Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - relativamente ad errati presupposti di fatto sui quali si sia fondata la sentenza che abbia comunque accolto la sua domanda in forza di "causa petendi" non diversa da quella prospettata. Infatti, solo nel caso in cui si verifichi tale divergenza, la parte che ha proposto la domanda, pur accolta, deve ritenersi virtualmente soccombente, essendo stati rigettati i presupposti della domanda stessa, per sostenere i quali essa è tenuta a proporre ricorso incidentale, allo scopo di evitare la formazione del giudicato. Viceversa, le parti della sentenza che riguardino questioni prive di autonomia rispetto alla situazione di cui si chiede la tutela , e non aventi valore di presupposto indispensabile per la decisione, non sono suscettibili di passare in giudicato. Ne consegue che, in relazione agli stessi, la parte vittoriosa non ha interesse a proporre appello incidentale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la parte, la cui domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva era stata accolta in prime cure, fosse tenuta a proporre appello incidentale nei confronti della sentenza che la aveva vista vittoriosa, pur erroneamente anticipando la data della accessione invertita, in virtù della circostanza che la irreversibile trasformazione del bene era avvenuta prima della scadenza triennale della occupazione, ciò che aveva dato luogo alla eccezione, in appello, da parte del Comune soccombente, di prescrizione del diritto fatto valere, accolta dalla Corte d'appello proprio sul presupposto del difetto di appello incidentale sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ IG MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato S. FIDENZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERIK FURNO, GIUSEPPE OLIVIERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BOSCOREALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 13232/96 proposto da:
COMUNE DI BOSCOREALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso l'avvocato G. CAIAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE CACACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZZ IG MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato S. FIDENZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERIK FURNO, GIUSEPPE OLIVIERI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2251/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/98 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Olivieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 10.9.1988 IG IA ZZ convenne avanti al Tribunale di Napoli il Comune di Boscoreale, chiedendone la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente al valore venale di un suo terreno occupato in via d'urgenza dal Comune il 5 maggio 1981, senza che alla scadenza triennale dell'occupazione fosse stata emesso decreto di esproprio.
Il Comune, nel costituirsi, eccepì il perdurare dell'occupazione, perché prorogata per legge. Con sentenza 15/27 ottobre 1993, l'adito Tribunale condannò il Comune a pagare alla ZZ a titolo di controvalore del terreno la somma di L.189.505.000 oltre interessi dal marzo 1982, e di L.
3.182.000 per nove mesi di occupazione legittima, avendo ritenuto realizzata entro tale più breve termine (rispetto a quello triennale di occupazione) la irreversibile trasformazione del bene per costruzione dell'opera pubblica e, quindi, la definitiva acquisizione del suolo da parte del Comune. Quest'ultimo propose appello, eccependo per la prima volta la prescrizione del diritto azionato dalla ZZ.
Con sentenza 20 novembre / 7 dicembre 1995, la Corte d'Appello ha accolto il gravame, limitando la condanna del Comune al pagamento della sola indennità di occupazione legittima, sull'assunto che avendo il Tribunale, sia pure erroneamente, anticipato al marzo 1982 l'accessione invertita del terreno in favore del Comune, doveva ritenersi maturata, in difetto di appello incidentale sul punto da parte della ZZ, la prescrizione del diritto risarcitorio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IG IA ZZ sulla base di due motivi. Il Comune di Boscoreale resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui la ZZ resiste con controricorso. La ricorrente principale ha altresì proposto memoria. MOTIVI DELTA DECISIONE
I ricorsi debbono essere previamente riuniti al sensi dell'art.335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2947 1^ comma, 2962, 2909 c.c.;
329, 333 e 346 c.p.c., nonché per vizio di motivazione, argomentando che la ZZ, vincitrice in primo grado, non era tenuta a proporre appello incidentale su una questione, quale la data in cui si sarebbe verificata l'accessione invertita, che non costituiva capo autonomo della sentenza, ma soltanto delucidazione della motivazione, difettando l'interesse della ZZ, che aveva ottenuto comunque la dichiarazione della irreversibile trasformazione del bene, a censurare la data di scadenza dell'occupazione legittima, erroneamente stabilita dal Tribunale in assenza di eccezione di prescrizione, formulata solo in secondo grado.
