Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 2028 del 5.7.2022
Oggetto: malattia professionale – rendita ai superstiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 739/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, per sé e quale erede e moglie del defunto , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa, come da mandato in atti dall'Avv. Santo De Blasi, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1 generale in atti, dall'Avv. Maurizio Tafuro ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Don Bosco
n. 49 presso la sede dell'avvocatura dell'istituto
APPELLATO
All'udienza dell'8.1.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 14.12.2022, , per sé e quale erede e moglie del defunto Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2028 del 5.7.2022, con cui il Persona_1
Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda dalla stessa proposta, in contraddittorio con l' , per CP_1
sentire affermare che la patologia da cui era affetto il defunto sig. è derivante Persona_1 dall'attività lavorativa dal medesimo svolta ed ha determinato il suo decesso avvenuto per
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto un unico motivo, con cui ha reiterato le contestazioni alle conclusioni della ctu svolta in primo grado ed alla quale il primo Giudice si era strettamente attenuto nel rigettare la domanda. Ha chiesto pertanto la rinnovazione della consulenza e, nel merito,
l'accoglimento della domanda come formulata in primo grado, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione.
Con memoria depositata il 3.6.2023, si costituiva l' che preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello; nel merito, contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 23.4.2024, veniva disposta la rinnovazione della ctu e veniva conferito il relativo incarico al Dott. . Persona_2
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per cui va accolto.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' , per CP_1 presunta violazione dell'art. 434 c.p.c.
Va invero osservato che l'atto di appello si appalesa poco in linea con il dettato letterale degli artt.
434 e 342 c.p.c., in quanto le indicazioni delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, pur se esistenti, appaiono confezionate in modo poco ortodosso.
Rileva, tuttavia, la Corte che sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n.
27199/2017, si debba affermare l'ammissibilità dell'appello, in quanto l'interpretazione degli artt.
343 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
Le questioni poste dall'appellante, che sostanzialmente si concentrano in una critica motivata alle conclusioni del ctu nominato in primo grado, appaiono chiare ed esposte in modo più che sufficiente a individuare le ragioni di contrasto rispetto alla decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è fondato. La Corte, infatti, ritiene di uniformarsi alle conclusioni del CTU, Dott. , supportate sul piano Per_2
logico da un ragionamento privo di lacune e dal richiamo di abbondante letteratura scientifica, oltre che conforme alle risultanze documentali esaminate.
A seguito degli accertamenti eseguiti, infatti, il ctu ha concluso come segue: “Si ritiene che l'esposizione professionale a fumi ed a vapori (in particolare agli IPA) durante il periodo lavorativo di oltre tre decenni (dal 1981 al 2013) in officine meccaniche di riparazioni motori autovetture ha determinato - in forza del principio dell'equivalenza delle condizioni – lo sviluppo della neoplasia polmonare “Microcitoma” che ha condotto al decesso in data 09/10/2014. È da riconoscere, pertanto, l'origine professionale della stessa malattia neoplastica polmonare, quand'anche fosse dimostrata la storia di fumatore per il noto principio di equivalenza delle cause in un soggetto per il quale, agli atti, non è documentata l'abitudine tabagica”.
