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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilario Lo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13293/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Floriana Parte_1 C.F._1
Caronda elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Catania in Via
Gorizia n.24 come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo amministratore unico, con sede in Trapani, Via Controparte_1
Scalabrino n.110 (c.f. P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e successivi scritti difensivi e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con termine per note ex art.190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/10/2022 ai sensi dell'art.140 c.p.c., parte attrice citava in giudizio la in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, per sentirla condannare alla riparazione e/o alla sostituzione dell'impianto fotovoltaico acquistato oltre al pagamento del risarcimento del danno patito per l'inadempimento contrattuale da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad
€ 5.000,00, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
-In via subordinata, accertato l'irregolare funzionamento di cui sopra, chiedeva fosse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico del 22/01/2020, sottoscritto tra e con contestuale restituzione del Controparte_1 Parte_1 prezzo pari ad € 9.200,00 oltre ad interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo al risarcimento del danno.
Assumeva all'uopo che In data 22/01/2020 aveva sottoscritto un contratto di compravendita con la in persona dell'amministratore unico, con sede Controparte_1
in Trapani, Via Scalabrino n. 110, avente ad oggetto la vendita di un sistema fotovoltaico “3Kw Longi 350 watt”, da installare presso la sua abitazione sita in
Catania, Via della Palma n. 5, per l'importo complessivo di € 9200,00.
In data 14/10/2020 vaniva ultimata l'operazione di installazione e di collaudo del sistema, come dimostrato dal verbale di attivazione prodotto (allegato 2).
Ciò nonostante lamentava che il citato impianto fotovoltaico, sin da subito, non funzionava correttamente e, difatti, l'attrice sollecitava, ripetutamente, la società venditrice a verificarne il funzionamento ed eventualmente, in virtù della garanzia di legge, a provvedere alla sistemazione/riparazione dell'impianto fotovoltaico;
La però, nonostante i solleciti e le promesse di intervento, Controparte_1
di fatto non inviava alcun tecnico per verificare quanto lamentato dell'attrice.
Stante il silenzio della società convenuta, la IG.ra dapprima le inviava Pt_1
una diffida a mezzo pec in data 24/01/2022 ed in seguito avviava la procedura di mediazione obbligatoria innanzi l' Organismo “Concordia” di Catania per tentare la mediazione ma, nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si presentava e, pertanto, in data in data 7/09/2022 l'incontro si concludeva con esito negativo come dimostrato dal verbale prodotto in atti.
Con ordinanza del 01 marzo 2023 il Giudice assegnatario della causa rilevava d'ufficio la nullità della notificazione essendo stata effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.; all'uopo rilevava che la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che l'art.145
c.p.c., in seguito alla modificazione introdotta con la l.n.263/2005, non ammette più la pag. 2/8 notifica ex art.140 c.p.c. alle società, ma la consente esclusivamente nei confronti della persona fisica che ne sia il legale rappresentante. In particolare il vano tentatuivo di eseguire la notifica nelle forme dell'art. 145 1° e 2° comma per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente la notificazione degli atti processuali ex art.140 e 143 c.p.c. purché la notifica sia eseguita nei confronti della persona fisica che rappresenta la società e non già alla stessa in forma impersonale ( in tal senso Cass. '7 giugno 2012 n.9237 e 13.09.2011 n.18762; Cass.2232/2017; Cass.6112/2018 ed altre conformi): a tal fine assegnava il termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione alla società convenuta.
Parte attrice, quindi, rinnovava la notifica dell'atto di citazione che veniva eseguita a mezzo pec il 27 marzo 2023, ore 9,58, all'indirizzo Email_1
Nonostante la regolarità della rinnovazione della citazione, la società convenuta rimaneva contumace.
