Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudice dibattimentale non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto commesso dall'imputato è diverso da quello contestatogli e, nello stesso tempo, assolvere da quest'ultimo l'imputato, giacché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, sicché i due provvedimenti così contestualmente emessi si configurano come atti abnormi, data la loro interna contraddizione e gli effetti conseguitine. (In motivazione, la S.C. ha, peraltro, affermato che la soluzione corretta da seguire in una situazione simile è quella di rilevare la diversità del fatto come risultante dagli elementi di prova acquisiti nel giudizio rispetto a quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il fatto di reato in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 01/12/1999
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " GIOVANNI SI " N. 1071
3. " STEFANO CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " GIOVANNI AN " N. 28217/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste nel processo
contro
IN AU, n. il 19-4-1950 a Gemona del Friuli
avverso la sentenza del Pretore di TOLMEZZO in data 3 novembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, il CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano CAMPO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio FRASSO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 3 novembre 1998 il Pretore di Tolmezzo assolveva IN AU, imputato del reato di cui all'art. 424 co. 1^ c.p. (per avere appiccato il fuoco alla sterpaglia lungo la scarpata della linea ferroviaria Udine-Tarvisio con conseguente pericolo di incendio), con la formula "perché il fatto non costituisce reato", essendo emerso dagli elementi di prova acquisiti in dibattimento che il sunnominato imputato non aveva agito "allo scopo di danneggiare la cosa altrui" di guisa che la condotta realizzata non era accompagnata dal necessario elemento soggettivo previsto dalla legge.
Il giudice del merito, peraltro, ritenendo sussistere il diverso reato di tentato incendio di cui agli artt. 56 e 423 c.p., ordinava la trasmissione degli atti al competente pubblico ministero per valutare la posizione dell'imputato in relazione al diverso reato come sopra ipotizzato.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 521 stesso codice), rilevando che erroneamente il pretore, una volta accertata la sussistenza di un fatto diverso per la ritenuta inesistenza del dolo specifico, aveva assolto l'imputato dal fatto ascrittogli, in quanto avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza in ordine al diverso fatto acclarato:
infatti l'organo dell'accusa non avrebbe più potuto esercitare l'azione penale, in presenza di una sentenza di assoluzione, per il medesimo fatto storico pur se giuridicamente qualificato in modo differente.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte in vigenza sia del codice del 1930 (cfr., Sez. I, 6.4.1990, ric. Caterino) che di quello del 1988 (cfr., tra le tante, Sez. VI, 18.5.1995 (ud 23.3.1995), ric. p.m. in proc. Dassogno e altri ) ha costantemente affermato che il giudice non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto addebitato all'imputato è diverso, da quello contestatogli e nello stesso tempo assolvere l'imputato da quest'ultimo, in quanto il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, sicché i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano un'ipotesi di atti abnormi, stante l'interna contraddizione degli stessi e gli effetti conseguentine.
Per contro, in presenza di una situazione come quella che ci occupa, il giudice, accertata la diversità del fatto addebitato all'imputato rispetto a quello contestatogli, deve limitarsi a rilevarla e a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando, cosi, impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il fatto di reato in questione.
In applicazione del principio di diritto sopra enunciato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (art. 620 lett. d) c.p.p.) nella parte concernente la pronuncia di assoluzione dell'imputato, mentre rimane valida quella relativa alla disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ferma restando l'ordinanza ex art. 521 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000