Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 626
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30 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, e' introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 282. - Entrate per fitti, ecc., per realizzo di attivita', ecc., concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista, ecc. L. 250.000.000

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, a Roma, addi' 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 30 settembre 1949