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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 384/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 384/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MAZZATENTA VALERIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DE MEROLIS MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/07/2001 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04/12/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 08/07/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2001 atto numero parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2) I figli, maggiorenni, attualmente residenti presso la madre nell'abitazione sita in
Moscufo (PE), potranno recarsi presso l'abitazione del padre sita in Montesilvano
(PE) ogni volta lo vorranno, senza alcun termine e limite di frequentazione reciproca;
3) Il Sig. svolge la professione di autista, mentre la Sig.ra è Pt_1 CP_1
operaia;
4) I ricorrenti dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro, potendo provvedere ciascuno ai propri bisogni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 384/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MAZZATENTA VALERIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DE MEROLIS MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/07/2001 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04/12/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 08/07/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2001 atto numero parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2) I figli, maggiorenni, attualmente residenti presso la madre nell'abitazione sita in
Moscufo (PE), potranno recarsi presso l'abitazione del padre sita in Montesilvano
(PE) ogni volta lo vorranno, senza alcun termine e limite di frequentazione reciproca;
3) Il Sig. svolge la professione di autista, mentre la Sig.ra è Pt_1 CP_1
operaia;
4) I ricorrenti dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro, potendo provvedere ciascuno ai propri bisogni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3