Per motivare queste conclusioni, il CTU, afferma: “Preso atto, a questo punto, della storia personale e lavorativa, caratterizzata da esposizione ad inquinanti ambientali (IPA) derivanti dai gas di scarico, dagli oli combustibili (benzina, nafta) utilizzati per il lavaggio delle parti meccaniche e dalle polveri dei sistemi frenanti (ferodi) contenenti amianto, è doveroso analizzare il tumore polmonare in rapporto ai fattori di rischio ed alle scoperte nel campo specifico. Da ricordare, al riguardo, che le sono da tener presenti in tutte le attività di prova motore o Parte_2 nelle riparazioni che prevedano l'accensione, il riscaldamento del motore e quindi la produzione di emissioni all'interno dell'officina, tanto da rendersi obbligatorio utilizzare un sistema di aspirazione collegato direttamente al tubo di scappamento che possa espellere i gas di scarico all'esterno dell'ambiente di lavoro. Non è sufficiente lavorare a portoni aperti… L'evidenza che l'inquinamento dell'aria sia causa di tumori del polmone è convincente. Tutti gli studi prospettici condotti negli Stati
Uniti e in Europa hanno stimato rischi consistenti per il carcinoma polmonare in relazione alla esposizione a particolato fine. Gli stessi risultati sono stati ritrovati in studi caso-controllo.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ad ogni incremento di esposizione di 10 mg/m3 di particolato fine sia associato un incremento di rischio dell'8%. Benché il rischio per tumore polmonare sia basso se confrontato con il fumo attivo di tabacco, l'elevato numero di individui esposti a livelli anche elevati di particolato, come in certe zone del nord Italia e dell'Europa del Nord
e dell'Est, fa dell'inquinamento un importante fattore etiologico per il tumore del polmone…
L'inquinamento atmosferico da IPA è legato al traffico veicolare, al riscaldamento domestico, alle centrali termoelettriche e alle emissioni industriali, in particolare nell'industria petrolchimica e agli inceneritori. Sono contenuti nella fuliggine, nel catrame e nella pece. In numerose attività lavorative esiste un'importante esposizione, come nell'industria metallurgica (ferro e acciaio, ma anche alluminio), nella produzione e messa in opera degli asfalti, nella produzione di carbone e di gas e in altre ancora… Dopo quanto sopra esposto, si ritiene che emerga la elevata probabilità che l'attività lavorativa svolta dal de cuius ha determinato l'insorgenza del carcinoma polmonare, finanche in modo concausato. Tesi avvalorata anche nell'aggiornamento (dicembre 2023) dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) sulla tossicità degli scarichi da motori diesel (Engine exhaust, diesel), giungendo alla conclusione che sono cancerogeni certi per il polmone, tanto da inserirli nel Gruppo I (oltre ad altre sostanza come il fumo di tabacco;
i fumi di saldatura “Welding fumes”; la polvere di silicio cristallina, nella forma di quarzo o crisobalite). Anche le abitudini voluttuarie, come l'uso di tabacco, seppur rappresenti una nota causa cancerogena per il polmone, non possono far ignorare che l'ambiente urbano è ricco di inquinanti prodotti dagli scarichi dei motori degli autoveicoli, oltre che dal riscaldamento domestico ed all'attività industriale e che, tutti insieme, sono chiamati in causa per il loro ormai certo potere cancerogeno”.
Aggiunge opportunamente il CTU: “,,,si deve far presente che nella valutazione del regime della prova occorre distinguere tra malattia tabellata e malattia non tabellata, perché nella prima il nesso causale tra lavorazione e malattia professionale è presunto per legge, nella seconda la prova è a carico del lavoratore. Tale radicale differenza è però attenuata da un duplice rilievo: a) anche nelle malattie professionali tabellate il lavoratore deve provare l'esposizione al rischio, e cioè i fatti materiali che fanno scattare la presunzione legale;
b) che il sistema tabellare si è evoluto, passando dalla impostazione originaria basata sulla individuazione degli agenti patogeni e delle lavorazioni morbigene, singolarmente indicati, ad uno più elastico, basato sulla indica zione generica di
“malattie causate da” e delle “lavorazioni che espongono all'azione di”...Nel caso viceversa di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali, sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica. Pertanto la prima operazione da compiere è quella di definire se l'agente patogeno di cui si discute rientri nella voce della tabella, o in altra, o in nessuna. La seconda operazione è di accertare se la specifica forma tumorale è, secondo la scienza medica, causata dall'agente patogeno tabellato.
