Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 1
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'apprezzamento della imprevedibilità del fatto che rende particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo - che costituisce uno dei presupposti necessari perché siano ravvisabili i gravi motivi che legittimano il recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, e 4, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, che dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del singolo caso, fra le quali assumono particolare rilievo le qualità soggettive del conduttore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra PI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE SEMERARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI RT, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI con studio in 74100 TARANTO VIA SORCINELLI 31, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1460/99 del Tribunale di TARANTO, emessa il 12/01/99 e depositata il 27/10/99 (R.G. 997/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con lettera raccomandata del febbraio 1995 la S.O.G.E.T. s.p.a., Società per la gestione di esattoria e tesoreria dell'ambito B di Taranto, recedette dal contratto di locazione dell'immobile ad essa locato da AR IN con scadenza nell'aprile del 1996, adducendo quali "gravi motivi" la propria necessità di trasferire i propri uffici "vicino allo sportello esattoriale della città a seguito della unificazione in unico ambito dei precedenti ambiti A e B e della concessione del servizio di riscossione per l'intero ambito" alla stessa S.O.G.E.T..
Avendo il locatore contestato la sussistenza di presupposti per il recesso, la S.O.G.E.T. lo convenne in giudizio chiedendo che fosse giudizialmente accertato che sussistevano i presupposti dell'esercitato diritto di recesso e che il contratto era dunque cessato alla scadenza dei sei mesi dal preavviso.
Il pretore rigettò la domanda osservando che l'esigenza della conduttrice di trasferire la propria struttura imprenditoriale dai locali del IN a quelli immediatamente sovrastanti, a seguito della unificazione degli ambiti e della concessione unica ottenuta, potesse bensì apprezzarsi come dipesa da fatti imprevedibili, ma non anche involontari, posto che la concessione del servizio di riscossione in un più esteso ambito territoriale si poneva comunque in rapporto di immediata dipendenza dalla domanda volta ad ottenerla.
2. La S.O.G.E.T. interpose appello. Sostenne che, essendo stati i due ambiti in cui era precedentemente diviso il territorio della provincia di Taranto unificati con d.m. del 1994, la richiesta di concessione per l'intero nuovo ambito comprendente quello già oggetto di concessione aveva costituito una scelta necessitata, poiché la S.O.G.E.T. non avrebbe altrimenti potuto continuare ad esercitare neppure il servizio di riscossione che già svolgeva. Con sentenza n. 1460 del 1999 il tribunale di Taranto ritenne che l'argomentazione fosse condivisibile, ma rigettò tuttavia l'appello sui rilievi (a) che l'unificazione degli ambiti territoriali era per il conduttore prevedibile al momento della conclusione del contratto e (b) che, comunque, l'esigenza di una maggiore efficienza aziendale non era tale da integrare i "gravi motivi" giustificanti il venir meno del vincolo contrattuale.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S.O.G.E.T. s.p.a. affidandosi a tre motivi, cui AR IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che infondatamente il controricorrente deduce il difetto del requisito della specialità della procura (previsto dall'art. 365 c.p.c.) rilasciata a margine del ricorso per essere la stessa priva del riferimento al giudizio di cassazione e dell'indicazione della data in cui è stata rilasciata, essendosi reiteratamente chiarito che allorché essa formi - come nella specie - corpo unico con l'atto cui accede, il riferimento al giudizio che col ricorso si propone e l'ovvia posteriorità della stessa alla sentenza impugnata sono in re ipsa.
2.1. Col primo motivo la S.O.G.E.T. s.p.a si duole - deducendo violazione dell'art. 342 c.p.c. - che il tribunale abbia basato la decisione sulla diversa valutazione di un fatto (quella della prevedibilità da parte della conduttrice della unificazione degli ambiti) escluso dal giudice di primo grado con apprezzamento condiviso dalla appellante S.O.G.E.T (la quale aveva, impugnato unicamente il risvolto relativo alla "volontarietà" della creazione delle condizioni che avevano reso particolarmente gravosa per la conduttrice la prosecuzione della locazione) e non fatto oggetto di appello incidentale da parte del locatore appellato. Sostiene che il tribunale aveva errato nel ritenere che la questione della prevedibilità della unificazione degli ambiti territoriali non incontrasse preclusioni nella mancata proposizione di appello incidentale sul punto per essere stato il locatore IN totalmente vittorioso e poiché l'interesse ad impugnare sussiste solo in caso di soccombenza, secondo quanto stabilito da Cass., 25.6.1994, n. 6903. Assume che la richiamata decisione "si riferisce all'ipotesi di un licenziamento individuale impugnato due volte e quindi ad una situazione nella quale i vari punti non avevano e non potevano avere specifica autonomia", mentre nel caso di specie "la situazione è totalmente diversa perché si tratta di punti decisivi ognuno capace autonomamente di determinare in un senso o nell'altro la finale determinazione". Sostiene che, comunque, in relazione al principio della specificità dei motivi di impugnazione stabilito dall'art. 342 c.p.c. ed ai limiti della devoluzione, il tribunale avrebbe dovuto limitare il suo esame alla sola questione della "volontarietà" del comportamento della S.O.G.E.T. (giusta i principi posti da Cass., 18 marzo 1999, n. 2443 e da Cass., 7 aprile 1999, n. 3349).
