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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. Rg 2502/2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Federico Bramati Parte_1
RICORRENTE
E rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Salvatore Sarracino Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a nero e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato ininterrottamente dal 2.09.2013 al 21.12.2020 alle dipendenze della sig.ra presso la palestra “Gymnika Buddha Village”, da lei gestita in Giugliano Controparte_1
in Campania alla Traversa Via Torre Scafati n. 19/8 con mansioni di addetta alle pulizie della palestra;
- che tale rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato e contrattualizzato;
- che tale rapporto di lavoro era sempre stato gestito dalla sig.ra la quale provvedeva a CP_1
determinare le modalità di svolgimento del lavoro, determinare e corrispondere la retribuzione, stabilire l'orario ed i giorni di lavoro, concedere le ferie ed eventuali permessi, impartire ordini e direttive, ed in sostanza prendere ogni decisione che riguardasse il rapporto di lavoro;
1 - che, per le mansioni svolte, aveva diritto all'inquadramento nel VII Livello del CCNL
Impianti Sportivi e Palestre;
- che l'orario di lavoro era di 25 ore settimanali, e, in particolare, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30;
- che a decorrere dall'inizio della pandemia ha lavorato in misura ridotta, e precisamente: 13 ore dal 9 al 31.03.2020 (5 ore il 9, 4 ore il 10, 2 ore il 27 ed il 31); 31 ore ad aprile 2020
(3 ore i giorni 3, 6, 10, 15, 17, 20 e 29, 2 ore il 22 e 5 ore il 27); 19 ore dal 1 al 20 maggio
2020 (3 ore il 1, 6, 15, 18 e 20, e 4 ore il 11), mentre a decorrere dal 25 maggio 2020 sino ad ottobre 2020 ha osservato l'orario di lavoro ordinario;
che, a decorrere dal mese di novembre 2020 ha osservato il seguente orario ridotto: 12 ore a novembre (4 ore i giorni
11, 19 e 26); 15 ore a dicembre (3 ore il 2, 4 ore i giorni 7, 14 e 21);
- che, nel periodo di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa per la pandemia
Covid-19, a causa della mancata regolarizzazione del rapporto, non ha potuto accedere agli ammortizzatori sociali ed alle integrazioni al reddito e pertanto per il detto periodo deduceva il proprio diritto al pagamento della retribuzione in misura integrale;
- che a Capodanno 2018 (31.12.18) ha lavorato presso la palestra dalle ore 20.00 alle ore
4.00 del 1.1.19, ove la convenuta aveva preparato un cenone, e che in tale occasione, si è occupata di tenere in ordine e puliti i servizi igienici, sistemare la sala, fare le pulizie alla fine del cenone, e quant'altro le veniva richiesto dalla convenuta;
- di aver ricevuto una retribuzione mensile iniziale di € 400,00 elevata a decorrere da settembre 2017 ad € 450,00 inferiore comunque alla retribuzione dovuta per le ore di lavoro svolto, di non aver mai ricevuto il pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL impianti Sportivi e Palestre;
di non aver ricevuto il pagamento della
13ma e 14ma mensilità; di aver sempre goduto le ferie nel mese di agosto, nonché dal 1 al 15.01.2017, ma che le stesse non sono mai state retribuite;
di non aver mai goduto i permessi retribuiti né ha ricevuto il pagamento della relativa indennità; infine, che, al termine del rapporto di lavoro, interrotto per mutuo consenso, non ha ricevuto il pagamento del TFR.
Concludeva chiedendo, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 2.09.2013 al 21.12.2020 alle dipendenze della sig.ra Controparte_1
dichiarare il diritto ad essere inquadrata nel livello 7 del CCNL Impianti Sportivi e
Palestre e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di della somma di € 41.359,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, ovvero di quella maggiore o minore determinata in corso di causa. Condannare, inoltre,
2 la resistente al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi, ovvero al risarcimento del danno pensionistico derivante dall'omissione contributiva, con vittoria di spese, spese generali (15%), e compensi, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Parte resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso,
e, nel merito, la prescrizione delle somme pretese.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti, e, rinviata per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, la causa è decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rigettata la eccezione di nullità del ricorso in quanto risulta sufficientemente chiaro quanto richiesto dalla ricorrente in ordine al petitum e alla causa petendi.
Quanto al merito, su un piano generale, si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso di specie, parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente per il periodo che va dal
2.09.2013 al 21.12.2020, e mai regolarizzato, e svoltosi all'interno della palestra “Gymnica
Buddha Village”, che assume essere stata gestita dalla ricorrente.
La resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo che la
Gymnica, nel periodo indicato dalla ricorrente, era in realtà una associazione sportiva dilettantesca, la cui attività era cessata e che faceva capo al fratello della resistente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che l'assenza di riscontri documentali e la natura irregolare del rapporto di lavoro impongono alla ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo cd “a nero”.
Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
3 Per parte ricorrente è stato escusso il sig. che ha dichiarato: “ indifferente; Tes_1
conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme in spiaggia, a Licola lido , 8 -9 Pt_2
anni fa, abbiamo avuto una relazione sentimentale, lei ha lavorato al 5 o 6 mesi Parte_3
e poi è andata al suo paese per 1 mese e poi è tornata un'altra volta, noi lavoravamo per
, non ricordo che anno era in cui lei ha lavorato lì, lei faceva Parte_4
pulizie al lido, io facevo tutto, pulivo la spiaggia, pitturavo, facevo tutto, lei solo pulizie, lei lavorava dalle 7.30 alle 19 di sera, puliva i bagni, tutti i giorni, anche sabato e domenica, se serviva il giorno di riposo glielo davano, io lavoravo tutti i giorni in estate, però se dovevo fare un servizio chiedevo il giorno e me lo davano, chiedevamo a il giorno, Pt_4
lui ci dava i soldi, anche a lei li dava lui, non so lei quanto aveva di stipendio, dopo il lavoro in spiaggia lei ha lavorato per una palestra, che si trovava a Varcaturo, si chiamava
Gymnica, io sono andato a trovarla, era il 2015-2016, le davo un passaggio quando c'era sciopero e quando ero libero, io in quel periodo non lavoravo più in quella spiaggia, non ricordo il nome dell'altro lido, anzi, si chiamava ci lavoravo solo in estate, Parte_5
sempre tutti i giorni, ho accompagnato la signora a lavoro nella palestra tante volte, non ricordo che mese era, la palestra si trova dopo , si scende giù, ricordo che la R_1
palestra sta a destra e la casa del proprietario sta a sinistra. La datrice della ricorrente era
R_
“ ”, , la ricorrente lavorava in palestra dalle 7.30 alle 12, dal lunedì al CP_1
venerdì, lei ha lavorato per la palestra per diversi anni, 4 o 5 ma forse di più, non mi ricordo durante il covid se ha lavorato lì e per quante ore, non ha lavorato in palestra a capodanno né per feste, ricordo che qualche volta lei è andata però in palestra a lavorare come addetta al buffet, nel senso che preparavano dei tavoli con cibo e bibite e lei aiutava a servire, non so quanto aveva di stipendio per la palestra, aveva ferie in agosto, so che non
R_ ha avuto niente alla fine del rapporto, me ha detto lei. Adr avv. Sarracino: La signora R_ abita difronte alla palestra, lei ha lavorato come colf dalla signora quando glielo chiedeva, sicuramente una volta alla settimana ci andava, alle volte anche due, adr avv.
R_ Caprio: era che le diceva cosa doveva fare;
qualche volta anche io ho dato una mano
R_ R_ alla signora , sia in palestra sia in casa. E' della signora la palestra, dava lei i R_ soldi sia a me sia a se non c'era la signora ce li dava una ragazza della Pt_1
R_ reception a cui diceva dove stavano i soldi e di pagarci. Adr avv. Sarracino: conosco
era anche lui padrone della palestra, mai dato lui i soldi a noi, veniva tutte le Persona_3
mattine in palestra a prendere il caffè, anche lui abitava dentro alla palestra, c'era una casa dentro alla palestra, nello stesso palazzo abitavano madre e padre di lui Persona_3
abitava nello stesso palazzo al piano di sopra, però a volte dormiva nella palestra, adr lei
4 faceva le pulizie della palestra, lo so perché quando lei andava al paese io le davo il cambio in palestra e facevo le pulizie al posto suo, lei andava una volta all'anno, non so dire il mese”.
Il secondo teste escusso per la ricorrente, ha dichiarato: “ indifferente; Tes_2
conosco la ricorrente perché lei abitava nella mia stessa strada, nel mio stesso viale, siamo state vicine di casa per un paio di anni nel 2013-2014 più o meno, 2015, per un paio di anni prima che morisse mio marito, la ricorrente era bulgara come me e siamo diventate amiche, festeggiavamo insieme compleanni, ecc. ricordo che la ricorrente lavorava in una palestra a
Varcaturo, Gymnica, io lavoro lì vicino, quando è morto mio marito io sono andata ad abitare con una donna bulgare a via Caraffiello, che è vicino al mio lavoro, presso una abitazione, da 22 anni e che è vicino a questa palestra, ricordo che la incontravo per strada, la vedevo che usciva dalla palestra, poi andava in un lavoro vicino all'abitazione in cui lavoravo, non ricordo gli orari in cui la vedevo, io ho lavorato come babysitter dal 2009 al
2020 con un bambino e lo portavo in zona, posso dire che dopo il 2018 ho dormito 2 o 3 giorni a casa di e l'ho accompagnata io in palestra, la mattina, prima dell'inizio del Pt_1
mio lavoro, che era alle ore 9, ricordo che lei mi fece entrare in palestra, lei bussò e le aprirono, prese le chiavi della palestra da una signora che abitava di fronte. Il pomeriggio raramente è capitato, perché come detto io ero molto occupata, l'ho vista uscire dalla palestra con la spazzatura e l'ho accompagnata a casa con la macchina. Posso dire che in tutti questi anni, per lo più tra il 2018 e il 2019 l'avrò vista 6 o 7 volte entrare o uscire dalla R_ palestra, io so che lavorava per una signora che si chiamava mi pare , lei mi diceva che lavorava tutti i giorni in palestra, io posso dire che quei 3 giorni in cui ho dormito da lei come detto l'ho accompagnata per tutti e tre i giorni in palestra. La palestra si trova in una discesa di cui non conosco il nome vicino a via Ripuaria. Mi pare che lei andava a lavoro nel periodo del covid lei così mi diceva quando ci sentivamo al telefono, ricordo che mi diceva che andava perché facevano in palestra i corsi all'aperto. Non so dire quanto aveva di stipendio, né so se ha avuto 13esima o 14esima, adr so che faceva le pulizie a casa della
R_ sig.ra non so però se tutti i giorni, non me lo ricordo”.
