Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 2
Il danno da perdita di professionalità in caso di privazione delle mansioni proprie del lavoratore, nella valutazione equitativa adottata in ragione della retribuzione, sfugge alla determinazione in base ai giorni di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con conseguente sottrazione dei giorni nei quali questa non vi sia stata.
La circostanza che un lavoratore (nella specie, giornalista della RAI con qualifica di caposervizio) sia privato delle mansioni rende configurabile un danno a carico dello stesso, consistente nell'impoverimento delle sue capacità professionali dovuto al mancato esercizio della professione. Per la determinazione in termini quantitativi del danno, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, della quale elemento di massimo rilievo è il contenuto professionale delle mansioni.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6262 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6262 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30345-2018 proposto da: RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; – ricorrente …
Leggi di più… - 2. Impiego pubblico, natura, caratteri, compiti dirigenziali pubblici, distinzioni, conferimento, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAI SPA - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
contro
RA MI, RA IC, RA RI quali eredi di RO RA e di IV RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e sul 2^ ricorso n^. 10932/99 proposto da:
RA MI, RA IC, RA RI, quali eredi di RO RA e di IV RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
RAI SPA - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 13889/99 proposto da:
RAI SPA - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
RA MI, RA IC, RA RI, quali eredi di RORA e di IV RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 7648/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/04/98 R.G.N. 54860/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO;
udito l'Avvocato D'AMATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso p il rigetto del primo e secondo ricorso, e per l'inammissibilità del terzo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 10 febbraio/9 marzo 1977, passata in giudicato, il Pretore-giudice del lavoro di Potenza dichiarava il diritto del sig. RI RT, giornalista dipendente della RAI - Radio televisione Italiana s.p.a., a svolgere mansioni corrispondenti alla qualifica di capo servizio e ordinava alla RAI di adibirlo in concreto in tali mansioni.
Con ulteriore sentenza in data 20 marzo/10 aprile 1987, pure passata in giudicato, lo stesso Pretore condannava la RAI a risarcire alle eredi del lavoratore, frattanto deceduto, il danno allo stesso derivato dalla sua illegittima esclusione dall'attività lavorativa, in misura da determinarsi in separato giudizio;
veniva precisato in motivazione che i danni in questione coprivano anche le conseguenze, in termini di mancata acquisizione di professionalità, relative alla perdita della possibilità di progressione ulteriore nelle qualifiche per promozione;
peraltro, il Pretore ha disatteso la domanda volta al riconoscimento della qualifica superiore ed alle connesse conseguenze retributive e risarcitorie, avendo considerato che la promozione non sarebbe stata automatica e non sarebbe dipesa dalla sola anzianità di servizio e dallo svolgimento di mansioni di capo servizio per un periodo determinato, ma sarebbe dipesa esclusivamente da una valutazione discrezionale del datore di lavoro, corrispondente all'importanza delle mansioni. Pertanto, al di là di generiche presunzioni, non poteva ritenersi provato che il RT, se avesse potuto esercitare per un congruo periodo le mansioni di capo servizio, avrebbe successivamente ottenuto la promozione alla qualifica superiore.
Con atto depositato il 1^ agosto 1988, le eredi del lavoratore, IA RT, LI RT, RI RT e IA IM RT ricorrevano al Pretore-giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna della RAI al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente nell'importo di L. 119.13 8.000, sofferto dal loro dante causa per l'inattività e la dequalificazione professionale, nonché l'ulteriore somma di L. 150.000 per le lesioni alla personalità, per il pregiudizio alla salute e per la perdita di possibilità di avanzamento in carriera.
In contumacia della RAI, il Pretore, con sentenza in data 28 marzo/22 agosto 1992, attribuiva il risarcimento per il solo danno da privazione delle mansioni determinandolo in L. 59.569.000, con riferimento alla retribuzione mensile lorda e rigettava ogni altra domanda.
Hanno proposto appello, in via principale, la RAI e, in via incidentale, le eredi RT;
il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22 ottobre 1997/23 aprile 1998, ha rigettato entrambe le impugnazioni ed ha compensato le spese.
