Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4991/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo del giudizio, dall'avv. PESCI RITA
E
) rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso CP_1 C.F._2 introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Il sig. manterrà la propria residenza presso la casa ex familiare e di Parte_1
proprietà del padre sita in Viadana (Mn), via Cadeghisi, 1; la sig.ra si è già CP_1
trasferita a Viadana (Mn), Piazza Modesto Veronesi n.7 int.6; ogni cambiamento di residenza verrà tempestivamente comunicato tra le parti.
2) Le figlie maggiorenne ed economicamente autosufficiente in ragione Per_1
ed maggiorenne, e che attualmente ha concluso gli studi superiori essendosi Per_2
diplomata nello scorso mese di giugno presso
Cadeghisi n.1, ove vivranno insieme al padre e continueranno a frequentare e a permanere con i genitori in base alle loro volontà ed agli accordi con gli stessi.
3) La figlia , di anni nove, alunna di scuola elementare statale in Cogozzo, Persona_3
viene affidata ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la mamma sita in Viadana, Piazza Modesto Veronesi n. 7, int.6 e con diritto dovere del padre di vederla quando lo desideri, previo accordo con la madre, e di tenerla con sé, salvo diversi accordi di volta in volta fra i genitori:
a. 10.00, se non prevista frequenza scolastica, fino al mattino del martedì successivo, quando il padre provvederà ad accompagnarla a scuola o a casa della madre, se non prevista frequenza scolastica;
- nella settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, con pernottamento;
nella settimana in cui trascorre il fine settimana con la madre il mercoledì e il venerdì pomeriggio con pernottamento presso il padre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, e così: ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12, e dal 31/12 fino al 6/1; e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del
Lunedì
b. tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare per entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
4 4) Il sig. si impegna a versare, con decorrenza dal mese successivo Parte_1
alla sentenza che definisce il presente giudizio, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
allo stato non economicamente autosufficiente)
. Tali importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge a f provvedimento che definisce il presente giudizio, saranno versati con le seguenti modalità:
- Costanza, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra già note, entro il 10 di CP_1
ogni mese;
- versati a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra già note, mentre CP_1
e titolarità ad
, entro il 10 di ogni Per_2
parti hanno già messo in atto fin dalla definizione del giudizio di separazione.
5) Darsi atto che saranno a carico del padre di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); le parti pattuiscono con riguardo alle spese mediche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato, ovvero per le spese mediche urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi, che queste, oltre ad essere obbligatoriamente prescritte dal medico di base o specialistico, siano debitamente documentate ed intestate alle figlie ai fini dei rimborsi assicurativi contratti dal sig. per quanto di sua competenza. Pt_1
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni pubblica
(qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed
5 universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano)
c) Le parti concordano altresì che:
- le spese afferenti il conseguimento della patente di guida (teoria e pratica) per ed Per_1
, già sostenute interamente dal padre rimarranno a suo carico;
le spese per l'acquisto Per_2
di motorino od autovettura per le figlie, se a loro intestati in proprietà, saranno interamente a carico del d) saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre le ALTRE SPESE
STRAORDINARIE ossia: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche
- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Tali spese, saranno parimenti suddivise tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla sostenuta;
- gli assegni unici per le figlie verranno percepiti, per intero, dalla sig.ra CP_1
6) Il sig. e la sig.ra in attuazione dei propri accordi divorzili e Parte_1 CP_1
dato atto che la sig.ra si è trasferita in Viadana Piazza Modesto Veronesi n.7 CP_1
int.6 unitamente alla figlia ivi trasferendo la propria residenza, convengono che il sig. Per_3
costituisca a favore della sig.ra che accetta, il diritto reale di Parte_1 CP_1
godimento (usufrutto vitalizio) sulla abitazione con annessa autorimessa, sita in Viadana,
6 Piazza Modesto Veronesi n.7 int.6, il tutto figurante distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Viadana Fg.108 mappali:
735/306 Piazza Modesto Veronesi n.7 int.6 p.2, Cat. A/2 cl.5 vani 7,5 RC da variazione n.MN0026903 del 3 luglio 2023);
735/61 Via Vitellio n.cm p.ST, Cat. C/6 cl.6 mq.16 RC
n.MN0001469 del 27 settembre 1993) nella quale si è trasferita con la figlia , Persona_3
ciò da valere quale assegno una tantum ex art. 5 co. 8 L. 898/70 e succ. mod..
