Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2113/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Discussione e contestuale pronuncia della sentenza (art. 429 cpc)
Oggi 07/03/2025, alle ore 12.00, davanti al Giudice dott. Matteo Aranci, assistito, anche per la verbalizzazione, dall'Addetto U.P.P. dott. Marco Estorelli:
− per PROP. l'Avv. LUANA CANTISANI, in sostituzione dell'avv. GIULIANELLI;
_1
− per e per la l'Avv. VALERIA CP_2 Controparte_3
GHESSA in sostituzione dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI;
− per , l'Avv. VIANI ANDREA. _4
*
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
L'Avv. Cantisani si riporta al ricorso e alle note successive, in particolare quanto all'applicazione dell'art. 9, co. 2, legge 689/1981; insiste in ogni caso anche quanto ai motivi di annullamento dell'ordinanza con riferimento alla carenza di prova sotto il profilo oggettivo e soggettivo e alla misura della sanzione.
L'Avv. Ghessa si riporta alla propria memoria di costituzione, condivise le osservazioni della difesa Prop. Co., nonché alla memoria autorizzata in ordine all'art. 9, co. 2, legge 689/1981. L'Avv. Viani si riporta ai propri atti;
in particolare, quanto all'applicazione dell'art. 9, co. 2, legge 689/1981, si riporta alle proprie osservazioni, ritenendo che l'illecito di cui agli artt. 43 e 61, Legge Reg. 31/2008 non si ponga in rapporto di specialità unilaterale in astratto rispetto all'art. 734 c.p., anche applicando i criteri di cui alle S.U. della Corte di Cassazione in ordine all'art. 15 c.p., per le ragioni già esplicitate in memoria. In caso di annullamento dell'ordinanza, chiede la compensazione delle spese legali, in ragione del fatto che, mentre la si CP_4 occupa degli accertamenti di carattere amministrativo e dell'irrogazione di eventuali sanzioni che ne derivano, il procedimento penale è di competenza provinciale (tant'è che è la CP_5
a costituirsi eventuale parte civile).
Il Giudice, udita la discussione e le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.10, preavvisando le parti che la sentenza sarà letta alle ore 17.00, atteso il ruolo di udienza odierno che prevede la chiamata di due procedimenti nel pomeriggio.
*
Alle ore 17.20, riaperto il verbale, nessuno è presente. Il Giudice decide la causa mediante la pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, dando lettura, secondo le disposizioni del codice di rito, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2113 dell'anno 2024, introdotta da:
PROP. (c.f. , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. _1 P.IVA_1
GIULIANELLI LORENZO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_6
(c.f. , in persona del Presidente p.t., con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI Controparte_3 P.IVA_3
PAOLO GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO CP_2 C.F._1
GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTI al quale è riunito il procedimento iscritto al n. 2141 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , in proprio e quale l.r.p.t. di CP_2 C.F._1 CP_2 [...]
