Versione
27 marzo 2019
27 marzo 2019
Art. 136-septies. (( (Deliberazioni del collegio giudicante). )) (( 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all' articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile .
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese. ))
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all' articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile .
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese. ))
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/05/2024, n. 14680Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11551 R.G. anno 2022 proposto da: Gruppo PAM s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato BA Saguatti e dall'avvocato Alessia Pittelli; ricorrente contro IN LO s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato LE RO TO Fiammenghi, dall'avvocato NU Modigliani, dall'avvocato Eva Adele Giuseppina Fiammenghi e dall'avocato BA Mioli, elettivamente domiciliata presso quest'ultima controricorrente nonché contro Ministero dello sviluppo economici – Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; Civile Ord. Sez. 1 Num. 14680 Anno 2024 Presidente: …Leggi di più...
- pacifica coesistenza marchi·
- convalidazione del marchio·
- tutela del marchio·
- preuso del marchio·
- rischio di confusione·
- art. 12 c.p.i.·
- valutazione globale·
- art. 176 c.p.i.·
- carattere distintivo·
- art. 136 septies c.p.i.