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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 609/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 19.11.2025 e promossa d a
(c.f. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
LE (Belgio) in data 26 luglio 1957, residente in [...]in via Cesare Battisti n.
17 e c.f. , con sede legale in Orio al Serio Controparte_1 P.IVA_1
(Bg), via Europa n. 4-6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante sig. rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_1
Casetta del Foro di Bergamo (c.f. ), con studio in Bergamo, in CodiceFiscale_2
via dei Partigiani n. 8, ed ivi elettivamente in forza delle procure alle liti allegate all'appello. APPELLANTI
c o n t r o cod. fisc. ), residente in [...](Bergamo), CP_2 CodiceFiscale_3
via Carducci n. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fiorona (cod. fisc.
[...]
, pec con studio in Bergamo, C.F._4 Email_1
via San Francesco d'Assisi n. 1 e dall'avv. Paolo Loda (cod. fisc. C.F._5
, pec con studio in Brescia, via, Ferramola n.
[...] Email_2
4 presso il quale elegge domicilio, in sostituzione dell'avv. Giorgio Boldizzoni, quali nuovi difensori per separata procura che si deposita all'interno del fascicolo telematico.
APPELLATO
e contro
(C.F. , con sede in Milano, Via della Controparte_3 P.IVA_2
Posta n. 7, in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Dott. CP_4
rappresentata e difesa dell'avvocato Giancarlo Lombardi (C.F. C.F._6
- pec: - fax 02.5466216), con studio
[...] Email_3
in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n.16, nella sua qualità, giusta mandato alle liti depositato separatamente nel fascicolo telematico, di difensore di con elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec
Email_4
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
1065/2023, pubblicata il 19.5.2023
CONCLUSIONI Dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in
riforma dell'impugnata sentenza, accertato il grave errore professionale in cui è
incorso il professionista geom. nell'esecuzione dell'incarico CP_2
conferitogli dal sig. e dalla società Parte_1 Controparte_1
errore che ha convinto ed indotto tali committenti ad esperire giudizio civile
completamente infondato, con la conseguente condanna dei medesimi alla rifusione
delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.,
condannare il medesimo al risarcimento dei danni in tal modo arrecati agli appellanti,
corrispondenti agli esborsi gravanti sui medesimi in virtù della sentenza n.1527/2020
del Tribunale di Bergamo, rispettivamente quantificati in € 98.080,00 per il sig.
e in € 98.040,00 per la società con Parte_1 Controparte_1
aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quantomeno
corrispondenti alla parte di essi derivante dal rigetto della domanda di risarcimento
dipendente dall'erronea valutazione della non necessarietà della cabina elettrica nel
complesso alberghiero di Orio al Serio.
Si revochi, conseguentemente, la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del
convenuto e del terzo chiamato . CP_2 Controparte_3
Spese dei due gradi del giudizio rifuse”.
Dell'appellato:
“in via principale: rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del geom.
, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi in atti;
CP_2
in via subordinata: nel non creduto caso in cui il geom. fosse ritenuto in qualche CP_2 misura responsabile dell'esito della causa n. 10908/2017 R.G., determinare
l'ammontare del risarcimento tenuto conto delle motivazioni della sentenza del
Tribunale di Bergamo e della totale estraneità dell'appellato in ordine alla citazione
del signor e del terzo chiamato;
CP_5
in via di ulteriore subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta
sussistente una qualche responsabilità a titolo risarcitorio del suddetto professionista,
dichiararsi la compagnia di assicurazione Controparte_6
(numero iscrizione all'Albo impresse I.00052), Rappresentanza Generale in Italia in
Milano, via Della Posta 7, tenuta a manlevare il proprio assicurato interamente, nonché
per ogni spesa sostenuta
in ragione della causa;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'1.7.2022.
Spese legali e compenso professionale interamente rifusi.”
Dell'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita,
In via principale:
rigettare l'appello proposto dal signor e dalla società Parte_1 [...]
per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare CP_1
integralmente la sentenza n. 1065/2023 del 18.05.2023, notificata in
data 23.05.2023, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Bergamo Dott.ssa Daniela
Quartarone a definizione del giudizio n. 7189/2021, non sussistendo profili di
responsabilità professionale attribuibile al geom. nell'esecuzione del CP_2
suo incarico. In via subordinata:
in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor e Parte_1
dalla società rigettare la domanda di manleva e garanzia Controparte_1
formulata dal geom. nei confronti di in CP_2 Controparte_3
quanto infondata in fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività
della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale n.
PI-47583319K0, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via di ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata
dal geom. nei confronti di , statuire la CP_2 Controparte_3
condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di
assicurazione prodotto agli atti di causa, compresi franchigie e massimali.
Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.9.2021, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, il geom. CP_1 [...]
affinché previo accertamento del grave errore professionale in cui lo stesso CP_2
era incorso nell'esecuzione dell'incarico conferitogli dai deducenti, errore che aveva convinto e condotto questi ultimi, ad esperire un giudizio civile completamente infondato con la conseguente loro condanna alle spese di lite, nonché, al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il medesimo geom. venisse CP_2
condannato al risarcimento dei danni arrecati e quantificati in € 98.080,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese di causa. più precisamente, sostenevano di Controparte_7 Controparte_1
essere stati indotti e convinti dalle conclusioni esposte in due perizie svolte dal geom.
ad intentare un'azione giudiziaria di risarcimento danni nei confronti dell'Ing. CP_2
(tecnico progettista e direttore dei lavori), il quale, nel corso della Persona_1
realizzazione del complesso immobiliare 57 RESHOTEL di Orio al Serio, di proprietà
della aveva imposto la realizzazione di una cabina elettrica che Controparte_1
non sarebbe, invece, stata necessaria.
Nel processo intentato da e nei Parte_1 Controparte_1
confronti dell'Ing. secondo l'assunto attoreo, tale professionista aveva Per_1
erroneamente stimato la potenza di energia necessaria per il 57 RESHOTEL in (88 o 82
Kw) e sulla scorta di tale errore, aveva imposto a di eseguire i Controparte_1
lavori per la costruzione di una cabina elettrica rivelatasi in seguito del tutto inutile,
posto che si era constatato che la potenza massima reale utilizzata dal complesso alberghiero risultava variare tra i 18 ed i 22 Kw e che, in base a quanto richiesto dall'Enel, la realizzazione di una cabina elettrica doveva ritenersi obbligatoria per consumi superiori a 50 Kw.
Il danno arrecato alla società proprietaria del complesso immobiliare a causa dell'errore addebitabile all'Ing. veniva, quindi, quantificato in complessivi € 828.915,00 Per_1
(costi di costruzione della cabina elettrica + perdita di posti auto + riduzione dell'avviamento commerciale, ecc.).
e davano atto che la domanda era stata Parte_1 Controparte_1
rigettata e che la consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del processo aveva verificato che la stima dell'Ing. era invece corretta ed esponevano di essere stati Per_1 condannati al pagamento delle spese processuali, oltre ad € 27.845,00 ex art. 96 comma
3 c.p.c., e di aver ricevuto un atto di precetto dell'importo complessivo di € 98.080,24.
In sostanza, deducevano la responsabilità professionale del geom. per aver redatto CP_2
una perizia erronea, nonostante la problematica non fosse di particolare difficoltà.
costituendosi negava ogni responsabilità evidenziando che le proprie perizie non CP_2
erano state redatte per accertare e certificare la necessità o meno, della cabina elettrica.
La prima, era solo una verifica della conformità al progetto degli impianti realizzati da mentre la seconda, aveva ad oggetto la stima dei costi sostenuti dalla Controparte_8
committenza per realizzare la cabina e dei danni conseguenti alla perdita di alcuni posti auto effettuata in base agli accertamenti contenuti in un'altra perizia, quella dell'Ing.
Per_2
Richiamando la motivazione della sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dagli attori contro l'Ing. il geom. precisava che per provare la fondatezza Per_1 CP_2
delle loro domande gli attori, avrebbero dovuto fornire altre prove a sostegno dei loro assunti,
Concludeva per il rigetto della domanda ed instava a che fosse chiamata in causa
[...]
con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale. Controparte_3
Si costituiva la società terza chiamata, la quale, eccepiva l'inoperatività della polizza,
sia perché agli atti non risultava che la prestazione dell'assicurato fosse stata resa a titolo oneroso, sia in quanto la stessa non copriva attività non di competenza dei geometri,
cioè, la direzione dei lavori e la progettazione degli impianti elettrici.