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI e CP_3 P.IVA_3 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
Controparte_6
(c.f. , in persona del Presidente p.t., con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
2 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per PROP. _1
Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente, letti i motivi di opposizione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione l'Ordinanza ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia forestale a carico del sig. , codice 1033748, processo verbale 17/L/2023 – art. 18 CP_2
L. 689/1981, emessa con Decreto n. 14174 del 25/09/2024 emessa nei confronti della società
Prop. quale obbligata in solido;
_1
2) Accertare e dichiarare che l'Ordinanza ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia forestale a carico del sig. , codice 1033748, processo verbale CP_2
17/L/2023 – art. 18 L. 689/1981, emessa con Decreto n. 14174 del 25/09/2024 è nulla, illegittima ed infondatamente emessa nei confronti della società Prop. per tutti i motivi di _1 cui in narrativa e che, per l'effetto, nulla è dovuto da parte della Prop. in relazione alla _1 sanzione comminata quale obbligata in solido;
3) Accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, l'erroneità della stessa nella determinazione dell'ammontare della sanzione e, in particolare, nella parte in cui la sanzione viene comminata in relazione ad un'estensione d'area pari a 14.576,62 mq in quanto non corrispondente all'effettiva estensione del presunto bosco, e disporre ogni conseguente opportuno provvedimento, incluso quello volto al calcolo della sanzione ritenuta di giustizia;
4) IN OGNI CASO, con condanna del resistente al pagamento di spese e competenze di causa”. per e per la CP_2 Controparte_3
(v. sia ricorso in proc. 2141/24, sia la comparsa in proc. 2113/24)
a) disporre la sospensione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento di cui al processo verbale PL 17/L/2023 emessa con decreto n. 14174 del 25.09.2024 da _4
Nel merito:
b) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento di cui al processo verbale - PL 17/L/2023 emessa con decreto 14174 del
25.09.2024 da dichiararla nullo e/o inefficace e/o annullabile e/o illegittimo _4
e, conseguentemente, revocarla.
c) disporre la revoca della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: per _4
In via preliminare: Disporre la riunione dei procedimenti rubricati al n. R.G. 2113/2024 instaurato dalla Società Prop. e n. R.G. 2141/2024 promosso da , in _1 CP_2 proprio e in qualità di legale rappresentante della attesa la Controparte_7 evidente connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi pendenti menzionati;
In via cautelare: respingere le istanze di sospensione del provvedimento impugnato, stante la mancanza dei presupposti di legge per tutte le ragioni esposti nella narrativa del presente atto;
3 di 9 Nel merito: respingere tutte le domande formulate con entrambi i ricorsi proposti nei confronti di , in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel _4 presente atto;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate dal Signor nel presente giudizio CP_2 per tutti motivi esposti nel presente atto, nonché di essere ammessi a prova contraria nella denegata ipotesi dell'ammissione dei suddetti capitoli di prova.
Con vittoria di spese e onorari.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. L'oggetto del giudizio coincide con due ricorsi, separatamente proposti e poi riuniti all'udienza del 15.1.2025, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa da _4
, recante identificativo atto n. Controparte_6
5722, portata da decreto n. 14174 del 25.9.2024, con cui l'Amministrazione ha ingiunto:
ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 e per le motivazioni citate in premessa, il pagamento della somma di euro 177.645,27 a titolo di sanzione amministrativa e della somma di euro 8,75 a titolo di spese di notifica del presente atto: a. al Sig.
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Giacomo Matteotti n. 6, socio amministratore della società “ Controparte_3
P.IVA in qualità di trasgressore;
[...] P.IVA_3
b. alle società
o snc P.IVA con sede legale in via Don Luigi Controparte_3 P.IVA_3
Sturzo n. 11/13 del comune di Borgo San Giovanni (LO) rappresentata legalmente dal sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
(LO), via Giacomo Matteotti n. 6,
o Prop. P.IVA con sede legale in via Broletto n. 39 Milano, _1 P.IVA_1 rappresentata legalmente dai sigg. , nato a IN (CN) in [...] _8
25/12/1962 residente in [...]4 del comune di Loano (SV) e
[...]
nato a [...] in data [...] residente in [...] CP_9
Milano, in qualità di obbligati in solido.
Agli odierni ricorrenti si addebita la violazione dell'art. 43, co. 1 e 2, legge regione CP_4
31/2008 (in breve, L.R.) – la cui sanzione è prevista dal successivo art. 61, co. 2, della medesima legge – nella misura in cui avrebbero trasformato un'area, censita a bosco nel PIF provinciale, senza autorizzazione, ossia mediante l'eliminazione e l'asportazione della vegetazione esistente con conseguente modifica del suolo forestale, finalizzata ad una utilizzazione diversa da quella forestale.
L'area interessata è sita in Borgo San Giovanni ed è censita al locale catasto, foglio 9, mappale 249.