Il primo teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “indifferente; Testimone_3
R_ conosco la ricorrente perché faceva le pulizie a casa di , sorella del mio attuale titolare,
Io sono un tuttofare, curo la palestra Gymnica, sia l'interno sia Persona_4
l'esterno della palestra, da 14 anni lavoro con sia alla palestra, sia alla casa della CP_1
mamma e padre del ho sempre lavorato con loro. Io lavoro 4 giorni alla settimana CP_1
in palestra dal lunedì al giovedì, dalle 7 alle 15 con 30 minuti di pausa pranzo, da sempre
5 ho questo orario di lavoro, loro mi hanno sempre dato massima disponibilità purchè i clienti della palestra erano soddisfatti, gli orari li ho decisi io, è una struttura a conduzione familiare, io appena vado in palestra svuoto i cestini, carico la stufa a legno preparo la stufa lavo le docce e poi inizio verso le 9 a fare mansioni esterne col prato, piante, prese esterne, ecc. mi pagava quando era in vita, mi dava lui le direttive, alla sua Persona_5
morte, avvenuta durante il covid, mi hanno regolarizzato, prima ero irregolare, la moglie,
mi ha regolarizzato ma mi dava incarichi il figlio, ancora R_6 Persona_4
oggi è lui a darmeli. La tutte le mattine veniva in palestra a prendere le chiavi di Pt_1
R_ casa di , verso le 8-8:30, le chiavi erano nella reception, quando io ero dentro gliele davo io altrimenti le prendeva stesso lei perché sapeva dove stavano, a volte veniva a
R_ prendere dei detersivi e io glieli davo per pulire casa di;
ogni tanto il titolare
[...]
affittava la struttura per degli eventi, per es esibizione di danza dei bambini o di R_3
karate ecc e quindi in questo caso chi affittava la struttura per la serata chiedeva qualcuno per fare pulizie e preparazione struttura, e quindi lei puliva la sala e io attrezzavo la sala, ci pagava a me e a direttamente il maestro di danza, di karate ecc che affittava la sala Pt_1
per la dimostrazione. adr 6 non so;
la ricorrente restava fino alle 13-13:30, le chiavi le riportava di nuovo in palestra verso le 13, a volte alle 12, ricordo che a volte mi chiedeva il permesso di fare un bagno in piscina nel periodo estivo, me lo ricordo perché io le ho dato pure il lettino per mettersi vicino alla piscina, la sig.ra veniva solo ogni tanto a CP_1
controllare se glielo diceva il fratello, la palestra la gestiva prima il padre quando era in
R_ vita, sempre col figlio, e alla sua morte solo il figlio . Adr durante il covid la palestra è stata chiusa ma io andavo lo stesso lì ad innaffiare le piante, c'è un po' di orto che curavo, ecc;
io non vedo da allora la , da quando è iniziato il covid;
ho visto a volte la Pt_1
R_ signora dopo che aveva accompagnato il figlio a scuola dalle 8.15 alle 9, mi dava una mano a controllare degli attrezzi in sala, se serviva olio per lubrificare, veniva 2 o 3 giorni
R_ alla settimana, a darmi una mano e a controllare, ricordo che alle volte la sig.ra è anche andata a prendere la perché restava a piedi, non passava magari l'autobus per Pt_1
accompagnarla a casa sua, a volte per es quando pioveva. Preciso che vive in Persona_3 palestra perché è un'unica struttura, la proprietà privata e la palestra;
sono 3 sale la R_ R_ palestra e dietro c'è la palazzina con la proprietà privata dove abita , abita di fronte al cancello della palestra, 5 metri dopo, adr la palestra era aperta anche il venerdì, a R_ volte anche il sabato;
se ne occupava per l'interno per quel poco che c'era da fare perché io il giovedì la lasciavo già in buone condizioni, facendo anche orario in più, visto che il venerdì non c'ero rimettevo tutte le buste nuove dell'immondizia ecc”.
6 Il secondo teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Testimone_4
Conosco i fatti perché sono amico della resistente, conosco di vista la sig.ra perché Pt_1
frequentavo la palestra Gymnica, fino al 2022 io ho gestito una scuola di danza in S. Maria
Capua Vetere, perciò la resistente ci prestava una sala della palestra alle volte per fare le prova per dei ballerini, e ho visto in queste occasioni la sig.ra prendere delle chiavi Pt_1
R_ lì. Poi ho saputo che erano le chiavi della casa di , cioè della sig.ra Controparte_1
che all'epoca le lasciava in palestra le chiavi per farla entrare per le pulizie mentre lei era fuori casa, all'epoca aveva i bambini ancora piccoli e li accompagnava a scuola. Il responsabile della palestra era il fratello. Posso dire che sarà capitato 4 o 5 volte nel periodo primaverile di andare nella palestra Gymnica perchè gli spettacoli si facevano nel periodo estivo. Ricordo di averla vista sicuramente un paio di volte di mattina presto. Non ho mai visto la sigra pulire la palestra, ho sempre visto , un tuttofare, che Pt_1 Tes_3
faceva le pulizie e teneva in ordine il giardino, visto che la palestra ha uno spazio esterno molto ampio, anche con tavolini, quando andavo lì sicuramente mi fermavo un paio di ore per le prove e poi una mezzoretta per un caffè. Posso dire che il responsabile della palestra
R_ è però sono fratelli e ad esempio si occupava della manutenzione Persona_4
di alcune macchine soprattutto quando il fratello era impegnato, non faceva pulire a Tes_3
alcune macchine, non so dire se nel rapporto tra i fratelli era previsto qualcosa dal punto di vista economico”.