Sosteneva, comunque, che le domande svolte dagli attori erano state rigettate a prescindere dalla correttezza o meno dalle valutazioni contenute nelle perizie predisposte dal geom. CP_2
Senza istruttoria con sentenza n.°1065/2023, pubblicata in data 19.5.2023 il Tribunale
rigettava la domanda di parte attrice e condannava e Parte_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e di . CP_2 Controparte_3
Avverso detta decisione proponeva appello , a cui Parte_1
resistevano ed CP_2 Controparte_3
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato nel “ritenere la domanda svolta dagli esponenti non accoglibile per non avere gli attori
assolto all'onere sugli stessi gravante, cioè il nesso di causalità tra l'inadempimento e
il danno”;
In particolare, secondo gli appellanti, erra il giudice di primo grado, laddove, individua il fine delle indagini svolte dal geom. posto che dette indagini non possono CP_2
ritenersi tese semplicemente a fornire un “input” in ordine alla possibile proposizione di un'azione giudiziale, bensì, sono formulate con una tale nettezza e decisione, non solo relativamente al rapporto causa effetto tra il presunto errore di progettazione ed i danni arrecati a ed a ma altresì relativamente al calcolo di Controparte_1 Parte_1
tali danni, da configurare la base evidente della domanda giudiziale poi svolta dagli appellanti per quanto concerne la questione della cabina elettrica.
Sotto tale profilo, il fatto che la relazione sia stata asseverata formalmente dal geom. ne chiarisce il fine primario, che era quello di produrla in giudizio, conferendole CP_2
una valenza diversa rispetto a quella di un semplice parere informale.
Dagli elaborati del geom. ed in particolare dalla perizia del 24 ottobre 2017, CP_2
emerge, inequivocabilmente, una valutazione, presentata come completa ed esaustiva,
della sussistenza della responsabilità dell'Ing. per aver indicato la necessità della Per_1
realizzazione della cabina Enel a servizio del complesso alberghiero.
Secondo gli appellanti, un'attenta lettura della perizia svolta dal geom. in data 24 CP_2
ottobre 2017 risulta chiaramente come lo stesso professionista non ritenesse la sua relazione una mera ricognizione del concreto utilizzo di potenza da parte del 57
RESHOTEL completamente avulsa dall'indagine sui metodi di stima applicati dall'Ing.
ma considerasse, al contrario, di poter sindacare proprio la correttezza di tali Per_1
metodi di stima.
Ed, ancora, il Tribunale erra a ritenere, del tutto apoditticamente, che “anche un
profano” avrebbe colto “l'inidoneità” di quanto indicato nella perizia del geom. a CP_2
costituire, nel giudizio intentato nei confronti dell'Ing. “prova idonea” delle Per_1
allegazioni attoree.
Ribadiscono gli appellanti che le conclusioni del geom. non indicavano la CP_2
necessità di svolgere ulteriori indagini e approfondimenti sull'operato dell'Ing. Per_1
al fine di constatarne la responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato “a non
attribuire il giusto e dirimente rilievo al fatto che, ove il geom. avesse concluso le CP_2
sue verifiche, così come avrebbe dovuto essere se lo stesso avesse svolto correttamente
il suo incarico, … il procedimento nei confronti” dell'Ing. “non sarebbe mai stato Per_1 intrapreso” dagli appellanti.
Tale considerazione rende evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, sussiste un chiaro nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dall'appellato ed i danni subiti dagli appellanti in seguito all'instaurazione del processo nei confronti dell'Ing. Per_1
Lo stesso giudice di prime cure ammette del resto che la relazione tecnica del dal geom.
sia del tutto erronea e fondata su metodi empirici del tutto discutibili e non su CP_2
metodi scientifici, dunque ammettendo il grave errore professionale in cui è incorso il geom. CP_2
Ed è di tutta evidenza il fatto che e si siano basati Parte_1 Controparte_1
proprio sulle granitiche risultanze di siffatta consulenza stragiudiziale per promuovere la propria decisione di agire in giudizio nei confronti dell'Ing. Per_1
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe errato nel non aver “considerato” la condanna degli stessi e “al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.” nel giudizio intrapreso nei confronti dell'Ing.