Circa il grado di certezza del nesso causale, stante la centralità della valutazione scientifica e quindi del giudizio dell'ausiliare sotto il controllo del giudice, valgono in ogni caso le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in punto di rilevanza del giudizio probabilistico. Essa è passata dal richiedere un grado di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità. Va sicuramente esclusa la mera possibilità. Si è detto che vi deve essere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità, in relazione all'entità ed alla esposi zione del lavoratore ai fattori di rischio (Cassazione 87/2003; 6592/00; 6434/94; 3523/97; 3602/98). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra- professionali (Cassazione 5352/02; 2716/03; 4292/03). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epi demiologici (Cassazione 10042/04, 8310/91; Cassazione Su 6846/92;
6388; 12909/00), per suf fragare una qualificata probabilità (Cassazione 5638/91 cit.; Cassazione
2684/90; vedi, nello stesso senso, Dm 27 aprile 2004 che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, D. Lgs 38/2000, secondo cui non si può più parlare di certezza dell'origine lavorativa, ma solo di grado di probabilità, a causa del continuo cambiamento delle esposizioni lavorative e per le interazioni tra causa morbigena e suscettibilità individuale). Se la scienza medica ha acquisito, anche con un giudizio di probabilità sopra indicato, che l'agente patogeno tabellato può essere in generale causa della malattia professionale lamentata, scatta la presunzione legale, anche ove si tratti di malattia ad eziologia multifattoriale (Cassazione
14023/04). In tema di tutela delle malattie professionali, in caso di agente patogeno tabellato suscettibile di causare una specifica malattia su un individuato organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso causale con l'agente patogeno tabellato. Tale nesso può risiedere anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epimediologici (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6 giugno-5 settembre 2006, n.
19047)… Inoltre, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l'infermità invali dante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extra professionale, trova ap plicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 c.p., con la conseguenza che a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva (Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 535 del 1998,
Cass. n. 13638 del 1999)”.
Orbene, anche le valutazioni di ordine più prettamente giuridico contenute nella relazione di ctu, appaiono totalmente condivisibili, in quanto supportate dal richiamo di consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il vasto richiamo di letteratura scientifica che accompagna la relazione dell'Ausiliario rende le conclusioni cui lo stesso è pervenuto ancor più attendibili e per questo condivise dalla Corte.
Lo stesso è a dirsi delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni rese dal CTP di parte appellata, essendosi l'Ausiliare peritato di indicare ulteriore letteratura scientifica a supporto delle proprie conclusioni [Da rimarcare che recentemente (2012) l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ha aggiornato le valutazioni sulla tossicità degli scarichi da motori diesel, giungendo alla conclusione che sono cancerogeni certi per il polmone. Sono pubblicate nel volume n. 105 delle monografie della IARC (International Agency for Research on Cancer), agenzia facente parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, le conclusioni del gruppo di 24 esperti internazionali che a giugno 2012 hanno rivalutato la cancerogenicità degli scarichi da motori diesel (già valutati nel
1989 come probabili cancerogeni), inserendoli nel Gruppo I in qualità di cancerogeni certi per il polmone].
In conclusione, l'appello deve essere accolto e con esso la domanda dell'appellante, vedova di
[...]
, di affermazione della natura professionale della patologia che provocò il decesso del Persona_1
marito, con conseguente attribuzione alla medesima della rendita dovuta ai superstiti.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014, seguono la soccombenza e vanno distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico dell' nella misura indicata in separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.12.2022 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2028 del 5.7.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata la natura professionale della malattia che ha determinato il decesso di , dichiara dovuta ai suoi superstiti la rendita nella misura di legge e Persona_1 condanna l' al pagamento in favore dell'appellante, vedova del de cuius, della relativa quota CP_1
nella misura di legge, maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino a soddisfo;
-condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate ex DM 155/2014 e succ. modd. in € 2.697,00 per il primo grado e in € CP_2
2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Santo De Blasi, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da CP_1
separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, l'8.1.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi