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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 8124/2024 - (n. 19/01/1941 - Parte_1 C.F._1
CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. sopra specificato;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU è successiva alla visita espletata in sede amministrativa, dovendosi quindi disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77/2018, atteso che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre non è ascrivibile all' la Pt_2 mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti aggravamenti accertati in sede giudiziale;
considerato che
il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che CP_2 deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. 6 MAGGIO 1998 N° 4589); Pt_3
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3; DECORRENZA: 1° GENNAIO 2025.
Dichiara compensate tra le parti le spese della procedura. Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 10/04/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)
CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. sopra specificato;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU è successiva alla visita espletata in sede amministrativa, dovendosi quindi disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77/2018, atteso che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre non è ascrivibile all' la Pt_2 mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti aggravamenti accertati in sede giudiziale;
considerato che
il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che CP_2 deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. 6 MAGGIO 1998 N° 4589); Pt_3
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3; DECORRENZA: 1° GENNAIO 2025.
Dichiara compensate tra le parti le spese della procedura. Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 10/04/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)