e di Per_1 CP_5
E' indubbio che il giudice della causa intentata da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti dell'Ing. abbia ritenuto la sussistenza della colpa grave degli attori, Per_1
solo relativamente alla domanda attinente la presunta falsa testimonianza del convenuto e di n altro giudizio. CP_5
Le spese liquidate ad ognuno dei convenuti vittoriosi sono state stabilite nella misura di
€ 27.845,00, oltre accessori e nel contempo il danno ex art. 96 c.p.c. è stato statuito proprio nella misura di € 27.845,00. E' perciò evidente chea mancata proposizione dell'infondata domanda relativa alla cabina elettrica, non solo avrebbe determinato la liquidazione di spese di soccombenza assai inferiori, ma altresì, per stretta derivazione logica da quanto ha deciso il Tribunale
nello stabilire l'indennizzo per lite temeraria, avrebbe determinato la correlativa diminuzione aritmetica del danno ex art. 96 c.p.c..
-----------------
Il primo ed il secondo motivo trattati, congiuntamente, sono infondati.
Dalla lettura delle motivazioni rese nella sentenza resa a definizione del giudizio RG n.°
10908/2017 promosso dagli appellanti nei confronti dell'Ing. e di Per_1 CP_5
risulta del tutto evidente che le domande svolte da e da Parte_1 Controparte_1
sono state rigettate, a prescindere dalla correttezza o meno dalle valutazioni contenute nelle perizie predisposte dal geom. CP_2
Si osserva che la prima perizia resa dal geom. aveva semplicemente lo scopo di CP_2
verificare la “conformità al progetto degli impianti realizzati dalla Controparte_9
ed è stata redatta sulla scorta della perizia tecnico elettronico: vi
[...] Per_2
sono elencate alcune incompletezze, mancanza di documentazione ed evidenziate
finiture non a regola d'arte e non sono espresse quantificazioni” e con la seconda perizia lo stesso geom. “ha stimato i costi sostenuti dalla committenza e i danni CP_2
conseguenti alla perdita di alcuni posti auto e in base sempre alla perizia dell'Ing.
. Per_2
È del tutto evidente, quindi, che nessuna delle due perizie in esame aveva lo scopo di accertare o certificare la necessità o meno, di installare una cabina elettrica per l'erogazione di maggiore nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del 57 RESHOTEL. Tali perizie non potevano certo essere usate dagli attori per assolvere l'onere della prova sugli stessi gravante nel suddetto giudizio RG n.° 10908/2017, ma al più, assurgere a meri indizi di natura tecnica che il Tribunale avrebbe potuto valutare nell'ambito del quadro probatorio.
Infine, si osserva che dall'esame degli atti e dei documenti di causa, si rileva che e la nell'ambito del giudizio RG n.° 10908/2017 hanno Parte_1 Controparte_1
agito nei confronti dell'Ing. e di per ottenere da questi ultimi il Per_1 CP_5
risarcimento dei pretesi danni subiti non solo in relazione alla pretesa errata progettazione e realizzazione della cabina di sottostazione ENEL per il 57 RESHOTEL,
ma anche sul presupposto che gli stessi e “in una precedente causa, Per_1 CP_5
avessero commesso il reato di falsa testimonianza e di truffa” proprio ai danni di e di Parte_1 Controparte_1
Sul punto, come correttamente dedotto dal primo giudice è stato il rigetto di tale specifica domanda a determinare la soccombenza degli appellati ed a comportare la condanna al pagamento di € 27.845,00 in favore di ciascuno dei convenuti per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c., come esposto al foglio 16 della sentenza del Tribunale di Bergamo.
Il terzo motivo è infondato.
Premesso che il Tribunale non ha condannato e al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condanna degli stessi per responsabilità aggravata, è stata resa all'esito del giudizio RG n.°10908/2017 promosso dagli stessi, nei confronti dell'Ing. e di Per_1 CP_5
Condanna, questa, che se fosse stata ritenuta dagli stessi censurabile, avrebbe dovuto essere impugnata nelle opportune sedi.
In ragione della totale soccombenza degli appellanti e Parte_1
in solido tra loro, sono condannati alla rifusione delle spese Controparte_1
sostenute da e di nel presente giudizio CP_2 Controparte_3
liquidate, come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n.°1065/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 19.5.2023 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore di e di , delle spese del CP_2 Controparte_3
grado liquidate in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.° 115/2002 a carico degli appellanti e Parte_1 [...]
CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est.