Con ordinanza istruttoria del 20/09/2023, il precedente GU “ritenuto necessario disporre CTU al fine di: 1) accertare se l'impianto fotovoltaico presente nell'immobile dell'attrice sia stato correttamente installato dalla società convenuta o se sussistano vizi e/o difetti di installazione;
2) verificare se l'impianto funzioni correttamente, indicando, in caso contrario, gli eventuali malfunzionamenti e la loro causa;
3) quantificare gli interventi ed i costi necessari per ripristinare e garantire il corretto funzionamento dell'impianto”, nominava dapprima quale CTU l'ing. ed in Persona_1 seguito alla rinuncia di quest'ultimo, revocava lo stesso e nominava con decreto del
02.10.2023 l'Ing. cui affidava il mandato indicato Persona_2 nell'ordinanza del 20.09.2023.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito con atto depositato telematicamente, il CTU provvedeva all'espletamento delle operazioni peritali, accertando –in esito alle stesse- che:
a) Un impianto dotato di caratteristiche analoghe a quelle dell'impianto realizzato Co dalla nell'abitazione dell'attrice dovrebbe essere caratterizzato da una CP_1
produttività annua di circa 4.543,50 kWh (vedasi allegato C alla CTU). Tuttavia dalle pag. 3/8 letture dell'inverter, rappresentate nel compendio fotografico di cui all'allegato D dell'elaborato peritale, si evince che l'impianto oggetto di causa nell'ultimo anno ha avuto una produzione di 2933,96 kWh con una resa inferiore del 36% circa rispetto alla produttività attesa.
b) Che non è possibile determinare quale possa essere il danno economico subito dall'attrice stante che non si conosce la percentuale dell'energia non prodotta che sarebbe stata immessa in rete (il GSE corrisponde € 0,15 per ogni kWh di energia immessa), tanto meno quella che sarebbe stata utilizzata.
c) Da un'analisi del quadro di stringa è stato possibile costatare che l'impianto risulta collegato in modo errato all'inverter. Dalle immagini riportate nell'allegato D si evince che è presente un solo interruttore di stringa, contro quanto previsto dalla buona norma tecnica che prevedrebbe almeno un interruttore per ogni stringa, quindi due nel caso di specie. Cosa ancor più grava è che una delle due stringhe (verosimilmente quella costituita da n. 5 pannelli) non risulta collegata all'inverter stesso, difatti i conduttori dopo essere stati collegati agli scaricatori di tensioni e da li ai fusibili, quest'ultimi non risultano collegati all'interruttore (e quindi all'inverter). L'effetto dello scenario fin qui descritto è che tutta l'energia prodotta dalla seconda stringa non è stata mai utilizzata per lo scambio sul posto e di fatto l'impianto, pur essendo da 3 kWp ha funzionato come un impianto da circa 2 kWp. Al fine di porre rimedio ai difetti di montaggio rappresentati si rende necessario provvedere alla modifica del quadro di stringa utilizzando un quadro di dimensioni maggiori ed aggiungendo un secondo interruttore per la stringa non collegata, collegando la stessa all'inverter per consentire il pieno funzionamento dell'impianto con un costo presunto di circa €.350,00 oltre IVA.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 07.02.2025 parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò esposto, l'azione è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Occorre innanzitutto rilevare che la domanda attrice trova il suo fondamento sull'inadempimento (rectius sul non esatto adempimento) dell'obbligazione assunta pag. 4/8 con contratto del 22/01/2020.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché sentenza n. 13533 del 2001). ..." (cfr. Tribunale di
Modena, Sentenza n. 87/2025 del 21-01-2025).
Sebbene la condotta processuale di contumacia non costituisca una “ non contestazione”
- in quanto l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita" v. tra le tante, Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n. 42035 - , a fronte della produzione in giudizio da parte dell'attrice del contratto e dell'allegato inadempimento la mancata costituzione della convenuta ha tuttavia impedito l'assolvimento da parte sua dell'onere di dimostrare – e ancor prima dedurre - il proprio tempestivo e puntuale adempimento, ovvero l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi.
