Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9228
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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Il danno da perdita di professionalità in caso di privazione delle mansioni proprie del lavoratore, nella valutazione equitativa adottata in ragione della retribuzione, sfugge alla determinazione in base ai giorni di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con conseguente sottrazione dei giorni nei quali questa non vi sia stata.

La circostanza che un lavoratore (nella specie, giornalista della RAI con qualifica di caposervizio) sia privato delle mansioni rende configurabile un danno a carico dello stesso, consistente nell'impoverimento delle sue capacità professionali dovuto al mancato esercizio della professione. Per la determinazione in termini quantitativi del danno, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, della quale elemento di massimo rilievo è il contenuto professionale delle mansioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9228
Data del deposito : 7 luglio 2001

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