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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 260/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2025 R.G.V.G. promossa da
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, via
Calatafimi n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Brandoni;
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale-telematico
Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(AN), via Selva n. 156, rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente - dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Gaetano Puma, elettivamente domiciliata presso i recapiti telematici dei difensori Email_2
Email_3 pagina 1 di 8 APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 200/2025 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 20.03.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiesta anche istruttoria e conclusione, reietta, previa fissazione dell'udienza di discussione: accogliere l'appello de quo e quindi annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Ancona n. 200/2025 pubblicata in data 20/03/2025 resa nel giudizio numero R.G. 5338/2024 V.G., e per l'effetto, contrariis reiectis e per tutte le ragioni esposte, dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile
e comunque infondato il ricorso promosso dalla Dott.ssa , e Controparte_1 quindi respingerlo comunque con qualsiasi statuizione e così ogni avversa domanda, richiesta, anche istruttoria, pretesa e conclusione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: - non ammettere la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente per le ragioni esposte.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello delle adita: Pt_1
- respingere in toto il gravame, con riferimento ad ogni domanda ed istanza avanzata, onde all'esito confermare la statuizione di accoglimento di cui alla sentenza n. 200/2025 pubblicata il 20.03.2025 resa dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale nell'ambito del giudizio RG. N. 5338/2024, giacché priva di censura per tutti i motivi sopra rappresentati.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello presentato”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 20.03.2025 nel procedimento n. 5338/2024 R.G.
V.G., il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso proposto - ai sensi degli artt. 17-
19, legge 56/1989 - dalla Dr. avverso la deliberazione del Controparte_1
pagina 2 di 8 3.10.2024, con cui il Consiglio Regionale dell' le Parte_1 aveva comminato la sanzione disciplinare della radiazione - per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 28 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani - e, per l'effetto, annullava il provvedimento sanzionatorio, con condanna della parte resistente a rifondere le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che la sanzione disciplinare dovesse essere annullata per l'assorbente censura - di tipo procedurale - mossa da parte ricorrente, che lamentava la violazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio Regionale in data 26.05.2023.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Consiglio dell'
[...]
, affidandosi ai motivi di doglianza di seguito Controparte_2 indicati, chiedendo di annullare - e riformare - la sentenza gravata e, per l'effetto, dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile/improcedibile e, comunque, infondato il ricorso promosso dalla Dr. CP_1
L'appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, resiste al gravame ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza gravata.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, osservando che “la decisione assunta dal Tribunale, che ha annullato il provvedimento disciplinare, per vizio formale della procedura consistita nella violazione del disposto ex art. 6 del Reg. disciplinare, deve ritenersi legittimamente assunta, adeguatamente e fondatamente motivata con infondatezza delle doglianze in rito attualmente in esame” e che “ per il rilievo primario ed assorbente della nullità evidenziata nella sentenza appellata non possono essere esaminate le altre doglianze esposte in questa sede in carenza di pronuncia nel merito”, chiedendo “il rigetto dell'appello presentato”.
In data 26.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art.6 del Regolamento Disciplinare, nonché l'irrazionalità,
l'illogicità, l'infondatezza e la manifesta ingiustizia della decisione impugnata.
pagina 3 di 8 Secondo la tesi, ai fini della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 del Reg. Disc., deve essere pendente un giudizio penale per gli stessi fatti oggetto della contestazione disciplinare - preceduto dal rinvio a giudizio dell'imputato - e non è, pertanto, sufficiente la mera iscrizione del soggetto nel registro degli indagati, con apertura della fase delle indagini preliminari a seguito della presentazione della querela come invece ritenuto - in maniera erronea - dal Giudice di prime cure, ritenendo, inoltre, irrilevante ed inconferente il precedente richiamato dal Tribunale.
Con il secondo motivo, parte appellante denuncia la violazione dell'art.1 del
Regolamento Disciplinare e della legge 241/1990 per difetto ed erronea motivazione, irrazionalità, illogicità, infondatezza, ingiustizia manifesta, nonché per violazione dell'art. 97 Cost.