IU RA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 609/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 19.11.2025 e promossa d a
(c.f. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
LE (Belgio) in data 26 luglio 1957, residente in [...]in via Cesare Battisti n.
17 e c.f. , con sede legale in Orio al Serio Controparte_1 P.IVA_1
(Bg), via Europa n. 4-6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante sig. rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_1
Casetta del Foro di Bergamo (c.f. ), con studio in Bergamo, in CodiceFiscale_2
via dei Partigiani n. 8, ed ivi elettivamente in forza delle procure alle liti allegate all'appello. APPELLANTI
c o n t r o cod. fisc. ), residente in [...](Bergamo), CP_2 CodiceFiscale_3
via Carducci n. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fiorona (cod. fisc.
[...]
, pec con studio in Bergamo, C.F._4 Email_1
via San Francesco d'Assisi n. 1 e dall'avv. Paolo Loda (cod. fisc. C.F._5
, pec con studio in Brescia, via, Ferramola n.
[...] Email_2
4 presso il quale elegge domicilio, in sostituzione dell'avv. Giorgio Boldizzoni, quali nuovi difensori per separata procura che si deposita all'interno del fascicolo telematico.
APPELLATO
e contro
(C.F. , con sede in Milano, Via della Controparte_3 P.IVA_2
Posta n. 7, in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Dott. CP_4
rappresentata e difesa dell'avvocato Giancarlo Lombardi (C.F. C.F._6
- pec: - fax 02.5466216), con studio
[...] Email_3
in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n.16, nella sua qualità, giusta mandato alle liti depositato separatamente nel fascicolo telematico, di difensore di con elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec
Email_4
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
1065/2023, pubblicata il 19.5.2023
CONCLUSIONI Dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in
riforma dell'impugnata sentenza, accertato il grave errore professionale in cui è
incorso il professionista geom. nell'esecuzione dell'incarico CP_2
conferitogli dal sig. e dalla società Parte_1 Controparte_1
errore che ha convinto ed indotto tali committenti ad esperire giudizio civile
completamente infondato, con la conseguente condanna dei medesimi alla rifusione
delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.,
condannare il medesimo al risarcimento dei danni in tal modo arrecati agli appellanti,
corrispondenti agli esborsi gravanti sui medesimi in virtù della sentenza n.1527/2020
del Tribunale di Bergamo, rispettivamente quantificati in € 98.080,00 per il sig.
e in € 98.040,00 per la società con Parte_1 Controparte_1
aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quantomeno
corrispondenti alla parte di essi derivante dal rigetto della domanda di risarcimento
dipendente dall'erronea valutazione della non necessarietà della cabina elettrica nel
complesso alberghiero di Orio al Serio.
Si revochi, conseguentemente, la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del
convenuto e del terzo chiamato . CP_2 Controparte_3
Spese dei due gradi del giudizio rifuse”.
Dell'appellato:
“in via principale: rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del geom.
, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi in atti;
CP_2
in via subordinata: nel non creduto caso in cui il geom. fosse ritenuto in qualche CP_2 misura responsabile dell'esito della causa n. 10908/2017 R.G., determinare
l'ammontare del risarcimento tenuto conto delle motivazioni della sentenza del
Tribunale di Bergamo e della totale estraneità dell'appellato in ordine alla citazione
del signor e del terzo chiamato;
CP_5
in via di ulteriore subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta
sussistente una qualche responsabilità a titolo risarcitorio del suddetto professionista,
dichiararsi la compagnia di assicurazione Controparte_6
(numero iscrizione all'Albo impresse I.00052), Rappresentanza Generale in Italia in
Milano, via Della Posta 7, tenuta a manlevare il proprio assicurato interamente, nonché
per ogni spesa sostenuta
in ragione della causa;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'1.7.2022.
Spese legali e compenso professionale interamente rifusi.”
Dell'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita,
In via principale:
rigettare l'appello proposto dal signor e dalla società Parte_1 [...]
per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare CP_1
integralmente la sentenza n. 1065/2023 del 18.05.2023, notificata in
data 23.05.2023, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Bergamo Dott.ssa Daniela
Quartarone a definizione del giudizio n. 7189/2021, non sussistendo profili di
responsabilità professionale attribuibile al geom. nell'esecuzione del CP_2
suo incarico. In via subordinata:
in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor e Parte_1
dalla società rigettare la domanda di manleva e garanzia Controparte_1
formulata dal geom. nei confronti di in CP_2 Controparte_3
quanto infondata in fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività
della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale n.