Quanto al danno da privazione illegittima delle mansioni, derivato cioè dal fatto, accertato dal Pretore di Potenza, che il RT era stato lasciato in totale inattività per dieci anni, dal 1972 al 1982, danno comprensivo secondo la decisione di quel giudice del pregiudizio da mancata acquisizione di professionalità e da perdita di possibilità di progressione in carriera, il Tribunale ha ritenuto di non dover distinguere, come aveva fatto il Pretore, il danno da illegittima privazione delle mansioni - in sè considerata come menomazione di un bene suscettibile di valutazione autonoma l'attività lavorativa - e il danno alla professionalità vera e propria. La privazione delle mansioni integra il comportamento illegittimo del datore di lavoro, non suscettibile di autonoma risarcibilità, se non abbia prodotto la menomazione della professionalità del dipendente, oltre eventualmente ad una serie di danni ulteriori, alla carriera, alla salute etc.. Tale danno risultava provato in concreto dalla circostanza che il RT, già giornalista, era stato inquadrato come caposervizio sin dal luglio 1972 con mansioni, oltre che di giornalista, di coordinamento e controllo di altri giornalisti sottordinati. La professionalità del giornalista necessita di attività e aggiornamento continui, talché l'inattività comporta diminuzione del patrimonio e delle capacità professionali.
Il danno da dequalificazione era stato correttamente determinato dal primo giudice in via equitativa secondo il parametro della retribuzione;
peraltro, considerato che il lavoratore aveva continuato a percepire lo stipendio corrispondente alla qualifica, era conforme a giustizia ravvisare il danno in misura pari alla sola metà del totale delle retribuzioni, così pervenendosi, seppure su presupposti diversi, ad una liquidazione corrispondente a quella determinata dal Pretore e, trattandosi di un criterio parametrico, erano ingiustificate le censure della RAI in ordine ai conteggi e alle voci stipendiali considerate.
Le altre domande risarcitorie erano sfornite di prova;
comunque, le ricorrenti erano decadute dalla possibilità di provarle non avendo insistito nelle relative istanze.
In ogni caso, i capitoli di prova erano inammissibili perché inifluenti, particolarmente in punto di comportamento ingiurioso della RAI, di danno biologico e alla salute (sarebbero stati dedotti capitoli generici e comportanti giudizi da parte dei testi o concernenti circostanze già documentalmente risultanti); la richiesta consulenza medico-legale non poteva essere ammessa a fini probatori.
Quanto alle eventuali possibilità di carriera, le prove dedotte attenevano soltanto allo sviluppo della carriera conseguito da altri giornalisti.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso principale la RAI con due motivi.
Hanno resistito con controricorso IA, RI e MA RT, quali eredi di RI e LI RT (deceduta nel corso del processo); hanno preliminarmente domandato che fosse ordinata la cancellazione delle espressione contenute nella parte in fatto del ricorso perché lesive della memoria di RI RT e del diritto alla riservatezza e perché non rilevanti;
hanno proposto contestualmente ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Per resistere a quest'ultima impugnazione la RAI ha depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato contro le credi RT, affidato a cinque motivi. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Deve essere, anzitutto, respinta la richiesta di cancellazione di frasi o espressioni contenute nel ricorso principale, sia per la genericità della loro indicazione da parte dell'istante, sia perché non è dato rinvenire nell'atto espressioni o apprezzamenti sconvenienti od offensivi o che non siano, comunque, funzionali al più ampio diritto di difesa della RAI (v. Cass. 4 agosto 1999, n. 8411; 9 febbraio 1998, n. 1326). Va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAI nei confronti delle ricorrenti incidentali, eredi RT. La società, infatti, con la proposizione del ricorso principale aveva consumato il proprio diritto di impugnazione e pertanto non avrebbe potuto muovere successivamente ulteriori censure avverso la sentenza di appello (Cass.23 settembre 1998, n. 9500; 11 ottobre 1999, n. 10513; 1^ dicembre 1999, n. 13358; 2 dicembre 2000, n. 15407). Col primo motivo del ricorso principale la RAI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza di un danno patrimoniale da privazione di ogni mansione, indipendentemente da qualsiasi elemento di prova, e (contraddicendosi) pur avendo ritenuto la necessità della prova medesima. Aggiungeva che, essendo il RT deceduto prematuramente e senza che avesse svolto attività al di fuori della RAI, il presunto impoverimento professionale sarebbe stato improduttivo di danni in concreto.
