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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1338/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1338/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BURCHIELLI RITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._2
11/02/1975, rappresentato e difeso dall'avv. ROMOLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 12/12/2012 in ORVIETO, che dall'unione sono nati i figli (nato a Bagno a [...] [...]) e Persona_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), che l'unione tra gli stessi si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
3. Il sig. si allontanerà dall'abitazione di Via Adige n. 25, per la quale la sig.ra Controparte_1
è titolare di un contratto di locazione, nella quale è di fatto domiciliato da alcuni anni;
il sig. Pt_3 si trasferirà in quella che era invece stata acquistata come abitazione coniugale sita in CP_1
Orvieto Loc.tà Fossatello n. 30; tale trasferimento avverrà entro e non oltre la data del 22 Giugno
2025, salvo oggettive ed impreviste difficoltà che si dovessero presentare, in presenza delle quali il termine verrebbe prorogato al massimo di dieci giorni;
nel medesimo periodo di cui sopra la Sig.ra dovrà liberare la casa coniugale dei propri effetti personali;
il sig. – a partire dal Pt_3 CP_1 prossimo mese di luglio 2025 provvederà al pagamento delle utenze relative all'abitazione di
Località Fossatello e, a tal fine, provvederà anche alla voltura a suo nome di tutte dette utenze che sono attualmente a nome della sig.ra Pt_3
4. Entrambi i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma rimarranno collocati in prevalenza presso l'appartamento che la madre sig.ra conduce in Parte_4 locazione in Orvieto Via Adige n. 25; per quanto riguarda la gestione del tempo dei figli, premesso che il figlio ha quasi 17 anni e, pertanto, ha piena capacità di gestire direttamente con i Per_1 genitori i tempi e le modalità di permanenza con il padre, vengono comunque indicate le seguenti modalità da considerare valide sia per la piccola che per il giovane Parte_2 Persona_1
e che consentiranno ai genitori di organizzare meglio anche i loro tempi e soprattutto i loro impegni lavorativi:
- I figli staranno con il padre due fine settimana consecutivi a partire dal Venerdì pomeriggio all'uscita di scuola della figlia fino alla Domenica sera dopocena, quando il padre li Pt_2 riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
il fine settimana successivo staranno invece con la madre;
durante la settimana staranno con il padre un pomeriggio a scelta dello stesso, secondo le sue variabili esigenze di servizio, da quando il padre torna dal lavoro fino a dopo cena quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre;
nei giorni e nei pomeriggi in cui stanno con il padre, quest'ultimo si occuperà di accompagnarli o riprenderli nelle varie attività che li riguardano e provvederà ai loro pasti;
il tutto sempre nell'ottica di una organizzazione che consenta ai figli di adempiere ai loro impegni scolastici ed extra scolastici;
entrambi i genitori saranno disponibili alle eventuali variazioni di orari ed a collaborare per il detto fine;
- Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva che comprenda un anno il periodo dal 25 Dicembre al 31 Dicembre e l'anno successivo dal 31
Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno le giornate festive
(sabato, domenica e lunedì con il padre, in quanto si tratta di un periodo in cui la madre è impegnata intensamente con il lavoro;
i figli trascorreranno con i genitori il giorno del rispettivo compleanno anche in deroga al calendario sopra descritto;
stessa cosa per il giorno della festa della mamma e della festa del papà; per i compleanni dei figli, verranno presi accordi volta per volta in base ai desideri dei figli, possibilmente trascorrendo tutti insieme le rispettiva feste;
anche per le feste infrasettimanali e/o eventuali ponti i genitori prenderanno accordi volta per volta anche in base alle rispettive esigenze di lavoro;
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese a cui il versamento si riferisce la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra con il seguente IBAN: [...]; nei periodi in cui i figli dovessero Pt_3 trascorrere continuativamente con il padre o con i nonni paterni un periodo minimo di una settimana consecutiva, l'assegno mensile di contributo al loro mantenimento verrà ridotto proporzionalmente;
- L'assegno unico che sarà versato dall'INPS per i figli minori verrà incassato dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
le eventuali somme che ciascuno dei genitori dovesse percepire a tale titolo a partire dal mese di Luglio verranno comunque suddivise al 50% tra gli stessi;
a partire da tale data comunque i genitori si attiveranno per regolarizzare la domanda presso gli uffici competenti in modo che l'assegno venga versato in maniera suddivisa tra i genitori;
- i genitori provvederanno a portare in detrazione entrambi i figli nella rispettiva denuncia dei redditi nella misura del 50% ciascuno;
- Il conto corrente co-intestato tra i coniugi ed aperto presso continuerà ad Controparte_2 essere utilizzato solo dal sig. per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario cui CP_1 provvederà in via esclusiva a partire dal prossimo mese di luglio 2025; a tale proposito i coniugi si danno atto che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro in quanto l'accordo che finora hanno mantenuto consisteva nel fatto che, a fronte del pagamento delle rate del mutuo da parte del sig.
la sig.ra ha sostenuto tutte le altre spese relative alle utenze ed al mantenimento CP_1 Pt_3 della famiglia per il vitto, l'alloggio e tutte le spese straordinarie relative ai figli, quali le attività sportive ecc. come indicato in premessa;
- Il sig. a fronte del fatto che usufruirà in via esclusiva della casa coniugale in CP_1 comproprietà, provvederà al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario che grava sulla stessa;
nel caso in cui i coniugi comproprietari decidessero di mettere in vendita la casa, gli stessi concordano che il ricavato della eventuale futura vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo eventualmente residuo e che divideranno in parti uguali il residuo ricavato;
nel caso in cui la vendita fosse effettuata dopo l'avvenuta estinzione del mutuo, allora la somma che si ricaverà dalla vendita verrà ugualmente ripartita in parti uguali tra i coniugi comproprietari;
nel caso in cui il mutuo venisse estinto e la casa coniugale non fosse venduta, allora il sig. provvederà a CP_1 versare alla Sig.ra per l'utilizzo esclusivo della casa coniugale la somma mensile di € 300,00 Pt_3
a titolo di indennizzo;
le spese di straordinaria manutenzione relative all'immobile verranno divise tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.
- L'autovettura Jeep AS intestata alla sig.ra continuerà ad essere utilizzata dalla stessa, Pt_3 la quale provvederà al mantenimento;
analogamente per le autovetture Suzuki TA e Fiat ND che continueranno ad essere utilizzate dal sig. che si occuperà anche delle relative CP_1 spese;
i motoveicoli continueranno ad essere utilizzati dal sig. con le relative spese a suo CP_1 carico;
per il ciclomotore in uso al figli i genitori sosterranno le relative spese al 50%; Per_1 naturalmente in caso di vendita di uno o più dei mezzi sopra indicati, il ricavato verrà incassato da colui che ne ha l'utilizzo con il pieno reciproco consenso;
- Entrambi i coniugi stabiliscono che gli accordi contenuti nel presente ricorso, indipendentemente dalla fissazione dell'udienza presidenziale, inizieranno ad avere esecuzione dal prossimo mese di luglio 2025;
i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, - dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in ORVIETO il 12/12/2012, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ORVIETO, atto n. 30, parte I, anno 2012;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
EM OL