Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
L'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello - contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al Pubblico Ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore incomberà l'obbligo di trasmettere i predetti atti al Pubblico Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 37462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37462 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/09/2001
1. Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 1368
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 06485/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO SO, n. 11.1.73 Arzano avverso sentenza C.A. Napoli 9.11.2000;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udite le richieste di inammissibilità del P.M., il s.P.G., Dott. V. MELONI
ritenuto
1 - Con la sentenza impugnata, la C.A. di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza del Pretore di Casoria 26.3.99, con la quale qualificato il fatto, già imputato quale delitto di ricettazione, furto pluriaggravato, IT SO era condannato a m. 9 rec. E L. 500.000 di multa, e disposto la trasmissione degli atti al giudice di 1^ grado, perché "nell'originaria contestazione di ricettazione non è compreso il dato fattuale essenziale del reato di furto". Con il ricorso il difensore denuncia violazione art. 516 e 521 CPP, perché il giudice d'appello ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, anziché al p.m..
2 - Il ricorso è inammissibile (cfr. Cass. 17.6.92, Ferla, CED 192531), per violazione del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568/1 CPP). L'ordinanza che, in unico contesto con la sentenza di appello che annulla quella di primo grado per violazione dell'art. 521/2 CPP, seppure dispone erroneamente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, invece che al p.m., ha carattere impulsivo e non è autonomamente impugnabile. Lo stesso giudice di primo grado è difatti diretto destinatario della disposizione, e deve trasmettere al pubblico ministero gli atti a lui erroneamente pervenuti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001