2. Con il proprio ricorso (iscritto al n. 2113/24 RG) la Prop. ha opposto tale _1 provvedimento sanzionatorio, notificato il precedente 21.10.2024, per i seguenti motivi: a)
l'insussistenza dei requisiti per prevedere la responsabilità solidale della società, in assenza di
4 di 9 prova, fornita dagli accertatori, quanto al momento di consumazione del presunto illecito, rilevante ai fini della titolarità del diritto di proprietà sul fondo oggetto di trasformazione;
b) improcedibilità per divieto di cumulo sanzionatorio ex art. 9, co. 2, legge 689/1981, in quanto i legali rappresentanti della Prop. sono sottoposti a procedimento penale per i _1 medesimi fatti storici;
c) l'illegittimità della sanzione per mancanza di prova del fatto storico a fondamento della sanzione;
d) in ogni caso, l'errata quantificazione della sanzione, in ragione di inesattezze nel computo dell'area.
3. Con unico ricorso (iscritto al n. 2141/24 RG), personalmente e quale l.r.p.t. CP_2 della e (quest'ultima coobbligata in solido), opposto tale Controparte_3 CP_2 provvedimento sanzionatorio, notificato il precedente 17.10.2024, per i seguenti motivi: a) sopravvenuta perdita di efficacia del PIF – Piano di Indirizzo Forestale, in forza del quale è stata emessa la sanzione de qua, da ritenersi quindi travolta;
b) mancata prova delle caratteristiche boschive dell'area su cui è stata commessa l'asserita trasformazione;
c) carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3, legge 689/1981, in forza delle rassicurazioni pervenute dal Comune di Borgo San Giovanni a d) violazione del principio di CP_2 specialità di cui all'art. 9, legge 689/1981, in quanto anche è sottoposto a procedimento CP_2 penale per i medesimi fatti.
4. In entrambi i giudizi, poi riuniti, si è costituita tempestivamente la , _4 contestando le tesi – in fatto e diritto – sostenute dai ricorrenti e insistendo per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
5. All'udienza del 15.1.2025, sentite le parti, il Tribunale ha riunito i due giudizi e ha assegnato termine al 12.2.2025 per il deposito di una breve memoria relativa all'applicabilità (o meno) dell'art. 9, co. 2, legge 689/1981 alla fattispecie, anche al lume delle pronunzie emesse da questo Tribunale e da altri uffici giudiziari del distretto.
6. Con ordinanza del 13.2.2025, lette le memorie autorizzate, respinta l'istanza di sospensione ex art. 5, d.lgs. 150/2011, è stata fissata per il 7.3.2025 l'udienza di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
*
7. L'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione dev'essere integralmente annullata, in accoglimento del motivo – svolto da entrambe le difese e da ritenersi assorbente rispetto a ogni altra contestazione – relativo all'art. 9, co. 2, legge 689/1981.
Dagli atti del procedimento penale iscritto al RGNR mod. 21, n. 3863/23, iscritto presso la
Procura di Lodi, risulta che (legali rappresentanti di Prop. _8 Controparte_9
e (legale rappresentante di e ), sono imputati delle _1 CP_2 CP_3 CP_2 contravvenzioni di cui agli artt. 181, 142 e 146 d.lgs. 42/2004 e di cui all'art. 734 c.p., in concorso tra loro. Di seguito i capi d'imputazione:
1. Contravvenzione p. e p. dagli articoli 110 c.p. e 181 co.
1 - con riferimento agli artt. 142 co. 1 lett. g) e 146 D.Lgs. 42/2004 - perché, in concorso tra loro, intraprendevano lavori di modificazione che arrecavano pregiudizio ai beni paesaggistici di cui all'art 142 co. 1 lett. g) D.Lgs. 42/2004, senza presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che intendevano intraprendere al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/2004: in particolare e , entrambi _8 Controparte_9
5 di 9 amministratori della Società Prop. all'epoca dello svolgimento dei lavori _1 ancora proprietaria del terreno- e in qualità di socio CP_2 amministratore della Società " , incaricato mediante Controparte_3 appalto di lavori, eseguivano lavori di disboscamento, in un territorio di interesse paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), in Borgo San Giovanni (LO), su un'area di 14576,62 mq censita all'epoca dei fatti al catasto nel mappale 249 foglio
9 (oggi mappale 512), individuata come bosco dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lodi.
