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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.12342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.12342/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI APRUTINI 29, PESCARA Parte_2 presso lo studio dell'avv. DI LALLO DAVID PAUL ( ), che lo rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Direttore operativo e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica sig. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 18, Controparte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. MOLE' ALESSANDRO ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accogliere la presente opposizione e accertare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità /nullità
e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.3191/2022.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per l'opposto:
Piaccia a questo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto;
stante la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3191/2022 -n.2747/2022 R.G., emesso in data 11/2/2022 e pubblicato il 18/2/2022; in via di estremo subordine, sempre nel merito, nella denegata eventualità che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3191/2022 -n.2747/2022 R.G., emesso in data 11/2/2022 e pubblicato il 18/2/2022, venga per qualsivoglia ragione revocato, accertati i medesimi posti a base del ricorso per l'emissione di detto decreto e di cui alla narrativa della presente comparsa, per l'effetto condannare comunque al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €50.002,17 I.V.A. compresa, oltre interessi commerciali dalla Controparte_1 scadenza delle fatture al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare l'attrice opponente Parte_1
alla rifusione, in favore della convenuta opposta delle spese, anche
[...] Controparte_1 generali, e dei compensi relativi al presente giudizio di opposizione, oltre ad I.V.A. e C.P.A., laddove dovuti, come per legge ed oltre alle ulteriori spese successive ed occorrende;
altresì in ogni caso, condannare al risarcimento in favore di dei danni da Parte_1 Controparte_1
“lite temeraria” ai sensi dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al convenuto opposto in data 29.03.2022, la Parte_1
con sede in Pescara, ha opposto il decreto ingiuntivo n.3191/2022 del 18.02.2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano in favore di e notificato all'ingiunto in data 21.02.2022. Controparte_1
Il decreto è stato emesso per l'importo di euro 50.002,17, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, portato in quattro fatture emesse dal settembre al dicembre 2021, e prodotte in cd formato elettronico, per fornitura di energia elettrica -perciò in disponibilità dell'opponente sulla piattaforma SdI, fin dal momento della loro emissione.
Con comparsa depositata in data 18.11.2022, s'è costituito l'opposto, che ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In prima udienza, in data 24.11.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.11.2023; decorsi i termini ex art.190 cpc la causa è stata rimessa sul ruolo “per ragioni di riorganizzazione del pagina 2 di 4 ruolo”, con rinvio per le medesime incombenze all'udienza del 21.05.2025.
Con decreto del Presidente della Sezione, del 26.02.2025, la causa è stata assegnata a questo giudice, che ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.09.2025; la causa è, perciò, passata in decisione, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
L'opposizione poggia, infatti, su due motivi, l'uno, secondo cui manca la prova del credito ingiunto, non essendo a tal fine sufficiente la mera fattura commerciale;
l'altro, per cui sono contestati e disconosciuti, ex art.214 cpc, tuti i documenti depositati da controparte e, in particolare le fatture azionate, con specifico riguardo al loro contenuto, soprattutto con riguardo alle tariffe applicate.
In replica, l'opposto produce, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il contratto di fornitura tra le parti, posto a base delle fatture azionate, recante le condizioni economiche di fornitura, a conferma che il prezzo applicato ai consumi esposti in tali fatture, è coerente con le pattuizioni negoziali, e l'estratto dal S.I.I. (Sistema Informativo Integrato) relativo all'approvvigionamento del
P.O.D. intestato all'opponente nel periodo oggetto di contestazione, col dettaglio analitico delle fatture che il dispacciatore ha emesso nei confronti di Proenergy, per la fornitura della Controparte_3 materia prima e dei servizi funzionali al predetto approvvigionamento, comprensivo delle letture dei consumi rilevati dagli apparati di contabilizzazione, facendo capo, detti apparati, al dispacciatore stesso, senza che risulti ex adverso tempestivamente contestato il corretto funzionamento degli apparati di contabilizzazione dei consumi fatturati.
A tanto l'opponente non controreplica alcunché di specifico, né, pur a fronte del disconoscimento effettuato, appare indispensabile disporre CTU grafologica, in esito al confronto tra la firma (rectius, la sigla) che figura apposta in calce al documento negoziale e quella apposta dal legale rappresentante dell'opponente in calce alla procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione ai valori medi di scaglione.