Il motivo è infondato.
Come risulta dall'esposizione che precede, il giudice di appello ha ravvisato in concreto la sussistenza di conseguenze dannose, derivate dalla privazione delle mansioni, nella circostanza che il RT, già giornalista, era stato inquadrato sin dal luglio del 1972 nella qualifica di caposervizio la quale comprendeva, oltre alle funzioni proprie del giornalista, anche quelle di coordinamento e controllo di altri giornalisti sottordinati e di tali mansioni era stato privato col trasferimento a Potenza;
il Tribunale ha posto altresì in rilievo come la professionalità del giornalista si autoalimenti nell'esercizio costante della professione e nell'aggiornamento insito nella stessa, così implicitamente affermando che, nel caso di mancato esercizio, le capacità professionali del giornalista ineluttabilmente si immiseriscono, con un danno certo anche se determinabile necessariamente solo in via equitativa. La Corte non ritiene censurabile siffatto accertamento di merito, basato su dati di comune esperienza e pertanto non arbitrario ne' illogico, così come non appare privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla (metà della) retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno, posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art.36 della Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione, nel caso in esame, concretamente non accettata dalla RAI (e tuttavia egualmente retribuita come se fosse stata eseguita). Se, dunque, il demansionamento non cagionò danno sul piano retributivo, l'entità della retribuzione ben poteva essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica. Tale danno si era maturato (ed è stato determinato dal giudice di merito in via equitativa - parametrica) per tutto il periodo successivo al trasferimento a Potenza, onde non appare condivisibile la critica secondo cui, essendo venuto a morte il lavoratore, non vi sarebbe stata una proiezione del danno nel futuro.
Col secondo motivo di impugnazione, la RAI lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2909 c.c. e 278 c.p.c. in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c. dolendosi della liquidazione del danno senza che il Tribunale avesse considerato che alla sua determinazione anche il lavoratore aveva contribuito in quanto la destinazione all'attività di relazioni pubbliche era stata da lui sollecitata e comunque consentita, come risultava dalla sentenza 10 febbraio 1977 del Pretore di Potenza e dai documenti prodotti: la circostanza non gli aveva impedito di impugnare il provvedimento, ma non gli avrebbe consentito di chiedere il risarcimento dei danni, quanto meno sino all'impugnativa del provvedimento medesimo (1996): risarcimento che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere adeguatamente ridotto. Trattandosi di questione attinente al quantum debeatur essa non era preclusa dalla sentenza del Pretore di condanna generica e ben poteva essere dedotta nel giudizio di liquidazione.
La censura è infondata.
Con la sentenza 10 febbraio 1977, passata in giudicato, il Pretore di Potenza ha, infatti, accertato che il RT avrebbe potuto essere adibito all'attività di caposervizio anche nella redazione di quella città, tanto che lo stesso giudice ebbe a dichiarare il diritto del lavoratore a svolgere dette mansioni;
pertanto, la prospettazione della RAI, secondo cui la mancata adibizione ad esse del RT sarebbe dipesa da una sua richiesta o quanto meno dal suo consenso, attiene a fatti che per essere determinanti ai fini del concorso nella produzione dell'evento dannoso e della riduzione del risarcimento, avrebbero dovuto essere pienamente spontanei;
mentre la spontaneità della accettazione di un demansionamento non necessitato in concreto (al di là di eventuali prospettazioni della RAI al dipendente) non trova alcun decisivo riscontro nei fatti accertati nei giudizi di merito, fatti dei quali il Tribunale, secondo le critiche della ricorrente, avrebbe dovuto tenere conto. Con ulteriore doglianza, la RAI deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto, omettendo del tutto di motivare, dei periodi nei quali il lavoratore, non presente per varie ragioni in servizio (settimana corta, ferie, festività, permessi etc.) non avrebbe potuto risentire danni.