Queste essendo le dichiarazioni rese dai testi escussi, non può ritenersi provato il rapporto di lavoro tra le parti nei termini dedotti, in quanto non sono emersi gli elementi caratterizzanti la natura subordinata del rapporto di lavoro che sarebbe stato svolto dalla ricorrente per conto della resistente nella palestra.
Non è emerso con certezza infatti se la ricorrente lavorasse per la resistente, anche presso i locali della palestra, o solo presso l'abitazione della stessa;
né risulta prova che effettivamente la palestra fosse stata gestita dalla resistente, come dedotto, risultando all'esito dell'esame degli atti che la palestra si trovava nei locali della famiglia della resistente e che il fratello della ne fosse il titolare. CP_1
Va osservato, poi, che entrambi i testi escussi per parte ricorrente hanno potuto avere una conoscenza soltanto episodica ed indiretta dei fatti, in quanto il ha affermato di aver Tes_1
accompagnato la ricorrente, peraltro solo quando c'era sciopero dei mezzi pubblici o quando era libero dal lavoro, e solo in talune e sporadiche occasioni ha partecipato anch'egli alle pulizie dell'abitazione della o della palestra. Ha riferito quindi solo di una CP_1
conoscenza episodica dei fatti. Altrettanto, l'altra teste escussa per la ricorrente, la sig.ra
7 , la quale ha riferito di aver incontrato la ricorrente per strada, che usciva dalla Tes_2 palestra e “andava in un lavoro vicino all'abitazione in cui lavoravo, non ricordo gli orari in cui la vedevo”. Aggiungeva poi con generiche affermazioni di averla vista uscire dalla palestra con la spazzatura e di averla accompagnata a casa con la macchina e, infine, di averla vista tra il 2018 e il 2019 sei o sette volte entrare e uscire dalla palestra.
Orbene, questo essendo il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi per la ricorrente, si ritiene che le stesse siano insufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti: nessuno dei due testimoni ha potuto avere percezione diretta delle mansioni svolte dalla ricorrente, se non in maniera occasionale, nessuno dei due testi ha potuto confermare, o smentire, che la ricorrente lavorasse effettivamente, ed esclusivamente, presso la palestra, come dedotto, o, invece, secondo la tesi della resistente, presso l'abitazione della sig.ra e che si recava in palestra solo per prendere le chiavi dell'abitazione della CP_1
signora, in sua assenza;
nessuno ha dato prova della continuità della prestazione medesima, atteso che risulta che solo sporadicamente, in occasione di qualche evento, la EN aveva fornito aiuto per degli eventi che si tenevano in palestra, e per i quali era stata pagata regolarmente dalla ricorrente, nessuno, infine, ha saputo riferire in modo certo circa l'esercizio del potere direttivo da parte della resistente, né, infine, ha reso dichiarazioni precise in ordine agli altri cd. indici della subordinazione.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente risultano essere maggiormente precise e concordanti tra loro.
In particolare, il sig. , lavoratore tuttofare presso la palestra, ha riferito che Testimone_3
la ricorrente si recava la mattina verso le 8.00-8.30 presso la palestra a prendere le chiavi di casa della sig.ra in quanto effettuava le pulizie presso l'abitazione di Controparte_1 quest'ultima.
Anche il secondo teste escusso per parte resistente, sig. , sebbene abbia Testimone_4
una conoscenza meno diretta dei fatti di causa, essendosi recato soltanto sporadicamente presso la palestra come cliente, ha dichiarato di aver visto la ricorrente prendere le chiavi di casa della sig.ra , che all'epoca le lasciava in palestra le chiavi per farla Controparte_1
entrare per le pulizie mentre lei era fuori casa. Aggiungeva poi di non aver mai visto la sig.ra pulire la palestra, ma di aver sempre visto (il sig. , un tuttofare, che Pt_1 Tes_3 Tes_3
faceva le pulizie e teneva in ordine il giardino esterno alla palestra.
Nel contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi, come noto, il giudice deve vagliare la singola qualità dei testi escussi, la concordanza delle dichiarazioni rese, intrinseca ed estrinseca, ed ogni altra circostanza utile al fine di valutare la maggiore attendibilità dell'uno o dell'altro.