In Borgo San Giovanni, dal maggio al novembre 2022, accertato in data 13 aprile 2023
2. Contravvenzione p. e p. dagli articoli 110 e 734 c.p., perché, _8
e , entrambi legali rappresentanti della Società Prop.
[...] Controparte_9 [...] all'epoca dello svolgimento dei lavori ancora proprietaria del terreno- _1
, in qualità di socio amministratore della Società " CP_2 Controparte_3
, mediante il taglio degli alberi, con le modalità e nei luoghi di cui al
[...] punto precedente, distruggevano un bosco naturale soggetto alla speciale protezione dell'Autorità in quanto individuato dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lodi.
In Borgo San Giovanni, dal maggio al novembre 2022, accertato in data 13 aprile 2023
Per tutti gli imputati, l'udienza di comparizione predibattimentale è fissata al 12.9.2025 avanti a questo Tribunale.
Dagli atti, risulta quindi che:
− e, in solido, le società e Prop. sono stati sanzionati, dalla CP_2 CP_3 _1
, per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 61, co. 2, L.R. 31/08, che _4 così dispone: “Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata”;
− e sono imputati per i reati di cui all'anzidetto decreto di citazione _8 CP_9 CP_2
a giudizio, tra cui la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., che punisce il fatto di “Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila”.
Come noto alle parti – che sul tema hanno depositato, nel termine autorizzato, specifica memoria – l'art. 9, legge 689/81 regola il rapporto tra illecito penale ed amministrativo.
Il co. 1 dell'anzidetta disposizione prevede che, in caso di concorso di due norme sanzionatorie (l'una penale, l'altra amministrativa), deve ordinariamente applicarsi la disposizione speciale. Si tratta di una concreta declinazione del principio di specialità dettato, in materia penale, dall'art. 15 c.p., che costituisce non solo un generale canone di soluzione di antinomie, ma anche – in caso di concorso di pluralità di fattispecie sanzionatorie – l'unico criterio che consente di risolvere il fenomeno del c.d. concorso apparente di norme.
Il Supremo Collegio ha precisato che il canone della specialità (in astratto e unilaterale) è
l'unico criterio – con ripudio di ogni altro di stampo valutativo/assiologico (cfr. anche Cass.
6 di 9 S.U. Pen., 20664/17) – che consente di risolvere il concorso apparente di norme affermando l'applicazione della norma speciale a scapito di quella di ordine generale.
Da ultimo, le Sezioni Unite, con riferimento al principio di specialità, hanno stabilito che “il criterio di specialità è da intendersi in senso logico formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola relativa alla individuazione della disposizione prevalente, può ritenersi integrato "solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse” (Cass. S.U. Pen., 27727/23, dep. 11.7.2024).
Il giudizio di specialità (v., oltre alla giurisprudenza di legittimità di cui sopra, anche C. Cost.,
174/94) impone un raffronto strutturale delle fattispecie e deve svolgersi con riguardo, cioè, agli elementi costitutivi delle stesse (e non già rispetto al caso concreto): può dirsi speciale la norma che contiene tutti gli elementi della fattispecie generale, rispetto a cui se ne aggiunga uno (specialità per aggiunta) o se ne precisi uno (specialità per specificazione). Tra le due disposizioni, in altri termini, deve esistere un rapporto tale che, se mancasse la norma speciale, la fattispecie sarebbe ricompresa nella norma generale: relazione che sovente si esprime con l'icastica rappresentazione di due circonferenze concentriche (v., per es., Cass.