La censura non può essere condivisa in quanto il danno, che sì concretava nella perdita di professionalità determinata protrarsi dell'inattività nelle mansionì proprie del lavoratore per tutto il periodo successivo al trasferimento a Potenza, nella valutazione equitativa complessivamente adottata dal giudice di merito in ragione della retribuzione, sfuggiva ad una determinazione in base ai giorni di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, sì che dovessero sottrarsi i giorni nel quali non vi era stata prestazione (e vi era stata, tuttavia, la retribuzione presa a parametro del danno). Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato (e comunque non aveva motivato) nel prendere a riferimento per la determinazione del danno in via equitativa le retribuzioni e cioè un dato del tutto scollegato dal pregiudizio.
L'infondatezza di questa censura risulta da quanto già argomentato circa la parametrazione del danno trattando del primo motivo del ricorso principale.
Infine, secondo la RAI, lo stesso giudice sarebbe incorso in errore e si sarebbe contraddetto nel prendere a riferimento la metà della retribuzione e nel determinare tale metà in L. 59.569.000, quando da conteggio analitico prodotto risultava che la somma sarebbe stata minore. Nè sarebbe valsa a sanare l'incongruenza la precisazione che si trattava di un riferimento meramente parametrico. La censura è inammissibile per la sua assoluta genericità e in particolare per il riferimento ad un conteggio analitico non riprodotto nel ricorso, di talché al giudice di legittimità non è consentito di risalire all'errore (se logico o di calcolo non è precisato) denunciato dalla ricorrente principale. Passando all'esame del ricorso incidentale, col primo motivo, le eredi RT, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 2697, 2087, 1218 c.c., art. 61, 424, 414, 420, 421 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn.3 e 5 c.p.c.) si dolgono della reiezione della domanda relativa al danno biologico da emarginazione, quando da una visita medica presso l'ENPI, sollecitata dalla stessa RAI nel settembre 1981, era risultato che il RT soffriva di uno stato d'ansia con spunti protestati da disadattamento ambientale. Illegittimamente, inoltre, il Tribunale non aveva ammesso le prove ritualmente a tale riguardo proposte con l'atto introduttivo (senza che vi fosse necessità di riproporle all'udienza di discussione e comunque erano state di nuovo richieste con note autorizzate del 29 gennaio 1991); esse erano, inoltre, pertinenti siccome tendenti a ricollegare la malattia alle vicende lavorative e il sanitario che aveva redatto l'accertamento ENPI avrebbe dovuto limitarsi a riferire un fatto storico sia pure con le necessarie puntualizzazioni che il giudice avrebbe potuto richiedere in relazione alla certificazione già acquisita agli atti. In ogni caso lo stesso certificato costituiva prova del nesso causale tra la situazione ambientale lavorativa e lo stato ansioso depressivo indotto nel giornalista.
La consulenza tecnica, in quanto verifica mirava appunto alla determinazione di un fatto e comunque, secondo giurisprudenza costante, essa ben avrebbe potuto assolvere anche a finalità probatorie.
Il motivo è infondato.
Il certificato del sanitario dell'ENPI, per la parte trascritta nel ricorso, non avrebbe potuto, sotto il profilo logico e giuridico, essere considerato prova di uno stato d'ansia riconducibile alle vicissitudini lavorative: se lo stesso medico avvertì la necessità di precisare che lo stato ansioso era stato riferito (protestato) dal lavoratore a disadattamento ambientale, era logico ritenere che nulla di più di quanto riferito dal RT il sanitario avrebbe potuto affermare sull'origine causale della patologia;
pertanto, quel certificato non avrebbe potuto rappresentare neppure un significativo spunto che imponesse (siccome potenzialmente fruttuose) ulteriori indagini di ufficio del giudice di merito, ne' un punto di partenza per indagini peritali (oltretutto dopo il decesso del preteso danneggiato).
La Corte ritiene, inoltre, del tutto corretto il giudizio di inammissibilità della prova dedotta dalle eredi RT sul capitolo secondo il quale lo stato di emarginazione ed esclusione dall'attività lavorativa, la mancata considerazione da parte della RAI delle sue istanze, la preclusione di qualsiasi prospettiva di un normale sviluppo di carriera, causavano al dott. RT uno stato di grave stress, ansia e depressione.