In sede di istruttoria, il CTU nominato ha accertato che l'impianto fotovoltaico non è stato realizzato a regola d'arte.
La consulenza d'ufficio, che questo giudice condivide essendo immune da vizi logico giuridici, ha accertato che l'impianto risulta collegato in modo errato all'inverter, essendo presente un solo interruttore di stringa, quand'invece, secondo la buona legis artis occorre un interruttore per ogni stringa, quindi due nel caso di specie.
Ma la cosa ancor più grave è che una delle due stringhe non risulta collegata all'inverter stesso, difatti i conduttori dopo essere stati collegati agli scaricatori di tensioni e da li ai fusibili, non risultano collegati all'interruttore (e quindi all'inverter), con la conseguenza che tutta l'energia prodotta dalla seconda stringa, non è mai stata pag. 5/8 utilizzata per lo scambio sul posto e di fatto l'impianto, pur essendo da 3 kWp ha funzionato come un impianto da circa 2 kWp.
Ne consegue l'inesatto inadempimento dell'obbligazione da parte della convenuta.
Acclarata dunque la responsabilità, venendo al quantum, va richiamato l'art. 1223 c.c. per cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (come il mancato guadagno) in quanto ne siano
“conseguenza immediata e diretta”.
Va altresì richiamato l'art. 1226, secondo cui la valutazione del danno, ove questo non possa essere precisato nella sua sicura sussistenza o non si appalesi determinabile nel suo preciso ammontare, per la natura della prestazione, oppure non sia stato preventivamente fissato dalle parti o dalla legge (art. 1225), è rimessa al giudice.
Fermo restando, però, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. VI-
3, ordinanza n. 8941 del 18 marzo 2022
Ciò precisato, è provato che a fronte del contratto stipulato il 22/01/2020, il collaudo dell'impianto è avvenuto il 14/10/2020; inoltre secondo la stima fatta dal CTU, a fronte di una produzione annua presunta pari a 4.543,50 kWh vi è stata una minore produzione annua pari 2933,96 kWh con una resa inferiore del 36% circa rispetto alla produttività attesa.
Considerato che il costo medio per kwh si aggira introno ai 30 centesimi, può ritenersi ragionevole ipotizzare che il danno effettivo subito dalla IG.ra ammonta al Pt_1 maggio costo che ha dovuto sostenere per kwh per la mancata produzione dell'energia e considerando che il costo per kwh è mediamente parti a circa 30 centesimi, ne consegue che il danno annuo risarcibile è pari al detto valore moltiplicato per 1609,54 kwh (pari al 36% della mancata produzione, ossia alla differenza tra 4.543,50 kwh –produzione pag. 6/8 annua stimata- e quella effettiva pari ad 2933kwh), per un totale di €.482,87 che si arrotondano complessivamente ad €.500,00 annue.
Considerato che il contratto è del 22.01.2020 si ritiene equo moltiplicare tale somma per sei anni, con la conseguenza che il danno stimato è pari ad €.3000,00
A tale somma va aggiunta la spesa occorrente per correggere le imperfezioni dell'impianto, stimata dal CTU in €.350,00 oltre IVA.
Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento della somma di
€.3.000,00 oltre la somma stimata pari ad €.350,00 + IVA per correggere le criticità dell'impianto.
Vanno poste a carico della convenuta contumace anche le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, e le spese di mediazione come documentate da parte attrice.
