Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 37462
CASS
Sentenza 25 settembre 2001

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L'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello - contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al Pubblico Ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore incomberà l'obbligo di trasmettere i predetti atti al Pubblico Ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 37462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37462
    Data del deposito : 25 settembre 2001

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