È del tutto evidente, infatti, che con siffatto capitolo si sarebbe teso a fare esprimere ai testi giudizi circa le condizioni ambientali di lavoro del giornalista e soprattutto giudizi di carattere diagnostico ed eziologico su una condizione patologica non altrimenti accertata, e cioè apprezzamenti che in nessun modo avrebbero potuto essere demandati a testimoni. Si tratta di rilievo assorbente rispetto ad ogni altra indagine circa l'eventuale decadenza dalla prova da parte della RAI.
Col secondo motivo l'annullamento è chiesto dalla ricorrenti incidentali per violazione e falsa applicazione di norme di legge:
art.2697, 2087, 1218 c.c., artt.61, 424, 414, 420, 421 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p. c.) non essendo stata accolta la domanda per il risarcimento del danno da perdita di chances. A tale riguardo, sarebbe stata rilevante la prova sugli sviluppi di carriera di giornalisti con anzianità di servizio o professionale minore o equivalente a quella del RT, oltre che l'acquisizione di varie scritture aziendali specificamente indicate;
tali circostanze, in sè e in relazione alle vicende professionali del RT, sarebbero state certamente rilevabili ai fini della decisione, mentre il giudizio di non pertinenza da parte del Tribunale non era adeguatamente motivato, così come la RAI non aveva spiegato come in un contesto di frequenti e ripetute promozioni di giornalisti con anzianità o qualifiche pari o inferiori a quelle del RT, dovesse negarsi, anche in termini probabilistici, qualsiasi nesso causale tra l'emarginazione dello stesso dall'attività lavorativa e l'esclusione dalle promozioni. Il motivo è infondato.
Il danno da perdita da parte di un lavoratore di chance è stato configurato dalla giurisprudenza in relazione a particolari opportunità di assunzione o di progressione in carriera in ordine alle quali il lavoratore avrebbe avuto verosimili e apprezzabili possibilità di successo, rimaste inattuate per cause attribuibili a comportamento inadempiente di parte datoriale.
Sotto tale specifico profilo, la pretesa del RT venne già rigettata dal Pretore di Potenza con la sentenza 10 febbraio/9 marzo 1977 passata in giudicato e prodotta in atti, sicché una domanda del genere sarebbe stata, anzitutto, preclusa ai sensi dell'art.2909 c.civ.. Nè ritiene la Corte che la stessa domanda possa essere riproposta in modo del tutto generico sotto il diverso profilo di un danno alle astratte possibilità di carriera nell'arco di tempo in cui il lavoratore fu impiegato a Potenza e fino al decesso, perché, seppure il Tribunale ha ipotizzato tale tipo di danno come risarcibile in aggiunta alla lesione della professionalità per il quale già ha attribuito il risarcimento, ha anche correttamente escluso che le prove testimoniali e le richieste esibizioni documentali da ordinare alla RAI fossero prove pertinenti ed ammissibili.