8 In assenza di ciò, gravando l'onere della prova secondo i principi generali su chi intende far valere un diritto in giudizio ex art 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento, non essendo emerso con sufficiente verosimiglianza che la ricorrente abbia lavorato nel periodo dedotto nei locali della palestra alle dipendenze della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20.3.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. Rg 2502/2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Federico Bramati Parte_1
RICORRENTE
E rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Salvatore Sarracino Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a nero e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato ininterrottamente dal 2.09.2013 al 21.12.2020 alle dipendenze della sig.ra presso la palestra “Gymnika Buddha Village”, da lei gestita in Giugliano Controparte_1
in Campania alla Traversa Via Torre Scafati n. 19/8 con mansioni di addetta alle pulizie della palestra;
- che tale rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato e contrattualizzato;
- che tale rapporto di lavoro era sempre stato gestito dalla sig.ra la quale provvedeva a CP_1
determinare le modalità di svolgimento del lavoro, determinare e corrispondere la retribuzione, stabilire l'orario ed i giorni di lavoro, concedere le ferie ed eventuali permessi, impartire ordini e direttive, ed in sostanza prendere ogni decisione che riguardasse il rapporto di lavoro;
1 - che, per le mansioni svolte, aveva diritto all'inquadramento nel VII Livello del CCNL
Impianti Sportivi e Palestre;
- che l'orario di lavoro era di 25 ore settimanali, e, in particolare, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30;
- che a decorrere dall'inizio della pandemia ha lavorato in misura ridotta, e precisamente: 13 ore dal 9 al 31.03.2020 (5 ore il 9, 4 ore il 10, 2 ore il 27 ed il 31); 31 ore ad aprile 2020
(3 ore i giorni 3, 6, 10, 15, 17, 20 e 29, 2 ore il 22 e 5 ore il 27); 19 ore dal 1 al 20 maggio
2020 (3 ore il 1, 6, 15, 18 e 20, e 4 ore il 11), mentre a decorrere dal 25 maggio 2020 sino ad ottobre 2020 ha osservato l'orario di lavoro ordinario;
che, a decorrere dal mese di novembre 2020 ha osservato il seguente orario ridotto: 12 ore a novembre (4 ore i giorni
11, 19 e 26); 15 ore a dicembre (3 ore il 2, 4 ore i giorni 7, 14 e 21);
- che, nel periodo di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa per la pandemia
Covid-19, a causa della mancata regolarizzazione del rapporto, non ha potuto accedere agli ammortizzatori sociali ed alle integrazioni al reddito e pertanto per il detto periodo deduceva il proprio diritto al pagamento della retribuzione in misura integrale;
- che a Capodanno 2018 (31.12.18) ha lavorato presso la palestra dalle ore 20.00 alle ore
4.00 del 1.1.19, ove la convenuta aveva preparato un cenone, e che in tale occasione, si è occupata di tenere in ordine e puliti i servizi igienici, sistemare la sala, fare le pulizie alla fine del cenone, e quant'altro le veniva richiesto dalla convenuta;
- di aver ricevuto una retribuzione mensile iniziale di € 400,00 elevata a decorrere da settembre 2017 ad € 450,00 inferiore comunque alla retribuzione dovuta per le ore di lavoro svolto, di non aver mai ricevuto il pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL impianti Sportivi e Palestre;
di non aver ricevuto il pagamento della
13ma e 14ma mensilità; di aver sempre goduto le ferie nel mese di agosto, nonché dal 1 al 15.01.2017, ma che le stesse non sono mai state retribuite;
di non aver mai goduto i permessi retribuiti né ha ricevuto il pagamento della relativa indennità; infine, che, al termine del rapporto di lavoro, interrotto per mutuo consenso, non ha ricevuto il pagamento del TFR.
Concludeva chiedendo, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 2.09.2013 al 21.12.2020 alle dipendenze della sig.ra Controparte_1
dichiarare il diritto ad essere inquadrata nel livello 7 del CCNL Impianti Sportivi e
Palestre e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di della somma di € 41.359,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, ovvero di quella maggiore o minore determinata in corso di causa. Condannare, inoltre,
2 la resistente al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi, ovvero al risarcimento del danno pensionistico derivante dall'omissione contributiva, con vittoria di spese, spese generali (15%), e compensi, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Parte resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso,
e, nel merito, la prescrizione delle somme pretese.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti, e, rinviata per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, la causa è decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rigettata la eccezione di nullità del ricorso in quanto risulta sufficientemente chiaro quanto richiesto dalla ricorrente in ordine al petitum e alla causa petendi.
Quanto al merito, su un piano generale, si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso di specie, parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente per il periodo che va dal
2.09.2013 al 21.12.2020, e mai regolarizzato, e svoltosi all'interno della palestra “Gymnica
Buddha Village”, che assume essere stata gestita dalla ricorrente.
La resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo che la
Gymnica, nel periodo indicato dalla ricorrente, era in realtà una associazione sportiva dilettantesca, la cui attività era cessata e che faceva capo al fratello della resistente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che l'assenza di riscontri documentali e la natura irregolare del rapporto di lavoro impongono alla ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo cd “a nero”.
Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
3 Per parte ricorrente è stato escusso il sig. che ha dichiarato: “ indifferente; Tes_1
conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme in spiaggia, a Licola lido , 8 -9 Pt_2
anni fa, abbiamo avuto una relazione sentimentale, lei ha lavorato al 5 o 6 mesi Parte_3
e poi è andata al suo paese per 1 mese e poi è tornata un'altra volta, noi lavoravamo per
, non ricordo che anno era in cui lei ha lavorato lì, lei faceva Parte_4
pulizie al lido, io facevo tutto, pulivo la spiaggia, pitturavo, facevo tutto, lei solo pulizie, lei lavorava dalle 7.30 alle 19 di sera, puliva i bagni, tutti i giorni, anche sabato e domenica, se serviva il giorno di riposo glielo davano, io lavoravo tutti i giorni in estate, però se dovevo fare un servizio chiedevo il giorno e me lo davano, chiedevamo a il giorno, Pt_4
lui ci dava i soldi, anche a lei li dava lui, non so lei quanto aveva di stipendio, dopo il lavoro in spiaggia lei ha lavorato per una palestra, che si trovava a Varcaturo, si chiamava
Gymnica, io sono andato a trovarla, era il 2015-2016, le davo un passaggio quando c'era sciopero e quando ero libero, io in quel periodo non lavoravo più in quella spiaggia, non ricordo il nome dell'altro lido, anzi, si chiamava ci lavoravo solo in estate, Parte_5
sempre tutti i giorni, ho accompagnato la signora a lavoro nella palestra tante volte, non ricordo che mese era, la palestra si trova dopo , si scende giù, ricordo che la R_1
palestra sta a destra e la casa del proprietario sta a sinistra. La datrice della ricorrente era
R_
“ ”, , la ricorrente lavorava in palestra dalle 7.30 alle 12, dal lunedì al CP_1
venerdì, lei ha lavorato per la palestra per diversi anni, 4 o 5 ma forse di più, non mi ricordo durante il covid se ha lavorato lì e per quante ore, non ha lavorato in palestra a capodanno né per feste, ricordo che qualche volta lei è andata però in palestra a lavorare come addetta al buffet, nel senso che preparavano dei tavoli con cibo e bibite e lei aiutava a servire, non so quanto aveva di stipendio per la palestra, aveva ferie in agosto, so che non
R_ ha avuto niente alla fine del rapporto, me ha detto lei. Adr avv. Sarracino: La signora R_ abita difronte alla palestra, lei ha lavorato come colf dalla signora quando glielo chiedeva, sicuramente una volta alla settimana ci andava, alle volte anche due, adr avv.
R_ Caprio: era che le diceva cosa doveva fare;
qualche volta anche io ho dato una mano
R_ R_ alla signora , sia in palestra sia in casa. E' della signora la palestra, dava lei i R_ soldi sia a me sia a se non c'era la signora ce li dava una ragazza della Pt_1
R_ reception a cui diceva dove stavano i soldi e di pagarci. Adr avv. Sarracino: conosco
era anche lui padrone della palestra, mai dato lui i soldi a noi, veniva tutte le Persona_3
mattine in palestra a prendere il caffè, anche lui abitava dentro alla palestra, c'era una casa dentro alla palestra, nello stesso palazzo abitavano madre e padre di lui Persona_3
abitava nello stesso palazzo al piano di sopra, però a volte dormiva nella palestra, adr lei
4 faceva le pulizie della palestra, lo so perché quando lei andava al paese io le davo il cambio in palestra e facevo le pulizie al posto suo, lei andava una volta all'anno, non so dire il mese”.
Il secondo teste escusso per la ricorrente, ha dichiarato: “ indifferente; Tes_2
conosco la ricorrente perché lei abitava nella mia stessa strada, nel mio stesso viale, siamo state vicine di casa per un paio di anni nel 2013-2014 più o meno, 2015, per un paio di anni prima che morisse mio marito, la ricorrente era bulgara come me e siamo diventate amiche, festeggiavamo insieme compleanni, ecc. ricordo che la ricorrente lavorava in una palestra a
Varcaturo, Gymnica, io lavoro lì vicino, quando è morto mio marito io sono andata ad abitare con una donna bulgare a via Caraffiello, che è vicino al mio lavoro, presso una abitazione, da 22 anni e che è vicino a questa palestra, ricordo che la incontravo per strada, la vedevo che usciva dalla palestra, poi andava in un lavoro vicino all'abitazione in cui lavoravo, non ricordo gli orari in cui la vedevo, io ho lavorato come babysitter dal 2009 al
2020 con un bambino e lo portavo in zona, posso dire che dopo il 2018 ho dormito 2 o 3 giorni a casa di e l'ho accompagnata io in palestra, la mattina, prima dell'inizio del Pt_1
mio lavoro, che era alle ore 9, ricordo che lei mi fece entrare in palestra, lei bussò e le aprirono, prese le chiavi della palestra da una signora che abitava di fronte. Il pomeriggio raramente è capitato, perché come detto io ero molto occupata, l'ho vista uscire dalla palestra con la spazzatura e l'ho accompagnata a casa con la macchina. Posso dire che in tutti questi anni, per lo più tra il 2018 e il 2019 l'avrò vista 6 o 7 volte entrare o uscire dalla R_ palestra, io so che lavorava per una signora che si chiamava mi pare , lei mi diceva che lavorava tutti i giorni in palestra, io posso dire che quei 3 giorni in cui ho dormito da lei come detto l'ho accompagnata per tutti e tre i giorni in palestra. La palestra si trova in una discesa di cui non conosco il nome vicino a via Ripuaria. Mi pare che lei andava a lavoro nel periodo del covid lei così mi diceva quando ci sentivamo al telefono, ricordo che mi diceva che andava perché facevano in palestra i corsi all'aperto. Non so dire quanto aveva di stipendio, né so se ha avuto 13esima o 14esima, adr so che faceva le pulizie a casa della
R_ sig.ra non so però se tutti i giorni, non me lo ricordo”.