PI-47583319K0, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via di ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata
dal geom. nei confronti di , statuire la CP_2 Controparte_3
condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di
assicurazione prodotto agli atti di causa, compresi franchigie e massimali.
Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.9.2021, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, il geom. CP_1 [...]
affinché previo accertamento del grave errore professionale in cui lo stesso CP_2
era incorso nell'esecuzione dell'incarico conferitogli dai deducenti, errore che aveva convinto e condotto questi ultimi, ad esperire un giudizio civile completamente infondato con la conseguente loro condanna alle spese di lite, nonché, al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il medesimo geom. venisse CP_2
condannato al risarcimento dei danni arrecati e quantificati in € 98.080,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese di causa. più precisamente, sostenevano di Controparte_7 Controparte_1
essere stati indotti e convinti dalle conclusioni esposte in due perizie svolte dal geom.
ad intentare un'azione giudiziaria di risarcimento danni nei confronti dell'Ing. CP_2
(tecnico progettista e direttore dei lavori), il quale, nel corso della Persona_1
realizzazione del complesso immobiliare 57 RESHOTEL di Orio al Serio, di proprietà
della aveva imposto la realizzazione di una cabina elettrica che Controparte_1
non sarebbe, invece, stata necessaria.
Nel processo intentato da e nei Parte_1 Controparte_1
confronti dell'Ing. secondo l'assunto attoreo, tale professionista aveva Per_1
erroneamente stimato la potenza di energia necessaria per il 57 RESHOTEL in (88 o 82
Kw) e sulla scorta di tale errore, aveva imposto a di eseguire i Controparte_1
lavori per la costruzione di una cabina elettrica rivelatasi in seguito del tutto inutile,
posto che si era constatato che la potenza massima reale utilizzata dal complesso alberghiero risultava variare tra i 18 ed i 22 Kw e che, in base a quanto richiesto dall'Enel, la realizzazione di una cabina elettrica doveva ritenersi obbligatoria per consumi superiori a 50 Kw.
Il danno arrecato alla società proprietaria del complesso immobiliare a causa dell'errore addebitabile all'Ing. veniva, quindi, quantificato in complessivi € 828.915,00 Per_1
(costi di costruzione della cabina elettrica + perdita di posti auto + riduzione dell'avviamento commerciale, ecc.).
e davano atto che la domanda era stata Parte_1 Controparte_1
rigettata e che la consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del processo aveva verificato che la stima dell'Ing. era invece corretta ed esponevano di essere stati Per_1 condannati al pagamento delle spese processuali, oltre ad € 27.845,00 ex art. 96 comma
3 c.p.c., e di aver ricevuto un atto di precetto dell'importo complessivo di € 98.080,24.
In sostanza, deducevano la responsabilità professionale del geom. per aver redatto CP_2
una perizia erronea, nonostante la problematica non fosse di particolare difficoltà.
costituendosi negava ogni responsabilità evidenziando che le proprie perizie non CP_2
erano state redatte per accertare e certificare la necessità o meno, della cabina elettrica.
La prima, era solo una verifica della conformità al progetto degli impianti realizzati da mentre la seconda, aveva ad oggetto la stima dei costi sostenuti dalla Controparte_8
committenza per realizzare la cabina e dei danni conseguenti alla perdita di alcuni posti auto effettuata in base agli accertamenti contenuti in un'altra perizia, quella dell'Ing.
Per_2
Richiamando la motivazione della sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dagli attori contro l'Ing. il geom. precisava che per provare la fondatezza Per_1 CP_2
delle loro domande gli attori, avrebbero dovuto fornire altre prove a sostegno dei loro assunti,
Concludeva per il rigetto della domanda ed instava a che fosse chiamata in causa
[...]
con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale. Controparte_3
Si costituiva la società terza chiamata, la quale, eccepiva l'inoperatività della polizza,
sia perché agli atti non risultava che la prestazione dell'assicurato fosse stata resa a titolo oneroso, sia in quanto la stessa non copriva attività non di competenza dei geometri,
cioè, la direzione dei lavori e la progettazione degli impianti elettrici.