Secondo la difesa, il procedimento non doveva essere sospeso in quanto né in fase pre-procedimentale, né nel corso del procedimento erano stati prodotti dalla
Dr. elementi circa la sussistenza di un parallelo procedimento penale, né CP_1 poteva attribuirsi alcuna rilevanza agli articoli di giornale, né - infine - era onere del Consiglio acquisirli d'ufficio, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo disciplinare.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. e, in ragione dell'asserita fondatezza del gravame, invoca la riforma del capo relativo alle spese del giudizio.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ripropone le eccezioni dirette a confutare e contestare - nel merito - i motivi del ricorso promosso dalla Dr.
al fine di rappresentare la gravità e rilevanza delle condotte e degli CP_1 addebiti contestati, richiamando i video pubblicati dalla medesima sul Social TIK-
TOK in qualità di psicologa di e la proporzione della sanzione Parte_2 della radiazione.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Il Collegio ritiene di condividere l'interpretazione del Giudice di prime cure in ordine all'art 6 del Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio Regionale in data 26.05.2023, alla luce del criterio di interpretazione letterale ex art. 12 prel.
pagina 4 di 8 c.c., con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare e nullità di tutti gli atti compiuti.
Ed invero, l'art. 6 Reg. Disc. cit. prevede che “Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, deve disporne la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.”
Come osservato dalla difesa di parte appellata, la ratio dell'art. 6 del Regolamento de quo è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, con la possibilità di coordinamento nei casi - come quello di cui trattasi - in cui le violazioni integrano al tempo stesso sia un illecito disciplinare che un'ipotesi di reato, ciò al fine di evitare decisioni contrastanti e di garantire il pieno rispetto dei diritti delle parti, assicurando - al contempo - l'osservanza dei principi di imparzialità, buon andamento e giusto processo.
La norma regolamentare non fa riferimento alla pendenza di un “processo” penale, ma alla pendenza della più ampia fase del “procedimento” penale, che prende avvio con l'iscrizione della notizia di reato, dando origine alla fase delle indagini preliminari e che può esaurirsi con l'archiviazione o proseguire con il rinvio a giudizio e, quindi, con il processo vero e proprio.
Nel caso specifico, è pacifica la pendenza del procedimento penale alla data della seduta disciplinare del 03.10.2025, che ha portato all'emissione del provvedimento di radiazione.
Ed invero, risulta per tabulas:
- che l'esponente aveva presentato - nei confronti della Dr. - una CP_1 querela per gli stessi fatti di cui all'esposto che ha incardinato il procedimento disciplinare;
pagina 5 di 8 - che, a seguito della presentazione della querela, seguiva l'iscrizione - da parte della Procura della Repubblica di Ancona - della Dr. nel Registro Notizie CP_1 di Reato, al n.1549/2024 R.G.N.R.;
- che, in data 02.04.2024, il P.M. formulava richiesta di archiviazione - notificata alla Persona offesa, che proponeva opposizione - e veniva, quindi, incardinato il procedimento penale dinanzi all'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (N.
277/2024 R.G.G.I.P.);
- che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ancona - con decreto del 02.10.2024, notificato all'indagata (incolpata nel disciplinare) in data
11.10.2024 (e, quindi, successivamente alla seduta disciplinare del 3.10.2024 - fissava, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 409, commi IV e V, c.p.p.,
l'udienza camerale del 19.02.2025.
La parte appellata ha poi evidenziato:
- che, a seguito dell'udienza camerale del 19.02.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in data 03.03.2025 notificava alla Dr. CP_1
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., per la seguente imputazione “Del delitto p. e p. dall'art. 595 co. 3 c.p. per avere pubblicato in più occasioni sull'applicativo TIKTOK dei video denominati “
[...]
, “La verità sul caso , nei quali definiva la vittima Parte_3 Pt_2 quale “figura abusante” e commentava l'accaduto nei Persona_1 seguenti termini: “era una relazione disfunzionale, quella che può essere chiamata a tutti gli effetti una relazione tossica dalle dinamiche manipolatorie (…) manipolazione come crimine alla persona (…).
E' caduto in una trappola, l'abuso psicologico può portarti a fare cose che non avresti mai pensato di fare (…) diventi il mostro con cui ti sei relazionato (…).
Il manipolatore o la manipolazione ti spacca dentro. Questa è una violenza come quella fisica anche peggiore” In Monte San Vito dal 31.12.2023 al 26.1.2024”;
- che, in data 21.05.2025, sempre la Procura della Repubblica di Ancona notificava il decreto di citazione a giudizio della Dr. per Controparte_1
l'udienza predibattimentale del 13.11.2025, con imputazione per i medesimi fatti di cui all'incolpazione disciplinare.
pagina 6 di 8 Come rilevato dalla parte appellata, tale successivo sviluppo processuale conferma l'effettiva pendenza del procedimento penale, che avrebbe dovuto - correttamente - portare alla sospensione (obbligatoria) del procedimento disciplinare, in ossequio alla previsione normativa regolamentare di cui all'art.6.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Ed invero, dall'istruttoria compiuta è emerso che la Commissione Deontologica - nella riunione del 13.06.2024 - prendeva atto, attraverso le testate giornalistiche on line che era stata presentata una querela dall'autrice dell'esposto e che pertanto - nell'esercizio dei propri poteri istruttori - avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti e non basarsi sulle dichiarazioni della Dr. e, CP_1 quindi, rinviare ogni successiva determinazione all'esito del procedimento penale, sospendendo il procedimento disciplinare.
Il Consiglio dell'Ordine - in quanto Persona offesa dal reato oggetto di indagine preliminare - avrebbe ben potuto esercitare in sede penale tutti i diritti richiamati dall'art. 90 c.p.p., chiedendo informazioni alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ancona.
Di conseguenza, avrebbe potuto riavviare il procedimento disciplinare solo dopo aver acquisito notizia certa della definizione del procedimento penale con provvedimento di archiviazione;
altrimenti - una volta acquisita la notizia della formulazione dell'imputazione ex art. 415 bis c.p.p. - avrebbe dovuto mantenere la sospensione fino alla pronuncia della sentenza.
L'onere per il giudice disciplinare di compiere ogni attività istruttoria è espressamente riconosciuto dal Regolamento disciplinare che, all'art. 10, comma
1, recita “la Commissione Deontologica avvia una fase istruttoria pre- procedimentale preordinata alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare”; lo stesso articolo, al comma 2, punto 2, poi prevede che il giudice disciplinare “compie ogni accertamento di natura istruttoria”; infine, l'art. 13 del medesimo Regolamento stabilisce che “Il Presidente del Consiglio dirige il dibattimento e nomina un consigliere relatore. Nel corso del dibattimento (…) si procede all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti”.
pagina 7 di 8 Gli ulteriori motivi di impugnazione restano assorbiti.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con esclusione della voce relativa all'istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Appello avverso la sentenza N. 200/2025 del Tribunale di Parte_1
Ancona, pubblicata in data 20.03.2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2025 R.G.V.G. promossa da
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, via
Calatafimi n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Brandoni;
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale-telematico
Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(AN), via Selva n. 156, rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente - dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Gaetano Puma, elettivamente domiciliata presso i recapiti telematici dei difensori Email_2
Email_3 pagina 1 di 8 APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 200/2025 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 20.03.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiesta anche istruttoria e conclusione, reietta, previa fissazione dell'udienza di discussione: accogliere l'appello de quo e quindi annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Ancona n. 200/2025 pubblicata in data 20/03/2025 resa nel giudizio numero R.G. 5338/2024 V.G., e per l'effetto, contrariis reiectis e per tutte le ragioni esposte, dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile
e comunque infondato il ricorso promosso dalla Dott.ssa , e Controparte_1 quindi respingerlo comunque con qualsiasi statuizione e così ogni avversa domanda, richiesta, anche istruttoria, pretesa e conclusione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: - non ammettere la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente per le ragioni esposte.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello delle adita: Pt_1
- respingere in toto il gravame, con riferimento ad ogni domanda ed istanza avanzata, onde all'esito confermare la statuizione di accoglimento di cui alla sentenza n. 200/2025 pubblicata il 20.03.2025 resa dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale nell'ambito del giudizio RG. N. 5338/2024, giacché priva di censura per tutti i motivi sopra rappresentati.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello presentato”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 20.03.2025 nel procedimento n. 5338/2024 R.G.
V.G., il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso proposto - ai sensi degli artt. 17-
19, legge 56/1989 - dalla Dr. avverso la deliberazione del Controparte_1
pagina 2 di 8 3.10.2024, con cui il Consiglio Regionale dell' le Parte_1 aveva comminato la sanzione disciplinare della radiazione - per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 28 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani - e, per l'effetto, annullava il provvedimento sanzionatorio, con condanna della parte resistente a rifondere le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che la sanzione disciplinare dovesse essere annullata per l'assorbente censura - di tipo procedurale - mossa da parte ricorrente, che lamentava la violazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio Regionale in data 26.05.2023.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Consiglio dell'
[...]