Le spese di lite vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore del decisum, alle tariffe medie e seguono come di consueto la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accertato l'inadempimento della propria obbligazione da parte della CP_1
condanna la detta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
per la causale di cui in parte motiva, al risarcimento dei danni in favore della IG.ra nella misura di €.3000,00 per danno da mancata produzione di energia Parte_1 oltre €.350,00 + IVA per il ripristino dell'impianto a regola d'arte, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
CONDANNA, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €
2550,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di parte soccombente, unitamente alle spese di mediazione così come documentate pag. 7/8 Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
Il GOP
dott. Ilario Lo Giudice
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilario Lo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13293/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Floriana Parte_1 C.F._1
Caronda elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Catania in Via
Gorizia n.24 come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo amministratore unico, con sede in Trapani, Via Controparte_1
Scalabrino n.110 (c.f. P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e successivi scritti difensivi e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con termine per note ex art.190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/10/2022 ai sensi dell'art.140 c.p.c., parte attrice citava in giudizio la in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, per sentirla condannare alla riparazione e/o alla sostituzione dell'impianto fotovoltaico acquistato oltre al pagamento del risarcimento del danno patito per l'inadempimento contrattuale da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad
€ 5.000,00, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
-In via subordinata, accertato l'irregolare funzionamento di cui sopra, chiedeva fosse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico del 22/01/2020, sottoscritto tra e con contestuale restituzione del Controparte_1 Parte_1 prezzo pari ad € 9.200,00 oltre ad interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo al risarcimento del danno.
Assumeva all'uopo che In data 22/01/2020 aveva sottoscritto un contratto di compravendita con la in persona dell'amministratore unico, con sede Controparte_1
in Trapani, Via Scalabrino n. 110, avente ad oggetto la vendita di un sistema fotovoltaico “3Kw Longi 350 watt”, da installare presso la sua abitazione sita in
Catania, Via della Palma n. 5, per l'importo complessivo di € 9200,00.
In data 14/10/2020 vaniva ultimata l'operazione di installazione e di collaudo del sistema, come dimostrato dal verbale di attivazione prodotto (allegato 2).
Ciò nonostante lamentava che il citato impianto fotovoltaico, sin da subito, non funzionava correttamente e, difatti, l'attrice sollecitava, ripetutamente, la società venditrice a verificarne il funzionamento ed eventualmente, in virtù della garanzia di legge, a provvedere alla sistemazione/riparazione dell'impianto fotovoltaico;
La però, nonostante i solleciti e le promesse di intervento, Controparte_1
di fatto non inviava alcun tecnico per verificare quanto lamentato dell'attrice.
Stante il silenzio della società convenuta, la IG.ra dapprima le inviava Pt_1
una diffida a mezzo pec in data 24/01/2022 ed in seguito avviava la procedura di mediazione obbligatoria innanzi l' Organismo “Concordia” di Catania per tentare la mediazione ma, nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si presentava e, pertanto, in data in data 7/09/2022 l'incontro si concludeva con esito negativo come dimostrato dal verbale prodotto in atti.
Con ordinanza del 01 marzo 2023 il Giudice assegnatario della causa rilevava d'ufficio la nullità della notificazione essendo stata effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.; all'uopo rilevava che la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che l'art.145
c.p.c., in seguito alla modificazione introdotta con la l.n.263/2005, non ammette più la pag. 2/8 notifica ex art.140 c.p.c. alle società, ma la consente esclusivamente nei confronti della persona fisica che ne sia il legale rappresentante. In particolare il vano tentatuivo di eseguire la notifica nelle forme dell'art. 145 1° e 2° comma per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente la notificazione degli atti processuali ex art.140 e 143 c.p.c. purché la notifica sia eseguita nei confronti della persona fisica che rappresenta la società e non già alla stessa in forma impersonale ( in tal senso Cass. '7 giugno 2012 n.9237 e 13.09.2011 n.18762; Cass.2232/2017; Cass.6112/2018 ed altre conformi): a tal fine assegnava il termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione alla società convenuta.
Parte attrice, quindi, rinnovava la notifica dell'atto di citazione che veniva eseguita a mezzo pec il 27 marzo 2023, ore 9,58, all'indirizzo Email_1
Nonostante la regolarità della rinnovazione della citazione, la società convenuta rimaneva contumace.