Infatti, appare logico il ragionamento del giudice di appello secondo cui dallo sviluppo di carriera di altri giornalisti di pari o inferiore anzianità di servizio non sarebbe stato inferibile che analogo sviluppo avrebbe avuto la carriera del RT;
risponde infatti a nozioni di comune esperienza che la carriera dipende da molteplici e sovente anche aleatori elementi di fatto, sovente indipendenti dall'anzianità di servizio e comunque dalle originarie condizioni di partenza dei lavoratori presi in esame (il RT, ad esempio, non ha dedotto di essersi mai lamentato del fatto in sè del trasferimento a Potenza ed anche il luogo in cui si è svolta l'attività lavorativa costituisce astrattamente un dato rilevante e comunque incidente su altri fattori difficilmente ponderabili);
d'altro lato, mentre le astratte possibilità di carriera attengono piuttosto all'eventuale danno alla vita di relazione, la cui risarcibilità è riconoscibile solo alle condizioni di cui all'art.2059 c.civ., in particolare all'accertamento di un fatto reato, la puntualizzazione da parte del giudice di merito della perdita di una specifica chance (puntualizzazione cui avrebbe inevitabilmente condotto il preteso raffronto tra diverse posizioni lavorative in relazione a specifiche occasioni di promozione) avrebbe condotto alla violazione del giudicato di cui si è detto. Le argomentazioni appena svolte in punto di genericità e comunque di inammissibilità delle prove testimoniali sono, inoltre, assorbenti rispetto alla questione dell'evenutale decadenza (ritenuta dal Tribunale) dal potere della parte di far assumere le prove stesse. Col terzo motivo, le eredi TA deducono violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt.207, 2087, 1218 c.c., 41, secondo comma Cost.Rep., e 595 c.p., artt.414, 420, 421 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) e si dolgono della reiezione della domanda di risarcimento del danno da comportamento ingiurioso e lesione della dignità e personalità morale del giornalista. L'ingiuria poteva essere ravvisata anche in fatti concludenti rappresentati dall'emarginazione e dall'attribuzione di un incarico fittizio di cui ai motivi precedenti e alle sentenze del Pretore di Potenza passate in giudicato, quando la stima e la immagine era elemento essenziale per una libera esplicazione dell'attività giornalistica. Tale comportamento della RAI era stato consapevole, volontario e lesivo della personalità morale e della dignità professionale del dipendente che la società era tenuta a tutelare ai sensi dell'art.2087 c.civ.; il danno conseguente avrebbe dovuto essere valutato in via equitativa tenuto conto delle condizioni ambientali, dell'età del lavoratore e di ogni altro elemento.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, infatti, che correttamente il Tribunale ha escluso che dalla violazione della norma (art.2087 c.civ.), che impone al datore di lavoro di tutelare la personalità morale del lavoratore, derivi la configurabilità di una ingiuria (oltretutto non ne è posto in evidenza, sotto un profilo penalistico, l'elemento psicologico;
con maggiore approssimazione, peraltro, e tuttavia sempre inesattamente, le ricorrenti incidentali richiamano anziché l'art.594, l'art.595 c.p. attinente ai riflessi esterni della reputazione del soggetto, ancora prescindendo da qualsiasi deduzione in ordine all'elemento soggettivo del reato) e cioè un danno in sè diverso dalla lesione della professionalità del giornalista che già fa parte della sua immagine (la personalità morale è tutelata dall'art.2087 anzitutto in quanto propria del lavoratore, in considerazione, cioè, in primo luogo, della qualificazione soggettiva che maggiormente legittima la specifica tutela) e delle connesse possibilità di attuazione e di più pieno sviluppo della professionalità.
In concreto, ritiene la Corte che le ricorrenti incidentali non abbiamo adeguatamente prospettato con le loro doglianze la sussistenza e la quantificabilità di un danno ulteriore, per il titolo ora reclamato (e comunque per un titolo diverso dal danno morale al quale altrimenti il diritto del lavoratore avrebbe potuto essere ricondotto, ma con i limiti di risarcibilità di cui all'art.2059 c.civ.), rispetto a quello già risarcito con il riconoscimento del danno alla professionalità.
Col quarto motivo le ricorrenti incidentali chiedono l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge:
art.], 2, 4, 35, 41 Cost.Rep.; art.2087, 2103, 1226 c.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e si dolgono della lesione, sempre a causa della privazione delle mansioni, di beni primari (danno alla vita di relazione, al patrimonio professionale, alla capacità di concorrenza) protetti dalla Costituzione, configuranti un danno in sè, il cui risarcimento avrebbe dovuto essere determinato in via equitativa.
Il motivo è infondato.
Si tratta di doglianze che la Corte giudica debbano essere disattese, in quanto attinenti ad una pretesa lesione della personalità complessiva del giornalista, per le stesse ragioni illustrate trattandosi dei due motivi che precedono, a proposito di beni particolari, rientranti nella complessiva tutela di detta personalità professionale e a proposito dell'avvenuto riconoscimento del danno da demansionamento in senso ampio.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso principale e l'incidentale delle eredi RT debbono essere entrambi rigettati.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e l'incidentale delle eredi RT;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della RAI;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001