Pen. 3018/93).
Tale criterio può quindi portare, in caso di convergenza di illecito penale e amministrativo, alla sola applicazione del secondo a scapito del primo, a condizione che si tratti di fattispecie per le quali si possa predicare un rapporto di specialità in favore della fattispecie che prevede la sanzione amministrativa.
L'art. 9, co. 2, legge 689/81, tuttavia, detta una significativa deroga al co. 1: quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale (necessariamente statale) e da una norma regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la (sola) fattispecie penale.
Si tratta di una deviazione rispetto all'ordinario criterio di specialità, enunciato dal co. 1 della surrichiamata disposizione, che, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost.,
121/23; 341/95) e di legittimità (Cass. Pen., 6584/16; Cass. Civ., 21967/04), trova fondamento nell'esigenza di impedire ai singoli legislatori regionali di effettuare delle forme di depenalizzazioni “localizzate” per effetto dell'applicazione delle sole norme sanzionatorie amministrative. Infatti, l'art. 117, co. 2, lett. l), Cost., riserva allo Stato l'esclusiva legislazione in materia penale, essendo preclusa alle regioni l'adozione di illeciti penali o la restrizione del perimetro applicativo delle sanzioni (ex multis, C. cost., 185/04). Se è vero che al legislatore regionale è attribuita la capacità di prevedere illeciti amministrativi nei settori di propria competenza (per quanto non sia mai stato espressamente chiarito se tale potere si possa estendere anche alle sanzioni sostanzialmente penali secondo i noti criteri sovranazionali), è altrettanto evidente che tale potestà non può e non deve interferire con il monopolio normativo in materia penale sostanziale.
In sostanza, in questi casi, torna ad applicarsi la sola norma penale, a scapito di quella – pur speciale – di fonte regionale.
7 di 9 Operate queste premesse, il Tribunale ritiene, in continuità con la sentenza già resa il
16.2.2024, n. 158/2024, in analoga fattispecie (e della quale non consta appello), che tra l'art. 734 c.p. e l'art. 61, co. 2, L.R. 31/08 sussista un rapporto di specialità che, per effetto dell'art. 9, co. 2, legge 689/81, deve essere risolto in favore dell'applicazione soltanto della prima delle disposizioni evocate.
In proposito, due sono gli elementi di specializzazione della disposizione regionale rispetto a quella statale.
Fermo il fatto che si tratta, in entrambi i casi, di illeciti comuni e a forma libera (l'elencazione fornita dall'art. 734 c.p. è meramente esemplificativa, v. Cass. Pen. 48004/14), a fronte della medesima condotta (“realizzare trasformazioni” e “alterare”), la disposizione regionale prevede i seguenti elementi di specializzazione.
In primo luogo, si individua, quale oggetto del reato, il bosco, così per specificazione rispetto alla più generale nozione di bellezze naturalistiche di cui all'illecito penale. In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità riteneva già pacificamente sussumibile, nella nozione di bellezza naturale, un'area boschiva protetta (cfr. Cass. 5257/1987), con conseguente punibilità ex art. 734 c.p. del taglio del bosco in assenza/in difformità della prescritta autorizzazione.
Inoltre, la disposizione regionale prevede – tanto in senso aggiuntivo, quanto in termini di precisazione – l'assenza o difformità dell'intervento rispetto alla prescritta autorizzazione, così per specificazione e aggiunta rispetto alla locuzione “speciale protezione dell'autorità”, in quanto la legge regionale ha disciplinato (v. l'art. 43, L.R. 31/08, richiamato espressamente dall'art. 61, co. 2) specifiche forme di tutela del bosco e codificato un espresso procedimento autorizzativo in caso di taglio degli alberi.