Col secondo motivo di ricorso, si censura ulteriormente la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2946, 2947, 2962 c.c. e dell'art. 1 comma sessantacinquesimo della Legge 28.12.1995 n. 549, nonché per vizio di motivazione, per non aver la Corte di merito tenuto conto dello "ius superveniens" di cui al sesto comma dell'art.5 bis della Legge n. 359 del 1992 (come introdotto dall'art. 1, comma 65^ della L. n. 549/95), con riferimento alla mutata natura
"dell'indennizzo e/o risarcimento del danno" derivante da occupazione illegittima di fondi privati per fini pubblici.
Secondo la ricorrente, la parificazione sostanzialmente attuata dalla nuova normativa fra l'"espropriazione di fatto" e quella "secundum ius", soggetta alla prescrizione ordinaria, impone la revisione del criterio di calcolo della prescrizione nel caso di accessione invertita, sottoposta anch'essa ad "indennizzo" espropriativo da calcolarsi in misura sostanzialmente analoga all'indennità di espropriazione secondo un criterio unico, che non è più quello del solo valore venale. In tali condizioni non ha senso assoggettare ad un differente regime prescrizionale il credito del privato nei confronti della P.A. per l'attività da quest'ultima comunque compiuta nel pubblico interesse.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, adducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente incidentale si duole che la Corte di merito, disattendendo le eccezioni del Comune circa la natura edificatoria dei suoli e il criterio di valutazione impiegato, abbia determinato il valore del fondo occupato dal Comune, comparandolo con altro fondo limitrofo, ma di diversa natura e posizione, trascurando la limitata edificabilità del terreno di cui è causa, derivante dalla sua configurazione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Con l'atto introduttivo 10.9.1988, la ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente l'occupazione acquisitiva del suo terreno, precisando che l'area era stata occupata il 9.5.81 e che alla scadenza del termine triennale di occupazione legittima non era stato emesso il decreto di esproprio.
Il Tribunale nell'accogliere la domanda che, così come proposta, non presentava problemi di prescrizione, affermò errando che l'opera pubblica era stata ultimata nel 1982, prima cioè del decorso del termine di occupazione legittima, essendosi a quella data verificata l'irreversibile trasformazione del bene;
in tal modo il Tribunale dava adito al Comune di Boscoreale di proporre avanti al giudice d'appello l'eccezione di prescrizione, eccezione cui l'appellata vittoriosa ha resistito, sottolineandone l'infondatezza, essendo stata l'occupazione legittima disposta per un triennio a decorrere dal 9.6.1981.
Afferma la Corte d'appello che la ZZ non doveva limitarsi a ribadire quanto già affermato sul punto in primo grado, ma proporre appello incidentale al fine di elidere una statuizione che, seppure erronea. era suscettibile di passare in giudicato.
L'assunto dei giudici d'appello non può essere condiviso. Il giudicato, esplicito od implicito, si può infatti formare, al sensi del combinato disposto degli artt. 329 e 346 c.p.c., su quelle parti della sentenza che siano relative a questioni controverse, aventi una propria individualità ed autonomia, perché fondate su presupposti di fatto e di diritto indipendenti e diversi, spieganti diretta e sostanziale influenza sul dispositivo;
si forma dunque su statuizioni che costituiscono l'antecedente logico giuridico della decisione impugnata (Cass. 9626/94), postoché l'acquiescenza, contemplata dall'art. 329 c.p.c., trova applicazione con riguardo alle sole parti sostanziali della decisione impugnata, che abbiano respinto la domanda o deciso una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito (Cass. 6341/88). Peraltro, stante il necessario collegamento fra "petitum" e "causa petendi", qualora la domanda attorea venga accolta in forza di "causa petendi" diversa da quella prospettata, la parte che l'ha proposta deve ritenersi virtualmente soccombente, essendo stati rigettati uno o più presupposti della sua domanda, per sostenere i quali è tenuta a proporre ricorso incidentale.
