Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/1998, n. 13367
CASS
Sentenza 6 novembre 1998

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Non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio. Da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro il fatto che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/1998, n. 13367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13367
Data del deposito : 6 novembre 1998

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