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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1536/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente.
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1536 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Elia, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela De Salvatore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: maggiorazione sociale ex 38 L. n. 448/2001. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.10.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “A) nel merito: accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001, CP_ sulla pensione di vecchiaia, con decorrenza di legge, con condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. La ricorrente ha dedotto di essere separata dal 2021 senza assegno di mantenimento;
di essere titolare di pensione categoria VO n. 001920010049452 dal gennaio 2022, pari ad
€ 634,00 mensili;
di avere oltre venti anni di contribuzione e di non avere mai percepito la maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001. Ha pertanto chiesto accertarsi il proprio diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione di vecchiaia in godimento, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1 La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. In diritto va premesso che l'art. 38 L. n. 448/2001 nel suo complesso:
− prevede, al comma 1, che le «maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici», ivi di seguito elencati, siano incrementate, «a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni», «fino a garantire un reddito proprio pari a euro 516,46 al mese [cosiddetto “incremento al milione” di lire]»;
− aggiunge, al comma 4, che il beneficio incrementativo di cui al comma 1 è concesso anche ai «soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali […]»;
− precisa, al comma 5, che « l'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a euro 6.713,98; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a euro 6.713,98, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di euro 6.713,98 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente»;
− esclude, al comma 6, che il reddito della casa di abitazione venga in rilievo ai fini della concessione della maggiorazione. L'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ha poi stabilito che «[i]l comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale». Il comma 8 dello stesso art. 39 della legge n. 289 del 2002, a sua volta, ha disposto che «[l]a lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo». Infine, l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente». Va da ultimo rammentato che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, l'età anagrafica per il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 4, L. n. 440/2001, originariamente fissata in più di 60 anni, è stata abbassata a 18 anni. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, la ricorrente non ha allegato al ricorso la domanda di maggiorazione sociale presentata all' La stessa parte ricorrente sembra CP_1 sostenere che la maggiorazione sociale sia un beneficio dovuto automaticamente a prescindere da qualsivoglia domanda. Occorre allora stabilire se il riconoscimento della suindicata prestazione assistenziale debba avvenire automaticamente da parte dell' a seguito dell'integrazione dei CP_1 requisiti di tipo anagrafico e reddituale da parte dell'avente diritto, oppure se sia sempre necessaria la presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda amministrativa dalla quale far decorrere il riconoscimento del diritto. L'art. 38 della legge n. 448/2001 – costituente il fondamento normativo della maggiorazione sociale delle prestazioni previdenziali (primo comma) e di quelle assistenziali (quarto comma) - non detta una specifica disciplina delle concrete modalità di riconoscimento della maggiorazione, né prevede che la decorrenza del beneficio sia ancorata alla presentazione di una domanda. Tuttavia, trattandosi di una previsione in grado di elevare l'importo della prestazione già in godimento a un valore economico, deve ritenersi che, come tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa sia sempre necessaria (in tal senso Tribunale di Tivoli n. 894/2023). Del resto, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche di cui alla legge n. 544/1988, richiamate dal comma 1 dell'art. 38 legge n. 448/2001, è espressamente prevista la necessità di presentazione di apposita domanda amministrativa dell'assicurato con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla stessa. L'art. 1 della legge 544/1988 prevede, infatti, che: "
1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità [segue la specificazione delle condizioni reddituali] […] 5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ( , al quale compete l'accertamento delle CP_1 condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente. CP_1
[…] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile". Un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate consente di pervenire alla conclusione che sia per le prestazioni assistenziali che per quelle previdenziali è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa. In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9561 del 12.4.2021, nella quale si afferma: “In definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”. Dalla citata pronuncia può desumersi il principio generale in forza del quale in caso di concessione di benefici previdenziali o assistenziali legati al possesso di determinati requisiti reddituali (come la maggiorazione in questione) l'erogazione dei medesimi è condizionata alla presentazione di una domanda amministrativa. Nel caso di specie, difettando ab origine la domanda amministrativa, la relativa domanda giudiziaria deve essere dichiarata inammissibile. Ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle controversie previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione del ricorso (così, ex multis, Cass. n. 17159/2024; Cass. n. 14412/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di maggiorazione sociale;
- nulla sulle spese di lite.
Viterbo, lì 26 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1536/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente.
