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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 26.3.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7255/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello
- ricorrente -
Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dagli avv.ti Paolo Sedda e Francesca Banchetti - resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2022, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. AS. n. 04027387; che l , con CP_1
missiva del 30.1.2020, gli ha riliquidato la prestazione pensionistica a seguito della verifica dei dati reddituali, ritenendo non dovuta la somma complessiva di €.4.589,00, precisamente €.2.100,02 per l'anno 2018 e €.2.488,98 per l'anno 2019; che, dalla mensilità di giugno 2020, l'Istituto ha recuperato l'importo di €.65,56 sulla pensione VO in godimento.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale negli importi mensili di € 196,93 per il 2018 e di € 199,14 per l'anno 2019, stante l'invarianza della sua posizione reddituale, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre CP_1
interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, l' ha dedotto che “1)-parte ricorrente è titolare della prestazione Assegno CP_1
Sociale Cat. AS 04027387 (doc.1, pag.2); 2)-Il Sig. è coniugato con la Sig.ra Parte_1 [...]
, titolare di pensione cat. AS n. 04027388, la quale, in data 20 febbraio 2018, ha Controparte_2
CP_ inoltrato all domanda di ricostituzione n. 2063772100155 chiedendo la liquidazione della pagina 1 di 4 maggiorazione sociale a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età (doc.2); 3)-
L'elaborazione della domanda di cui al capo che precede, avvenuta in data 22/01/2019, ha determinato un credito di €. 2.482,93 con conseguente aumento della prestazione assistenziale intestata al coniuge del ricorrente sin dal marzo del 2018 e variazione della situazione reddituale incidente sul diritto all'assegno sociale in godimento del ricorrente;
… 6)-In presenza di redditi da parte del coniuge come nel caso di specie, l'assegno sociale spetta in misura ridotta seguendo la formula: LIMITE ANNUO PARI AL DOPPIO DELL'ASSEGNO SOCIALE – REDDITO ANNUO
POSSEDUTO/13. 7)-Il reddito coniugale accertato con la ricostituzione del 30 gennaio 2020, supera il limite reddituale di €. 11.778,00 che consentirebbe per l'anno 2018 la liquidazione integrale della prestazione e quello di €. 11.907,74 previsto per l'anno 2019: pertanto, l'assegno sociale intestato al ricorrente è stato ridotto per un importo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale;
6)-In conseguenza del riconoscimento a gennaio
2019 con gli arretrati dell'aumento di reddito del coniuge di cui sopra, al ricorrente è stato notificato
CP_ l'indebito iscritto al numero pratica R.I. 15500299, per € 4.589,00, scaturito da elaborazione centrale del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto la verifica della spettanza, in tutto o in parte, di somme riconosciute a titolo di assegno sociale numero 04027387 sulla base dei redditi maturati dal nucleo familiare nel corso del 2018 (doc.3); 7)-In particolare, il debito si riferisce a somme percepite
a titolo di assegno sociale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019: a seguito del ricalcolo sulla base dell'aggiornamento dei dati reddituali da casellario relativi all'anno 2018 e 2019 tali somme risultano indebitamente percepite in quanto l'assegno sociale spetta in misura ridotta rispetto a quella pagata”.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Avendo ad oggetto la richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di assegno sociale, < fattispecie di indebito in discorso dev'essere pertanto disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato pagina 2 di 4 già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Ciò posto, nel caso di specie, non può in alcun modo censurarsi la condotta della parte ricorrente, infatti, alcuna omissione in termini di mancata trasmissione di informazioni può addebitarsi al ricorrente, essendo tutte le informazioni ben note all' per essere dallo stesso erogate (prestazione CP_1
cat. VO e cat. AS), non sussistendo redditi di altra provenienza.
Sul punto, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, si è ritenuto “necessario acquisire dal ricorrente la dichiarazione dei redditi 2019 e 2020 (rispettivamente anni 2018 e 2019) della coniuge e dall CP_1
idonea documentazione attestante la precisa liquidazione della prestazione riferita a CP_2
sin dal marzo 2018”.
[...]
pagina 3 di 4 Parte ricorrente ha pertanto depositato, unitamente alle note scritte del 25.3.2025, la certificazione reddituale rilasciata, in data 26.2.2025, dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale è emersa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2018-2019, nonché il mancato conseguimento di redditi di lavoro dipendente o autonomo della coniuge, . Controparte_2
L'istituto previdenziale, per contro, non ha ottemperato all'ordine istruttorio, non producendo alcuna documentazione.
Sicché, in considerazione di tale documentazione, per gli anni 2018-2019, il ricorrente deve beneficiare dell'assegno sociale nell'importo originariamente corrisposto, in quanto è risultato rispettato il limite reddituale coniugale, stabilito dalla normativa vigente, che è pari € 10.684,83 per l'anno 2018 e a € 10.802,61 per l'anno 2019, rientrando pienamente nei limiti previsti, essendo il suo reddito complessivo pari a € 6.590,00 per l'anno 2018 e a € 6.669,00 per l'anno 2019 (doc.6-7-8).