Il valore di tale diritto è allo stato pari ad euro 123.250,00
Ganda, allo stato di anni 40). Il relativo atto notarile per la costituzione di tale diritto a favore della sig.ra verrà stipulato, con spese ed oneri a carico del sig. , entro 30 CP_1 Parte_1
gg dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, innanzi a Notaio scelto dal Sig. Pt_1
e troverà titolo giustificativo nel sinallagma negoziale degli accordi economici risultanti dalla presente procedura posto che i detti patti si ritengono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione del contenzioso tra le stesse in corso e occasionati dalla crisi coniugale e, per tale ragione i coniugi chiederanno che venga registrato in regime di esenzione fiscale totale da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ricorrendo le condizioni di
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000, trattandosi di atti del procedimento che trovano attuazione in separati atti notarili, ma facenti parte del medesimo procedimento di divorzio e costituendo gli stessi elementi funzionali, e causali, ed indispensabili ai fini della
Con la costituzione di tale diritto:
- la sig.ra rinuncia CP_1
in Via Cadeghisi n. 1, e riconosce di essere soddisfatta e tacitata di ogni e qualsiasi pretesa e di ogni rapporto in essere da lei vantato ed inerente il presente giudizio, passato, presente e futuro, nei confronti del sig. , dichiara di nulla avere più a pretendere per titolo o Parte_1
causa alcuna dal sig. , considerando tale diritto di usufrutto a suo favore costituito Parte_1
quale somma percepita a titolo di mantenimento una tantum congrua e satisfattiva di ogni necessità passata, presente e futura, ad eccezione del diritto alla restituzione dei mobili di sua proprietà elencati nella sentenza di separazione (un tavolo in legno con Rosa dei venti intarsiato, n. 1 mobile, n. 1 statua di Bacco ed n. 1 stampa di Parma) da parte del sig. Pt_1
separazione;
7 - il sig. dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla sig.ra dichiarando Parte_1 CP_1
soddisfatto e tacitato di ogni e qualsiasi pretesa e di ogni rapporto in essere da lui vantato e inerente il presente giudizio, passato, presente e futuro, nei confronti della sig.ra
[...]
, e dichiara di nulla avere più a pretendere per titolo o causa alcuna dalla sig.ra CP_1
ad eccezione di quanto previsto al punto 7) del presente ricorso e del CP_1
rimborso delle utenze ancora oggi da ricevere dalla sig.ra CP_1
7) La Sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della società CP_1
ROSSOPARMA srls, ha contratto prestito aziend di ST (RE) il cui garante, unitamente alla medesima, è il sig. Le Parti danno Pt_1
tempo dal mese di aprile 2023 ad oggi, e convengono che il sig. continuerà a pagare, Pt_1
totale estinzione. La sig.ra riconoscendosi espressamente debitrice nei confronti del CP_1
per i titoli su indicati, anche per interessi e spese accessorie alla pratica difinanziamento,a cadauna, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 (ovvero prima, nel caso ne avesse la relativa disponibilità economica). La sig.ra si impegna ed obbliga a non CP_1
chiudere la società ROSSOPARMA srls sino a che non verrà estinto il prestito sopra citato con la Nel caso in cui la sig.ra non rispetti tale impegno ed obbligo, ovvero CP_2 CP_1
qualora la sig.ra non versi con regolarità anche una sola delle rate mensili CP_1
concordate, il sig. solo dichiarando l'inadempimento compiutosi, senza ulteriori Pt_1
necessità di diffida e/o altro accertamento, espressamente esclusi dalle parti, potrà ritenersi libero di agire immediatamente per il recupero integrale dell'intera somma versata a tal titolo, considerando la signora decaduta dal beneficio del pagamento rateizzato. CP_1
Fermi tutti gli accordi separativi non superati dalle presenti statuizioni divorzili.
8) Dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti del giudizio.
…(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IA il 05/09/2004 ed ivi trascritto al numero 20, parte II,serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2004 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
7 8