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1536 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Elia, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela De Salvatore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: maggiorazione sociale ex 38 L. n. 448/2001. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.10.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “A) nel merito: accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001, CP_ sulla pensione di vecchiaia, con decorrenza di legge, con condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. La ricorrente ha dedotto di essere separata dal 2021 senza assegno di mantenimento;
di essere titolare di pensione categoria VO n. 001920010049452 dal gennaio 2022, pari ad
€ 634,00 mensili;
di avere oltre venti anni di contribuzione e di non avere mai percepito la maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001. Ha pertanto chiesto accertarsi il proprio diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione di vecchiaia in godimento, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1 La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. In diritto va premesso che l'art. 38 L. n. 448/2001 nel suo complesso:
− prevede, al comma 1, che le «maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici», ivi di seguito elencati, siano incrementate, «a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni», «fino a garantire un reddito proprio pari a euro 516,46 al mese [cosiddetto “incremento al milione” di lire]»;
− aggiunge, al comma 4, che il beneficio incrementativo di cui al comma 1 è concesso anche ai «soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali […]»;
− precisa, al comma 5, che « l'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a euro 6.713,98; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a euro 6.713,98, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di euro 6.713,98 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente»;
− esclude, al comma 6, che il reddito della casa di abitazione venga in rilievo ai fini della concessione della maggiorazione. L'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ha poi stabilito che «[i]l comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale». Il comma 8 dello stesso art. 39 della legge n. 289 del 2002, a sua volta, ha disposto che «[l]a lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo». Infine, l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente». Va da ultimo rammentato che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, l'età anagrafica per il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 4, L. n. 440/2001, originariamente fissata in più di 60 anni, è stata abbassata a 18 anni. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, la ricorrente non ha allegato al ricorso la domanda di maggiorazione sociale presentata all' La stessa parte ricorrente sembra CP_1 sostenere che la maggiorazione sociale sia un beneficio dovuto automaticamente a prescindere da qualsivoglia domanda. Occorre allora stabilire se il riconoscimento della suindicata prestazione assistenziale debba avvenire automaticamente da parte dell' a seguito dell'integrazione dei CP_1 requisiti di tipo anagrafico e reddituale da parte dell'avente diritto, oppure se sia sempre necessaria la presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda amministrativa dalla quale far decorrere il riconoscimento del diritto. L'art. 38 della legge n. 448/2001 – costituente il fondamento normativo della maggiorazione sociale delle prestazioni previdenziali (primo comma) e di quelle assistenziali (quarto comma) - non detta una specifica disciplina delle concrete modalità di riconoscimento della maggiorazione, né prevede che la decorrenza del beneficio sia ancorata alla presentazione di una domanda. Tuttavia, trattandosi di una previsione in grado di elevare l'importo della prestazione già in godimento a un valore economico, deve ritenersi che, come tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa sia sempre necessaria (in tal senso Tribunale di Tivoli n. 894/2023). Del resto, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche di cui alla legge n. 544/1988, richiamate dal comma 1 dell'art. 38 legge n. 448/2001, è espressamente prevista la necessità di presentazione di apposita domanda amministrativa dell'assicurato con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla stessa. L'art. 1 della legge 544/1988 prevede, infatti, che: "
1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità [segue la specificazione delle condizioni reddituali] […] 5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ( , al quale compete l'accertamento delle CP_1 condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente. CP_1
[…] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile". Un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate consente di pervenire alla conclusione che sia per le prestazioni assistenziali che per quelle previdenziali è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa. In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9561 del 12.4.2021, nella quale si afferma: “In definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”. Dalla citata pronuncia può desumersi il principio generale in forza del quale in caso di concessione di benefici previdenziali o assistenziali legati al possesso di determinati requisiti reddituali (come la maggiorazione in questione) l'erogazione dei medesimi è condizionata alla presentazione di una domanda amministrativa. Nel caso di specie, difettando ab origine la domanda amministrativa, la relativa domanda giudiziaria deve essere dichiarata inammissibile. Ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle controversie previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione del ricorso (così, ex multis, Cass. n. 17159/2024; Cass. n. 14412/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di maggiorazione sociale;
- nulla sulle spese di lite.
Viterbo, lì 26 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Michela Mignucci