Il primo teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “indifferente; Testimone_3
R_ conosco la ricorrente perché faceva le pulizie a casa di , sorella del mio attuale titolare,
Io sono un tuttofare, curo la palestra Gymnica, sia l'interno sia Persona_4
l'esterno della palestra, da 14 anni lavoro con sia alla palestra, sia alla casa della CP_1
mamma e padre del ho sempre lavorato con loro. Io lavoro 4 giorni alla settimana CP_1
in palestra dal lunedì al giovedì, dalle 7 alle 15 con 30 minuti di pausa pranzo, da sempre
5 ho questo orario di lavoro, loro mi hanno sempre dato massima disponibilità purchè i clienti della palestra erano soddisfatti, gli orari li ho decisi io, è una struttura a conduzione familiare, io appena vado in palestra svuoto i cestini, carico la stufa a legno preparo la stufa lavo le docce e poi inizio verso le 9 a fare mansioni esterne col prato, piante, prese esterne, ecc. mi pagava quando era in vita, mi dava lui le direttive, alla sua Persona_5
morte, avvenuta durante il covid, mi hanno regolarizzato, prima ero irregolare, la moglie,
mi ha regolarizzato ma mi dava incarichi il figlio, ancora R_6 Persona_4
oggi è lui a darmeli. La tutte le mattine veniva in palestra a prendere le chiavi di Pt_1
R_ casa di , verso le 8-8:30, le chiavi erano nella reception, quando io ero dentro gliele davo io altrimenti le prendeva stesso lei perché sapeva dove stavano, a volte veniva a
R_ prendere dei detersivi e io glieli davo per pulire casa di;
ogni tanto il titolare
[...]
affittava la struttura per degli eventi, per es esibizione di danza dei bambini o di R_3
karate ecc e quindi in questo caso chi affittava la struttura per la serata chiedeva qualcuno per fare pulizie e preparazione struttura, e quindi lei puliva la sala e io attrezzavo la sala, ci pagava a me e a direttamente il maestro di danza, di karate ecc che affittava la sala Pt_1
per la dimostrazione. adr 6 non so;
la ricorrente restava fino alle 13-13:30, le chiavi le riportava di nuovo in palestra verso le 13, a volte alle 12, ricordo che a volte mi chiedeva il permesso di fare un bagno in piscina nel periodo estivo, me lo ricordo perché io le ho dato pure il lettino per mettersi vicino alla piscina, la sig.ra veniva solo ogni tanto a CP_1
controllare se glielo diceva il fratello, la palestra la gestiva prima il padre quando era in
R_ vita, sempre col figlio, e alla sua morte solo il figlio . Adr durante il covid la palestra è stata chiusa ma io andavo lo stesso lì ad innaffiare le piante, c'è un po' di orto che curavo, ecc;
io non vedo da allora la , da quando è iniziato il covid;
ho visto a volte la Pt_1
R_ signora dopo che aveva accompagnato il figlio a scuola dalle 8.15 alle 9, mi dava una mano a controllare degli attrezzi in sala, se serviva olio per lubrificare, veniva 2 o 3 giorni
R_ alla settimana, a darmi una mano e a controllare, ricordo che alle volte la sig.ra è anche andata a prendere la perché restava a piedi, non passava magari l'autobus per Pt_1
accompagnarla a casa sua, a volte per es quando pioveva. Preciso che vive in Persona_3 palestra perché è un'unica struttura, la proprietà privata e la palestra;
sono 3 sale la R_ R_ palestra e dietro c'è la palazzina con la proprietà privata dove abita , abita di fronte al cancello della palestra, 5 metri dopo, adr la palestra era aperta anche il venerdì, a R_ volte anche il sabato;
se ne occupava per l'interno per quel poco che c'era da fare perché io il giovedì la lasciavo già in buone condizioni, facendo anche orario in più, visto che il venerdì non c'ero rimettevo tutte le buste nuove dell'immondizia ecc”.
6 Il secondo teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Testimone_4
Conosco i fatti perché sono amico della resistente, conosco di vista la sig.ra perché Pt_1
frequentavo la palestra Gymnica, fino al 2022 io ho gestito una scuola di danza in S. Maria
Capua Vetere, perciò la resistente ci prestava una sala della palestra alle volte per fare le prova per dei ballerini, e ho visto in queste occasioni la sig.ra prendere delle chiavi Pt_1
R_ lì. Poi ho saputo che erano le chiavi della casa di , cioè della sig.ra Controparte_1
che all'epoca le lasciava in palestra le chiavi per farla entrare per le pulizie mentre lei era fuori casa, all'epoca aveva i bambini ancora piccoli e li accompagnava a scuola. Il responsabile della palestra era il fratello. Posso dire che sarà capitato 4 o 5 volte nel periodo primaverile di andare nella palestra Gymnica perchè gli spettacoli si facevano nel periodo estivo. Ricordo di averla vista sicuramente un paio di volte di mattina presto. Non ho mai visto la sigra pulire la palestra, ho sempre visto , un tuttofare, che Pt_1 Tes_3
faceva le pulizie e teneva in ordine il giardino, visto che la palestra ha uno spazio esterno molto ampio, anche con tavolini, quando andavo lì sicuramente mi fermavo un paio di ore per le prove e poi una mezzoretta per un caffè. Posso dire che il responsabile della palestra
R_ è però sono fratelli e ad esempio si occupava della manutenzione Persona_4
di alcune macchine soprattutto quando il fratello era impegnato, non faceva pulire a Tes_3
alcune macchine, non so dire se nel rapporto tra i fratelli era previsto qualcosa dal punto di vista economico”.