Nella specie, i giudici di primo grado, in assenza di controversia sul punto, hanno accolto la domanda, non sulla base di una diversa "causa petendi", costituita dalla richiesta risarcitoria dipendente dalla occupazione acquisitiva, ma in forza di un presupposto di fatto, relativo al termine finale di quella occupazione, privo di autonomia, rispetto alla situazione risarcitoria di cui si chiedeva la tutela.
Rispetto ad una tale pronuncia, ancorché fondata su un errato presupposto di fatto, la parte vittoriosa non aveva interesse a proporre appello incidentale, poiché la sentenza pronunciata aveva comunque regolato i rapporti tra le parti, conformemente alle richieste dell'attrice, cui nessun altro onere incombeva, se non di riproporre le domande e le istanze formulate in primo grado, quando respinte o assorbite, perché non se ne potesse ritenere la rinuncia, à sensi dell'art. 346 c.p.c., così manifestando in maniera chiara e precisa, senza bisogno di particolari forme, la propria volontà nel senso suddetto (Cass. 298/87). Se è vero, infatti, che l'ingiustizia della sentenza costituisce il fondamento dell'impugnazione, la sua rilevanza giuridica è data solo dal pregiudizio che essa determina a carico della parte che abbia visto respinta in senso sostanziale la propria pretesa. La domanda e le eventuali eccezioni costituiscono, invero, i fatti determinativi dei limiti oggettivi del giudizio, per cui si considerano rinunciate le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, non espressamente riproposte in appello. Nella specie, l'eccezione di prescrizione, non introdotta nel giudizio di primo grado, e quindi esclusa dai limiti di quel giudizio, comportava il dovere per il giudice d'appello di riesaminare tutta la domanda e, quindi, i presupposti di fatto della stessa, e correggere dunque, anche d'ufficio, l'erronea pronuncia dei giudici di primo grado su uno di quei presupposti, tenuto conto del persistere delle richieste risarcitorie dell'appellata, ribadite nella comparsa di costituzione. Nè si può parlare di "cosa giudicata" secondo l'assunto dei giudici d'appello, in relazione al presupposto di fatto (data dell'irreversibile trasformazione del bene) della domanda accolta.
La incontestabilità della situazione deve essere, infatti, determinata soltanto in relazione alla domanda nel suo complesso (il cui accoglimento in prime cure fu determinato dall'avvenuto riconoscimento dell'irreversibile trasformazione del bene) prescindendo dalla data di tale evento, da considerarsi un "obiter" della sentenza di primo grado, poiché in tale contesto la statuizione temporale dell'acquisizione in capo al Comune del bene, al momento della irreversibile trasformazione dello stesso, non aveva valore di presupposto indispensabile per la decisione. Il primo motivo del ricorso principale deve essere, dunque, accolto, con assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso. È invece infondato e deve essere rigettato il ricorso incidentale, che contesta l'affermata edificabilità dell'area occupata, perché sita a ridosso della Ferrovia Circumvesuviana e, quindi, limitata dalla configurazione del suolo. La Corte d'Appello ha però disatteso con convincente motivazione le affermazioni del Comune, affermando che "sulla edificabilità del fondo occupato non sono possibili dubbi, atteso lo sviluppo edilizio di tutte le zone circostanti, come dimostrato dalle . . .fotografie allegate nella relazione di stima e dell'accesso al fondo dalla centrale Via Nicola de Prisco, e comparando ulteriormente il valore attribuito al fondo a quello definito dalla stessa Corte per terreno limitrofo. Essendo tale accertamento di fatto incensurabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, e non avendo il Comune svolto ulteriori censure in merito ai criteri legali di stima utilizzati, la sentenza impugnata non merita, sul punto, la censura formulata dal ricorrente incidentale, censura che deve essere rigettata. Cassata pertanto, in ordine al motivo accolto, la sentenza impugnata, gli atti debbono essere rimessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, che deciderà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il 1^ motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il 2^ motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999