2.2. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha preliminarmente rilevato che la questione della prevedibilità degli ambiti territoriali era stata riproposta in appello dal convenuto (in primo ed in secondo grado) ed ha ritenuto che egli potesse farlo coi propri atti difensivi in quanto la possibilità di appellare gli era preclusa dal difetto di interesse all'impugnazione, che ricorre solo in presenza di soccombenza, sicché egli aveva esclusivamente l'onere di manifestare esplicitamente la volontà di riproporre le eccezioni respinte al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. Il ricorrente assume che "il problema non si pone soltanto in riferimento alla possibilità o meno di proporre appello incidentale, ma anche alla possibilità da parte del tribunale di prendere autonomamente in considerazione un punto della sentenza ormai escluso dalla trattazione". Il che equivale a dire che, quand'anche si riconosca che il presupposto dell'appello è la soccombenza e si ritenga che dunque il IN non poteva impugnare essendo risultato vittorioso (la domanda della S.O.G.E.T. era stata rigettata), ogni difesa gli era comunque preclusa in appello per il fatto che l'appellante S.O.G.E.T. non avesse sottoposto al tribunale una valutazione (imprevedibilità) risolta in proprio favore dal pretore.
E tanto è palesemente assurdo giacché la S.O.G.E.T. non aveva alcun interesse a dolersi di un apprezzamento alla stessa favorevole.
La ricorrente non contesta del resto l'assunto di fondo del tribunale, relativo al difetto di interesse ad impugnare del convenuto vincitore in primo grado, se non mediante l'affermazione (che si legge a pagina 8 del ricorso) che avendo in primo grado il IN "sostenuto la prevedibilità ed essendo invece in sentenza stata considerata la volontarietà" al medesimo "incombeva l'onere di proporre appello incidentale per la sostanziale differenza di causa petendi".
L'erroneità dell'assunto è insita nel rilievo che la causa petendi è concetto riferibile alla domanda (della S.O.G.E.T.) e non certo alla deduzione difensiva con la quale, contestandosi l'esistenza delle condizioni dell'azione, si assuma che la domanda è infondata. Non è comunque esatto che in primo grado il convenuto IN avesse fondato la propria richiesta di rigetto dell'avversa domanda sulla prevedibilità dei fatti sopravvenuti e non anche sulla volontarietà del comportamento del conduttore che li aveva causati, risultando dalla pagina 2 della sentenza di primo grado (esaminabile dalla corte di legittimità, essendosi dedotto un vizio in procedendo) che il conduttore aveva resistito alla domanda sostenendo che la S.O.G.E.T. aveva "acquisito volontariamente la concessione anche per l'ambito A precedentemente gestito dal Banco di Roma".
In difetto di prospettazione di ulteriori ragioni a sostegno del motivo di impugnazione, le osservazioni che precedono ne esauriscono lo scrutinio.
3.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978 nell'assunto che la prevedibilità escludente il recesso deve essere agevole, effettiva e concreta, mentre nella specie la semplice esistenza di una legge delega al momento della conclusione del contratto non consentiva anche la raffigurazione dei tempi entro i quali il Governo si sarebbe avvalso dei poteri conferitigli.
3.2. Col terzo motivo la sentenza è da ultimo censurata per insufficienza e contraddittorieta della motivazione in riferimento sia alla sostenuta prevedibilità che alla mancanza di esauriente dimostrazione circa l'operato trasferimento di sede da parte della conduttrice, non avendo il tribunale considerato, in particolare, che la necessità di sopperire ad un'utenza più che raddoppiata non poteva consentire che rimanesse invariata la disponibilità di spazi, come era stato ampiamente dedotto e provato. In sostanza - sostiene la ricorrente - si era affermato che la conduttrice avrebbe dovuto sdoppiare l'amministrazione con enorme dispendio di attività e di mezzi pur di conservare l'utilizzazione dell'appartamento del IN, così esasperatamente limitandosi la possibilità di recesso contemplata dalla legge.
3.3. Le censure possono essere congiuntamente esaminate per la connessione tra le questioni che pongono. Ed entrambe, nelle parti in cui non sono inammissibili in quanto risolventisi in una sollecitazione alla corte di legittimità ad operare una valutazione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice del merito, sono infondate.
Per un verso, invero, l'apprezzamento della imprevedibilità del fatto che rende particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo - come uno dei presupposti necessari perché siano ravvisabili i gravi motivi che legittimano il recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, e 4, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - non può che essere rimessa al giudice del merito in relazione a tutte le caratteristiche del singolo caso, fra le quali assumono particolare rilievo le qualità soggettive del conduttore, che nella specie era una società di gestione del servizio di esattoria e tesoreria perfettamente consapevole, secondo quanto puntualmente rilevato dal tribunale, che la originaria concessione sarebbe venuta a scadenza nel corso del rapporto locativo e che la legge n. 657 del 1986 costituiva una delega al Governo ad emanare disposizioni prevedenti l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi di durata decennale ed in ambiti territoriali di norma coincidenti con una o più province.
Per altro verso, le osservazioni contenute alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata danno ampio conto delle ragioni per le quali il tribunale ha concluso che le determinazioni della S.O.G.E.T. trovavano "la loro ragione solo nella scelta del conduttore di adottare una più comoda allocazione dell'ufficio di direzione in funzione di una maggiore economicità ed efficienza dell'attività aziendale, scelta questa che di per sè non può giustificare il venir meno del vincolo contrattuale".
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2003