Conclusivamente, deve essere dichiarata l'irripetibilità dell'importo di €.4.589,00.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” €
CP_ 5.200) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di €.4.589,00, indicata nel provvedimento dell' del 30.1.2020 e nel mod. RC5S del 31.3.2020, con condanna dell' CP_1 CP_1
alla restituzione di quanto trattenuto per tale ragione, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, liquidate in
€.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 26.3.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7255/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello
- ricorrente -
Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dagli avv.ti Paolo Sedda e Francesca Banchetti - resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2022, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. AS. n. 04027387; che l , con CP_1
missiva del 30.1.2020, gli ha riliquidato la prestazione pensionistica a seguito della verifica dei dati reddituali, ritenendo non dovuta la somma complessiva di €.4.589,00, precisamente €.2.100,02 per l'anno 2018 e €.2.488,98 per l'anno 2019; che, dalla mensilità di giugno 2020, l'Istituto ha recuperato l'importo di €.65,56 sulla pensione VO in godimento.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale negli importi mensili di € 196,93 per il 2018 e di € 199,14 per l'anno 2019, stante l'invarianza della sua posizione reddituale, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre CP_1
interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, l' ha dedotto che “1)-parte ricorrente è titolare della prestazione Assegno CP_1
Sociale Cat. AS 04027387 (doc.1, pag.2); 2)-Il Sig. è coniugato con la Sig.ra Parte_1 [...]
, titolare di pensione cat. AS n. 04027388, la quale, in data 20 febbraio 2018, ha Controparte_2
CP_ inoltrato all domanda di ricostituzione n. 2063772100155 chiedendo la liquidazione della pagina 1 di 4 maggiorazione sociale a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età (doc.2); 3)-
L'elaborazione della domanda di cui al capo che precede, avvenuta in data 22/01/2019, ha determinato un credito di €. 2.482,93 con conseguente aumento della prestazione assistenziale intestata al coniuge del ricorrente sin dal marzo del 2018 e variazione della situazione reddituale incidente sul diritto all'assegno sociale in godimento del ricorrente;
… 6)-In presenza di redditi da parte del coniuge come nel caso di specie, l'assegno sociale spetta in misura ridotta seguendo la formula: LIMITE ANNUO PARI AL DOPPIO DELL'ASSEGNO SOCIALE – REDDITO ANNUO
POSSEDUTO/13. 7)-Il reddito coniugale accertato con la ricostituzione del 30 gennaio 2020, supera il limite reddituale di €. 11.778,00 che consentirebbe per l'anno 2018 la liquidazione integrale della prestazione e quello di €. 11.907,74 previsto per l'anno 2019: pertanto, l'assegno sociale intestato al ricorrente è stato ridotto per un importo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale;
6)-In conseguenza del riconoscimento a gennaio
2019 con gli arretrati dell'aumento di reddito del coniuge di cui sopra, al ricorrente è stato notificato
CP_ l'indebito iscritto al numero pratica R.I. 15500299, per € 4.589,00, scaturito da elaborazione centrale del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto la verifica della spettanza, in tutto o in parte, di somme riconosciute a titolo di assegno sociale numero 04027387 sulla base dei redditi maturati dal nucleo familiare nel corso del 2018 (doc.3); 7)-In particolare, il debito si riferisce a somme percepite
a titolo di assegno sociale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019: a seguito del ricalcolo sulla base dell'aggiornamento dei dati reddituali da casellario relativi all'anno 2018 e 2019 tali somme risultano indebitamente percepite in quanto l'assegno sociale spetta in misura ridotta rispetto a quella pagata”.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Avendo ad oggetto la richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di assegno sociale, < fattispecie di indebito in discorso dev'essere pertanto disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato pagina 2 di 4 già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Ciò posto, nel caso di specie, non può in alcun modo censurarsi la condotta della parte ricorrente, infatti, alcuna omissione in termini di mancata trasmissione di informazioni può addebitarsi al ricorrente, essendo tutte le informazioni ben note all' per essere dallo stesso erogate (prestazione CP_1
cat. VO e cat. AS), non sussistendo redditi di altra provenienza.
Sul punto, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, si è ritenuto “necessario acquisire dal ricorrente la dichiarazione dei redditi 2019 e 2020 (rispettivamente anni 2018 e 2019) della coniuge e dall CP_1
idonea documentazione attestante la precisa liquidazione della prestazione riferita a CP_2
sin dal marzo 2018”.
[...]
pagina 3 di 4 Parte ricorrente ha pertanto depositato, unitamente alle note scritte del 25.3.2025, la certificazione reddituale rilasciata, in data 26.2.2025, dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale è emersa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2018-2019, nonché il mancato conseguimento di redditi di lavoro dipendente o autonomo della coniuge, . Controparte_2
L'istituto previdenziale, per contro, non ha ottemperato all'ordine istruttorio, non producendo alcuna documentazione.
Sicché, in considerazione di tale documentazione, per gli anni 2018-2019, il ricorrente deve beneficiare dell'assegno sociale nell'importo originariamente corrisposto, in quanto è risultato rispettato il limite reddituale coniugale, stabilito dalla normativa vigente, che è pari € 10.684,83 per l'anno 2018 e a € 10.802,61 per l'anno 2019, rientrando pienamente nei limiti previsti, essendo il suo reddito complessivo pari a € 6.590,00 per l'anno 2018 e a € 6.669,00 per l'anno 2019 (doc.6-7-8).
Conclusivamente, deve essere dichiarata l'irripetibilità dell'importo di €.4.589,00.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” €
CP_ 5.200) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di €.4.589,00, indicata nel provvedimento dell' del 30.1.2020 e nel mod. RC5S del 31.3.2020, con condanna dell' CP_1 CP_1
alla restituzione di quanto trattenuto per tale ragione, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, liquidate in
€.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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