Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9689
CASS
Sentenza 18 giugno 2003

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In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'apprezzamento della imprevedibilità del fatto che rende particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo - che costituisce uno dei presupposti necessari perché siano ravvisabili i gravi motivi che legittimano il recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, e 4, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, che dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del singolo caso, fra le quali assumono particolare rilievo le qualità soggettive del conduttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9689
    Data del deposito : 18 giugno 2003

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