Non si configurano i presupposti per la condanna ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 3 di 4 n.3191/2022, del 18.02.2022, che, perciò, conferma;
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite, liquidate in €7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
CE UT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.12342/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI APRUTINI 29, PESCARA Parte_2 presso lo studio dell'avv. DI LALLO DAVID PAUL ( ), che lo rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Direttore operativo e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica sig. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 18, Controparte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. MOLE' ALESSANDRO ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accogliere la presente opposizione e accertare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità /nullità
e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.3191/2022.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per l'opposto:
Piaccia a questo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto;
stante la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3191/2022 -n.2747/2022 R.G., emesso in data 11/2/2022 e pubblicato il 18/2/2022; in via di estremo subordine, sempre nel merito, nella denegata eventualità che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3191/2022 -n.2747/2022 R.G., emesso in data 11/2/2022 e pubblicato il 18/2/2022, venga per qualsivoglia ragione revocato, accertati i medesimi posti a base del ricorso per l'emissione di detto decreto e di cui alla narrativa della presente comparsa, per l'effetto condannare comunque al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €50.002,17 I.V.A. compresa, oltre interessi commerciali dalla Controparte_1 scadenza delle fatture al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare l'attrice opponente Parte_1
alla rifusione, in favore della convenuta opposta delle spese, anche
[...] Controparte_1 generali, e dei compensi relativi al presente giudizio di opposizione, oltre ad I.V.A. e C.P.A., laddove dovuti, come per legge ed oltre alle ulteriori spese successive ed occorrende;
altresì in ogni caso, condannare al risarcimento in favore di dei danni da Parte_1 Controparte_1
“lite temeraria” ai sensi dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al convenuto opposto in data 29.03.2022, la Parte_1
con sede in Pescara, ha opposto il decreto ingiuntivo n.3191/2022 del 18.02.2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano in favore di e notificato all'ingiunto in data 21.02.2022. Controparte_1
Il decreto è stato emesso per l'importo di euro 50.002,17, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, portato in quattro fatture emesse dal settembre al dicembre 2021, e prodotte in cd formato elettronico, per fornitura di energia elettrica -perciò in disponibilità dell'opponente sulla piattaforma SdI, fin dal momento della loro emissione.
Con comparsa depositata in data 18.11.2022, s'è costituito l'opposto, che ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In prima udienza, in data 24.11.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.11.2023; decorsi i termini ex art.190 cpc la causa è stata rimessa sul ruolo “per ragioni di riorganizzazione del pagina 2 di 4 ruolo”, con rinvio per le medesime incombenze all'udienza del 21.05.2025.
Con decreto del Presidente della Sezione, del 26.02.2025, la causa è stata assegnata a questo giudice, che ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.09.2025; la causa è, perciò, passata in decisione, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
L'opposizione poggia, infatti, su due motivi, l'uno, secondo cui manca la prova del credito ingiunto, non essendo a tal fine sufficiente la mera fattura commerciale;
l'altro, per cui sono contestati e disconosciuti, ex art.214 cpc, tuti i documenti depositati da controparte e, in particolare le fatture azionate, con specifico riguardo al loro contenuto, soprattutto con riguardo alle tariffe applicate.
In replica, l'opposto produce, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il contratto di fornitura tra le parti, posto a base delle fatture azionate, recante le condizioni economiche di fornitura, a conferma che il prezzo applicato ai consumi esposti in tali fatture, è coerente con le pattuizioni negoziali, e l'estratto dal S.I.I. (Sistema Informativo Integrato) relativo all'approvvigionamento del
P.O.D. intestato all'opponente nel periodo oggetto di contestazione, col dettaglio analitico delle fatture che il dispacciatore ha emesso nei confronti di Proenergy, per la fornitura della Controparte_3 materia prima e dei servizi funzionali al predetto approvvigionamento, comprensivo delle letture dei consumi rilevati dagli apparati di contabilizzazione, facendo capo, detti apparati, al dispacciatore stesso, senza che risulti ex adverso tempestivamente contestato il corretto funzionamento degli apparati di contabilizzazione dei consumi fatturati.
A tanto l'opponente non controreplica alcunché di specifico, né, pur a fronte del disconoscimento effettuato, appare indispensabile disporre CTU grafologica, in esito al confronto tra la firma (rectius, la sigla) che figura apposta in calce al documento negoziale e quella apposta dal legale rappresentante dell'opponente in calce alla procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione ai valori medi di scaglione.
Non si configurano i presupposti per la condanna ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 3 di 4 n.3191/2022, del 18.02.2022, che, perciò, conferma;
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite, liquidate in €7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
CE UT
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