la stessa consistenza fisica dell'immobile.
Esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno escluso che un intervento siffatto possa ricondursi alla nozione della manutenzione straordinaria, anche in relazione al regime eccettuato di cui all'art. 1 quinquies della legge n. 431/1985. 3. Non può accogliersi, infine, la domanda di sospensione del procedimento, erroneamente formulata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 47/1985 ma sostanzialmente correlata, ex art 38 della stessa legge, alla certificata presentazione di un'istanza di condono edilizio (riferita, fra l'altro, anche ad un cambio di destinazione d'uso con incremento volumetrico asseritamente ottenuto attraverso "la chiusura di un piccolo vano").
La protrazione dell'attività di edificazione abusiva risulta contestata, invero, fino al 23.3.1995 (cioè ben oltre il termine del 31.12.1993, fissato dall'art. 39 della legge n. 724/1994 quale presupposto di condonabilità delle opere illegittimamente eseguite) e l'imputato, nei giudizi di merito e nello stesso ricorso, non ha mai posto in discussione la corrispondenza di tale data (in cui la chiusura del piccolo vano neppure era stata ancora realizzata) con quella di effettiva ultimazione dei lavori.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n. 64/1974 (capo C della rubrica), poiché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena lire 250.000 di ammenda. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998