Con ordinanza istruttoria del 20/09/2023, il precedente GU “ritenuto necessario disporre CTU al fine di: 1) accertare se l'impianto fotovoltaico presente nell'immobile dell'attrice sia stato correttamente installato dalla società convenuta o se sussistano vizi e/o difetti di installazione;
2) verificare se l'impianto funzioni correttamente, indicando, in caso contrario, gli eventuali malfunzionamenti e la loro causa;
3) quantificare gli interventi ed i costi necessari per ripristinare e garantire il corretto funzionamento dell'impianto”, nominava dapprima quale CTU l'ing. ed in Persona_1 seguito alla rinuncia di quest'ultimo, revocava lo stesso e nominava con decreto del
02.10.2023 l'Ing. cui affidava il mandato indicato Persona_2 nell'ordinanza del 20.09.2023.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito con atto depositato telematicamente, il CTU provvedeva all'espletamento delle operazioni peritali, accertando –in esito alle stesse- che:
a) Un impianto dotato di caratteristiche analoghe a quelle dell'impianto realizzato Co dalla nell'abitazione dell'attrice dovrebbe essere caratterizzato da una CP_1
produttività annua di circa 4.543,50 kWh (vedasi allegato C alla CTU). Tuttavia dalle pag. 3/8 letture dell'inverter, rappresentate nel compendio fotografico di cui all'allegato D dell'elaborato peritale, si evince che l'impianto oggetto di causa nell'ultimo anno ha avuto una produzione di 2933,96 kWh con una resa inferiore del 36% circa rispetto alla produttività attesa.
b) Che non è possibile determinare quale possa essere il danno economico subito dall'attrice stante che non si conosce la percentuale dell'energia non prodotta che sarebbe stata immessa in rete (il GSE corrisponde € 0,15 per ogni kWh di energia immessa), tanto meno quella che sarebbe stata utilizzata.
c) Da un'analisi del quadro di stringa è stato possibile costatare che l'impianto risulta collegato in modo errato all'inverter. Dalle immagini riportate nell'allegato D si evince che è presente un solo interruttore di stringa, contro quanto previsto dalla buona norma tecnica che prevedrebbe almeno un interruttore per ogni stringa, quindi due nel caso di specie. Cosa ancor più grava è che una delle due stringhe (verosimilmente quella costituita da n. 5 pannelli) non risulta collegata all'inverter stesso, difatti i conduttori dopo essere stati collegati agli scaricatori di tensioni e da li ai fusibili, quest'ultimi non risultano collegati all'interruttore (e quindi all'inverter). L'effetto dello scenario fin qui descritto è che tutta l'energia prodotta dalla seconda stringa non è stata mai utilizzata per lo scambio sul posto e di fatto l'impianto, pur essendo da 3 kWp ha funzionato come un impianto da circa 2 kWp. Al fine di porre rimedio ai difetti di montaggio rappresentati si rende necessario provvedere alla modifica del quadro di stringa utilizzando un quadro di dimensioni maggiori ed aggiungendo un secondo interruttore per la stringa non collegata, collegando la stessa all'inverter per consentire il pieno funzionamento dell'impianto con un costo presunto di circa €.350,00 oltre IVA.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 07.02.2025 parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò esposto, l'azione è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Occorre innanzitutto rilevare che la domanda attrice trova il suo fondamento sull'inadempimento (rectius sul non esatto adempimento) dell'obbligazione assunta pag. 4/8 con contratto del 22/01/2020.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché sentenza n. 13533 del 2001). ..." (cfr. Tribunale di
Modena, Sentenza n. 87/2025 del 21-01-2025).
Sebbene la condotta processuale di contumacia non costituisca una “ non contestazione”
- in quanto l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita" v. tra le tante, Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n. 42035 - , a fronte della produzione in giudizio da parte dell'attrice del contratto e dell'allegato inadempimento la mancata costituzione della convenuta ha tuttavia impedito l'assolvimento da parte sua dell'onere di dimostrare – e ancor prima dedurre - il proprio tempestivo e puntuale adempimento, ovvero l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi.