L'eventuale eterogeneità dei beni giuridici rispettivamente protetti dalle due norme non vale a escludere il rapporto di specialità, secondo quanto chiaramente ribadito, ancor di recente, dalla Suprema Corte (v. supra) in ordine ai criteri da impiegare per valutare se due norme sanzionatorie possano (o meno) concorrere. In tal senso, quindi, è non condivisibile, poiché contrastante con tale insegnamento che discende dalla corretta esegesi dell'art. 15 c.p.,
l'approccio emergente dalle sentenze della Corte d'Appello di Milano n. 1301/23 e 3511/23
(entrambe liberamente accessibili in BDP), con cui il giudice milanese ha escluso – sia pure nei soli rapporti tra art. 61, co. 2, L.R. e 181, d.lgs. 42/2004 – la sussistenza del principio di specialità.
La considerazione svolta dalla difesa della convenuta – per cui l'art. 61, co. 2, L. R. CP_4
31/08 sarebbe illecito di pericolo, al contrario dell'art. 734 c.p. che integra un reato di danno – non merita, ad avviso del Tribunale, di essere condivisa.
Il tenore letterale dell'art. 61 richiamato rende evidente che anche tale disposizione, al contrario di quanto ipotizzato dalla , postula un effettivo nocumento del bene giuridico CP_4 protetto, secondo il paradigma dell'illecito di danno. La disposizione punisce infatti la
“trasformazione del bosco”, ossia un comportamento umano che abbia già, in qualche modo e non necessariamente in termini di totale abbattimento, inciso, in senso negativo, sull'interesse giuridicamente tutelato dalla norma sanzionatoria.
8 di 9 I riferimenti svolti dalla difesa regionale rispetto al rapporto ai reati di cui agli artt. 181, co. 1
e co.
1-bis, d.lgs. 42/2004 e 734 c.p., al fine di sostenere la predetta tesi, non colgono nel segno.
L'equiparazione che si sollecita tra l'art. 181, d.lgs. 42/2004 e l'art. 61, co. 2, L.R. 31/08, oltre a porre in raffronto illeciti diversi per natura e per fonte normativa (l'uno penale nazionale,
l'altro amministrativo regionale), pretende di ritenere equivalenti, anche con riguardo alla struttura dei precetti, condotte chiaramente eterogenee per il diverso impatto sul bene protetto, poiché certo non può sovrapporsi la nozione di “trasformare un bosco” a quella di “eseguire lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici”.
In conseguenza, ritenuta la specialità della disposizione regionale – la cui applicazione precluderebbe l'esercizio dello ius puniendi quanto all'art. 734 c.p. –, si deve, ex art. 9, co. 2, legge 689/1981, annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di ricorso, nei confronti di tutti gli ingiunti (sia come debitori principali, sia in solido) con assorbimento di qualsiasi altra valutazione in diritto e in fatto.
Giova appena ricordare che, qualora si dovesse anche ritenere la concorrenza delle due sanzioni, occorrerebbe a quel punto interrogarsi sulla legittimità, anche al lume dei criteri sovranazionali dettati in punto di ne bis in idem, della previsione di una pletora di disposizioni tutte volte a sanzionare, di fatto, un'unica condotta, con moltiplicazione di attività di accertamento, di istruzione e, soprattutto, di provvedimenti sanzionatori.
8. Considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto e quanto legittimamente riferito in ordine dalla difesa regionale sul riparto di attribuzioni tra Enti in ordine ai due procedimenti, sussistono ragioni perché, pur in caso di accertata soccombenza, le spese siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2113 dell'anno 2024, al quale fu riunito il numero 2141 del medesimo anno, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA per le ragioni di cui in motivazione l'ordinanza ingiunzione emessa da
[...]
, recante identificativo atto n. Controparte_6
5722 - decreto n. 14174 del 25.9.2024, nei confronti di tutti i destinatari della stessa;
COMPENSA integralmente le spese.
Lodi, 07/03/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
9 di 9