Sosteneva, comunque, che le domande svolte dagli attori erano state rigettate a prescindere dalla correttezza o meno dalle valutazioni contenute nelle perizie predisposte dal geom. CP_2
Senza istruttoria con sentenza n.°1065/2023, pubblicata in data 19.5.2023 il Tribunale
rigettava la domanda di parte attrice e condannava e Parte_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e di . CP_2 Controparte_3
Avverso detta decisione proponeva appello , a cui Parte_1
resistevano ed CP_2 Controparte_3
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato nel “ritenere la domanda svolta dagli esponenti non accoglibile per non avere gli attori
assolto all'onere sugli stessi gravante, cioè il nesso di causalità tra l'inadempimento e
il danno”;
In particolare, secondo gli appellanti, erra il giudice di primo grado, laddove, individua il fine delle indagini svolte dal geom. posto che dette indagini non possono CP_2
ritenersi tese semplicemente a fornire un “input” in ordine alla possibile proposizione di un'azione giudiziale, bensì, sono formulate con una tale nettezza e decisione, non solo relativamente al rapporto causa effetto tra il presunto errore di progettazione ed i danni arrecati a ed a ma altresì relativamente al calcolo di Controparte_1 Parte_1
tali danni, da configurare la base evidente della domanda giudiziale poi svolta dagli appellanti per quanto concerne la questione della cabina elettrica.
Sotto tale profilo, il fatto che la relazione sia stata asseverata formalmente dal geom. ne chiarisce il fine primario, che era quello di produrla in giudizio, conferendole CP_2
una valenza diversa rispetto a quella di un semplice parere informale.
Dagli elaborati del geom. ed in particolare dalla perizia del 24 ottobre 2017, CP_2
emerge, inequivocabilmente, una valutazione, presentata come completa ed esaustiva,
della sussistenza della responsabilità dell'Ing. per aver indicato la necessità della Per_1
realizzazione della cabina Enel a servizio del complesso alberghiero.
Secondo gli appellanti, un'attenta lettura della perizia svolta dal geom. in data 24 CP_2
ottobre 2017 risulta chiaramente come lo stesso professionista non ritenesse la sua relazione una mera ricognizione del concreto utilizzo di potenza da parte del 57
RESHOTEL completamente avulsa dall'indagine sui metodi di stima applicati dall'Ing.
ma considerasse, al contrario, di poter sindacare proprio la correttezza di tali Per_1
metodi di stima.
Ed, ancora, il Tribunale erra a ritenere, del tutto apoditticamente, che “anche un
profano” avrebbe colto “l'inidoneità” di quanto indicato nella perizia del geom. a CP_2
costituire, nel giudizio intentato nei confronti dell'Ing. “prova idonea” delle Per_1
allegazioni attoree.
Ribadiscono gli appellanti che le conclusioni del geom. non indicavano la CP_2
necessità di svolgere ulteriori indagini e approfondimenti sull'operato dell'Ing. Per_1
al fine di constatarne la responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato “a non
attribuire il giusto e dirimente rilievo al fatto che, ove il geom. avesse concluso le CP_2
sue verifiche, così come avrebbe dovuto essere se lo stesso avesse svolto correttamente
il suo incarico, … il procedimento nei confronti” dell'Ing. “non sarebbe mai stato Per_1 intrapreso” dagli appellanti.
Tale considerazione rende evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, sussiste un chiaro nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dall'appellato ed i danni subiti dagli appellanti in seguito all'instaurazione del processo nei confronti dell'Ing. Per_1
Lo stesso giudice di prime cure ammette del resto che la relazione tecnica del dal geom.
sia del tutto erronea e fondata su metodi empirici del tutto discutibili e non su CP_2
metodi scientifici, dunque ammettendo il grave errore professionale in cui è incorso il geom. CP_2
Ed è di tutta evidenza il fatto che e si siano basati Parte_1 Controparte_1
proprio sulle granitiche risultanze di siffatta consulenza stragiudiziale per promuovere la propria decisione di agire in giudizio nei confronti dell'Ing. Per_1
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe errato nel non aver “considerato” la condanna degli stessi e “al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.” nel giudizio intrapreso nei confronti dell'Ing.