In sede di istruttoria, il CTU nominato ha accertato che l'impianto fotovoltaico non è stato realizzato a regola d'arte.
La consulenza d'ufficio, che questo giudice condivide essendo immune da vizi logico giuridici, ha accertato che l'impianto risulta collegato in modo errato all'inverter, essendo presente un solo interruttore di stringa, quand'invece, secondo la buona legis artis occorre un interruttore per ogni stringa, quindi due nel caso di specie.
Ma la cosa ancor più grave è che una delle due stringhe non risulta collegata all'inverter stesso, difatti i conduttori dopo essere stati collegati agli scaricatori di tensioni e da li ai fusibili, non risultano collegati all'interruttore (e quindi all'inverter), con la conseguenza che tutta l'energia prodotta dalla seconda stringa, non è mai stata pag. 5/8 utilizzata per lo scambio sul posto e di fatto l'impianto, pur essendo da 3 kWp ha funzionato come un impianto da circa 2 kWp.
Ne consegue l'inesatto inadempimento dell'obbligazione da parte della convenuta.
Acclarata dunque la responsabilità, venendo al quantum, va richiamato l'art. 1223 c.c. per cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (come il mancato guadagno) in quanto ne siano
“conseguenza immediata e diretta”.
Va altresì richiamato l'art. 1226, secondo cui la valutazione del danno, ove questo non possa essere precisato nella sua sicura sussistenza o non si appalesi determinabile nel suo preciso ammontare, per la natura della prestazione, oppure non sia stato preventivamente fissato dalle parti o dalla legge (art. 1225), è rimessa al giudice.
Fermo restando, però, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. VI-
3, ordinanza n. 8941 del 18 marzo 2022
Ciò precisato, è provato che a fronte del contratto stipulato il 22/01/2020, il collaudo dell'impianto è avvenuto il 14/10/2020; inoltre secondo la stima fatta dal CTU, a fronte di una produzione annua presunta pari a 4.543,50 kWh vi è stata una minore produzione annua pari 2933,96 kWh con una resa inferiore del 36% circa rispetto alla produttività attesa.
Considerato che il costo medio per kwh si aggira introno ai 30 centesimi, può ritenersi ragionevole ipotizzare che il danno effettivo subito dalla IG.ra ammonta al Pt_1 maggio costo che ha dovuto sostenere per kwh per la mancata produzione dell'energia e considerando che il costo per kwh è mediamente parti a circa 30 centesimi, ne consegue che il danno annuo risarcibile è pari al detto valore moltiplicato per 1609,54 kwh (pari al 36% della mancata produzione, ossia alla differenza tra 4.543,50 kwh –produzione pag. 6/8 annua stimata- e quella effettiva pari ad 2933kwh), per un totale di €.482,87 che si arrotondano complessivamente ad €.500,00 annue.
Considerato che il contratto è del 22.01.2020 si ritiene equo moltiplicare tale somma per sei anni, con la conseguenza che il danno stimato è pari ad €.3000,00
A tale somma va aggiunta la spesa occorrente per correggere le imperfezioni dell'impianto, stimata dal CTU in €.350,00 oltre IVA.
Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento della somma di
€.3.000,00 oltre la somma stimata pari ad €.350,00 + IVA per correggere le criticità dell'impianto.
Vanno poste a carico della convenuta contumace anche le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, e le spese di mediazione come documentate da parte attrice.
Le spese di lite vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore del decisum, alle tariffe medie e seguono come di consueto la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accertato l'inadempimento della propria obbligazione da parte della CP_1
condanna la detta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
per la causale di cui in parte motiva, al risarcimento dei danni in favore della IG.ra nella misura di €.3000,00 per danno da mancata produzione di energia Parte_1 oltre €.350,00 + IVA per il ripristino dell'impianto a regola d'arte, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
CONDANNA, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €
2550,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di parte soccombente, unitamente alle spese di mediazione così come documentate pag. 7/8 Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
Il GOP
dott. Ilario Lo Giudice
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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