Queste essendo le dichiarazioni rese dai testi escussi, non può ritenersi provato il rapporto di lavoro tra le parti nei termini dedotti, in quanto non sono emersi gli elementi caratterizzanti la natura subordinata del rapporto di lavoro che sarebbe stato svolto dalla ricorrente per conto della resistente nella palestra.
Non è emerso con certezza infatti se la ricorrente lavorasse per la resistente, anche presso i locali della palestra, o solo presso l'abitazione della stessa;
né risulta prova che effettivamente la palestra fosse stata gestita dalla resistente, come dedotto, risultando all'esito dell'esame degli atti che la palestra si trovava nei locali della famiglia della resistente e che il fratello della ne fosse il titolare. CP_1
Va osservato, poi, che entrambi i testi escussi per parte ricorrente hanno potuto avere una conoscenza soltanto episodica ed indiretta dei fatti, in quanto il ha affermato di aver Tes_1
accompagnato la ricorrente, peraltro solo quando c'era sciopero dei mezzi pubblici o quando era libero dal lavoro, e solo in talune e sporadiche occasioni ha partecipato anch'egli alle pulizie dell'abitazione della o della palestra. Ha riferito quindi solo di una CP_1
conoscenza episodica dei fatti. Altrettanto, l'altra teste escussa per la ricorrente, la sig.ra
7 , la quale ha riferito di aver incontrato la ricorrente per strada, che usciva dalla Tes_2 palestra e “andava in un lavoro vicino all'abitazione in cui lavoravo, non ricordo gli orari in cui la vedevo”. Aggiungeva poi con generiche affermazioni di averla vista uscire dalla palestra con la spazzatura e di averla accompagnata a casa con la macchina e, infine, di averla vista tra il 2018 e il 2019 sei o sette volte entrare e uscire dalla palestra.
Orbene, questo essendo il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi per la ricorrente, si ritiene che le stesse siano insufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti: nessuno dei due testimoni ha potuto avere percezione diretta delle mansioni svolte dalla ricorrente, se non in maniera occasionale, nessuno dei due testi ha potuto confermare, o smentire, che la ricorrente lavorasse effettivamente, ed esclusivamente, presso la palestra, come dedotto, o, invece, secondo la tesi della resistente, presso l'abitazione della sig.ra e che si recava in palestra solo per prendere le chiavi dell'abitazione della CP_1
signora, in sua assenza;
nessuno ha dato prova della continuità della prestazione medesima, atteso che risulta che solo sporadicamente, in occasione di qualche evento, la EN aveva fornito aiuto per degli eventi che si tenevano in palestra, e per i quali era stata pagata regolarmente dalla ricorrente, nessuno, infine, ha saputo riferire in modo certo circa l'esercizio del potere direttivo da parte della resistente, né, infine, ha reso dichiarazioni precise in ordine agli altri cd. indici della subordinazione.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente risultano essere maggiormente precise e concordanti tra loro.
In particolare, il sig. , lavoratore tuttofare presso la palestra, ha riferito che Testimone_3
la ricorrente si recava la mattina verso le 8.00-8.30 presso la palestra a prendere le chiavi di casa della sig.ra in quanto effettuava le pulizie presso l'abitazione di Controparte_1 quest'ultima.
Anche il secondo teste escusso per parte resistente, sig. , sebbene abbia Testimone_4
una conoscenza meno diretta dei fatti di causa, essendosi recato soltanto sporadicamente presso la palestra come cliente, ha dichiarato di aver visto la ricorrente prendere le chiavi di casa della sig.ra , che all'epoca le lasciava in palestra le chiavi per farla Controparte_1
entrare per le pulizie mentre lei era fuori casa. Aggiungeva poi di non aver mai visto la sig.ra pulire la palestra, ma di aver sempre visto (il sig. , un tuttofare, che Pt_1 Tes_3 Tes_3
faceva le pulizie e teneva in ordine il giardino esterno alla palestra.
Nel contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi, come noto, il giudice deve vagliare la singola qualità dei testi escussi, la concordanza delle dichiarazioni rese, intrinseca ed estrinseca, ed ogni altra circostanza utile al fine di valutare la maggiore attendibilità dell'uno o dell'altro.
8 In assenza di ciò, gravando l'onere della prova secondo i principi generali su chi intende far valere un diritto in giudizio ex art 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento, non essendo emerso con sufficiente verosimiglianza che la ricorrente abbia lavorato nel periodo dedotto nei locali della palestra alle dipendenze della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20.3.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo
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