, affidandosi ai motivi di doglianza di seguito Controparte_2 indicati, chiedendo di annullare - e riformare - la sentenza gravata e, per l'effetto, dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile/improcedibile e, comunque, infondato il ricorso promosso dalla Dr. CP_1
L'appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, resiste al gravame ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza gravata.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, osservando che “la decisione assunta dal Tribunale, che ha annullato il provvedimento disciplinare, per vizio formale della procedura consistita nella violazione del disposto ex art. 6 del Reg. disciplinare, deve ritenersi legittimamente assunta, adeguatamente e fondatamente motivata con infondatezza delle doglianze in rito attualmente in esame” e che “ per il rilievo primario ed assorbente della nullità evidenziata nella sentenza appellata non possono essere esaminate le altre doglianze esposte in questa sede in carenza di pronuncia nel merito”, chiedendo “il rigetto dell'appello presentato”.
In data 26.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art.6 del Regolamento Disciplinare, nonché l'irrazionalità,
l'illogicità, l'infondatezza e la manifesta ingiustizia della decisione impugnata.
pagina 3 di 8 Secondo la tesi, ai fini della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 del Reg. Disc., deve essere pendente un giudizio penale per gli stessi fatti oggetto della contestazione disciplinare - preceduto dal rinvio a giudizio dell'imputato - e non è, pertanto, sufficiente la mera iscrizione del soggetto nel registro degli indagati, con apertura della fase delle indagini preliminari a seguito della presentazione della querela come invece ritenuto - in maniera erronea - dal Giudice di prime cure, ritenendo, inoltre, irrilevante ed inconferente il precedente richiamato dal Tribunale.
Con il secondo motivo, parte appellante denuncia la violazione dell'art.1 del
Regolamento Disciplinare e della legge 241/1990 per difetto ed erronea motivazione, irrazionalità, illogicità, infondatezza, ingiustizia manifesta, nonché per violazione dell'art. 97 Cost.
Secondo la difesa, il procedimento non doveva essere sospeso in quanto né in fase pre-procedimentale, né nel corso del procedimento erano stati prodotti dalla
Dr. elementi circa la sussistenza di un parallelo procedimento penale, né CP_1 poteva attribuirsi alcuna rilevanza agli articoli di giornale, né - infine - era onere del Consiglio acquisirli d'ufficio, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo disciplinare.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. e, in ragione dell'asserita fondatezza del gravame, invoca la riforma del capo relativo alle spese del giudizio.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ripropone le eccezioni dirette a confutare e contestare - nel merito - i motivi del ricorso promosso dalla Dr.
al fine di rappresentare la gravità e rilevanza delle condotte e degli CP_1 addebiti contestati, richiamando i video pubblicati dalla medesima sul Social TIK-
TOK in qualità di psicologa di e la proporzione della sanzione Parte_2 della radiazione.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Il Collegio ritiene di condividere l'interpretazione del Giudice di prime cure in ordine all'art 6 del Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio Regionale in data 26.05.2023, alla luce del criterio di interpretazione letterale ex art. 12 prel.
pagina 4 di 8 c.c., con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare e nullità di tutti gli atti compiuti.
Ed invero, l'art. 6 Reg. Disc. cit. prevede che “Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, deve disporne la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.”
Come osservato dalla difesa di parte appellata, la ratio dell'art. 6 del Regolamento de quo è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, con la possibilità di coordinamento nei casi - come quello di cui trattasi - in cui le violazioni integrano al tempo stesso sia un illecito disciplinare che un'ipotesi di reato, ciò al fine di evitare decisioni contrastanti e di garantire il pieno rispetto dei diritti delle parti, assicurando - al contempo - l'osservanza dei principi di imparzialità, buon andamento e giusto processo.
La norma regolamentare non fa riferimento alla pendenza di un “processo” penale, ma alla pendenza della più ampia fase del “procedimento” penale, che prende avvio con l'iscrizione della notizia di reato, dando origine alla fase delle indagini preliminari e che può esaurirsi con l'archiviazione o proseguire con il rinvio a giudizio e, quindi, con il processo vero e proprio.
Nel caso specifico, è pacifica la pendenza del procedimento penale alla data della seduta disciplinare del 03.10.2025, che ha portato all'emissione del provvedimento di radiazione.