e di Per_1 CP_5
E' indubbio che il giudice della causa intentata da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti dell'Ing. abbia ritenuto la sussistenza della colpa grave degli attori, Per_1
solo relativamente alla domanda attinente la presunta falsa testimonianza del convenuto e di n altro giudizio. CP_5
Le spese liquidate ad ognuno dei convenuti vittoriosi sono state stabilite nella misura di
€ 27.845,00, oltre accessori e nel contempo il danno ex art. 96 c.p.c. è stato statuito proprio nella misura di € 27.845,00. E' perciò evidente chea mancata proposizione dell'infondata domanda relativa alla cabina elettrica, non solo avrebbe determinato la liquidazione di spese di soccombenza assai inferiori, ma altresì, per stretta derivazione logica da quanto ha deciso il Tribunale
nello stabilire l'indennizzo per lite temeraria, avrebbe determinato la correlativa diminuzione aritmetica del danno ex art. 96 c.p.c..
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Il primo ed il secondo motivo trattati, congiuntamente, sono infondati.
Dalla lettura delle motivazioni rese nella sentenza resa a definizione del giudizio RG n.°
10908/2017 promosso dagli appellanti nei confronti dell'Ing. e di Per_1 CP_5
risulta del tutto evidente che le domande svolte da e da Parte_1 Controparte_1
sono state rigettate, a prescindere dalla correttezza o meno dalle valutazioni contenute nelle perizie predisposte dal geom. CP_2
Si osserva che la prima perizia resa dal geom. aveva semplicemente lo scopo di CP_2
verificare la “conformità al progetto degli impianti realizzati dalla Controparte_9
ed è stata redatta sulla scorta della perizia tecnico elettronico: vi
[...] Per_2
sono elencate alcune incompletezze, mancanza di documentazione ed evidenziate
finiture non a regola d'arte e non sono espresse quantificazioni” e con la seconda perizia lo stesso geom. “ha stimato i costi sostenuti dalla committenza e i danni CP_2
conseguenti alla perdita di alcuni posti auto e in base sempre alla perizia dell'Ing.
. Per_2
È del tutto evidente, quindi, che nessuna delle due perizie in esame aveva lo scopo di accertare o certificare la necessità o meno, di installare una cabina elettrica per l'erogazione di maggiore nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del 57 RESHOTEL. Tali perizie non potevano certo essere usate dagli attori per assolvere l'onere della prova sugli stessi gravante nel suddetto giudizio RG n.° 10908/2017, ma al più, assurgere a meri indizi di natura tecnica che il Tribunale avrebbe potuto valutare nell'ambito del quadro probatorio.
Infine, si osserva che dall'esame degli atti e dei documenti di causa, si rileva che e la nell'ambito del giudizio RG n.° 10908/2017 hanno Parte_1 Controparte_1
agito nei confronti dell'Ing. e di per ottenere da questi ultimi il Per_1 CP_5
risarcimento dei pretesi danni subiti non solo in relazione alla pretesa errata progettazione e realizzazione della cabina di sottostazione ENEL per il 57 RESHOTEL,
ma anche sul presupposto che gli stessi e “in una precedente causa, Per_1 CP_5
avessero commesso il reato di falsa testimonianza e di truffa” proprio ai danni di e di Parte_1 Controparte_1
Sul punto, come correttamente dedotto dal primo giudice è stato il rigetto di tale specifica domanda a determinare la soccombenza degli appellati ed a comportare la condanna al pagamento di € 27.845,00 in favore di ciascuno dei convenuti per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c., come esposto al foglio 16 della sentenza del Tribunale di Bergamo.
Il terzo motivo è infondato.
Premesso che il Tribunale non ha condannato e al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condanna degli stessi per responsabilità aggravata, è stata resa all'esito del giudizio RG n.°10908/2017 promosso dagli stessi, nei confronti dell'Ing. e di Per_1 CP_5
Condanna, questa, che se fosse stata ritenuta dagli stessi censurabile, avrebbe dovuto essere impugnata nelle opportune sedi.
In ragione della totale soccombenza degli appellanti e Parte_1
in solido tra loro, sono condannati alla rifusione delle spese Controparte_1
sostenute da e di nel presente giudizio CP_2 Controparte_3
liquidate, come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n.°1065/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 19.5.2023 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore di e di , delle spese del CP_2 Controparte_3
grado liquidate in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.° 115/2002 a carico degli appellanti e Parte_1 [...]
CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est.
IU RA