Ed invero, risulta per tabulas:
- che l'esponente aveva presentato - nei confronti della Dr. - una CP_1 querela per gli stessi fatti di cui all'esposto che ha incardinato il procedimento disciplinare;
pagina 5 di 8 - che, a seguito della presentazione della querela, seguiva l'iscrizione - da parte della Procura della Repubblica di Ancona - della Dr. nel Registro Notizie CP_1 di Reato, al n.1549/2024 R.G.N.R.;
- che, in data 02.04.2024, il P.M. formulava richiesta di archiviazione - notificata alla Persona offesa, che proponeva opposizione - e veniva, quindi, incardinato il procedimento penale dinanzi all'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (N.
277/2024 R.G.G.I.P.);
- che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ancona - con decreto del 02.10.2024, notificato all'indagata (incolpata nel disciplinare) in data
11.10.2024 (e, quindi, successivamente alla seduta disciplinare del 3.10.2024 - fissava, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 409, commi IV e V, c.p.p.,
l'udienza camerale del 19.02.2025.
La parte appellata ha poi evidenziato:
- che, a seguito dell'udienza camerale del 19.02.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in data 03.03.2025 notificava alla Dr. CP_1
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., per la seguente imputazione “Del delitto p. e p. dall'art. 595 co. 3 c.p. per avere pubblicato in più occasioni sull'applicativo TIKTOK dei video denominati “
[...]
, “La verità sul caso , nei quali definiva la vittima Parte_3 Pt_2 quale “figura abusante” e commentava l'accaduto nei Persona_1 seguenti termini: “era una relazione disfunzionale, quella che può essere chiamata a tutti gli effetti una relazione tossica dalle dinamiche manipolatorie (…) manipolazione come crimine alla persona (…).
E' caduto in una trappola, l'abuso psicologico può portarti a fare cose che non avresti mai pensato di fare (…) diventi il mostro con cui ti sei relazionato (…).
Il manipolatore o la manipolazione ti spacca dentro. Questa è una violenza come quella fisica anche peggiore” In Monte San Vito dal 31.12.2023 al 26.1.2024”;
- che, in data 21.05.2025, sempre la Procura della Repubblica di Ancona notificava il decreto di citazione a giudizio della Dr. per Controparte_1
l'udienza predibattimentale del 13.11.2025, con imputazione per i medesimi fatti di cui all'incolpazione disciplinare.
pagina 6 di 8 Come rilevato dalla parte appellata, tale successivo sviluppo processuale conferma l'effettiva pendenza del procedimento penale, che avrebbe dovuto - correttamente - portare alla sospensione (obbligatoria) del procedimento disciplinare, in ossequio alla previsione normativa regolamentare di cui all'art.6.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Ed invero, dall'istruttoria compiuta è emerso che la Commissione Deontologica - nella riunione del 13.06.2024 - prendeva atto, attraverso le testate giornalistiche on line che era stata presentata una querela dall'autrice dell'esposto e che pertanto - nell'esercizio dei propri poteri istruttori - avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti e non basarsi sulle dichiarazioni della Dr. e, CP_1 quindi, rinviare ogni successiva determinazione all'esito del procedimento penale, sospendendo il procedimento disciplinare.
Il Consiglio dell'Ordine - in quanto Persona offesa dal reato oggetto di indagine preliminare - avrebbe ben potuto esercitare in sede penale tutti i diritti richiamati dall'art. 90 c.p.p., chiedendo informazioni alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ancona.
Di conseguenza, avrebbe potuto riavviare il procedimento disciplinare solo dopo aver acquisito notizia certa della definizione del procedimento penale con provvedimento di archiviazione;
altrimenti - una volta acquisita la notizia della formulazione dell'imputazione ex art. 415 bis c.p.p. - avrebbe dovuto mantenere la sospensione fino alla pronuncia della sentenza.
L'onere per il giudice disciplinare di compiere ogni attività istruttoria è espressamente riconosciuto dal Regolamento disciplinare che, all'art. 10, comma
1, recita “la Commissione Deontologica avvia una fase istruttoria pre- procedimentale preordinata alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare”; lo stesso articolo, al comma 2, punto 2, poi prevede che il giudice disciplinare “compie ogni accertamento di natura istruttoria”; infine, l'art. 13 del medesimo Regolamento stabilisce che “Il Presidente del Consiglio dirige il dibattimento e nomina un consigliere relatore. Nel corso del dibattimento (…) si procede all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti”.
pagina 7 di 8 Gli ulteriori motivi di impugnazione restano assorbiti.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con esclusione della voce relativa all'istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Appello avverso la sentenza N. 200/2025 del Tribunale di Parte_1
Ancona, pubblicata in data 20.03.2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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